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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.11.2003 36.2003.45

26 novembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,044 mots·~5 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.45   cr

Lugano 26 novembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 aprile 2003 di

  ________________  

contro  

la decisione del 27 marzo 2003 emanata da

_______________     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           In fatto ed in diritto

                                   1.   __________ è assicurata contro le malattie presso la Cassa Malati __________ dal 1° marzo 1947.

                                         In data 10 aprile 1999 l'assicurata ha inoltrato la disdetta da tale assicuratore (cfr. doc. _).

                                         Con lettera datata 11 maggio 1999 __________ ha comunicato all'assicurata di non potere accettare le sue dimissioni, dato che a suo carico esistevano ancora degli importi di premi e di partecipazione ai costi rimasti scoperti (cfr. doc. _). Di conseguenza, la Cassa malati ha informato l'assicurata che ella continuava ad essere affiliata presso __________.

                                         Nel frattempo, l'assicurata ha provveduto ad assicurarsi, a partire dal 1° luglio 1999, presso la Cassa malati __________. Tale assicuratore ha affiliato __________ fra i propri assicurati, a partire dal 1° luglio 1999, senza attendere la conferma da parte di __________ dell'uscita dell'assicurata dalla precedente Cassa malati.

                                   2.   Con decisione del 6 febbraio 2003 l'Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito IAS), constatata la situazione di doppia assicurazione nella quale è venuta a trovarsi __________ - affiliata presso la Cassa malati __________ dal 1947 e presso la Cassa malati __________ dal 1999 - ha stabilito che l'Ente pubblico, intervenuto a norma di legge, vista l'esistenza di attestati di carenza beni, deve pagare i premi assicurativi e le partecipazioni ai costi arretrati rimasti impagati dall'assicurata unicamente alla Cassa malati __________ (cfr. doc. _).

                                   3.   In data 25 febbraio 2003 __________ si è opposta alla decisione dell'IAS, evidenziando di non essere più assicurata per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso __________, ma di essere affiliata unicamente presso la Cassa malati __________ (cfr. doc. _).

                                   4.   Con decisione su opposizione del 27 marzo 2003 l'IAS ha rigettato l'opposizione interposta da __________, rilevando che l'affiliazione dell'assicurata presso __________, non essendo state le sue dimissioni accettate dall'assicuratore, deve ritenersi continua nel tempo (cfr. doc. _).

L'amministrazione ha infatti osservato:

"  Nel già citato reclamo 25 febbraio 2003 la signora __________ ci ha comunicato di avere inoltrato disdetta alla __________.

Abbiamo pertanto richiesto a tale assicuratore, con scritto 28 febbraio 2003, di volerci informare in merito.

In data 14 marzo 2003 __________ ci trasmette copia della lettera di disdetta 10 aprile 1999 inviata dalla signora __________ e copia della risposta 11 maggio 1999 fornita da __________. Da quest'ultimo documento si evince che le dimissioni inoltrate dall'interessata non sono state accettate in quanto esistevano ancora importi scoperti.

L'assicuratore in questo caso ha fatto riferimento all'art. 9 cpv. 3 OAMal che ora, a seguito di una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni datata 29 giugno 1999, non esiste più.

Si specifica che se la signora __________ avesse nuovamente inoltrato disdetta a __________ dopo tale sentenza, l'assicuratore malattia avrebbe dovuto lasciare uscire l'interessata, malgrado gli importi scoperti.

Il medesimo risultato poteva essere ottenuto dall'assicurata se avesse fatto opposizione nei confronti dell'orientamento __________ 11 maggio 1999. Così non è stato e la decisione __________ 11 maggio 1999, ancorché fondata su argomentazioni di diritto che già allora questa Autorità aveva modo di ritenere più che dubbie - prova ne sia la già citata pronunzia del TFA - è cresciuta in giudicato.

Ergo, da un profilo squisitamente di diritto, l'affiliazione presso __________ deve ritenersi continua nel tempo." (Doc. _)

                                   5.   Con ricorso datato 22 aprile 2003 __________ ha ribadito di avere inoltrato, in data 10 aprile 1999, le proprie dimissioni dalla Cassa malati __________, a causa della sua sempre più difficile situazione economica e di essersi assicurata, a partire dal 1° luglio 1999, presso la Cassa malati __________ (cfr. doc. _).

                                   6.   Con risposta del 5 giugno 2003 l'IAS ha osservato che in seguito al ricorso dell'assicurata al TCA, __________, con scritto del 9 maggio 2003, ha posto termine alla situazione di doppia assicurazione nella quale è venuta a trovarsi __________, annullando fin dall'inizio, con effetto retroattivo al 30 giugno 1999, l'affiliazione dell'assicurata presso tale Cassa malati, indicando quale motivo delle "dimissioni", che ella "resta presso __________ " (cfr. doc. _).

L'IAS ha quindi osservato che non sussistendo più il problema della doppia copertura assicurativa (visto che __________ ha posto fine, con effetto retroattivo, al rapporto assicurativo), il ricorso dell'assicurata è divenuto privo di oggetto, dato che gli importi scoperti per premi e partecipazione ai costi rimasti impagati riguardano unicamente la Cassa malati __________, alla quale il Cantone provvederà, in base all'art. 20 LCAMal, a versare quanto risulta impagato, nel caso in cui a carico dell'assicurata dovessero esserci degli attestati di carenza beni (cfr. doc. _).

                                   7.   Dato che l'assicurata non si è espressa in merito alle osservazioni presentate dall'IAS - relative in particolare al fatto che la Cassa malati __________ ha provveduto ad annullare, con effetto retroattivo al 30 giugno 1999, l'affiliazione dell'assicurata presso tale Cassa malati, risultando ella già assicurata presso la Cassa malati __________ fin dal 1947 - il TCA ha inviato all'assicurata un breve riassunto dei fatti, invitandola a presentare le proprie osservazioni scritte (cfr. doc. _).

L'assicurata non ha dato seguito alle richieste del Tribunale.

Il TCA ha quindi inviato all'assicurata un nuovo scritto, con invito a volersi esprimere in merito alle osservazioni presentate in data 5 giugno 2003 dall'IAS (cfr. doc. _).

In data 24 novembre 2003 __________ ha osservato:

"  Ho preso atto dello scritto del 5 giugno 2003 dell'Istituto delle Assicurazioni sociali di Bellinzona e comunico quanto segue:

sono d'accordo con la notifica di nuova dimissione dell'Assicurazione malattia __________ in quanto continuerò ad essere affiliata alla __________.

Perciò ritiro il mio ricorso del 9 maggio 2003." (Doc. _)

                                   8.   Lo scritto 24 novembre 2003 della ricorrente va interpretato - inequivocabilmente - quale ritiro dell'impugnativa; di conseguenza il ricorso va stralciato dai ruoli senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                   1.-   la causa è stralciata dai ruoli;

                                 2.-   non si prelevano né tasse né spese;                  

                                 3.-   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                                Il giudice delegato

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Ivano Ranzanici

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