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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.09.2003 36.2003.65

1 septembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,003 mots·~5 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.65   IR/tf

Lugano 1° settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 luglio 2003 di

__________

contro  

la decisione del 11 luglio 2003 emanata da

__________

    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ ha chiesto la concessione di un sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2003 indicando di non esercitare attività lucrativa, di vivere di risparmi e di essere stato imposto con un reddito – per il biennio 2001 – 2002 – fissato in CHF 5'392.- ed una sostanza di CHF 776.-.

                                   2.   L’amministrazione ha rifiutato la concessione del sussidio con decisione 11 luglio 2003 impugnata con ricorso del 30 luglio 2003 dell’assicurato

                                   3.   In sede di risposta di causa l’amministrazione ha prodotto uno scritto 20 agosto 2003 destinato all’assicurato con cui l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha deciso di annullare la decisione impugnata e di concedere il sussidio. I preposti funzionari hanno rinviato nel tempo ad altra decisione amministrativa la fissazione del sussidio stesso.

                                   4.   Copia della decisione 20 agosto 2003 è stata trasmessa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con scritto accompagnatorio datato 21 agosto 2003 con cui è stato chiesto lo stralcio della procedura.

                                   5.   Invitato ad esprimersi in merito il ricorrente ha dichiarato di non opporsi allo stralcio ma ha protestato spese e ripetibili e meglio il versamento di una equa indennità per il dispendio sostenuto, l’assicurato ha citato una sentenza pubblicata in RDAT 1978 no. 29 (pagina 50) e la dottrina (Cocchi-Trezzini, Commentario al CPC, ad art. 150 N. 11 e 12).

                                         Questa Corte non ritiene di dovere riconoscere all’assicurato il versamento di ripetibili. Va anzitutto rilevato come la sentenza citata da __________ e tratta dalla RDAT 1978 no. 29 si riferisca all’applicazione della LPAmm, complesso normativo che non trova applicazione nel caso concreto; va poi rilevato come, nel medesimo ambito, per le ripetibili rinvio andrebbe fatto semmai alla sentenza del TF pubblicata nella RDAT 1995 (e quindi ben più recente) I no. 8 da cui si desume che: “non è insostenibile il rifiuto di assegnare ripetibili ad una parte non rappresentata da un avvocato per le fasi essenziali della procedura … e che non può invocare spese personali particolari”. Nella fattispecie invocata dal ricorrente era tema di incarichi scolastici rispettivamente di nomine in ambito scolastico.

                                         Nel caso di specie applicabile è la LPrTCA che, all’art. 22, regola la materia. La parte vincente in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali, ai disborsi ed alle spese di patrocinio. __________ ha salvaguardato i propri diritti direttamente come usuale nel campo delle assicurazioni sociali. In casu non è dato alcun patrocinio, il ricorrente indica svolgimento della pratica legale e quindi appare cognito di diritto avendo ottenuto perlomeno licenza universitaria, ma non svolge attività lucrativa alcuna (come appare dalla documentazione annessa al ricorso) e dispone quindi delle conoscenze e del tempo (d’altronde contenuto, il ricorso appare inutilmente prolisso e richiama norme che non trovano applicazione in concreto) necessari per provvedere a salvaguardare adeguatamente i suoi diritti in materia di sussidio all’assicurazione contro le malattie.

                                         Per il rimando dell’art. 23 LPrTCA applicabile è il CPC con il rilievo che la giurisprudenza riconosce alla parte non patrocinata il diritto ad un’equa indennità se vincente in causa (ciò che questo TCA ha ammesso ad esempio per un avvocato vincente in causa in ambito di assicurazioni complementari all’assicurazione obbligatoria, e quindi in un ambito prettamente civile, e laddove il dispendio temporale appariva di rilievo; cfr. TCA __________ del 21 agosto 2001). In ambito di sussidi all’assicurazione malattia – e quindi di applicazione del diritto pubblico cantonale -, con l’applicazione della LPrTCA al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è fatto obbligo di accertare d’ufficio i fatti e di applicare d’ufficio il diritto con conseguente minore esigenza di motivazione delle impugnative ed indicazioni di prova da assumere. In questi casi, dove il compito delegato alla parte – rispettivamente al patrocinatore della stessa – appare alleggerito dagli obblighi che incombono al Tribunale, un’indennità equa alla parte deve essere concessa con prudenza e solo a fronte di precise condizioni. Appare utile fare allora riferimento alla giurisprudenza del TFA (TFA 110 V 72 c. 7):

"  Sodann ist nach der Rechtsprechung für persönlichen Arbeitsaufwand und Umtriebe … einer unvertretenen Partei grundsätzlich keine Parteientschädigung zu gewähren, ausser wenn besondere Verhältnisse vorliegen, Dies ist nach BGE 110 V 133 Erw. 4a der Fall, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ gegeben sind: - dass es sich um eine komplizierte Sache mit hohem Streitwert handelt; - dass die Interessenwahrung einen hohen Arbeitsaufwand notwendig macht, der den Rahmen dessen überschreitet, was der einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat; erforderlich ist somit ein Arbeitsaufwand, welcher die normale (z.B. erwerbliche) Betätigung während einiger Zeit erheblich beeinträchtigt; - dass zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis besteht.

ed ammettere la concessione di ripetibili, o meglio di equa indennità alla parte non rappresentata, restrittivamente quando si tratti di applicare il diritto pubblico cantonale, e quindi di ammettere il versamento di un’equa indennità quando la fattispecie sia complessa, di certa importanza, che imponga un particolare impegno che superi “was der einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat” e quindi un impegno di certo rilievo. Nel caso concreto la fattispecie era semplice, non imponeva un patrocinio, ed un ricorso semplice e più contenuto volume sarebbe stato sufficiente per ottenere dall’amministrazione un riesame della fattispecie. Non sono quindi dati i presupposti per l’attribuzione di ripetibili in questa sede.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non vengono percepite tasse e spese – che rimangono a carico dello Stato - e non vengono attribuite ripetibili.                                 

                                 3.-   Intimazione alle parti. La presente decisione è definitiva.

                                                                                Il giudice delegato

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Ivano Ranzanici