Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.01.2004 36.2003.67

30 janvier 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,687 mots·~8 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.67   ir/tf

Lugano 30 gennaio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

vista la petizione dell'11 agosto 2003 interposta da

__________

rappr. da: __________  

contro  

Cassa Malati __________     in materia di assicurazione contro le malattie  

considerato

                                         in fatto ed in diritto

                                   1.   Con petizione dell’11 agosto 2003 __________ si è rivolto a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, con il patrocinio dell’__________, indicando di non condividere una presa di posizione della Cassa Malati __________ in materia di versamento di indennità per perdita di guadagno. In effetti, il 6 maggio 2003, __________ ha comunicato a __________ che avrebbe cessato il versamento di indennità per perdita di guadagno alla fine del mese di luglio 2003. L’attore ha indicato di non essere in grado di conseguire reddito da lavoro in seguito ad una modifica della personalità duratura rispettivamente per dolori persistenti alla colonna vertebrale.

                                         A sostegno del suo dire l’assicurato, cittadino della __________, che ha indicato – nelle prime indicazioni fornite all’Ufficio Federale dei Rifugiati - di essere nato nel 1976 informazioni poi corrette con la data di nascita del __________ 1973, in Svizzera con statuto di richiedente l’asilo dal 17 giugno 1993 e quindi da una decina d’anni, ha prodotto un certificato medico della dott. __________, fisiatra di __________, del 9 maggio 2003 (doc. _) e del dott. __________, psichiatra di __________ (doc. _).

                                         Nelle sue conclusioni di causa l’assicurato chiede la condanna di __________ al versamento delle indennità giornaliere sino a nuovo avviso rispettivamente il rinvio degli atti all’assicuratore per un approfondimento delle condizioni di salute.

                                         In un complemento della petizione del 12 settembre 2003 l’attore ha rilevato come le turbe di natura psichica siano da ricondurre ad una prigionia patita in patria prima di essere aiutato dalla __________ e condotto in Svizzera.

                                   2.   Con risposta di causa del 15 settembre 2003 __________ ha rammentato come il __________, presso il quale l’assicurato era attivo, ha concluso un contratto secondo la LCA per garantirsi dal rischio della perdita di guadagno in caso di malattia rispettivamente infortunio del personale con prestazioni per 720 giorni e versamento del salario all’80% dopo un termine d’attesa di 3 giorni. __________ ha rammentato come l’assicurato percepisca indennità per inabilità lavorativa iniziata il 14 gennaio 2002. Più dettagliatamente l’8 ottobre 2001 __________ è stato tamponato con conseguente cervicalgia su colpo di frusta. All’assicurato è stato applicato un collare ed egli ha ripreso il lavoro il 16 ottobre 2001. Il 21/28 gennaio 2002 __________ ha segnalato una ricaduta a partire dal 14 gennaio 2002. L’assicuratore infortuni __________ ha rifiutato di fornire prestazioni con decisione su opposizione del 24 giugno 2002 ed all’assicurato – che ne ha fatto domanda – __________ ha iniziato a versare le indennità per perdita di guadagno sino e compreso il 31 luglio 2003. L’assicuratore ha quindi cessato i versamenti, preavvisando __________ e con scritto del 6 maggio 2003, rammentando a __________ il dovere di ridurre il danno ed attivarsi in altre professioni compatibili con il suo stato di salute.

