Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.09.2003 36.2003.32

26 septembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,634 mots·~18 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.32 + 36.2003.80   IR/tf

Lugano 26 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso e petizione del 14 marzo 2003 di

__________

contro  

Cassa malati __________     in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con atto del 14 marzo 2003 __________ si è rivolta a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la Cassa Malati __________ evidenziando quanto segue:

"  (…)

Con data 26.2.2002, la Cassa Malati __________ (in seguito __________) ha inviato alla qui ricorrente un sollecito LAMal, per l'importo complessivo di fr. 88.30 relativi al premio LAMal per il mese di novembre 2001 (fr. 80.30) e a spese di sollecito (fr. 8.-) (Doc. _).

In medesima data sono state pure inviate alla ricorrente un sollecito e un'ingiunzione legale, relativi al premio LCA per il mese di novembre 2001, oggetto di una procedura tuttora in corso presso questo lodevole Tribunale (Inc. n. __________).

(…)

In data 12.3.2002 la ricorrente ha inviato alla __________ una lettera raccomandata (Doc. _) con la quale contestava entrambe le ingiunzioni legali e osservava specificatamente che tutti i premi relativi all'anno 2001 erano stati da lei regolarmente pagati; quindi anche quello per il mese di novembre 2001 (si richiamano i giustificati dei pagamenti dei premi, allegati quali Doc. _ alla domanda civile presentata dalla ricorrente in data 6.12.2002 a questo lodevole Tribunale, inc. __________).

A questa lettera raccomandata la __________ non ha dato alcuna risposta.

(…)

Il 2.5.2002 la __________ ha fatto spiccare un precetto esecutivo (N. __________) nei confronti della ricorrente, notificato in data 6.5.2002, per l'importo di fr. 88.30, più interessi al 5% dal 9.4.2002, più le spese di fr. 17.--, più la tassa d'incasso di fr. 5.--. Allo stesso la ricorrente ha fatto opposizione (Doc. _).

(…)

Con data 11.7.2002, la __________ ha inviato alla ricorrente una comunicazione con decisione di rigetto di opposizione suscettibile a opposizione, relativa al PE __________ oggetto del presente ricorso (Doc. _).

(…)

La ricorrente ha impugnato tale decisione, inoltrando alla __________, con lettera raccomandata del 24.7.2002, un'opposizione formale (Doc. _).

Nel frattempo, la ricorrente ha sottoposto all'Ombudsman dell'assicurazione malattie, __________ (Inc. __________), entrambe le problematiche: quella oggetto del presente ricorso e quella relativa alla LCA, tuttora pendente davanti questo lodevole Tribunale (Inc. n. __________).

La __________ non ha mai dato seguito agli scritti della ricorrente e neppure agli interventi dell'Ombudsman dell'assicurazione malattie.

(…)

La __________ con conteggio di data 28.10.2002 ha illegittimamente trattenuto una compensazione di fr. 105.30 per la procedura esecutiva LAMal in corso (Doc. _). Su suggerimento dell'Ombudsman dell'assicurazione malattia, la ricorrente ha inviato in data 4.12.2002 una lettera raccomandata (Doc. _) con cui chiedeva formalmente alla __________ di dare risposta all'opposizione scritta formulata dalla ricorrente in data 24.7.2002. In particolare, essa chiedeva la restituzione della trattenuta di fr. 105.30 attuata come compensazione, oppure che le venisse trasmessa una decisione formale suscettibile d'opposizione, ciò entro il termine di dieci giorni.

Neppure a questa lettera raccomandata la __________ ha dato alcuna.

(…)

Nel medesimo conteggio del 28.10.2002, la __________ ha inoltre erroneamente trattenuto - come franchigia - l'importo di fr. 129.-, corrispondente alle prestazioni del Dott. __________ del 16.4.2002 alla ricorrente, sebbene le cure del Dott. __________ rientrano nella LCA, come è sempre stato fatto dalla __________ e come pure si può evincere dal conteggio di data 10.2.2003 (Doc. _).

(…)

Prima di procedere all'inoltro del presente ricorso, la ricorrente ha tentato ancora una volta di risolvere la vertenza con la __________, invitando quest'ultima con lettera raccomandata del 15.1.2003

(Doc. _) a restituire alla ricorrente l'illegittima trattenuta, o a emanare una decisione formale suscettibile d'opposizione.

