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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.01.2004 36.2003.99

26 janvier 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,432 mots·~17 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.99 + 36.2003.112   ir/tf

Lugano 26 gennaio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sui ricorsi del 5 novembre 2003 di

1. __________ 2. __________  

contro  

la decisione del 29 ottobre 2003 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 30 settembre 2002 __________ nato il __________, domiciliato a __________, indipendente coniugato con __________, __________, ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2002.

                                         A sostegno della sua richiesta l'assicurato ha prodotto copia della polizza d'assicurazione malattia sua e della moglie specificando in uno scritto accompagnatorio di avere trasferito in Ticino il proprio domicilio dal 1 gennaio 2001 e di essere indipendente da tale data e di non avere fatto all'epoca ancora oggetto di una tassazione.

                                         L'amministrazione ha proceduto all'accertamento del reddito in assenza di una tassazione fiscale applicabile potendo ritenere come __________ sia consulente globale in proprio mentre la moglie è Hostess presso __________. __________ ha indicato il conseguimento di un reddito annuo nel 2002 di CHF 4'0321.- mentre la moglie __________ ha comprovato un reddito annuo di CHF 68'054.- lordi.

                                         La signora __________ ha fatto oggetto di una decisione di tassazione per il periodo 2001-2002, in data 17 giugno 2002, con cui l'Ufficio di tassazione di __________ ha determinato un reddito imponibile di CHF 24'158.-.

                               1.2.   Con scritto 5 agosto 2003 a nome di entrambi i coniugi __________ si è aggravato all'Ufficio assicurazione malattia con reclamo (doc. _) indicando:

"  In data 30.06.2003 abbiamo ricevuto una copia della vostra lettera inviata alla __________ con la quale avete comunicato che la Signora __________ non ha diritto ai sussidi per l'anno 2002. In data 31.07.2003 abbiamo ricevuto la decisione dell'istanza per __________. Prendiamo posizione quanto segue:

1. Il reddito imponibile, che fa stato, della Signora __________ per

l'anno 2002 ammonta a Fr. 24'158.-, mentre l'imponibile per il Signor __________ ammonta a fr. 0.- (ved. all.). A questo punto ci chiediamo in base a che cosa avete deciso che non abbiamo diritto ai sussidi!

2. Inoltre vi facciamo notare che la richiesta di sussidi per gli anni

2002 __________ e 2003 __________ sono stati inoltrati contemporaneamente; sino ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna decisione da parte vostra per l'anno 2003.

Vi chiediamo di giustificare la vostra decisione e di farci sapere qualcosa in merito agli anni 2002 e 2003 al più presto possibile." (Doc. _)

                                         con il reclamo è stato prodotta anche la decisione di tassazione 24 febbraio 2003 riferita a __________ con reddito e sostanza inesistenti.

                                         Il successivo 29 ottobre 2003 l'amministrazione ha respinto il reclamo contro la decisone negativa in materia di sussidi assicurazione malattia per l'anno 2002, nei seguenti termini:

"  Appurato che l'autorità fiscale competente non ha ancora emesso nei suoi confronti alcuna notifica di tassazione quale "nucleo familiare" a seguito del matrimonio avvenuto in data __________.2001;

stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. c) Reg. LCAM (accertamento del reddito in caso di matrimonio, in assenza di tassazione fiscale applicabile), per l'anno 2002 risulta un reddito lordo mensile medio pari a fr. 5'671.15 (tenuto conto del salario lordo mensile medio conseguito da sua moglie e considerato il fatto che il suo reddito aziendale è nullo);

osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile medio di fr. 5'671.15 in reddito imponibile annuo giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per l'anno 2002 per le famiglie senza figli, risulta un reddito determinante pari a fr. 53'000.-;

ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001, hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito determinante non supera fr. 34'000.-;

decide

il reclamo contro la decisione del 31 luglio 2003 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia

è respinto"

(Doc. _)

                                         L'amministrazione ha anche informato il reclamante che:

"  Nell'eventualità in cui dalla prima notifica di tassazione emessa quale nucleo familiare dovesse risultare un reddito determinante inferiore a fr. 34'000.-, da parte della scrivente Autorità sarà possibile rivedere la presente decisone.