                                         Per __________ gli accertamenti medici svolti dal dott. __________ e dal prof. Dott. __________ escludono un nesso tra la ricaduta del 14 gennaio 2002 e l’incidente dell’ottobre 2001. Il dott. __________ nel suo referto indica assenza di sostanziali patologie. Per quanto attiene alle indicate problematiche psichiche l’assicuratore segnala come __________, assicurato presso la stesa __________ per la coperture delle cure medico sanitarie, mai ha fatto capo a prestazioni riconducibili a problemi di natura psichica. In Svizzera dal 1993 __________ è stato assicurato sino alla fine del 1998 presso __________, ha avuto un’attività lavorativa dal 1998 come autista a tempo pieno sino all’incidente dell’8 ottobre 2001 senza problemi. D’altra parte, sempre nella risposta di causa della __________, si rileva come le varie perizie allestite dai medici incaricati di analizzare i problemi lombari, non hanno evidenziato problematiche di natura psichica. I disturbi psichici sarebbero stati asseriti solo dal settembre 2002. Nonostante ciò nessuna conseguente presa a carico terapeutica sarebbe intervenuta a parte due visite ambulatoriali. __________ osserva poi che l’assicurato, secondo il parere della dott. __________ confermato dal dott. __________, sarebbe in grado di cominciare un’attività lavorativa in maniera progressiva se sostenuto da una cura di natura psichiatrica. __________ ha postulato la reiezione della petizione.

                                         L’assicurato ha prodotto un documento in lingua serbo croata su carta intestata della __________, apparentemente almeno, trattandosi di una fotocopia, che il TCA non ha ritenuto di tradurre.

                                   3.   Nelle more della procedura il giudice delegato ha chiesto alla dott. __________, al dott. __________ ed al dott. __________ la risposta a precisi quesiti medici (doc. _). Dal canto suo __________ ha prodotto l’incarto ordinato come esatto dal Tribunale (doc. _). Le risposte dei medici interpellati sono state trasmesse alle parti per una presa di posizione. In particolare va qui osservato come la dott. __________ si sia dettagliatamente espressa con un lungo rapporto il 9 dicembre 2003 da cui si evidenzia come:

"  Confermo la diagnosi psichiatrica già da me posta al termine della prima valutazione peritale, ossia la presenza di una "Modificazione duratura della personalità, non attribuibile a danno o malattia cerebrale" (F62.0, IDC 10).

Si tratta, in altri termini, di un disturbo della personalità e del comportamento nell'adulto, che può seguire l'esperienza di uno stress catastrofico (come, ad esempio, esperienze nei campi di concentramento, torture, disastri, esposizione prolungata a situazioni che mettono a repentaglio la vita); il cambiamento è da ricondursi, eziopatologicamente, alla profonda risonanza esistenziale legata a tale esperienza.

Ciò che si modifica è la modalità attraverso cui una persona percepisce, ragiona a si pone in relazione con l'ambiente e con se stesso. Diviene predominante un atteggiamento ostile e sospettoso; sottostante il progresso ritiro sociale, vi è la percezione soggettiva di un senso di vuoto e di minaccia. In altre parole, si assiste alla costruzione di uno stile difensivo che modifica in modo patologico il rapporto con la realtà. Ne risulta compromesso, in questo modo, il funzionamento non solo lavorativo, ma anche quello interpersonale e sociale.

Tale disturbo, ad andamento cronico, è da interpretarsi come sequela di una Sindrome post traumatica da stress (F43.1, ICD 10). Generalmente i giovani adulti, dotati di meccanismi di difesa meno rigidi, hanno una prognosi migliore, sia rispetto alle persone molto anziane che, al contrario, sono meno capaci di adottare un approccio flessibile per far fronte agli effetti del trauma, sia rispetto ai bambini, che non hanno ancora sviluppato meccanismi adeguati.

La prognosi dipende, inoltre, dalla presenza di eventuali disturbi psichiatrici preesistenti, dalla presenza di eventuali disabilità fisiche, ed infine dalla presenza o meno di una rete di supporto sociale.

Nella fattispecie, l'evoluzione favorevole, da me ipotizzata nel rapporto del 24 aprile, non presupponeva dei limiti di tempo definiti, così come non definito nei tempi risultava essere il progressivo reinserimento professionale.

