RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2002.00095 IR/cd
Lugano 21 ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2002 di
__________,
contro
la decisione del 9 luglio 2002 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con atto del 30 dicembre 2001 __________, 1983, studente celibe senza attività lucrativa ed assicurato contro le malattie presso la __________, ha chiesto l’erogazione del sussidio per l’assicurazione malattia per l’anno 2002 accompagnando la sua richiesta con la fotocopia della polizza d’assicurazione. A fronte di decisione negativa del 30 aprile 2002 __________ si è aggravato con reclamo 28 maggio 2002 in cui ha evidenziato di non guadagnare nulla essendo studente ciò che sarebbe desumibile dalla tassazione 5 febbraio 2002.
L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo con decisione del 9 luglio 2002 in cui evidenzia come:
" (…)
considerato che, con Decreto esecutivo del 06.11.2001, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'anno 2002, il reddito determinante ai fini dell'applicazione della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie è desunto dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000;
appurato che l'autorità fiscale non ha ancora emesso nei suoi confronti alcuna notifica di tassazione e, di conseguenza, risultano applicabili per analogia gli artt. 55 e 59 Reg. LCAM;
giusta gli artt. 55 e 59 Reg. LCAM, le persone sole tassate alla fonte che al momento dell'istanza di sussidio hanno entrate proprie non superiori al limite di reddito massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile (per l'anno 2002, fr. 1'406.-, vale a dire fr. 16'880.- annui), devono indicare il reddito di riferimento, dove per reddito di riferimento si intende il reddito determinante della persona o della famiglia da cui gli assicurati dipendono per il proprio sostentamento, desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio determinante;
considerato che secondo l'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001, è dato diritto al sussidio se il reddito di riferimento non supera fr. 55'000.-;
stabilito che, dalla documentazione inviataci, il suo reddito lordo mensile medio accertato al momento dell'istanza di sussidio è inferiore al citato importo di fr. 1'406.-;
ritenuto che, in sede di istanza di sussidio, ha indicato le generalità di suo padre quale persona che provvede al suo sostentamento e che dalla notifica di tassazione 1999/2000 dello stesso risulta un reddito determinante che supera l'importo di fr. 55'000.- di cui all'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001;
decide:
il reclamo contro la decisione del 30 aprile 2002 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia
è respinto." (cfr. doc. _)
L’assicurato, non contento della decisione emanata nei suoi riguardi, ha impugnato la stessa con atto trasmesso erroneamente al funzionario incaricato della trattazione della pratica. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha quindi trasmesso l’impugnativa a questo TCA il 27 agosto 2002. Dall’atto di ricorso si desume che:
" (…)
- I sussidi dell'assicurazione malattia sono stati decisi a Berna e i soldi sono a disposizione.
- Ci si domanda spesso perchè diversi Cantoni non usufruiscano di questi soldi.
- Alcuni Cantoni (per esempio Zurigo, Basilea, Friborgo, Berna e altri) mettono i soldi a disposizione di noi giovani automaticamente; il Cantone Ticino, invece, no.
- Perché questa disuguaglianza di trattamento?
- Tutti dovrebbero godere degli stessi diritti.
- Sono per legge adulto, posso votare, compilo la mia dichiarazione fiscale e non ho abbastanza reddito.
- Con quale diritto ci si basa sulla dichiarazione fiscale di un'altra persona per giudicare la mia situazione personale?" (cfr. doc. )
All’accoglimento dell’impugnativa si oppone l’amministrazione con osservazioni del 30 settembre 2002 da cui si desume che:
" (…)
Trattasi di una situazione di persona sola agli studi nei riguardi della quale la competente autorità fiscale al momento dell'istanza di sussidio non aveva ancora emesso alcuna notifica di tassazione.
La pratica di specie deve dunque essere evasa nell'ambito delle normative previste agli artt. 31 lett. d), 32 LCAMal e 67 lett. e) Reg. LCAMal, nonché agli 55 e 59 Reg. LCAMal applicabili per analogia al caso del ricorrente.
