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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.05.2003 36.2003.19

9 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,046 mots·~5 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.19   IR/cd

Lugano 9 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 24 febbraio 2003 di

1. __________ 2. __________  

contro  

Cassa malati __________     in materia di assicurazione contro le malattie

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ e __________ domiciliati a __________ si sono  rivolti al TCA con atto del 24 febbraio 2003 segnalando una "divergenza" con la __________, contenzioso relativo ai premi della copertura complementare di __________.

                                         In particolare i signori __________ hanno segnalato di avere ricevuto una "polizza di versamento del premio assicurazione complementare pari a fr. 33.-- in luogo di 17.--" segnalando in pari tempo di non avere mai ricevuto una notifica di aumento del premio della complementare.

                                         I signori __________ hanno dettagliatamente evidenziato come:

"  (…)

- non ha mai ricevuto comunicazione dell'aumento del premio come

  pure il nuovo contratto 2003 riguardo l'assicurazione complementare

- non ho mai ricevuto un comunicato che il premio assicurazione

  complementare del 2002 passava da fr. 16.10 a fr. 17.-- cioè più

  0.90 fr.

- ritengo la polizza di versamento per il premio ass. compl. 2003 di

  fr. 33.-- quale nuovo contratto ricevuto il 16 gennaio 2003, quindi

  premio aumentato.

Di conseguenza il mio scritto raccomandato del 16 gennaio 2003 lo ritengo quale disdetta retroattiva al 01 gennaio 2003.

Chiedo che il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali prenda posizione e mi confermi se tale agire è conforme alle leggi, norme e regole del vivere civile oppure che mi indichi come devo procedere." (cfr. doc. _);   

                                     -   che in sostanza la signora __________ ha reagito alla notifica dell'aumento di premio relativo alla Copertura complementare __________.

                                         Unitamente alla petizione la signora __________ ha prodotto, tra gli altri, uno scritto 16 gennaio 2003 con cui, alla luce dell'aumento del premio della complementare, la copertura è stata disdetta;

                                     -   che il 25 marzo 2003 __________ ha comunicato al TCA quanto segue:

"  con riferimento alla causa citata a margine, __________ ha preso

conoscenza del termine fissato al 25 marzo 2003. Spedita in data odierna, la presente lettera rispetta questa scadenza.

La convenuta aderisce alle conclusioni dei ricorrenti, nel senso che l'assicurazione complementare delle prestazioni particolari __________ di __________ è rescissa retroattivamente al 31 dicembre 2002, nella misura in cui l'aumento dei premi per l'anno 2003 non le sarebbe stato comunicato." (cfr. doc. _)

                                         L'atto è stato trasmesso ai signori __________ che non hanno reagito nel termine fissato;

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   che l'assicurazione contro le malattie é stata retta, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).

                                         Secondo quanto disposto dall'art. 1a LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.

                                         La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di  diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal,  dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

                                         Dal profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie  di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr. R. Spyra, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spyra, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256259; P-Y Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).

                                         Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

                                         L’art. 75 cpv. 2 LCAMal dà competenza al TCA - competente a dirimere le vertenze relative alle assicurazioni sociali - per dirimere le contestazioni sorte fra assicuratori ed assicurati in materia di assicurazioni complementari all'assicurazione malattia sociale praticate da assicuratori autorizzati a praticare l’assicurazione malattia obbligatoria;

                                     -   che, in sostanza, __________ ha chiesto al TCA di accertare lo scioglimento del contratto di copertura complementare __________;

                                     -   che __________ ha dato la sua acquiescenza, ammettendo la mancata comunicazione dell'aumento del premio e conseguente valide rescissione del contratto da parte dell'assicurata per il 31 dicembre 2002;

                                     -   che la causa non va ulteriormente approfondita e quindi la petizione accolta senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione 24 febbraio 2003 é accolta.

                                         Di conseguenza è accertato lo scioglimento - con effetto al 31.12.2002 - del contratto d'assicurazione complementare concluso da __________ con la __________ e denominato __________.

                                 2.-   Non si prelevano tasse e spese.                        

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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