Se del caso, non appena ne sarà in possesso, voglia trasmetterci copia della notifica di tassazione in oggetto."  (Doc. _)

                               1.3.   Con ricorso 5 novembre 2003 i coniugi __________ si sono aggravati a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con le seguenti motivazioni:

"  -   l'IAS è sicuramente a conoscenza delle procedure adottate dalle

autorità fiscali. La prima tassazione quale "nucleo familiare" potrà essere eseguita solo a decorrere dal 2003 (situazione al 31.12.2003) e valida per tutto il periodo (1.1.-31.12.).

-   il matrimonio celebrato il __________.2001 non da diritto ad alcuna modifica in ambito fiscale.

Sino alla fine del 2002 marito e moglie saranno considerati ancora celibe e nubile.

-   i dettami di legge proposti dall'IAS non sono applicati in modo corretto oppure in modo iniquo in quanto si fa riferimento unicamente la reddito lordo annuale. Tutte le deduzioni che determinano il reddito imponibile determinante per la concessione del sussidio vengono ignorate. Questo modo di procedere determina un'evidente disparità di trattamento tra coloro che ricevono il sussidio sulla base della notifica di tassazione e coloro a cui verrebbe applicato il calcolo proposto nella decisione impugnata.

-   pur volendo cumulare i redditi imponibili dei coniugi si giunge ad un risultato inferiore a fr. 34'000.- (limite per il sussidio alla famiglia)." (Doc. _)

                                         All'accoglimento dell'impugnativa si oppone l'UAM con osservazioni 26 novembre 2003 del seguente tenore:

"  Trattasi di una situazione in cui risulta applicabile l'art. 67 lett. c) Reg. LCAM, dal momento che l'autorità fiscale non ha ancora intimato nei riguardi della controparte alcuna notifica di tassazione quale "nucleo familiare" a seguito del matrimonio avvenuto in data __________.2001.

Nel caso di specie, il reddito imponibile risultante dalla conversione del salario lordo mensile medio (vedi allegati al doc. n° _) conseguito nel corso dell'anno 2002 da parte del ricorrente e del suo coniuge (il cui reddito aziendale è stato ritenuto nullo dopo la deduzione di fr. 4'400.- relativa alla doppia attività per coniugi, come previsto in ambito fiscale – art. 72 cpv. 2 Reg. LCAM) supera i limiti di reddito determinante che, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, conferiscono il diritto al sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2002.

Secondo quanto previsto dalla costante giurisprudenza di codesto TCA, nelle procedure di accertamento del reddito e susseguente commutazione in reddito imponibile, occorre considerare il reddito lordo degli assicurati, che risulta in seguito convertito in reddito imponibile mediante le apposite tabelle (art. 72 cpv. 1 Reg. LCAM)." (Doc. _)

                                         Il 3 dicembre 2003 i signori __________ hanno formulato ulteriori osservazioni del seguente tenore:

"  Il diritto al sussidio è sancito dall'art. 50 RLCAM e fonda il presupposto inderogabile sulla base dei dati fiscali.

Nel nostro caso gli stessi sono stati accertati in più sedi ricorsuali e definitivamente accettati.

In base ai disposti dell'art. 58 RLCAM il nostro reddito ci consente di beneficiare dei sussidi richiesti.

L'art. 67 RLCAM, citato dall'IAS, non dovrebbe essere applicato in quanto vi sono dati fiscali accertati che, pur in mancanza di una normativa fiscale in caso di matrimonio (abrogata a suo tempo) andrebbero semplicemente sommati per determinare il reddito familiare.

Va rilevato che le spese inerenti il conseguimento del reddito rimangono costantemente uguali e molto elevati, come determinato in sede di notifiche di tassazione.

Voler appellarsi al citato art. 67 RLCAM, al di fuori di una tassazione intermedia applicabile e che, per parecchi dei punti enunciati nello stesso, deve o può essere eseguita da parte dell'autorità fiscale (capoversi b; c "parzialmente"; e; f; g "parzialmente"; h; i "parzialmente") è sicuramente discriminante con conseguente emanazione di decisioni inique.

Ci auguriamo che la volontà del lodevole TCA non sia quella di continuare ad avallare l'applicazione dell'art. 72 RLCAM ed apposite tabelle, anche in presenza di dati fiscalmente accertati che sono unicamente da sommare (conseguenza del nuovo regime matrimoniale).

