Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.01.2004 36.2003.116

26 janvier 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,215 mots·~11 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.116   ir/tf

Lugano 26 gennaio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 8 dicembre 2003 di

__________  

contro  

la decisione del 26 novembre 2003 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, ventiduenne impiegata di commercio, salariata, domiciliata a __________ ed attiva ad __________ presso il Garage __________, ha postulato, con atto del 15 luglio 2003, la concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2004.

L’assicurata, nubile e senza prole, in assenza della tassazione fiscale applicabile, è stata invitata a volere fornire i parametri per il calcolo autonomo del reddito da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, essa ha quindi prodotto una attestazione del datore di lavoro indicante un salario lordo mensile di CHF 2'814.- versato per 13 volte annue. Il premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie presso __________ assomma a CHF 141,35.

A fronte delle informazioni acquisite l’amministrazione ha respinto la richiesta di sussidio. Avverso tale decisione, con atto del 7 ottobre 2003, l’assicurata ha interposto reclamo all’amministrazione stessa contestando all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia di non avere dedotto, dal salario lordo ritenuto, le spese necessarie e normalmente riconosciute a livello fiscale (doc. _).

Con decisione del 26 novembre 2003 l’amministrazione ha respinto il reclamo rilevando i parametri applicabili, ossia la tassazione del periodo 2001 – 2002, l’assenza di reddito in tale periodo per l’assicurata, e formulando le seguenti considerazioni:

"  … giusta gli artt. 32 cpv. 3, 84 LCAMal e 52 cpv. 1 Reg. LCAM, le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile (fr. 1'441.-);

… in base alla documentazione prodottaci, il suo reddito lordo mensile medio accertato al momento dell'istanza di sussidio ammonta a fr. 3'048.50 (tenuto conto del suo reddito lordo mensile medio comprensivo della tredicesima mensilità), il che, secondo la tabella di conversione del reddito lordo mensile in reddito imponibile (art. 72 Reg. LCAM), equivale ad un reddito imponibile annuo pari a fr. 27'000.-;" (Doc. _)

                               1.2.   Con ricorso 8 dicembre 2003 l’assicurata si è aggravata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni indicando l’assenza di una decisione di tassazione per l’anno 2003, osservando come il reddito imponibile non ammonti a 27'000.- come indicato dall’amministrazione vista la necessità di assumere delle spese rilevanti per il conseguimento del reddito (spese di trasferta e spese per doppia economia in particolare). Alla luce di queste spese, secondo la ricorrente, il reddito imponibile sarebbe certamente inferiore ai limiti per la concessione del sussidio.

Dal canto suo l’amministrazione, con osservazioni del 22 dicembre 2003, si oppone all’accoglimento dell’impugnativa facendo riferimento alla giurisprudenza di questo Tribunale, richiamando il reddito lordo accertato e la sua conversione in reddito imponibile secondo le obbligatorie tabelle e richiamando all’assicurata la possibilità, non appena emessa la decisione di tassazione intermedia, di domandare la revisione della domanda di sussidio se adempiuti i parametri di legge.

Alla ricorrente è stata concessa facoltà di ulteriormente esprimersi e di domandare l’assunzione di nuove prove.

                                         In diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).

                                         Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie.

                                         Anche per l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello scorso 12 novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante (2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1° figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di riferimento della famiglia.

                               2.3.   Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                2.4.   Nella presente procedura è necessario procedere all'accertamento del reddito, alla luce dell'applicazione del predetto art. 31 lett. c) LCAMal. In effetti __________ ha fatto oggetto di una decisione di tassazione il 21 maggio 2001 con reddito e sostanza assenti. Ritenuto l’inizio di una attività lavorativa con reddito superiore all’importo del limite minimo secondo la Legge sulle prestazioni complementari l’accertamento del reddito eseguito dall’amministrazione è corretto.

                                2.5.   Più specificatamente in virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."

                                         Secondo l’Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI (RS 831.308, art. 1) il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17'300.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio la persona assicurata aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 17'300.- (pari a CHF 1'441,60) annui.

                                         Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"  Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".

                                         Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

                                         Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.

                               2.6.   Nel caso in discussione __________ consegue un reddito quale impiegata di commercio presso il Garage __________. L’accertamento del reddito da parte dell’amministrazione appare corretta. La ricorrente non contesta, a giusta ragione, i redditi lordi ritenuti dall’amministrazione nella loro entità siccome dedotti da attestazione del datore di lavoro prodotta dalla stessa assicurata agli atti. La signora __________ lamenta invece il fatto che l’UAM non abbia considerato le spese da essa sopportate per il conseguimento del reddito e non le abbia dedotte per la fissazione del reddito determinante.

                                         Il ragionamento della signora __________ non può essere seguito alla luce delle considerazioni che precedono, la legge impone infatti di procedere come eseguito dall’amministrazione ossia all’accertamento del reddito lordo, alla sua commutazione come tale in reddito netto. Le spese sostenute dall’assicurata e che essa ha cifrato nella suo scritto A2 non possono giuridicamente essere ritenute. Nel caso specifico il reddito lordo conseguito è pari a CHF 3’048.mensili importo che, convertito in reddito imponibile teorico mediante le tabelle allestite appositamente assomma a poco meno di CHF 27'000.- e quindi superiore ai limiti fissati nel DE citato. L’amministrazione ha rammentato all’assicurata, una volta ottenuta la tassazione intermedia, la possibilità di domandare la revisione della decisione se dati i presupposti.

                                         Il ricorso va allora respinto senza conseguenza di tasse e spese. La presente decisione è definitiva.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso formulato l'8 dicembre 2003 da __________ é respinto.

                                 2.-   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.       

                                 3.-   La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2003.116 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.01.2004 36.2003.116 — Swissrulings