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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.09.2003 36.2003.66

19 septembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,145 mots·~11 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.66   IR/sn

Lugano 19 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 luglio 2003 formulato da

__________

contro  

la decisione del 23 luglio 2003 emanata da

__________   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1953, domiciliato a __________, in fase di divorzio dalla moglie __________ e padre di due figli, __________ e __________ affidati alla madre, ha postulato il 13 marzo 2003 la concessione del sussidio per il pagamento del premio di Cassa Malati per l'anno 2003. __________ è assicurato contro le malattie presso la __________ con un premio mensile di CHF 305,30, dall’ottobre 2000 vive separato dalla moglie, e con decreto del 15 gennaio 2003 gli è stato imposto dal Pretore di __________ il versamento di CHF 1'300.- mensili, per tredici mensilità, per il sostentamento dei figli. Il ricorrente è collaboratore della __________ con un salario, dal 1 gennaio 2003, di CHF 59'000,40 annui versati in tredici mensilità, paga una locazione di CHF 8'400.annnui oltre alle spese, e per il biennio fiscale 2001 – 2002 (basato sugli anni di computo 1999 – 2000) egli, a fronte di un reddito lordo complessivo di CHF 66'000.- circa, è stato imposto per CHF 35'533.-.

                                         La domanda di sussidio non è stata accolta con decisione del 30 giugno 2003.

                               1.2.   Con reclamo 7 luglio 2003 il signor __________ ha domandato il riesame della decisione alla luce del fatto che egli deve vivere con CHF 1'350.- mensili e quindi in condizioni non rosee.

                               1.3.   L'amministrazione ha respinto il reclamo con le seguenti argomentazioni (decisione 23 luglio 2003):

"  (…)

stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) Reg. LCAM (accertamento del reddito lordo in caso di diminuzione importante dello stesso rispetto al reddito lordo desunto dalla tassazione fiscale applicabile, nel caso di specie quella relativa al biennio fiscale 2001/2002), al momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito lordo mensile medio di fr. 3'508.30 (tenuto conto del suo salario lordo mensile medio comprensivo della tredicesima mensilità e, in deduzione, degli alimenti mensili a suo carico);

osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile medio di fr. 3'508.30 in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per le persone sole, risulta un reddito determinante pari a fr. 32'000.--;

ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 26.11.2002, hanno diritto al sussidio le persone soel, il cui reddito determinante non supera i fr. 22'000.--;

deci d e :

1. Il reclamo è respinto."

                               1.4.   Con atto del 30 luglio 2003 __________ si è aggravato a questo TCA contro la decisione 23 luglio 2003 indicando la fase di divorzio, la difficoltà della situatione finanziaria con impegno per pagare fatture e spese d’avvocato. Il ricorrente ha evidenziato uscite mensili per CHF 3'000.- con una rimanenza di CHF 1'356.- per il suo sostentamento. Il ricorrente rileva che, vivendo con complessivi CHF 21'272.- annui egli non supera  certamente l’importo di CHF 22'000.- fissato dalle norme.

                                         Con osservazioni del 25 agosto 2003 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha rilevato l’applicabilità, nel caso concreto, dell’art. 67 lett. m) LCAMal ritenendo:

"  (…)

La normativa in oggetto prevede la possibilità di definire il diritto al sussidio a prescindere dai dati fiscali in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile da parametri fiscali applicabili. Per volontà del legislatore, tale normativa è stata introdotta nell'ambito delle disposizioni di diritto cantonale applicabili nell'assicurazione sociale contro le malattie, onde permettere la definizione del diritto al sussidio sulla base della situazione economica più recente per gli assicurati che hanno avuto un peggioramento della propria condizione economica rispetto a quanto esposto in sede fiscale.

Il reddito lordo annuo della parte ricorrente accertato al momento dell'istanza di sussidio risulta dal calcolo seguente (cfr. allegati al doc. n° _):

salario lordo annuo =                                        59'000.40

Totale reddito lordo                                           59'000.40

                                                                           =========

Dopo deduzione degli alimenti (fr. 16'900.- annui …) e degli interessi passivi (fr. 325.- …) il reddito lordo mensilie medio … ammonta a fr. 3'481.30 il che, dopo la conversione in reddito imponibile annuo sulla base delle tabelle ufficiali di conversione (art. 72 cpv. 1 Reg. LCAM) risulta essere superiore al limite che conferisce il diritto al sussidio alle persone sole giusta l'art. 1 lett. c) DE 26.11.2002." (cfr. doc. _)

                                         Al ricorrente è stata data la possibilità di prendere posizione in merito.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il signor __________ ha impugnato la decisione dell'Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui è stata negata la concessione del sussidio per l'anno 2003.

                               2.3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).

                                         Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002.

                                         Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie.

                               2.4.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante senza far capo alla decisione di tassazione di riferimento, in conformità al Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                               2.5.   Nel caso di specie il signor __________ ha indicato grave disagio finanziario dovuto alla separazione dalla moglie __________ e dalla necessità di assumersi oneri finanziari per le spese legali, con il rilievo di uscite mensili per CHF 3'000.- che rendono il suo sostentamento (con CHF 1'356.- mensili) difficile.

                                         Queste circostanze hanno imposto, ed impongono in questa sede, una verifica delle entrate lorde e la loro conversione secondo le apposite tabelle ritenuto come, di primo acchito, dalla documentazione prodotta il reddito lordo di cui il ricorrente beneficia è inferiore a quello percepito in precedenza e rilevato dalla decisione di tassazione di riferimento.

                               2.6.   Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia è partito dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti nel caso concreto, alla luce dell'art. 67 Reg.LCAMal, il reddito lordo cui ci si deve riferire é quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui "Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo". Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno, in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal citato, posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

                                         II reddito lordo accertato va poi obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante le tabelle appositamente allestite ai sensi dell'art. 72 del medesimo regolamento.

                               2.7.   Per eseguire il calcolo l'amministrazione si è fondata sui dati prodotti agli atti da cui ha desunto un salario annuo dal 1.1.2003 per il signor __________ di CHF 59'000,40. Da questo importo vanno dedotti gli alimenti pagati dal ricorrente pari a CHF 1'300.- mensili per 13 mensilità ossia CHF 16'900.- annui e gli interessi pagati sul debito contratto con la __________ che impone un versamento annuo di interessi passivi pari a CHF 325.- (2,5% su un debito di CHF 13'000.-). Il reddito lordo da ritenere così calcolato assomma a CHF 41'775.- che, suddiviso in reddito mensile (ossia diviso 12) da un importo mensile lordo di CHF 3'481.-.

Il reddito lordo – e non invece netto dalle spese come sembra ritenere il ricorrente nella sua impugnativa – convertito con la tabella appositamente elaborata dall’amministrazione d’intesa con l’amministrazione fiscale, riferita alle persone sole ed all’anno 2003, permette di ritenere un reddito imponibile teorico di oltre CHF 30'000.--, superiore ai parametri fissati dalle norme applicabili. La decisione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia è quindi corretta ed il ricorso non può essere accolto. A ragione infatti l’ammonistrazione ha ritenuto, in deduzione dal reddito lordo verificato, unicamente gli alimenti versati e gli interessi passivi pagati non potendo essere considerati – al fine di garantire la parità di trattamento – altri oneri e spese già comunque valutati nell’ambito della tabella di conversione.

                                         Il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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