Neppure a questa seconda richiesta la __________ ha mai dato seguito.

La ricorrente ha pertanto deciso di inoltrare il presente ricorso.

(…)

Oltre alle sopra menzionate problematiche con la __________, si vuole menzionarne una terza, per far meglio capire questo onorevole Giudice l'ampiezza della disorganizzazione contabile della __________. Quest'ultima problematica era relativa ai premi LAMal e LCA del mese di marzo 2002 di __________, marito della ricorrente, oggetto di una procedura separata, inoltrata da quest'ultimo in data odierna  questo lodevole Tribunale.

Dopo ingiunzioni, la __________ ha fatto spiccare due precetti esecutivi N. __________ in data 11.7.2002, rispettivamente N. __________ in data 2.8.2002, ai quali il debitore ha fatto opposizione.

Dopodiché, in seguito all'invio della __________ della decisione di rigetto dell'opposizione (18.10.2002), __________ ha ribadito formalmente l'opposizione con raccomandata del 22.10.2002.

In data 9.1.2003 la __________ ha comunicato a __________ di aver deciso di annullare i precetti esecutivi a suo carico (Doc. _), ma ciononostante fino a tutt'oggi i precetti esecutivi risultano aperti.

Non solo, ma con conteggio di data 10.2.2003 (Doc. _), la __________ ha applicato una trattenuta di fr. 136.40 corrispondente al rimborso per le prestazioni del 26.9.2002 del Dott. __________ a __________, motivando tale detrazione come: "importo disponibile per essere dedotto dalla credenza aperta presso la società __________ ".

Inutile dire che tale importo risulta a tutt'oggi non ancora rimborsato dalla __________.

(…)

La qui ricorrente ha sino ad oggi sempre provveduto al pagamento dei premi mensili di cassa malattia (v. Doc. _ alla domanda civile presentata il 6.12.2002 dalla ricorrente a questo lodevole Tribunale - Inc. __________).

Sebbene la ricorrente lo avesse comunicato e anche documentato svariate volte con lettera raccomandata alla __________, quest'ultima non solo non si è mai degnata di dare una risposta, ma ha continuato per la sua strada ignorando ogni comunicazione.

Come detto, la ricorrente si é rivolta per essere aiutata nelle problematiche con la __________ all'Ombudsman dell'assicurazione malattia, avv. __________ il quale ha aperto un incarto (n. __________), ha esaminato il problema ed è intervenuto più volte presso la __________, sia per iscritto che telefonicamente. Quest'ultima - a quanto consta alla ricorrente - non ha finora mai dato seguito nemmeno alle sollecitazioni dell'Ombudsman. E questo a parere della ricorrente è sufficiente per far capire l'errato atteggiamento della __________.

(…)

Per questi motivi, si chiede di

qiudicare

1. II presente ricorso è accolto.

Di conseguenza:

§          È accertato che il debito nei confronti della __________ è inesistente.

§§        È fatto ordine alla __________, sotto la comminatoria dell'art. 292 CP che recita "Chiunque non ottempera ad una decisione al lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto la comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l'arresto o con la multa", di provvedere all'immediato annullamento dell'esecuzione e di chiedere all'Ufficio esecuzioni di __________ la cancellazione del PE n. __________, notificato il 6.5.2002 per l'importo di fr. 88.20.

§§§      La __________ è tenuta altresì a rimborsare alla qui ricorrente l'importo di fr. 105.30, trattenuti quale illegittima compensazione secondo il conteggio del 28.10.2002, oltre interessi al 5% dal 28.10.2002.

§§§§    La __________ è tenuta inoltre a rimborsare alla qui ricorrente l'importo e gli interessi al 5% dal 28.10.2002, relativo alle prestazioni del Dott. __________ del 16.4.2002 di fr. 129.-, ingiustamente trattenuto secondo il conteggio del 28.10.2002.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili." (cfr. doc. _)

                                         L’atto di ricorso è stato trasmesso all’assicuratore malattie il successivo 18 marzo 2003 e __________, dopo avere ottenuto proroga del termine ha inoltrato il suo allegato il 17 aprile 2003 in cui indica quanto segue:

"  (…)

1.   La Sig.ra __________ (qui sotto: la ricorrente, l'assicurata) beneficiava dell'assicurazione obbligatoria delle cure nonché delle assicurazioni complementari delle prestazioni particolari __________ e delle spese di ospedalizzazione in divisione privata __________.