(…)

Purtroppo nel caso specifico, a distanza di otto mesi, ho potuto constatare non solo la persistenza di alcuni tratti caratteropatici salienti del disturbo (ottundimento emotivo, ritiro sociale), ma anche una particolare risonanza emotiva nei termini di rabbia, aggressività e delusione rispetto al complesso iter burocratico-assicurativo.

La presa di posizione da parte della cassa malati e la strumentalizzazione distorsiva di quanto da me ipotizzato nella precedente perizia (per la Cassa Malati, sulla base del mio rapporto, l'assicurato "è potenzialmente in grado di riprendere un'attività lavorativa in maniera graduale, se seguito dal punto di vista psichiatrico"), è stata percepita dal Sig. __________, come una sorta di complotto che ha rinforzato, non solo una chiusura in senso autistico, ma anche a sua visione proiettiva del mondo.

Sul piano comportamentale ho potuto constatare un senso di irrequietezza motoria con acatisia e tensione muscolare.

(…)

Rispondendo ulteriormente all'ultimo quesito da Lei formulato, confermo nuovamente quanto da me espresso nella prima valutazione, ossia che al momento è ancora prematura una qualsivoglia ripresa lavorativa. Un'eventuale ripresa non è da escludere, ma andrà rivalutata solo dopo un congruo periodo (almeno 8-12 mesi) di adeguata terapia (iniziata solo dal mese di settembre 2003)." (Doc. _)

                                         In conseguenza a tale referto in particolare __________ ha comunicato:

"  Al seguito di un riesame approfondito del caso e sulla base del parere del nostro medico fiduciario, abbiamo deciso di accettare la ripresa del versamento delle indennità giornaliere a partire dal primo agosto 2003 per il saldo di 165 giorni sui 720 a disposizione.

Visto che il diritto alle 720 indennità massime sarà esaurito alla metà di gennaio 2004, il versamento all'assicurato delle 165 indennità restanti avverrà sotto forma di un capitale unico di CHF 13'455.75.-.

La invitiamo dunque a dichiarare la causa liquidata e stralciata dal ruolo." (Doc. _)

In merito a tale scritto il rappresentante dell’assicurato ha così reagito:

"  In rappresentanza del nostro patrocinato signor __________ e tramite la presente comunichiamo che, in ragione della lettera del 6 gennaio 2004 al vostro Lodevole Tribunale, lo scrivente patronato si dichiara d'accordo con la proposta contenuta nel richiamato doc. _ del 6 gennaio 2004 e ritira la causa Inc. No. __________ e di transenna chiede al Vostro Lod. Tribunale di stralciare la causa dai ruoli, non senza chiedere tuttavia l'assegnazione allo scrivente patrocinatore di eque ripetibili." (Doc. _)

                                         __________ ha comunicato che “l’importo di CHF 13'455,75 sarà versato prossimamente sul CCP … dell’Ufficio __________ ”. Anche questa specifica comunicazione è stata trasmessa al rappresentante dell’attore.

                                   4.   Alla luce dell’adesione della __________ alle richieste dell’attore e della comunicazione del signor __________ con cui la petizione è stata ritirata, la procedura è divenuta priva d’oggetto rimanendo aperta unicamente la questione relativa alle ripetibili richiesta dall’__________ per la rappresentanza del signor __________. Visto il sostanziale buone esito della procedura connessa alle coperture complementari occorre riconoscere per il patrocinio del __________ un importo che appare giusto quantificare in CHF 500.-, alla luce del concreto intervento del Patronato, a titolo di ripetibili a carico della __________.

Per questi motivi,

                                         1.   La procedura dipendente dalla petizione 11 agosto 2003

                                              formulata da __________ nei confronti della Cassa

                                              Malati __________ è stralciata dai ruoli.

                                         2.   __________ è condannata a versare all'attore, e per esso al __________, l'importo di CHF 500.- a titolo di ripetibili.

                                         3.  La presente è definitiva.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici

36.2003.67 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.01.2004 36.2003.67 — Swissrulings