Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.05.2003 36.2003.44

5 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·536 mots·~3 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.44   IR/cd

Lugano 5 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 6 aprile 2003 interposto da

__________

contro  

Cassa malati __________     in materia di assicurazione sociale contro le malattie  

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                     -   che __________, domiciliato a __________, ha postulato prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie da parte dell'assicuratore __________, ciò in seguito a trattamento dentario effettuato in favore della figlia del ricorrente;

                                     -   che, in data 16 gennaio 2003, __________ ha sollecitato la Cassa ad emanare una decisione formale in merito al rifiuto di fornire prestazioni come anticipato dall'amministrazione con scritto 21 ottobre 2002;

                                     -   che, con scritto 6 aprile 2003, __________ si è aggravato a questo TCA lamentando implicitamente una denegata giustizia  esprimendosi nei seguenti termini:

                                         "(…)

                                          in data 16 gennaio 2003 ho inviato una lettera alla cassa malati

                                          __________ per l'emanazione di una decisione formale al senso

                                          dell'articolo 86 LAMal.

                                          La Cassa malati ha risposto in data 27 gennaio 2003 affermando che

                                          il caso sarebbe stato ritrattato e che la loro decisione mi sarebbe

                                          pervenuta al più presto.

                                          In data 14.03.2003, ho sollecitato nuovamente la cassa malati visto il

                                          lungo tempo trascorso.

                                          Con il presente ricorso chiedo che il Tribunale ordini alla cassa malati

                                          di emanare finalmente la richiesta decisione formale.

                                          Non riesco a capire l'atteggiamento della cassa malati che è molto

                                          sollecita a incassare i premi mentre non lo è a rimborsare il dovuto

                                          agli assicurati." (cfr. doc. _)

                                     -   che, il gravame è stato intimato all'assicuratore malattia il 15 aprile 2003 ed il successivo 17 aprile la Cassa Malati __________ ha emanato la decisione formale richiesta;

                                     -   che, con scritto 23 aprile 2003 l'amministrazione ha fatto pervenire al TCA copia della decisione formale motivando il ritardo con la richiesta di un rapporto medico;

                                     -   che, a norma della LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed applicabile al caso concreto poiché la richiesta di decisione formale è del gennaio 2003, l'assicurato può aggravarsi al Tribunale se l'assicuratore, "nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;

                                     -   che, in virtù del diritto precedentemente in vigore (sino al 31.12.2002) la decisione formale doveva essere emanata nei 30 giorni, elemento temporale che non è stato ripreso nella LPGA;

                                     -   che, il ritardo nell'emanare una decisione va quindi valutato secondo i parametri di giurisprudenza generalmente ammessi per la denegata giustizia;

                                     -   che, in concreto, la Cassa ha impiegato 3 mesi per decidere in merito giustificando comunque il ritardo con la necessità di acquisire un rapporto medico;

                                     -   che, alla luce della decisione emanata il 17 aprile 2003, il gravame si rileva comunque privo d'oggetto e può essere stralciato senza conseguenza di tasse e spese per le parti.

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                          1.   il ricorso è stralciata dai ruoli:

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

                                         3.   comunicazioni alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici

36.2003.44 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.05.2003 36.2003.44 — Swissrulings