2.   II 31 gennaio 2002 e il 26 febbraio 2002, __________ (qui sotto: l'intimata, la Cassa) le ha inviato un invito al pagamento, rispettivamente un sollecito di CHF 88.30, corrispondente al premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure del mese di novembre 2001 (CHF 80.30) e alle spese di sollecito di CHF 8.-.

3.   Poiché il termine di pagamento non è stato rispettato, il 6 maggio 2002 l'intimata le ha notificato un precetto esecutivo per la somma di CHF 88.30 (procedura N° __________), contro il quale è stata fatta opposizione.

4.   L'11 luglio 2002, la Cassa ha reso una decisione formale ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria delle cure (LAMal), per mezzo della quale ha rifiutato questa opposizione, dichiarando l'assicurata debitrice dell'importo precitato.

5.   Con lettera raccomandata del 24 luglio 2002, l'assicurata ha fatto opposizione alla decisione di revoca.

6.   In assenza di una decisione su opposizione, l'assicurata ha depositato il 14 marzo 2003, il suo ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Ticino.

(…)

Conformemente all'art. 80 LAMal, se l'assicurato non accetta una decisione dell'assicuratore, quest'ultimo deve confermarglielo per iscritto entro 30 giorni a decorrere dalla esplicita domanda dell'assicurato. In base al capoverso 2, l'assicuratore deve motivare la decisione e indicare le vie di ricorso; la notifica irregolare di una decisione non può essere di pregiudizio all'assicurato.

In base all'art. 85 LAMal, una decisione resa sulla base dell'art. 80 LAMal, può essere impugnata, entro trenta giorni, per via d'opposizione presso l'assicuratore che l'ha notificata. La decisione resa su opposizione deve essere motivata ed indicare le vie di ricorso.

In base all'art. 86 LAMal, la decisione resa su opposizione può essere attaccata, entro trenta giorni, mediante ricorso di diritto amministrativo.

In questo caso l'intimata non ha reso una decisione suscettibile di ricorso, nella misura in cui ha accettato l'opposizione alla decisione di revoca del 24 luglio 2002, in quanto è stata confermata l'opposizione al precetto esecutivo N° __________ dell'Ufficio dei Fallimenti di __________ notificato il 6 maggio 2002.

L'intimata riconosce tuttavia che il Tribunale federale delle assicurazioni ha ricordato che una Cassa deve rendere une decisione formale (...) e in seguito una decisione su opposizione e non può accontentarsi di esprimere il suo parere tramite una semplice lettera (RAMA 2000 N° KV 129 consid. 3).

Nella misura in cui l'art. 86 cpv. 2 LAMal prevede che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, malgrado la domanda dell'assicurata, non notifica alcuna decisione o decisione su opposizione, è d'obbligo riconoscere che l'assicurata ha ricorso per diniego di giustizia.

A queste condizioni la Cassa s'impegna a rendere una decisione su opposizione alla decisione di revoca del 24 luglio 2002, e ciò dovrebbe rendere il ricorso privo d'oggetto." (cfr. doc. _)

                                         L’atto di risposta è stato trasmesso alla ricorrente la quale, il successivo 2 maggio 2003, ha comunicato a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni che

"  (…)

la __________ mi ha trasmesso con data 22.4.2003 la decisione su opposizione, con cui annulla la sua decisione dell'11.7.2002 confermando la mia opposizione all'esecuzione N. __________ e dichiara di aver annullato l'esecuzione N. __________ a mio carico. Da un'indagine da me effettuata all'Ufficio esecuzioni di __________, risulta che la stessa è stata effettivamente cancellata.

Ritenuto d'altro canto che la __________ non ha finora provveduto a versare alcun importo di quanto a me dovuto, mi riconfermo nella richiesta, da me espressa con petizione del 14.3.2003, con cui chiedo che mi vengano rimborsati dalla __________ gli importi di fr. 105.30.-, trattenuti dalla __________ come illegittima compensazione, e di fr. 129.- per prestazioni del Dott. __________, trattenuti ingiustamente dalla __________, come a conteggio del 28.10.2002 allegato alla petizione stessa. Protestate tasse, spese e ripetibili." (cfr. doc. _)

                               1.2.   Alla luce delle conclusioni dell’atto di risposta e della decisione su opposizione di __________ il giudice delegato ha interpellato (il 7 maggio ed il successivo 4 giugno 2003) l’assicuratore al fine di chiarire i motivi del mancato versamento di due importi all’assicurata, ossia CHF 105,30 e CHF 129.-, che la signora __________ indica come ingiustamente compensati rispettivamente trattenuti.