Ciò facendo non si renderebbe più colpevole, magari in modo inconsapevole, non confermando la prassi e le soluzioni proposte dall'IAS che determinano una palese discriminazione fra i diversi richiedenti al sussidio.

Allo stato attuale delle cose ci domandiamo se l'IAS sia dotata ed in grado di verificare e controllare tutte le decisioni emesse in modo da perseguire la completa parità di trattamento fra gli oltre, se non erriamo, 90'000 richiedenti ai sussidi.

Vi invitiamo a voler giudicare in primo luogo sulla base del buon senso e della proporzionalità e non appellandosi a regolamenti applicati ad applicabili in modo allegro e fors'anche discriminatorio." (Doc. _)

                                         L'amministrazione, cui è stata concessa facoltà di prendere posizione in merito, non si è espressa, neppure per stigmatizzare le semplicistiche conclusioni dei ricorrenti circa l'applicazione dei "regolamenti".

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).

                                         Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie.

                                         Anche per l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello scorso 12 novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante (2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1° figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di riferimento della famiglia.

                               2.3.   Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                               2.4.   Nel caso concreto i signori __________ si sono sposati il 21 settembre 2001 e, come nucleo famigliare, non hanno fatto oggetto di una tassazione. I signori __________ sono invece stati tassati singolarmente come alle decisioni prodotte in atti.

                                         Il legislatore ha voluto che l'amministrazione accettasse autonomamente il reddito degli assicurati, tra l'altro, in caso di matrimonio.

                                         Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha già avuto modo di ritenere come la delega del legislatore all'art. 31 litt. c LCAMal all'esecutivo che prevede l'accertamento del reddito determinante in altri casi particolari non sia eccessivamente limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal.

                                         In particolare nelle sentenze 6 febbraio 2002 (__________/in RDAT 1992 II pag. 91 e 27 novembre 2003 __________ entrambe riferite alla nascita di un figlio, questo TCA ha ritenuto:

"  Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari”.

Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto … la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento non incide nel reddito della persona interessata … . Non si può quindi ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare giustificata."

                                         Da quanto precede si evince come il matrimonio di assicurati sia stato, a giusta ragione – in assenza di una tassazione per coniugi applicabile – ritenuto motivo tale da imporre l'accertamento del reddito da parte dell'amministrazione per la determinazione dal sussidio.

                                         La soluzione proposta dei signori __________ di cumulare i redditi imponibili singoli fissati dall'UT nelle ultime tassazioni singole, oltre ad essere semplicistica e proposta per comodo, non è rispettosa del dettato di legge. In effetti è il reddito lordo più prossimo al periodo d'interesse che va considerato per la determinazione del reddito e non – come vorrebbero i ricorrenti – due redditi singoli conseguiti nel periodo di calcolo ora lontano nel tempo.

                                         Va rammentanta la prassi di questo Tribunale secondo cui:

"  Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

                                         Anche in questa sede, come in numerose altre sentenze di analogo tenore da ultimo l'odierna sentenza __________ in re T., questi concetti vanno ribaditi. L'amministrazione acquisisce le informazioni e determina il reddito lordo come la legge impone, e tale reddito lordo va commutato tramite tabelle in reddito imponibile ipotetico.

                                         Nella sentenza __________ di data odierna questo TCA non ha ritenuto di dovere aderire alla richiesta della ricorrente di operare deduzione di spese di trasporto (importanti in quel caso) dal reddito lordo prima di una conversione il principio di legalità impedendolo.

                               2.5.   Nel caso concreto i ricorrenti non contestano gli importi considerati dall'amministrazione quale reddito lordo, ossia CHF 5'671.15.

                                         Il reddito di CHF 5'671.15 convertito mediante le apposite tabelle allestite dall'amministrazione cantonale appare essere superiore ai limiti per la concessione del sussidio.

                                         Non può infatti essere dimenticato qui come il reddito del lavoro della signora __________ ritenuto nella tassazione 2001-2002 assommata a 53'557.- (lordi) mentre il reddito lordo più prossimo al periodo in discussione (2002) ammonta ad oltre 68'000.- incremento che deve essere considerato alla luce dell'obbligo di cui all'art. 67 litt. c Reg. LCAMal citato.

                                         Visto quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese di ricorrenti e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso formulato da __________ e __________ é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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