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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.05.2003 36.2002.135

14 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,451 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2002.135   cr

Lugano 14 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 18 novembre 2002 interposto da

__________

rappr. da: avv. __________  

contro  

le decisioni del 3 giugno 2002 emanate da

Cassa malati __________     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           In fatto ed in diritto

                                   1.   __________, marito della ricorrente, è assicurato contro le malattie presso la Cassa Malati __________.

                                         Il 3 novembre 2000 (cfr. doc. _), il 9 gennaio 2001 (cfr. doc. _) e il 9 maggio 2001 (cfr. doc. _) la Cassa malati ha fatto notificare a __________ dei precetti esecutivi tramite i quali gli è stato chiesto il pagamento dei premi arretrati dell'anno 2000 e dell'anno 2001, oltre spese amministrative e di sollecito.

                                         Contro i predetti precetti esecutivi __________ ha sollevato opposizione (cfr. doc. _).

                                         A carico di __________ sono stati in seguito emanati diversi attestati di carenza di beni (cfr. doc. _).

                                   2.   Con quattro decisioni del 17 aprile 2002 la Cassa Malati __________ ha condannato __________ a versare rispettivamente fr. 801.15 (cfr. doc. _), fr. 800.70 (cfr. doc. _), fr. 201.75 (cfr. doc. _) e fr. 843.55 (cfr. doc. _), pari ai premi dell'assicurazione malattia sociale rimasti impagati dal marito __________, dopo aver accertato che a carico del marito dell'interessata sono stati emanati diversi attestati di carenza di beni (cfr. doc. _) e che, quindi, la moglie è chiamata a rispondere per i debiti assicurativi del coniuge.

                                   3.   In data 11 maggio 2002 __________ si è opposta alle decisioni intimatele dalla Cassa malati, evidenziando di non aver nessun obbligo contributivo nei confronti di __________, in quanto separati legalmente a tutti gli effetti (cfr. doc. _).

                                   4.   Con quattro decisioni su opposizione del 3 giugno 2002 (cfr. doc. _) la Cassa malati ha rigettato le opposizioni interposte da __________, adducendo le seguenti motivazioni:

"  (…)

Con l'affiliazione alla nostra cassa malattia, il Signor __________ si è impegnato nel pagamento dei premi, così come le partecipazioni legali conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 17 cpv. 2 lett. a che prevede:

"l'assicurato paga i premi anticipatamente. Ne è lui stesso debitore. I premi, le franchigie o le partecipazioni sono pagabili entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della fattura. Trascorso tale termine, la cassa può ricevere un interesse di mora così come le spese di richiamo."

Inoltre, sono applicabili le direttive dell'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona sulla richiesta di pagamento allo Stato dei premi LAMal e delle partecipazioni alle spese di cura legate all'assicurazione obbligatoria di base ed in particolare l'articolo 4.8 "Assicurati coniugati":

"                                                                             Qualora un coniuge si opponesse alla procedura esecutiva sostenendo che nel proprio matrimonio vige la separazione dei beni, l'assicuratore potrà far riferimento alla giurisprudenza (STFA K142/95 29.05.1996). Il regime matrimoniale verso cui i coniugi hanno optato è ininfluente ai fini della procedura in questione. Si rammenta che l'azione nei confronti del coniuge è ammessa se il contratto assicurativo è stato stipulato in costanza di matrimonio; e questo, come già rilevato, indipendentemente dal regime matrimoniale."

Nel suo caso, lei è sposata con il Signor __________ dal 19 settembre 1975. Il Signor __________ è assicurato presso la nostra cassa malati a partire dal 1° ottobre 1991. Le nostre procedure esecutive contro lei stessa sono dunque giustificate e ciò sulla base dell'articolo 4.8 dell'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona. (…)" (Doc. _)

                                   5.   Con scritto datato 1° luglio 2002 indirizzato alla Cassa malati __________ ha osservato:

"  In riferimento alla lettera citata (n.d.r., ossia le decisioni del 3 giugno 2002), vi faccio presente che la procedura esecutiva nei miei confronti siete stati voi a farla cominciare, ed è per questo che dovete essere voi a trovare una soluzione non a mio scapito.

Fino a che la procedura non sarà stata risolta non intendo pagare i miei premi mensili." (Doc. _)

                                   6.   In data 4 luglio 2002 la Cassa malati __________ ha inviato all'assicurata uno scritto del seguente tenore:

"  Facciamo seguito alla sua lettera del primo luglio 2002 riguardando l'oggetto summenzionato e le confermiamo quanto segue.

Le rammentiamo che secondo le nostre decisioni su opposizione relative ai precetti esecutivi in corso, lei ha facoltà di interporre ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni del suo cantone di domicilio entro 30 giorni dalla notifica della decisione su opposizione secondo l'articolo 86 LAMal.