                                         A fronte del silenzio dell’assicuratore il giudice delegato ha, ancora una volta, sollecitato __________ a fornire una risposta in merito con scritto del 9 luglio 2003.

                                         Il 30 luglio 2003 il giudice delegato ha ulteriormente interpellato __________ in merito ed il successivo 6 agosto l'assicuratore ha comunicato:

"  Per quanto riguarda il conteggio del 28 ottobre 2002 al quale si riferisce la Signora __________, un rapido controllo da parte dei relativi servizi ha permesso di constatare quanto segue:

-   l'importo di CHF 129.- corrisponde ad una fattura emessa dal Dr. __________, omeopata, le cui prestazioni non sono prese a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure ma dalla copertura complementare in quanto non ha aderito ad alcuna convenzione; la prestazione in questione è stata quindi erroneamente dedotta dalla franchigia dell'assicurata; abbiamo provveduto ad effettuare la correzione di questo errore e l'importo in questione dovrebbe essere versato all'assicurata nei prossimi giorni.

-   il conteggio del 28 ottobre 2002 noverava un totale di CHF 782, di cui CHF 676.70 sono stati pagati all'assicurata; la differenza, di CHF 105.30 è stata oggetto di una compensazione; questo importo corrisponde ad un saldo del premio LAMal di CHF 80.30 al quale si sono aggiunti CHF 8.- di richiamo e CHF 17.- di spese di procedura; tenuto conto della causa del credito, questa compensazione è stata effettuata a torto ed il saldo dovuto sarà versato all'assicurata nei prossimi giorni;

-   a nostra conoscenza, il procedimento No 889284 dell'Ufficio fallimentare di __________ è stato annullato nel mese di ottobre 2002; per quanto riguarda il saldo del premio LAMal ancora dovuto, abbiamo il piacere di informarvi che, tenuto conto dello svolgimento di questa procedura, degli errori che sono stati commessi e del modico carattere della somma in questione, __________ rinuncia a procedere al suo incasso." (doc. _)

                                         Interpellata al proposito la signora __________ ha confermato il riversamento di CHF 105,30 ma non dei CHF 129.- derivanti da pretese LCA. Anzi il 5 settembre 2003 la signora __________ ha prodotto ulteriore conteggio __________ con cui veniva ribadita la franchigia di CHF 129.- dovuta a __________.

                                         Il deciso intervento del servizio giuridico di __________, attivato da scritto 9 settembre 2003 del giudice delegato, ha permesso all'attrice di incassare CHF 126. La signora __________ ha quindi comunicato che "la procedura in oggetto può considerarsi da parte mia conclusa".

                                         In diritto

                               2.1.   In ordine

                                         La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   A.- Assicurazione obbligatoria contro le malattie

                               2.1.   Secondo quanto disposto dall'art. 1a LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.

                                         La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

                                         Alla netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde una altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr. R. Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256-259; P.-Y. Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).

                                         Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

                                         Il 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.

                                         Nel caso concreto l’assicurata, con la sua petizione del 14 marzo 2003, fa sostanzialmente valere prestazioni derivanti sia dalla copertura prevista dalla LAMal che dall’assicurazione complementare. L’esame del caso va eseguito sia nell’ottica delle prestazioni obbligatorie, che alla luce della copertura complementare.

                                         Nel merito

                               2.3.   Va osservato come il 1° gennaio 2003 sia entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto  delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Nel merito sono invece applicabili le norme vigenti al momento del realizzarsi dei fatti rilevanti.

                               2.4.   Secondo la LAMal nel suo tenore valido sino alla fine del 2002 giusta l'art. 80 LAMal, se l'assicurato non accettava una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato. L'assicuratore doveva motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una decisione non poteva essere di pregiudizio all'assicurato. Le decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art. 85 erano, poi, impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale. Trascorso infruttuoso tale termine, le decisioni acquistavano forza di cosa giudicata.

