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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.10.2002 36.2002.83

21 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,529 mots·~13 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00083   IR/cd

Lugano 21 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 20 luglio 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 3 luglio 2002 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, cittadino italiano nato nel 1968, domiciliato a __________ coniugato con __________ dal __________ 2001, ha chiesto il versamento del sussidio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2002. La richiesta è stata respinta dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia.

                                         Il signor __________ ha evidenziato come la giovane moglie abbia iniziato a lavorare presso la __________ conseguendo un salario lordo mensile di CHF 2'600.- nel corso del periodo di prova, successivamente la remunerazione sarebbe passata a CHF 2'800.- dal quarto al dodicesimo mese e quindi a CHF 3'200.- (v. contratto prodotto agli atti). Il rapporto di lavoro si è interrotto. Dal canto suo __________ ha indicato di percepire indennità giornaliere a seguito d’infortunio.

                                         Il 30 aprile 2002 l’assicurato si è rivolto all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia chiedendo il riesame della decisione negativa alla luce del fatto che la moglie ha interrotto la sua attività lavorativa dal 30 aprile 2002 ed è in attesa di un figlio.

                                         Con decisione del 3 luglio 2002 l’amministrazione ha respinto la domanda di riesame della decisione con le seguenti argomentazioni:

"  visto il reclamo inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata e pertanto da considerare tempestivo conformemente all'art. 76 cpv. 1 LCAMal;

preso atto delle argomentazioni addotte a sostegno del reclamo;

appurato che l'autorità fiscale competente non ha ancora emesso nei suoi confronti alcuna notifica di tassazione quale "nucleo familiare" a seguito del matrimonio avvenuto in data __________2001;

stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. c) Reg. LCAM (accertamento del reddito in caso di matrimonio, in assenza di tassazione fiscale applicabile), al momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito lordo mensile medio pari a fr. 3'815.15 (tenuto conto del suo reddito lordo mensile medio - fr. 103.70 x 30 - e di quello di sua moglie, calcolato su una base di tre mesi e comprensivo della tredicesima mensilità pro rata);

osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile medio di fr. 3'815.15 in reddito imponibile annuo giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per l'anno 2002 per le famiglie senza figli, risulta un reddito determinante pari a fr. 35'000.-;

ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001, hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito determinante non supera

fr. 34'000.-;

decid e:

II reclamo contro la decisione del 28 marzo 2002 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia

è  respint o." (cfr. doc. _)

                               1.2.   Avverso tale decisione insorge __________ con ricorso 20 luglio 2002 in cui si legge:

"  (…)

mi sono sposato il __________01 e mia moglie ha svolto un'attività lucrativa solo nei mesi di febbraio marzo e aprile 2002, percependo uno stipendio di CHF 2.600.-- lordi.

A partire dal 01/05/02 mia moglie non svolge alcun tipo di attività lucrativa, è in attesa di un figlio e non ha diritto né alla maternità, né alla disoccupazione.

Io, invece, è dal 01/01/1997 a data ancora da stabilire che percepisco CHF 103.70 giornalieri, con un salario medio mensile di circa

CHF 3.110.-- .

Dal 01/05/2002 e fino al 31/10/02 sto svolgendo un periodo di riabilitazione presso una carrozzeria, ma continuo ad essere pagato dall'AI e, terminato questo reinserimento, sarò disoccupato.

Credo che dovreste inoltre tener conto delle nostre uscite mensili: AFFITTO CHF 1.467.95 mensili, CASSA MALATI CHF 523.70 mensili, TASSE COMUNALI a rate, TASSE CANTONALI a rate, CONTRIBUTI AVS '97 e '98 a rate ed ALTRE SPESE; quindi ritengo di avere davvero bisogno di questo sussidio.

Vi prego dunque di riesaminare il mio caso, e nel frattempo, resto in attesa di vostre notizie." (cfr. doc. _)

                                         All’accoglimento dell’impugnativa si oppone l’amministrazione con scritto del 28 agosto 2002 con i seguenti rilievi:

"  (…)

Trattasi di una situazione in cui risulta applicabile l'art. 67 lett. c) Reg. LCAM, dal momento che l'autorità fiscale non ha ancora intimato nei riguardi della controparte alcuna notifica di tassazione quale "nucleo familiare" a seguito del matrimonio avvenuto in data __________2001.

Nel caso di specie, il reddito imponibile risultante dalla conversione del salario lordo mensile medio (*) conseguito nel corso dell'anno 2002 da parte del ricorrente e del suo coniuge supera i limiti di reddito determinante che, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, conferiscono il diritto al sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2002.