Inoltre l'atto di ricorso deve contenere una dichiarazione succinta dei fatti e motivata, così come le conclusioni (articolo 87 LAMal)."     (Doc. _)

                                   7.   Ai sensi dell'art. 1a cpv. 2 LPTCA l'atto di ricorso indirizzato all'autorità incompetente è da considerare come validamente notificato.

                                         Nella fattispecie concreta, nello scritto 1° luglio 2002 indirizzato alla Cassa malati __________ l'assicurata ha manifestato la propria volontà di contestare le decisioni su opposizione della Cassa, entro i termini di legge, salvaguardando in tal modo i propri diritti (cfr. doc. _).

                                         La Cassa malati, conformemente all'articolo citato, avrebbe dunque dovuto trasmettere lo scritto dell'assicurata al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

                                   8.   Con ricorso 18 novembre 2002 l'assicurata, rappresentata dall'Avv. __________, ha rilevato:

"  Vi comunico che rappresento la signora __________, già assicurata presso la Cassa malati __________, come risulta dalla copia della procura che vi allego.

In data 17 aprile 2002 l'assicurazione ha emesso quattro decisioni secondo l'art. 80 LAMal allo scopo di rigettare l'opposizione interposta dall'assicurata per premi non versati dal marito.

A seguito dell'opposizione interposta contro le decisioni in data 11 maggio 2002 l'assicurazione ha emanato quattro decisioni su opposizione datate 3 giugno 2002, con le quali ha confermato le precedenti decisioni del mese di aprile.

In data 1.7.2002 la signora __________ ha confermato la propria volontà di non accettare le decisioni, comunicandolo all'assicurazione.

Quest'ultima si è limitata a ribadire all'assicurata la facoltà di interporre ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Conformemente alla legge l'Istituto di assicurazione avrebbe dovuto trasmettere la lettera 1.7.2002 a codesto Tribunale delle assicurazioni, essendo manifesta la volontà dell'assicurata di impugnare le decisioni dell'assicurazione stessa.

Si fa presente che la signora __________ all'epoca non era patrocinata da un avvocato e che ha ricevuto per raccomandata 8 pagine di documenti, sulla cui reale portata giuridica non poteva essere perfettamente in chiaro.

Se anche lo scritto del 1.7.2002 non dovesse essere ritenuto sufficiente dal profilo formale quale atto di ricorso ai sensi della legislazione in materia di assicurazione malattia, le decisioni su opposizione non potrebbero comunque essere passate in giudicato.

Spetta infatti a codesto Tribunale, se del caso, di assegnare un termine alla ricorrente per completare il proprio atto di ricorso conformemente agli art. 87 lett. b LAMal e 2 cpv. 6 della Legge di procedura cantonale." (Doc. _)

                                   9.   Con risposta del 2 dicembre 2002 la Cassa malati __________ ha osservato:

"  Il Signor __________, coniuge della Signora __________, è assicurato presso la Cassa malati __________ per le cure medico-farmaceutiche e ospedaliere secondo LAMal.

Nonostante i diversi richiami, precetti esecutivi e rispettivi attestati carenza beni, i premi assicurativi non sono stati pagati. Conformemente all'articolo 9 OAMal, la Cassa malati in caso di non pagamento dei premi da parte dell'assicurato può rivolgersi all'ente sociale competente per il rimborso dei premi scoperti. A tal proposito, secondo le disposizioni dell'IAS (Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona), le Casse malati prima di applicare l'articolo 9 OAMal devono reclamare all'altro coniuge eventuali premi arretrati.

La Cassa malati __________ ha seguito le disposizioni dell'IAS e dopo aver spiccato quattro precetti esecutivi __________ - __________ - __________ - __________ ha seguito le usuali procedure secondo LAMal, con le relative decisioni formali e decisioni su opposizione, contro le quali non è stato inoltrato ricorso e quindi sono passate in giudicato." (Doc. _)

                                10.   Con scritto del 27 gennaio 2003 il rappresentante dell'assicurata ha informato il TCA del fatto che le parti hanno avviato le trattative per una composizione della vertenza mediante transazione (cfr. doc. _).

                                         In data 8 maggio 2003 l'assicurata, rappresentata dall'Avv. __________, rispondendo ad un'esplicita domanda del TCA volta ad accertare gli sviluppi della situazione (cfr. doc. _), ha comunicato al TCA quanto segue:

"  Vi confermo che le parti hanno definito la vertenza con una transazione.

In virtù dell'accordo raggiunto le spese e le ripetibili devono ritenersi compensate.

Per questo motivo vi chiedo di provvedere allo stralcio del procedimento senza spese, né assegnazione di ripetibili." (Doc. _)

                                11.   Lo scritto 8 maggio 2003 del rappresentante della ricorrente va interpretato inequivocabilmente - (richiesta di stralcio) quale ritiro dell'impugnativa di conseguenza il gravame va stralciato dai ruoli senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

Viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli:

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici

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