                                         Questo era dunque, l'iter procedurale posto in essere dalla vecchia LAMal nel caso di richieste di prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore. I rapporti fra le parti iniziavano con una richiesta di prestazioni proveniente dall'assicurato (o da un suo rappresentante) e proseguivano, poi, in caso di disaccordo, con la richiesta di una decisione formale, con l'inoltro, contro di essa, di un'opposizione, e, infine, con l'emanazione di una decisione su opposizione cui poteva fare seguito l'avvio della procedura giudiziaria prevista dall'art. 86 LAMal.

                                         L'art. 86 cpv. 2 v.LAMal prevedeva che l'interessato potesse presentare ricorso se la Cassa malati non emanava, come detto, la decisione su opposizione. Si trattava di un ricorso per denegata giustizia (M. Maurer, Das Neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, p. 171). La legge fissava, per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 80 cpv. 1 LAMal, un termine di 30 giorni – mentre un termine analogo non esisteva per la decisione su opposizione. In caso di applicazione dell’art. 86 cpv. 2 alla mancata emanazione di una decisione su opposizione, in assenza di una disposizione speciale, occorreva richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. Non andava invece applicato per analogia il termine di trenta giorni di cui al citato art. 80 v.LAMal (DTF 125 V 189).

                                         In sostanza la precedente normativa regolava il tema della denegata giustizia come la nuova LPGA che permette all'assicurato di adire il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in assenza di emanazione di una decisione o di decisione su opposizione.

                                         Con la nuova LPGA il legislatore non ha voluto mantenere il termine di 30 giorni per l'emanazione della decisione formale dalla richiesta esplicita da parte dell'assicurato. Tale abolizione impone oggi di valutare il tempo trascorso dalla richiesta di emanazione della decisione formale sino al momento in cui l'assicurato si aggrava al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni secondo i parametri ritenuti dal Tribunale Federale per ammettere una ritardata giustizia, ossia quegli stessi parametri più sopra rammentati e che valevano, secondo la precedente regolamentazione, esclusivamente per l'emanazione della decisione su opposizione.

                                         Il Tribunale deve quindi valutare l'ampiezza, la difficoltà della causa, così come il comportamento dell'assicurato.

                               2.5.   Nel caso concreto la signora __________ lamentava la mancata decisione amministrativa da parte della __________ riferita alla procedura esecutiva ed alla decisione formale emanata l’11 luglio 2002, in altri termini con il ricorso in discussione la signora __________ ha rimproverato all’amministrazione la mancata emanazione di una decisione su opposizione riferita alla procedura esecutiva incoata contro la stessa. D’altro canto però __________ si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni reclamando sostanzialmente l’assenza di una decisione in merito ad una compensazione di CHF 105,30 per il pagamento di premi. Su tali aspetti __________ non aveva, al momento del ricorso, emanato una formale decisione. La decisione su opposizione prodotta agli atti nelle more di causa si riferisce alla procedura esecutiva nel frattempo annullata e la ricorrente ha dato atto di avere ricevuto l'importo di CHF 105,30 in precedenza compensati.

                                         A non averne dubbio il ricorso in discussione è divenuto privo d’oggetto poiché le richieste della ricorrente sono state evase con la decisione su opposizione del 22 aprile 2003 e con il successivo versamento dell'importo trattenuto.

                                         L'allegato 14 marzo 2003 di __________, nella misura in cui costituisce un ricorso, può essere stralciato dai ruoli senza conseguenze di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

                                 B.-   Assicurazioni complementari

                               2.6.   Con la petizione 14 marzo 2003 la signora __________ chiedeva inoltre il versamento di CHF 129.- per prestazioni dovute in virtù delle coperture complementari.

                                         Nelle more della causa __________ ha versato CHF 126.- a soddisfazione della signora __________ che ha comunicato di ritenere sostanzialmente conclusa la procedura.

                                         Tale indicazione equivale, nella sostanza, a ritiro della petizione.

                                         La procedura può quindi essere stralciata dai ruoli senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.                            

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 A.-   Assicurazione Obbligatoria

                                 1.-   In quanto divenuto privo d'oggetto il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                 B.-   Assicurazione Complementare

                                 1.-   La petizione, in quanto divenuta priva d'oggetto è stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2003.32 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.09.2003 36.2003.32 — Swissrulings