(*) Il calcolo del reddito lordo mensile medio, pari a fr. 3'815.15, risulta dal conteggio seguente:

Reddito lordo 2002 __________: fr. 103.70 x 30 x 12 =       fr. 37'332.00

Reddito lordo 2002 __________: fr. 2'600 x 3 =           fr.   7'800.00

Tredicesima pro rata __________: fr. 7'800 : 12 =        fr.      650.00

Totale reddito lordo 2002:           fr.45'782.00

                                                                                      ==========

Reddito lordo mensile medio: fr. 45'782 : 12 = fr. 3'815.15

A titolo abbondanziale si specifica che il ricorrente avrà la facoltà di chiedere la revisione della decisione oggetto della presente vertenza, non appena sarà in possesso della prima notifica di tassazione emessa quale persona coniugata." (cfr. doc. _)

                               1.3.   Al ricorrente è stata offerta la possibilità di formulare osservazioni ulteriore e di chiedere l’assunzione di nuove prove. Egli è rimasto silente.

                                         Il giudice delegato ha chiesto informazioni all’assicurato medesimo ed all’Ufficio Tassazione competente. __________ ha prodotto un documento attestante l’importo delle indennità giornaliere a CHF 132,80.

                                         In diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per il 2002, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).

Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Nel caso concreto appaiono dati gli estremi per l’accertamento del reddito da parte dell’amministrazione in assenza di una tassazione applicabile.

Ai sensi dell’art. 67 litt. c RLCAMal dunque l’autorità amministrativa deve procedere alla determinazione autonoma del reddito in caso – come nella fattispecie – di matrimonio.

                               2.3.   Va rilevato qui, per inciso e per quanto possa essere di rilievo alla luce dello stato interessante della signora __________, come la delega del legislativo al Consiglio di Stato ai sensi della lettera m) dell’art. 67 RLCAMal citato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento per “altri casi particolari”. Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto (se assente la tassazione applicabile), la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio, ad esempio, manca in questo contesto. Tale assenza non è stata ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione.

Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. La nascita di un figlio (evento considerato nella sentenza 6 febbraio 2002 citata), pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento, non è stata ritenuta come avente incidenza nel reddito della persona interessata essendo comunque “compensata” dall’erogazione dell’assegno per i figli in virtù della LAF.

Questo TCA ha quindi considerato come non si possa ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile.

Nel caso in esame, come visto in precedenza, va ammesso il calcolo del reddito lordo da parte dell’amministrazione alla luce dell’intervenuto matrimonio, il reddito dovrà poi essere convertito mediante l’utilizzo di apposite tabelle volute con l’art. 72 RLCAMal (il cui utilizzo è obbligatorio) per la fissazione del reddito determinante.

                               2.4.   ll reddito lordo cui ci si deve riferire secondo detta norma é quello più recente e percepito nel corso dell’anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l’adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui “Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell’assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell’istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l’assicurato richiede il sussidio soggettivo”, nell’ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica della diminuzione importante del reddito sono, se possibile, i dati dell’anno per il quale il sussidio è chiesto.

                               2.5.   Nel caso concreto gli accertamenti svolti dal giudice delegato hanno permesso di accertare che il guadagno ritenuto dall’amministrazione nelle sue osservazioni al ricorso appare addirittura inferiore a quello effettivamente conseguito avendo ottenuto il ricorrente nel corso del 2002 un supplemento per l’integrazione di CHF 30.- giornalieri almeno per un certo lasso di tempo (v. doc. _). Anche volendo considerare l’introito lordo, per l’anno 2002, ritenuto dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, la famiglia __________ ha guadagnato, su base annua, complessivamente almeno CHF 45'782.-. Questo guadagno lordo va convertito, come anticipato nelle considerazioni che precedono, in reddito determinante mediante l’utilizzo di apposite tabelle allestite dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali con l’Amministrazione Cantonale delle Contribuzioni. L’uso delle tabelle, come rammentato, è obbligatorio.

Il reddito mensile lordo assomma quindi ad almeno 3'815,15 mensili.

                                         Questo importo deve essere convertito mediante l’utilizzo della tabella per persone coniugate senza figli. In effetti i signori __________ sono in attesa della nascita di un bambino o di una bambina che dovrebbe avvenire ancora nel corso del corrente anno. Questa circostanza non permette comunque l’utilizzo, già nel 2002, della tabella per persone coniugate con un figlio a carico. In effetti l’utilizzo di quest’ultima tabella potrà avvenire nel corso del prossimo anno sulla scorta del guadagno accertato se non interverrà nel frattempo una decisione di tassazione cui l’amministrazione possa rifarsi. Non appare in effetti equo procedere all’applicazione di una tabella diversa da quella ritenuta dall’amministrazione. Una tale applicazione potrebbe avere delle conseguenze di iniquità nei confronti di domande di sussidio evase negativamente (poiché non consideranti il nascituro nel corso dell’anno) poiché la gravidanza è iniziata dopo la decisione relativa al sussidio.

                                         Nel caso concreto quindi, anche volendo ritenere il reddito lordo conseguito dalla famiglia __________ come esposto dall’amministrazione nelle osservazioni al gravame, il reddito lordo mensile conseguito non permette la concessione del sussidio. Infatti l’importo convertito comporta un reddito determinante di CHF 35'000.-, superiore, anche se di poco, ai limiti fissati dalle norme applicabili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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