Le uniche possibilità di decidere in margine al sussidio di specie al di fuori del reddito di riferimento di cui all'art. 32 cpv. 2 LCAMal, sono le seguenti:
a) il richiedente, al momento dell'istanza, deve avere un'età non inferiore a 35 anni e nel contempo condurre un'esistenza autonoma (art. 53 Reg. LCAM, mantenuto in vigore in forza dell'art. 84 LCAMal);
b) il richiedente, al momento dell'istanza, deve dimostrare un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della Legge federale sulle PC AVS/AI, su base mensile (art. 52 cpv. 1 Reg. LCAM, ibidem);
c) deve trattarsi di casi particolari e documentati per i quali, a giudizio dell'Istituto delle assicurazioni sociali, il sussidio può essere concesso facendo astrazione dal reddito di riferimento (art. 54 Reg. LCAM, ibid.).
Nessuna delle categorizzazioni di cui sopra può essere considerata nel caso di specie; e ciò per le ragioni di cui in prosieguo.
Ad A
I dati anagrafici dimostrano che non è palesemente circostanza applicabile al caso di specie.
Ad B
II minimo vitale assunto ai sensi di diritto è pari a fr. 16'880.- annui, ossia fr. 1'406.mensili.
Secondo quanto stabilito da parte dell'Autorità amministrativa sulla scorta delle informazioni fornite da parte del ricorrente, il reddito lordo mensile medio della stessa accertato al momento dell'istanza di sussidio risulta essere nullo, dunque inferiore al citato importo di
fr. 1'406.-.
Ad C
II caso di specie non presenta connotazioni eccezionali tali da far propendere la scrivente parte convenuta per l'applicazione di altri mezzi di giudizio al di fuori di quelli ordinari, come previsto dall'art. 54 Reg. LCAM.
II contrario porterebbe infatti ad una lesione del principio della legalità, così come di quello della parità di trattamento, nei confronti di altri assicurati in simili condizioni. Da rilevare, al riguardo, che il Consiglio di Stato ha delegato ampio potere discrezionale alla scrivente parte convenuta (art. 54 Reg. LCAM), ma non già potere assoluto.
L'art. 54 Reg. LCAM contiene infatti l'avvertenza specifica secondo cui ci si deve trovare confrontati con "casi particolari".
La presente fattispecie, lo si ribadisce, non può oggettivamente essere definita caso particolare.
Ritenuto quanto qui esposto, non fa dubbio alcuno che le decisioni di merito riguardanti il sussidio nell'assicurazione malattie debbano fondarsi sul reddito di riferimento. I dati fiscali legati al reddito di riferimento incontestati nel corso della causa di specie - indicano chiaramente valori superiori ai limiti di legge per la concessione del sussidio alla spesa in questione (art. 1 lett. c) DE 06.11.2001: reddito di riferimento = fr. 55'000)." (cfr. doc. _)
Al ricorrente è stata offerta la possibilità di domandare l'acquisizione di nuove prove. Il giudice delegato ha acquisito gli incarti fiscali relativi all’assicurato ricorrente ed ha ottenuto copia della tassazione riferita ai bienni 1999 – 2000 e 2001 – 2002 del padre del ricorrente da cui è desumibile un reddito imponibile di oltre CHF 150'000.-- ed una sostanza superiore a
CHF 900'000.-- (tassazione 1999 – 2000).
In diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Questi valori sono stati ripresi nel DE concernente il calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2002.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
Per il 2002 (come nel caso in esame, ma anche il precedente anno 2001), il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).
Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.3. Va ancora osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS).
Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione come nel caso di specie. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola.
2.4. Per le persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del REgLCAMal:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."
Secondo l’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 16'800.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione doveva verificare l’esistenza di un reddito proprio attuale (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 16'800.- annui. Scopo del legislatore, come indicato nelle considerazioni precedenti, è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori con contestuale deduzione fiscale come regolato all’art. 34 LT:
" Deduzioni sociali
(…) Sono dedotti dal reddito netto:
a) per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede,
8000.-franchi;
(…)
c) per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5600.-- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati."
Sarebbe infatti urtante, a fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione, che lo Stato utilizzasse risorse decise al beneficio delle persone meno fortunate a fronte della capacità finanziaria di padre e madre di sostenere la spesa dei premi dell’assicurazione di base dei figli in formazione.
Nel caso concreto – come evidenziato – i genitori del ricorrente conseguono un reddito imponibile di oltre 150'000.- . Il finanziamento dei premi di __________ da parte dello Stato sarebbe quindi inammissibile, come meglio specificato nelle motivazioni che seguono.
2.5. Come detto __________, nato nel 1983, vive in seno alla sua famiglia d’origine, non esercita attività lavorativa essendo studente e non ha un reddito, come non lo ha mai avuto in passato. Egli lamenta semplicemente il suo statuto di studente, il suo obbligo di compilare la sua dichiarazione fiscale e si domanda perché ci si debba fondare sulla tassazione di “un’altra persona” per giudicare la sua situazione. Ora appare evidente che l’”altra persona” cui si riferisce il ricorrente è il padre, rispettivamente e più in generale i genitori, cui income – come precisato nelle considerazioni precedenti – un obbligo di mantenimento che dura oltre il conseguimento della maggiore età. Questo obbligo è bilanciato, a livello fiscale, dalla possibilità, voluta dal legislatore, di operare una deduzione per figli agli studi anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età da parte degli stessi come rammentato.
Anche se il ricorrente è adulto, ma si trova in formazione, i genitori debbono provvedere alle spese necessarie come ricordato nelle considerazioni di diritto che precedono. Erra __________ laddove ritiene quindi di essere vittima di una diseguaglianza di trattamento. In effetti i principi appena enunciati vigono all’interno della Confederazione. La scelta del Cantone di sottoporre la concessione dei sussidi, laddove non ricorrano casi specificatamente elencati nella legge, ad un’istanza da parte dell’assicurato non viola il principio di parità di trattamento. In effetti la norma è di competenza cantonale, vige per l’intero Cantone e non discrimina alcuno poiché tratta tutti i giovani nella situazione di __________ in modo uguale.
Manifestamente nel caso concreto sono quindi dati gli estremi per fare riferimento al reddito del nucleo primario. In effetti, la decisione di tassazione emessa a carico di __________ per il periodo 2001 – 2002 (la prima emessa) non indica il conseguimento di reddito. Il ricorrente non ha conseguito reddito anche per sua stessa ammissione e non ne consegue non svolgendo attività siccome studente. Accertato invece è il reddito dei genitori del ricorrente nel periodo di riferimento come rammentato, reddito superiore ai CHF 55'000.- fissati nel DE evocato nelle considerazioni che precedono, come rammentato dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia nelle osservazioni al gravame.
I termini utilizzati dalla legge agli art. 26 e 27 LCAMal sono decisamente chiari ed esprimono esplicitamente la volontà del legislatore di ritenere – quale persona sola – la persona celibe o nubile con più di 18 anni (in questo senso l’art. 25 litt. b et c a contrario; art. 26 litt. a, art. 27 LCAMal). Non possono essere seguite da questo TCA le tesi implicitamente contenute nell’impugnativa secondo cui si farebbe riferimento ad un reddito del nucleo primario a fronte di persona comunque considerata sola dalla legge. Questo giudice deve applicare le norme volute dal legislatore con la LCAMal, rispettivamente adottate dall’esecutivo cantonale per delega, che impongono dapprima l’accertamento del reddito determinante della persona sola e che, se nullo nel periodo di tassazione indicato dalle norme imposte dall’esecutivo cantonale, permettono di attualizzare la verifica con l’accertamento del reddito conseguito dall’assicurato. Il legislatore cantonale, e non vi sono motivi per questo giudice di scostarsi dal chiaro tenore delle norme, ha imposto di far capo al reddito del nucleo primario in caso di conseguimento di reddito inferiore al limite massimo per persone sole secondo le norme applicabili nell’ambito della LPC.
In caso di progenie in formazione il legislatore ha previsto la possibilità di ottenere – da parte del figlio considerato persona sola – la concessione del sussidio quando il reddito di riferimento della famiglia non sia superiore ai CHF 55'000.- (con fissazione quindi di un reddito imponibile relativamente alto). Nel caso specifico il reddito dei genitori dell’assicurato è decisamente superiore a detto importo ed il sussidio non può essere concesso. La decisione dell’amministrazione va protetta. Il ricorso deve quindi essere respinto senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti