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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.10.2002 36.2001.58

18 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,951 mots·~40 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2001.00058   cs/cd

Lugano 18 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull'istanza di revisione del 2 luglio 2001 di

__________, 

chiedente la revisione della sentenza emessa il 16 maggio 2001 da questo Tribunale (inc. __________) nella causa promossa con ricorso 28 ottobre 2000 contro la decisione del 26 settembre 2000 emanata da    

Cassa malati __________,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ è assicurata contro le malattie presso la __________.

                                         Con sentenza 16 maggio 2001, il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni, Ivano Ranzanici, ha respinto il ricorso interposto dall'assicurata contro la decisione del 26 settembre 2000 della __________ che ha confermato il rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di __________, mediante il quale la Cassa malati aveva preteso il versamento di diverse partecipazioni ai costi, afferenti agli anni 1998 e 1999.

                                         Contro la predetta decisione non è stato presentato ricorso al TFA.

                               1.2.   In data 2 luglio 2001 __________ ha postulato la revisione della sentenza del 16 maggio 2001 ed ha in particolare rilevato:

"  (…)

2.      in data 3.2.2000 la __________ ha fatto spiccare precetto esecutivo no. __________ per il tramite dell'UE di __________, mediante il quale

         chie­deva un versamento di fr. 314.65, a suo dire per diverse partecipazioni alle spese dovute per costi di cura medica, medicamenti, com­preso le spese per fr. 40.-- (doc. _), dove la ricorrente ha op­posto opposizione il 11.2.2000 per la motivazione che la ricor­rente paga le assicurazioni supplementari; Assicurazione __________, assicurazione per emergenze, assicurazione per cure e assistenza, assicurazione per malati cronici che comprendono anche la parte­cipazione alle spese del 10% (doc. _ e allegato _(doc. _) attestato assicurazione 2001,(doc. _) attestato ass. 2000 (doc. _) plico di 11 pagine attestati ass. dal 1995 al 1999, attestati d'assicurazione di base, piú le assicurazioni supplementari dal 1995 al 2001 che la ricorrente paga ed é tutta coperta.

         Si precisa che la data riportata nella sentenza 16/31.5.2001, pag. 1 é errata 3 marzo 2000, in quanto la data dell'intimazione del pre­cetto, é 3.2.2000 (doc. _).

3.      In data 4.4.2000 la Cassa Malati __________ ha emanato la decisione formale sull'opposizione al precetto esecutivo. (doc. _)

         Alle norme dell'art. 80 della Legge Assicurazione Malattie(LAMal) la decisione formale deve essere emanata entro 30 giorni dall'assicuratore.

         I termini fissati dalla legge sono improrogabili (art. 33 LFOG cpv. 1, art. 129 CPCT), quelli fissati dal giudice possono essere proroga­ti per motivi sufficienti e debitamente giustificati se ne é sta­ta fatta domanda prima della scadenza (art. 33 cpv. 2 LFOG, art. 130 cpv. 2 CPCT).

         La decisione formale emessa dalla Cassa Malati __________ é pertanto

         tar­diva e va respinta (doc. _), è irricevibile, il ricorso é accolto.

4.      Il 11.5.2000 (e non 1999 come si trova scritto nella sentenza 16 maggio 2001) l'assicurata ha interposto opposizione sulla

         deci­sione in quanto dette spese di partecipazione sono coperte dal­le assicurazioni supplementari che paga l'istante.

         Inoltre, tornava a chiedere le CGA con le panoramica dettagliate, di ogni singola prestazione che l'assicurata ha diritto (doc. _), sempre rimaste inevase le sue richieste dalla __________.

5.      In data 26.9.2000 l'assicurazione __________ ha emanato la decisione su opposizione (doc. _) dopo 4 mesi e mezzo.

         Alle norme dell'art. 85 Legge sull'Assicurazione malattie (LAMal) la de­cisione su opposizione va emessa entro 30 giorni termini stabiliti per legge che non si possono nè prorogare, nè sospesi per ac­cordo tra le parti art. 33 cpv. 1 LFOG, art. 129 CPCT).

         La decisione su opposizione é pertanto tardiva e va respinta.

         La legge è uguale per tutti, davanti alla legge si é tutti

         uguali (art. 3) Costituzione Cantonale, (art. 8) Costituzione Federa­le. I diritti applicati dalla legge non possono subire

         discri­minazioni, ma un equo processo, parità di diritti, e uguaglianza. Pertanto la decisione su opposizione del 28.9.2000 è tardiva e va respinta senza neppure entrare nel merito. (doc. _) in quanto é irricevibile. La sentenza 16.5.01 é gravemente viziata di forma.

6.      Con scritto 7 maggio 2001 questa Corte ha richiamato c/o la Cassa Malati __________ all'Ufficio giuridico di __________ le condizioni d'assicurazione applicabili nel 1998/1999 alle assicurazioni complementari concluse con __________ (in particola­re, la __________, l'assicurazione per emergenze, l'assicura­zione per cure e assistenza e l'assicurazione complementare di cura medica per malati cronici, che la __________ ha trasmesso in data 10.5.2001 (doc. _, doc. _ con allegato 11, 12, 13, 14), che con scritto 14 maggio 2001 questa Corte ha trasmesso a __________.

7.      Che questa Corte con sentenza 16 maggio 01 conclude addirittura che "l'obiezione secondo cui le partecipazioni ai costi avreb­bero dovuto venire assunte dalle assicurazioni complementari stipulate dalla ricorrente, appare manifestamente infondata. In effetti, l'art. 15.12 delle condizioni generali d'assicura­zione (CGA, ed. 1997) assicurazione standard __________, assicurazione per costi di guarigione, relative alle assicurazioni comple­mentari alla LAMal (cfr. art. 1), prevede espressamente che non sono assicurate le partecipazioni ai costi, le aliquote dei pazienti e la spese (cfr. doc. _ e allegato -_; per le assicurazioni "per cure e assistenza" e per "emergenze" una disposizione del medesimo tenore é prevista all'art. 13.10 e 13.8 (doc. _).

         Che su questo tema si è pronunciata con due sentenze del 25 ottobre 2000 e del 20 novembre 2000 l'allora giudice delega­ta, non ancora cresciute in giudicate, in quanto impugnate al TFA dall'interessata;

         che a titolo abbondanziale va evidenziato che l'assicurata confonde le partecipazioni ai costi previste dall'LAMal con quanto prevista all'art 9 dell'assicurazione complementare di cura medica per malati cronici (doc. _). Secondo questa norma infatti la partecipazione percentuale alle spese rela­tiva però all'assicurazione complementare e non all'assicura­zione sociale secondo LAMal - non viene applicata su presta­zioni con importi di entità limitata". La sentenza è arbitraria.

         1.    Sia dalle condizioni generali assicurazione (CGA) di base (sociale),che dalle condizioni generali assicurazioni

                (CGA) complementari (doc. _ e allegato 11, 12, 13, 14), le obiezioni di __________, che secondo cui le

                par­tecipazioni ai costi avrebbero dovute venire assunte

                dal­le assicurazioni complementari stipulate dalla ricorrente, non appaiono assolutamente "manifestamente infondate" ma fondate. Secondo cui, solo chi é cieco e non vede, oppure chi è anal­fabeta che non sa leggere non può prendere atto che in tut­te le condizioni generali delle assicurazioni complementari, le partecipazioni ai costi devono essere assunte dalla __________.

                Le partecipazioni ai costi sono state abrogate anche

                nelle condizioni generali (CGA) assicurazione di base

                (doc. _), (doc. _ e allegati _) assicurazioni

                complementari.

                Nell'allegato _ (Assicurazione __________) (art. 6) si legge : Ritardo dei pagamenti del contraente

                d'assicurazio­ne: Dopo 30 giorni dalla scadenza della fattura, si appli­cano gli interessi di mora per i premi, e partecipazioni alle spese oppure altri pagamenti (doc. _).

                Quindi l'obiezione della ricorrente è fondatissima, è quel­la di questo giudice che è infondata, ritenuto che l'art. 15.12 e 15.13 sono in stretto collegamento all'art. 6, quindi risultano pacificamente assicurate le partecipazioni alle spese nelle CGA complementare "__________, assicurazione".

                (Art. 7):Partecipazione alle spese : Per gli assicurati si applicano gli importi di franchigia riportati sulla polizza e, se non indicato diversamente, si applica una quota-parte generale del 10%. Sulle prestazioni con limitazione

                d'impor­to, come pure sulle prestazioni per soggiorni ospedalieri, non si applica la quota-parte percentuale

                (doc. _).

                (Art. 9): Modifica delle tariffe dei premi delle

                regolamenta­zioni sulla partecipazione alle spese come pure delle con­dizioni generali d'assicurazione (CGA) per singole presta­zioni;(doc. _)

                (Art. 9.1) : In caso di cambiamento delle tariffe dei premi o delle regolamentazioni della partecipazione alle spese (franchigia, quota-parte) possiamo adattare il contratto.

                (doc. _)

                (Art. 1) : Carattere d'assicurazione complementare:

                Tutte le prestazioni sono assicurate in modo particolare a complemento dell'assicurazione obbligatoria delle cure

                me­dico-sanitarie (LAMal). Oltre al (Conto Salute) (art. 19)

                (doc. _) che come si può constatare le condizioni generali assicura­zione (CGA) "__________" comprendono anche la partecipazione alle spese. E' stata abrogata anche nelle (CGA di base Cap. VIII doc. _) ediz. gennaio 1996, valevoli tuttora.

                Si prende anche atto all'art. 15.17 e si legge:

                Le liste e gli elenchi citati nelle CGA  che forniscono dettagli sulle prestazioni o sui fornitori di prestazioni autorizzati, a Sua richiesta sono messi a disposizione in qualsiasi momento. (doc. _).

                Mentre la ricorrente ne ha fatto continuamente esplicite

                ri­chieste all'__________ e, nonostante è un suo diritto, come ben chiaramente si trova scritto in tutte le CGA

                com­plementari di assicurazioni, non le sono mai state trasmesse né le condizioni generali d'assicurazioni CGA ,ne tantomeno le sono state trasmesse le liste e gli elenchi  dettagliati sulle prestazioni e sui fornitori. (doc. _)

                Questa è una grave violazione dei diritti e abuso che non posso­no essere sottaciuti e questa Corte non interviene neppure. Mentre si legge, addirittura, a pagina 3 della sentenza del 16 maggio di questa Corte, testualmente queste parole:

                "che questa Corte non può neppure esaminare la richiesta della ricorrente tendente alla trasmissione di tutte le prestazioni riconosciute dall'assicurazione sociale e da quel­le complementari nel caso concreto così come la comunicazione ­dell'eventuale aumento del premio.

         A questo punto si chiede a questa Corte e a questo Giudice:

                Se questa Corte non può esaminare la richiesta, a chi si

                de­ve rivolgere l'assicurata affinché i suoi diritti vengono rispettati? Ritenuto che èesclusivamente compito

                di que­sta Corte se l'assicuratore viola i diritti dell'assicurato, a fare rispettare tutti i diritti dell'assicurato?

                Tutta la sentenza èarbitraria, viola tutti i diritti di leg­ge dell'assicurata, non é imparziale, ma èparziale, è

                favoreg­giamento, anziché di far rispettare, questa Corte, all'assicu­ratore tutti i diritti dell'assicurato.

                E' veramente discriminatoria una simile decisione e deludente, ci si chiede : come si può credere nella giustizia se anche la giustizia viola tutti i diritti del cittadino ?

                Ma esiste veramente la giustizia ? oppure bisogna farsela da soli visto che la giustizia non esiste ? perchè é veramente umiliante e inaccettabile. Richiamo:

                (doc. _ e allegato _)

         2.    Stessa cosa dicasi per quanto concerne l'assicurazione

                com­plementare "Per cure e assistenza" delle condizioni generali d'assicurazione (CGA) (doc. _ e allegato 12)

                (art. 1, art. 6).

                L'art. 13.10 e 13.11) fanno integralmente parte dell'art. 6, riferimen­to, in caso di ritardo, dopo 30 giorni dalla scadenza della fattura, si applicano le partecipazioni alle spese ecc.. (doc._) Contrariamente alle conclusioni di questo Giudice, l'inter­pretazione data, non ècorretta, non corrisponde esattamen­te alle prestazioni riconosciute nelle condizioni generali (CGA) d'assicurazione. Ritenuto che, l'art. 6, l'art. 13.10 e 13.11, sono esplicitamente chiari che la ricorrente non de­ve corrispondere all'assicurazione __________ le partecipazioni alle spese, e l'obiezione sollevata dalla ricorrente è fondatissima, la decisione su opposizione della Cassa Malati __________ èrespinta, il ricorso é accolto.

                Stessa cosa si legge all'art. 13.13 "liste e elenchi" e di come tutti i diritti della ricorrente sono stati violati, sia dall'assicuratore che da questa Corte, "da questo Giudice".

                Richiamo :(doc. _ e allegato _) condizioni generali(CGA) per cura e assistenza.

         3.    Le stesse prestazioni sono riconosciute nelle condizioni generali (CGA) dell'assicurazione complementare "Per emergen­ze" (doc. _ e allegato 13) (art. 1, art. 6, art. 13.8, art. 13.9, art. 13.11).

                L'art. 13.8 e 13.9 é in stretto riferimento all'art. 6; "Ri­tardo nei pagamenti del contraente" Dopo 30 giorni dalla fatt­ura si applicano, gli interessi di mora per i premi, le parteci­pazioni alle spese oppure altri pagamenti (doc. _).

                Solo un cieco o un analfabeta che non vede o non sa leggere non può prendere atto dei suoi diritti nelle (CGA).

                Oltre alla violazione dei diritti alle norme dell'art. 13.11 delle (CGA), che questo Giudice, anziché prendere i dovuti e immediati provvedimenti contro la Cassa Malati __________ e fare

                rispettare i diritti dell'assicurata, e farle trasmettere tutte le condizioni generali delle assicurazioni sia dell'assicurazione di base che delle assicurazioni complemen­tari con le dovute liste/elenchi dettagliati sulle presta­zioni riconosciute compreso gli statuti e i regolamenti, come di diritto, sacrosanto, per legge dell'assicurata, abusa addirittura di autorità, concludendo nella sentenza, che questa Corte non può neppure esaminare la richiesta della ricorrente, (Si chiede a questa Corte: Cosa può esaminare)? Quanto in realtà erano i primi provvedimenti che questa Corte avrebbe dovuto prendere quando ha ricevuto il ricor­so della ricorrente con l'esplicita richiesta, come pure ne era già stata fatta richiesta nei tre ricorsi precedenti.

                Richiamo : (doc. _ e allegato 13) condizioni generali ass. (CGA) per emergenze.

         4.    Stessa cosa dicasi per quanto concerne l'assicurazione supplementare di "Cura medica e dei medicamenti per mala­ti cronici" (doc. _ e allegato _) (art. 9) delle condi­zioni generali (CGA) "Partecipazione alle spese" recita:

         Di principio, vanno applicate le disposizioni sulla

         partecipazione alle spese per trattamenti ambulatoriali. Su presta­zioni con importi di entità limitata non viene però applica­ta la partecipazione percentuale alle spese. Inoltre, se per lo stesso caso di malattia si versano sia prestazioni se­condo il presente regolamento che secondo quello dell'assi­curazione di base della cura medica e dei medicamenti, la franchigia viene richiesta una sola volta (doc. _).

                Richiamo : (doc. _ e allegato _) delle condizioni generali (CGA) di cura medica e medicamenti per malati cronici supplementare.

         5.    Che questo Giudice conclude nella sentenza addirittura

                che a titolo abbondanziale va evidenziato che l'assicura­ta

                confonde le partecipazioni ai costi previste dalla LAMal con quanto previsto all'art. 9 dell'assicurazione comple­mentare di cura medica per malati cronici (doc. _). Secon­do questa norma infatti la partecipazione percentuale alle

                spese-relativa però all'assicurazione complementare non all'assicurazione sociale secondo la LAMal non viene

                appli­cata su prestazioni con importi di entità limitata.  E' umiliante, ritenuto che l'art. 9 di questa assicurazione, come pure l'art. 6, 7, 9, 15.12, 15.13 delle (CGA) "__________" parlano molto chiaro che la partecipazione alle spese deve essere assunta dalla __________, oltre all'art. 3.4 di questa assicura­zione "__________", che mi era sfuggito, che recita:

                " Per modifiche dei premi, delle regole di partecipazione alle spese, della regolamentazione per il ribasso per man­canza di prestazioni come pure delle condizioni generali d'assicurazione si applicano gli art. 8 e 9 ", come pure l'art. 6, 13.10 e 13.11 dell'assicurazione complementare (CGA) per cure e assistenza, e l'art. 6, 13.8 e 13,9, per emergenze, non sfuggono neppure ad un cieco o ad un anal­fabeta tutto quanto e riportato da tutti questi articoli nelle condizioni generali delle assicurazioni.

8.      Ritenuto come la ricorrente ancora con opposizione su

         deci­sione 4.4.2000 ha richiesto all'assicurazione __________ (doc. _) di trasmettergli la panoramica dettaglio a delle prestazioni

         rico­nosciute, oltre che ogni anno devono essere trasmesse con il certificato d'assicurazione anche le (CGA) di ogni tipo che

         l'assicurato ha stipulato oltre ai regolamenti e agli statuti. L'assicurato non deve solo pagare senza mai essere messo a cono­scenza dei suoi diritti, quindi é questa Corte che deve intervenire. Basta esaminare il (doc. _) e notare che perfino, anche sulle prestazioni coperte dall'assicurazione "__________" ha applicato la partecipazione del 10 %, quanto in precedenza non l'ha applicata mai. Si richiamano i ricorsi precedenti con i conteggi prodotti.

9.      Ritenuto che questo Giudice, di cui se ne chiede la ricusa, ha concluso nella decisione 16.5.2001 a pag. 5, "che l'assicurata confonde la partecipazione ai costi previsti dalla LAMal con quanto Previsto all'art. 9 dell'assicurazione complementare per malati cronici (doc. _) che secondo questa norma infatti la

         par­tecipazione percentuale alle spese-relativa però all'assicurazio­ne complementare e non all'assicurazione sociale secondo la LAMal non viene applicata su prestazioni con importi di entità limitata"; voglia dare il giudizio in merito a tutti i conteggi che l'assicura­zione __________ non ha applicato la partecipazioni alle spese "e non sono pochi ma sono tanti sia sui medicamenti che cure mediche.

         Tanto per citarne qualcuno proprio prodotti in questo incarto anche (doc. _) plico di 2 fogli conteggio __________ del 15.2000 su fr. 63.30 e fr. 78.60, medicamenti che concernono l'ass. obblig­atoria senza nessuna partecipazione alle spese, mentre su fr. 51.15, medicamenti riconosciuti con l'assicurazione complementare "__________", é stata applicata la partecipazione del 10% per un importo di fr. 5.10. E' veramente inconcepibile.

         Come pure sempre al (doc. _) terzo foglio conteggio no.__________ del 23.3.2000, su fr. 499.15, medicamenti assicurazione obbligato­ria nessuna partecipazione alle spese. Si chiede a questa Corte di fare chiarezza in merito, le conclusioni nella sentenza contrastano.

         Si richiama: il doc. _ plico di 3 fogli, e tutti gli altri conteggi.

         Si produce: ancora un plico di 6 pagine (di 5 conteggi) per cure assicurazione obbligatoria senza nessuna partecipazione alle spese (doc. _), e tutti i conteggi prodotti con i ricorsi prece­denti a questa Corte.

         Si richiama : L'incart. no. __________ c/o questa Corte, inc. no. __________, inc. no. __________, inc. __________ conteggi.

         Ci si chiede: come questo Giudice abbia potuto giungere ad una simile conclusione, ritenuto la documentazione agli atti.

10.    Oltre alle conclusioni errate sulla partecipazione alle spese,

         co­me sopra esposto, si nota che la __________ ha prodotto nei ricorsi precedenti il (doc. _ e _) nel 1999 delle condizioni generali

         dell'assicurazione obbligatorie, dove nel (doc. _) sono state

         abro­gate "al Capitolo VIII" la partecipazione alle spese, edizione valevole dal mese di gennaio 1996.

         Il (doc. _) è stato prodotto dalla ricorrente sotto la dicitura

         (doc. _) ed é stato anche prodotto il (doc. _ e il doc. _) in questa

         pro­cedura che si richiamano agli atti.

         Il (doc. _. il doc. _, il doc. _, in particolare (nel doc. _) é pacificamente provato che la partecipazione alle spese é stata abrogata anche nelle Condizioni Generali d'Assicurazione

         (CGA) obbligatoria.  Richiamo: (doc. _).

         Ritenuto che questi documenti sono stati prodotti in causa dal­la convenuta, mi vedo pertanto costretta, se del caso, ad

         annun­ciare il caso al Dipartimento Opere Sociali della Sanità a Bellinzona e contemporaneamente a Berna, perché la partecipazione dal 1.1.96 é stata abrogata anche nelle CGA di base, tuttora valide (doc. _).

         Stà di fatto che nel certificato d'assicurazione dal 1999 al

         2001, neppure la franchigia é stata menzionata negli Attestati d'Assicurazione, e la __________ pretende una franchigia di fr, 400.-- ?.

         Richiamo: (doc. _) "Attestato del 1999, 2000 e 2001".

         Si constata che è una continua truffa e inganno nei confronti dell'assicurata, astenendosi inoltre, continuamente, di trasmettere la lista dettagliata delle prestazioni assicurate, le CGA, i regolamenti, gli statuti ecc. di tutte le assicurazioni comple­mentari, compreso l'assicurazione obbligatoria, e questa Corte an­ziché intervenire severamente e fare rispettare i diritti dell'assicurato favoreggia anche l'assicurazione, quanto magari un assi­curato (come la ricorrente) fa dei grossi sacrifici per pagarle le assicurazioni complementari.

12.    Molto sorprendente ed arbitraria é la conclusione del giudice __________ nella sentenza del 16.5.2001 a pagina 3, ed e particolarmente su queste conclusioni che si domanda la revisione della sentenza, e dai nuovi documenti (doc. _ e allegato,11,12,13,14) richiamati c/o la convenuta, e per prescrizione termini decisioni.

    1.       Che le censure formali sollevate dalla ricorrente circa l'intempestività della decisione formale del 4 settembre (che in realtà deve essere scritto 4 aprile) 2000 e della successiva decisione su opposizione del 26 settembre 2000 sono infondate e quindi vanno respinte;

2.       Che l'interessata non ha chiesto espressamente alla __________ di emanare una decisione formale, che è stata pronunciata spontaneamente dalla Cassa in data 4 aprile 2000 (Doc. _ e _);di cui poco si capisce il riferimento della seconda D, che sicura­mente si riferisce al (doc. _);

3.       Che alla luce di questi fatti la decisione 4 aprile 2000 non può essere considerata tardiva; Ci si chiede: poi cosa ancora?

      4.       Che anche se dovesse essere considerata tale la censura dell'assicurata non potrebbe essere accolta in quanto a sua vol­ta tardiva :l'interessata avrebbe infatti dovuto procedere con­formemente a quanto previsto all art, 80 cpv. 2 LAMal, (che in realtà l'art. non è 80, ma è 86 cpv. 2 LAMal), secondo cui "ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, malgra­do la domanda dell'interessato, non notifica alcuna decisione e decisione su opposizione";

      5.       Che l'assicurata non ha proceduto in tale senso;

      6.       Che per gli stessi motivi va respinta la censura relativa

                all'intempestività dell'emanazione della decisione su opposizione;

      7.       Che, in effetti, l'assicurata non ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LAMal (IN REALTÀ' L'ART. E' 86 cpv. 2 LAMal, e NON 80), accettato implicitamente i tempi applicati dalla Cassa malati per emanare a decisione;

      8.       Che le censure sono pertanto irricevibili;

9.       Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. Di conseguenza la decisione su opposizione è confermata.

13.    Contrariamente alle conclusioni del Giudice __________ si fa notare che le censure formali sollevate dalla ricorrente cir­ca l'intempestività della decisione formale del 4 aprile 2000 non risultano affatto infondate, nè tantomeno della successiva decisione su opposizione del 26.9.2000 emanate dalla __________, per­tanto sono ammissibili alle norme di legge, (art. 129 CPCT), che recita:

         I termini stabiliti dalla legge per il compimento degli atti del processo sono perentori; NON possono essere abbreviati né sospesi per accordo delle parti.

         (Art. 33 cpv. 1 LFOG) recita:

         I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

         La Legge Federale sull'Assicurazione malattia (LAMal)

         (art. 80 cpv. 1) stabilisce un termine di 30 giorni all'assicuratore, se l'assicurato non accetta una soluzione, per emanare la decisione.

Inoltre al cpv. 2 la legge impone all'assicuratore, che la

de­cisione deve essere motivata e indicare il rimedio giuridico.

         Al contrario; non impone all'assicurato che ne deve fare

         espres­samente richiesta di emanare la decisione formale, e come stranamente,  arbitrariamente, con abuso di autorità,  

         fantasiosamen­te, si legge nella decisione del giudice __________ che è stata pronunciata spontaneamente dalla Cassa in data

         4 aprile 2000.

         Che alla luce dei fatti, si prende nota che, succedono cose

         del­l'altro mondo, inimmaginabili, che in base alle norme chiare ed esplicitamente limpide della legge, sono veramente

         inammis­sibile e vergognose per la giustizia, é un disonore, è solo favo­reggiamento e non un equo processo, in quanto violano la legge le conclusioni (l'art. 3) della Costituzione Cantonale,(l'art 7,8,9) della Costituzione Federale e le norme di legge di procedura, come sopra richiamate, é contro la buona fede e la dignità umana la sentenza del 16.5.2001 emanata dal giudice __________.

         Ritenuto che contrariamente alla decisione del Giudice

         __________, la censura della ricorrente é accolta, in quanto

         l'inte­ressata non avrebbe dovuto procedere, assolutamente, come stranamente si legge nella sentenza, conformemente all'art. 86 (e non 80 cpv. 2 LAMal).

         Secondo cui il cpv. 2 dell'art. 86 della LAMal, la ricorrente può interporre ricorso anche se l'assicu­ratore malgrado la domanda dell'interessato non notifica alcu­na decisione o decisione su opposizione.

         In nessun caso obbliga all'assicurata che deve presentare

         ricorso "come fantasiosamente si legge nella sentenza" l'art. 86 cpv. 2 LAMal, ma che può essere interposto ricorso.

         Ritenuto che il termine fissato per legge e di 30 giorni, e non é prorogabile neppure con accordo tra le parti ne dal giu­dice, é compito della convenuta, presentare, ed emanare la deci­sione nei termini prestabiliti dalla legge, pertanto sia la decisione formale che la decisione su opposizione sono tardive, sono inammissibili e vanno respinte e il ricorso accolto.

14.    Stà di fatto che la ricorrente in data 26 giugno 1997 ha

         pre­sentato ricorso presso questa Corte, il ricorso e stato

         dichia­rato irricevibile, che poteva essere presentato soltanto dopo che la cassa aveva emanato una decisione su opposizione, cosa che la ricorrente ha fatto nella procedura che ci occupa, ha presentato ricorso solo dopo che la __________ ha emanato la decisione su opposizione, pertanto il ricorso é accolto in quanto rispet­ta tutte le normali forme di procedura che la legge prevede e la decisione formale e la decisione su opposizione vanno respinte in quanto tardive alle norme dell'art. 80 e 85 LAMal (doc. _) e la sentenza 16.5.2001 annullata.

         Si produce : Sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni 22.9.1997, inc. no. __________ (doc. _)

         Richiamo incarto c/o questa Corte.

         PER QUESTI MOTIVI:

         richiamato gli articoli di legge come sopra citato e tutti quel­li che fanno al caso, e la ricusazione del giudice __________, ritenuto che la sentenza è gravemente viziata di norme formali,

         SI CHIEDE GIUDICARE:

         1.    L'istanza di revisione é accolta, il ricorso presentato da __________ il 28.10.2000 é accolto la decisione 16 maggio del giudice __________ è annullata per abuso di potere.

         §.    Di conseguenza la decisione formale e la decisione su

                oppo­sizione emanate dalla Cassa Malati __________, sono inam­missibili, e vanno respinte, per perenzione dei termini alle norme dell'art. 80 e 85 LAMal, termini stabiliti per legge. La ricorrente, inoltre, nulla deve alla __________, come sopra motivato e come risulta dai documenti per partecipazione spese.

         2.    Si chiede di fare ordine alla __________ come richiesto al punto 3 del ricorso presentato il 28.10.2000." (cfr. doc. _)

                               1.3.   Con osservazioni del 25 luglio 2001 la __________ ha osservato:

"  (…)

Ora, l'istanza presentata da __________ - che avverso la sentenza 16.05.2001 del TCA non ha adito il Tribunale federale delle assicurazioni - mira unicamente ad un nuovo apprezzamento giuridico di fatti già precedentemente noti, rispettivamente ad un nuovo giudizio su questioni giuridiche ed è come tale inammissibile. Per tali motivi la revisione è infatti esclusa (cfr. A Kölz und I. Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo, 1998, pag. 259; cfr. DTF 119 V 184).

L'istanza si palesa altresì inammissibile per assenza del requisito di capacità processuale.

Alla luce di tali considerazioni chiediamo quindi che l'istanza di revisione presentata da __________ sia dichiarata inammissibile." (doc. _)

                               1.4.   Con sentenza del 5 settembre 2001 il TCA ha respinto la l'istanza tendente alla ricusa del giudice __________.

                               1.5.   Pendente causa l'insorgente ha fatto pervenire le seguenti osservazioni:

"  (…)

IN FATTO ED IN DIRITTO:

1.

In data 03.02.2000 la __________ ha fatto spiccare precetto esecutivo no. __________, per il tramite dell'UE di __________, nei confronti della ricorrente per un importo di fr. 314.65 oltre le spese del precetto esecutivo di

fr. 30.-- importo totale di fr. 344.65, al quale la ricorrente ha opposto integrale opposizione in data 11.02.2000 (doc. _).

2.

In data 04.04 2000 la __________ ha emanato la decisione formale (dopo 2 me­si), (doc. _).

Alle norme dell'art. 80 LAMal cpv. 1, la decisione formale deve essere emanata entro il termine di 30 giorni, la stessa é inammissibile e va re­spinta, in quanto, é tardiva.

Pertanto, già solo per tale motivo, non si entra neppure nel merito, della decisione formale della convenuta, non essendo stata emanata nei termini di 30 giorni come prevede la legge.

Oltre che l'attrice nulla deve, alla convenuta, essendo coperta, totalmente, dalle assicurazioni complementari che paga.

(L'art. 129 CPCT) recita. "I termini stabiliti dalla legge per il compimento degli atti del processo sono perentori; non possono essere abbreviati né prorogati né sospesi per accordo delle parti."

(L'art. 33, cpv.1, LPF) recita: "I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati".

(L'art. 80, cpv. 1, LAMal) recita:"Se l'assicurato non accetta una risolu­zione dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 qiorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato"

Ritenuto la tardività della decisione formale emanata dalla convenuta il 04.04.00 (doc. _) é, formalmente inammissibile e va respinta senza entra­re nel merito.

3.

In data 11.05.2000 (doc. _) l'assicurata ha interposto regolare opposizione sulla decisione formale nei termini stabiliti dalla legge. (art. 85 LAMal cpv. 1).

4.

In data 26.09.2000 la __________ ha emanato la decisione su opposizione, dopo la bellezza di 4 mesi e mezzo (doc. _), pertanto, la decisione su opposi­zione, é estremamente tardiva e, va pertanto respinta non essendo stata emanata nel termine di 30 giorni (art. 85 LAMal).

Pertanto, già solo per tale motivazione, non si entra neppure nel merito della decisione su opposizione in quanto é inammissibile.

Alle norme dell'art. 85, cpv. 1, LAMal, la decisione su opposizione deve essere emanata, a norma di legge, entro 30 qiorni; I termini stabiliti dalla legge, sono perentori, non possono essere modificati. (art. 129 CPC), (art. 33 LPF), (art. 101 CPC).

II cpv. 2, LAMal recita: "Le decisioni su opposizioni devono essere moti­vate e indicare il rimedio giuridico" .

II cpv. 4, LAMal recita: "L'assicurazione non può subordinare la notifica della decisione su opposizione all'esaurimento di eventuali procedure in­terne del ricorso".

5.

Oltre che l'attrice nulla deve, alla __________, in quanto é "TOTALMENTE CO­PERTA IN TUTTO" dalle assicurazioni complementari che paga. Si fa os­servare, a paq. 2, punto 1.1, della decisione su opposizione, che la convenuta agisce sempre con comportamento ingannevole non occorrono commenti, infatti si legge: "Negli anni 1998 e 1999 la copertura assicura­tiva comprendeva fra l'altro l'assicurazione obbliqatoria delle cure medico sanitarie".

(doc. _)

Praticamente, la convenuta, non fa nessun accenno alle assicurazioni complementari che pagava l'assicurata, ma afferma che la copertura assi­curativa, dell'attrice, negli anni 1998 e 1999 non comprendeva le assicu­razioni complementari, a suo dire, comprendeva solo l'assicurazione ob­bligatoria delle cure medico sanitarie e nient'altro.

La convenuta afferma il falso e non la vero, ritenuto che, l'assicurata, an­che nel 1998 e 1999 pagava, e paga tuttora, le assicurazioni comple­mentari. (doc. _).

PROVE: attestato panoramica dei premi 1998, pag. 2, (doc. _), attestato panoramica dei premi 1999, pag. 2, (doc. _),

attestato panoramica dei premi 2000. pag. 2, (doc. _), attestato panoramica dei premi 2001, pag. 2, (doc. _)

6.

AI punto 2.1 della decisione su opposizione (doc. _) si legge: "Nella que­stione in oggetto la controversia verte sul fatto di sapere se il pagamento arretrato delle partecipazioni ai costi nell'ambito dell'assicurazione ob­bligatoria per le cure medico - sanitarie per il periodo dal 21.08.1998 al 14.09.1999 (inclusive fr. 40.-spese) é stato conteggiato correttamente e se tale debito sussiste tutt'oqqi ".

Oltre che la decisione su opposizione così come é stata impostata, non sembra che la convenuta l'abbia indirizzata all'attrice, ma tutt'altro. Sembra che la decisione su opposizione l'abbia indirizzata, direttamente al lodevole Tribunale delle assicurazioni. Infatti, nella decisione su opposizione, indiriz­zato direttamente all'attrice risulta solo l'indirizzo e il nome), mentre il con­tenuto dello scritto non é affatto indirizzato all'assicurata (doc. _). Pertanto, oltre alla tardività, é integralmente contestata, anche in questo senso, la decisione su opposizione della convenuta, ritenuto che il contenuto della decisione su opposizione deve essere indirizzato all'assicurata e non a ter­zi.

7.

AI considerato 2.1, pag. 2, della decisione su opposizione si fa inoltre os­servare che l'istante oltre che nulla deve pagare per la partecipazione ai costi, alla __________, in quanto é TOTALMENTE COPERTA con le assicurazioni complementari che paga, si nota che la convenuta fa riferimento, esclusi­vamente,  "alle partecipazioni ai costi nell'ambito dell'assicurazione obbli­gatoria per cure medico sanitarie  per il periodo dal 21.08.1998 al 14.09.1999 per un importo di fr. 313.65 " (doc. _).

Nonostante, la convenuta, fa riferimento a partecipazioni ai costi per cure medico sanitarie per l'anno 1998 e 1999, solo nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria. Contrariamente, in riferimento all'anno 1998, nel conteggio allestito dalla convenuta stessa (doc. _), si nota che a carico dell'assicu­rata non risulta nessuna partecipazione ai costi per cure medico sanitarie nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, mentre nel 1999 le é stata appli­cata dalla __________, per le stesse prestazioni la partecipazione ai costi (e più precisamente per gli stessi medicamenti). Perché ?

Si nota che la convenuta agisce, continuamente, con comportamento in­gannevole, disonesto e disumano nei confronti dell'attrice. Ha fatto addirit­tura spiccare precetto esecutivo, nei suoi confronti, per un importo di fr. 314.65 più le spese del precetto esecutivo. Un simile comportamento è inammissibile, inaccettabile, inumano, supera ogni limite di disonestà e di inganno, é veramente vergognoso.

Infatti, nel conteggio (doc. _), la richiesta di pretesa avanzata dalla con­venuta, di fr. 314.65, si riferisce a tutt'altro che "all'assicurazione obbliga­toria per le cure mediche sanitarie", il comportamento ingannevole della convenuta la dice lunga nel suo modo di agire.

8.

Inoltre si fa osservare che, per quanto concerne le prestazioni dell'assicu­razione obbligatoria per cure medico sanitarie come, stranamente, la con­venuta afferma, nel conteggio del 1998 pag. 1 e 2, (doc. _), allestito dalla convenuta, non é stata applicata nessuna partecipazione ai costi nel 1998. Ciò conferma, integralmente, che effettivamente l'assicurata non de­ve pagare nessuna partecipazione ai costi, mentre le viene applicata dalla convenuta, arbitrariamente, abusivamente e con inganno quando fa como­do ad essa, pertanto ne dovrà rispondere di questo suo comportamento anomalo, ed estremamente strano, di applicare la partecipazione ai costi.

Contrariamente, si nota che le partecipazioni ai costi pretese dalla __________, menzionate per l'anno 1998 si riferiscono tutte, esclusivamente, "ALL'AS­SICURAZIONE COMPLEMENTARE __________ " per un importo di  fr. 45.25, (doc. _) e non si riferiscono assolutamente alle partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria per cure mediche sanitarie come, stra­namente, con inganno la convenuta afferma nella decisione su opposizione (doc. _), punto 2.1, pag. 2.

Le pretese avanzate della convenuta sono infondate, e sono in contrad­dittorie con i veri fatti e vanno pertanto integralmente respinte. Per contro il ricorso e la domanda di revisione della sentenza, presentati dall'istante, ri­tenuta la fondatezza che, l'assicurata, é integralmente coperta "TOTALE", come da prove agli atti, dalle vicissitudini, dai fatti, e dal comporta­mento ingannevole della convenuta, sono integralmente accolti, in quanto, é integralmente provato che l'assicurata non deve versare nessuna parte­cipazione ai costi, in generale, in quanto la partecipazione ai costi é co­perta totalmente dalle assicurazioni complementari che l'assicurata paga.

Mentre per quanto concerne la partecipazione ai costi per l'anno 1999, nel conteggio pag. 2 e 3, (doc. _), si nota che, la convenuta, chiede la par­tecipazione ai costi sia per quanto concerne l'assicurazione comple­mentare "__________", sia per quanto concerne l'assicurazione ob­bligatoria per cure mediche sanitarie, pur trattandosi delle stesse pre­stazioni medico sanitarie, e più precisamente, "degli stessi farmaci", sui quali, nell'anno 1998, la convenuta non ha applicata nessuna partecipa­zione ai costi nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per cure mediche

sanitarie. Contrariamente alla partecipazione ai costi che, la convenuta, ha applicato e pretende per l'anno 1999, di cui poco si capisce il perché, trattasi degli stessi farmaci, "DELLE STESSE PRESTAZIONI OBBLIGA­TORIE MEDICO SANITARIE". (doc. _).

La convenuta é invitata a motivare a questo punto questo suo strano at­teggiamento, di pretesa, di partecipazione ai costi per l'anno 1999. Rite­nuto il suo agire ingannevole nei confronti dell'assicurata, deve provare, "CON PROVE FONDATE E CONCRETE" il perché per l'anno 1998 non ha applicata la partecipazione ai costi, contrariamente, per l'anno 1999 l'ha applicata, ritenuto che, le assicurazioni complementari non hanno subì­to nessun cambiamento né, nel 1999, né tuttora?

Come pure é tenuta a motivare, concretamente, anche il perché la parteci­pazione ai costi degli anni anteriori al 1998, non é stata quasi mai applica­ta. Come pure per quanto concerne gli anni posteriore al 1999, contraria­mente, é stata in seguito quasi sempre applicata, ritenuto che le assicura­zioni complementari non hanno subìto nessun cambiamento in merito?

Si richiama:      il conteggio dettagliato delle partecipazioni ai costi allestito dalla __________,(doc. _)

PROVE:           attestato di assicurazione "Panoramica dei premi" del 1998, pag. 2, (doc. _)

             attestato di assicurazione "Panoramica dei premi" del 1999, pag. 2, (doc. _)

8.

Che la partecipazione alle spese è coperta dalle assicurazioni comple­mentari, pagate dall'assicurata, lo prova anche "L'APPENDICE - Condi­zioni qenerali d'assicurazione ( CGA) -"Capitolo VIII" - Partecipazione alle spese Art. 57, 58, 59, 60, 61, 62 pag. 1 (ABROGATI), (doc. _)

A pag. 3 si legge: "Capitolo VIII" - Partecipazione alle spese

da- Art. 57 fino all'art. 62 compreso - Abrogati dal 1.1.1996.

(doc. _).

Quindi, dai documenti già prodotti in causa risulta chiaramente che, la par­tecipazione alle spese e stata abrogata anche in merito all'assicura­zione obbligatoria per le cure medico sanitarie dal 1.1.1996 (doc. _)

II (doc. _) che si produce, "ASSICURAZIONE __________ " nel quale si legge: "Copertura integrale dei costi in tutta la Svizzera presso medici, chiropratici, levatrici, logopedisti, fisioterapisti, ergoterapisti, infermiere e infermieri riconosciuti''.

"Copertura integrale dei costi in tutta la Svizzera nella divisione co­mune di ospedali pubblici e privati (elenco degli ospedali secondo la LAMal) ecc. ecc." che va ad affiancare il (doc. _)

Come pure si produce il (doc. _) nel quale si legge:

"Per le esiqenze individuali, le assicurazioni complementari; L'ASSICURA­ZIONE __________ é a carattere complementare della LAMal, ideata, PER UNA TOTALE ASSISTENZA MEDICA DI BASE. L'assicura­zione __________ offre la libera scelta del medico e ospedale in tutta la Svizzera (reparto comune) ecc.". Pertanto, anche questo documento, va ad affiancare il (doc. _).

PROVE: (doc. _, _) che si producono che, l'attrice ha potuto recuperare dal bollettino che la __________ trasmette 2-3 volte all'anno agli assicurati.

Che purtroppo, questa lodevole Corte ne é a conoscenza dell'impossibilità di poter produrre; l'attrice, l'intera documentazione che concerne le assicu­razioni complementari, in quanto, é stata richiesta per l'ennesima volta, alla convenuta, che purtroppo é rimasta sempre sorda ad ogni rimostranza del­l'attrice, nonostante é un sacrosanto diritto dell'assicurata di ricevere tutto quanto le concerne; in merito alla stipulazione dei contratti assicurativi, co­me per esempio, le condizioni generali di tutte le assicurazioni,

rego­lamenti, statuti, liste dettagliate ecc..

AI contrario, la convenuta, non trasmette mai nulla, all'attrice, malgrado le continue richieste per l'ennesima volta.

E' veramente vergognoso un simile comportamento, inumano, ingannevo­le, inaccettabile, disonesto e inammissibile, in quanto anche la pazienza ha il suo limite.

Pertanto, si invita ancora una volta, questa lodevole Corte, di fare ordine immediato, alla convenuta, di trasmettere all'attrice tutto quanto concerne essere un suo sacrosanto diritto che la legge prevede in tutti gli effetti sui contratti.

Si richiama: I'inc. no.__________, no. __________, inc. no. __________, inc. no. __________, inc. no. __________ presso questo Tribu­nale.

Si produce: a complemento della documentazione già prodotta agli atti di causa agli incarti sopra citati, il (doc. _, _)

PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI

ritenuto che la revisione é ammessa se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi, oppure se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione (art. 14 LPTCA) (art. 87 LAMal).

Ritenuto che esistono tutti i requisiti per la revisione della sentenza, oltre alle nuove prove (doc. _),

si chiede l'accoglimento della domanda di revisione 2/6.2001 e l'annulla­mento della sentenza del 16.05.2000,

si chiede l'estromissione delle osservazioni del 25.07.2001 della convenuta (doc. _) essendo senza fondamento,

si chiede giudicare come richiesto con ricorso, con domanda di revisione, si chiede l'annullamento del precetto esecutivo no. __________ perché infon­dato, la convenuta agisce solo continuamente con inganno in tutti i sensi." (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                               2.1.   Giusta l'art. 87 lett. i LAMal, deve essere garantita la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza.

                                         L'art. 14 LPTCA del canto suo prevede analogamente che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione

                                         a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

                                         b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

                                         A norma dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14.

                               2.2.   Perché il TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é innanzitutto necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

                                         Per costante giurisprudenza, un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).

                                         Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).

                                         Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).

                               2.3.   In secondo luogo l'assicurato può chiedere la revisione di una sentenza del TCA laddove un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

                                         Circa il potere del Tribunale di valutare se esistono gli elementi per un procedimento penale, va rilevato che il TF in una sentenza pubblicata in DTF 92 II 68 ha affermato:

"  Der Gesuchsteller ist der Meinung, die Strafuntersuchung habe durch das Gutachten B. ergeben, dass die Quittung vom 18. Juli 1955 die Saldoklausel noch nicht enthalten habe, als er sie unterzeichnete. Es liege also objektiv der Tatbestand der Urkundenfälschung vor. Damit sei Art. 137 lit. a OG erfüllt, wonach die Revision eines bundesgerichtlichen Entscheides zulässig ist, wenn auf dem Wege des Strafverfahrens erwiesen wird, dass durch ein Verbrechen oder Vergehen zum Nachteil des Gesuchstellers auf den Entscheid engewirkt wurde.

a) In BGE 81 II 468 Erw. 2 lit. b hat die I. Zivilabteilung entschieden, wenn ein Strafverfahern stattgefunden habe, könne das behauptete Verbrechen oder Vergehen nur dieses Verfahren selber bewiesen werden. Satz 2 von art. 137 lit. a OG, wonach die Verurteilung durch den Strafrichter nicht erforderlich ist, bedeutete nicht, das Bundesgericht müsse die im Strafverfahren erhobenen Beweise stets selber würdigen und frei entscheiden. Es sei nur dann frei, wenn sich der Strafrichter über die Begehung der strafbaren Handlung, z. B. wegen Todes oder Unzurechnungsfähigkeit des bechuldigten, nicht habe aussprechen können. Wenn dagegen die Strafbehörde durch Einstellungsbeschluss oder Freisprechung die Tatbestandsmerkmale der strafbaren Handlung verneint habe, dürfe das Bundesgericht diesen Entscheid nicht überprüfen.

An dieser - in BGE 86 II 199 f. bestätigten - Rechtsprechung, gegen die der Gesuchsteller nichts vorbringt, ist festzuhalten."

                                         In una sentenza non pubblicata del 15 gennaio 2002 il TF ha rammentato (5C.288/2001):

"  (…)

Autant qu'on le comprenne, il (ndr: l'istante) s'estime victime d'une tromperie, voire d'une machination de la part de la demanderesse ou de son avocat, qui aurait amené le tribunal à trancher en sa défaveur. Quand bien même l'adverse partie aurait dissimulé certains éléments qui lui étaient défavorables, elle ne se serait cependant pas pour autant rendue coupable d'un crime o d'un délit comme le prévoit l'art. 137 let. a OJ. Au demeurant, la réalisation de cette condition doit en principe être établie par un procédure pénale, à moins que celle-ci soit impossible (Poudret/Sandoz, op. cit., n.1.2 et 1.3. ad art. 137, p. 23/24); or le requérant se contente d'affirmer que tel serait le cas, sans toutefois donner la moindre explication qui permettrait de vérifier ses dires. Il n'invoque en outre aucun argument dont on puisse inférer qu'en affectant l'état de fait de la décision cantonale sur lequel s'est fondé le Tribunal fédéral, ces prétendus crimes ou délits auraient exercé une influence directe ou indirecte sur l'arrêt attaqué (cf. ATF 81 II 475 consid. 2a p. 478; Poudret/Sandoz, op. cit., n. 1.1. ad art. 137, p. 22)."(sottolineature del redattore)

                               2.4.   Va anzitutto rilevato che l'istanza di revisione è stata presentata meno di 90 giorni dalla notifica della sentenza del 16 maggio 2001. Per cui è in ogni caso tempestiva (cfr. STFA del 3 gennaio 2002 nella causa M., U 230/00).

                                         L'istanza si rivela tuttavia infondata.

                                         Infatti, l'assicurata nel suo allegato non fa valere fatti o mezzi di prova nuovi atti a modificare la sentenza del 16 maggio 2001, ma si limita a contestarne il contenuto, rilevando in particolare in cosa la decisione in oggetto sarebbe contraria al diritto federale e cantonale.

                                         __________ contesta in particolare la conclusione cui è giunto il Giudice delegato, facendo valere fatti o mezzi di prova già invocati in sede di ricorso e nel merito dei quali questa Corte si è già espressa in precedenza. Essa si prevale di errori nell'esposizione dei fatti, in particolare delle date, e nell'applicazione di norme di legge, di vizi formali e di arbitrio da parte del giudice delegato.

                                         Tali censure andavano semmai sollevate con un ricorso di diritto amministrativo da presentare al Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna, come d'altra parte scritto in calce alla sentenza e come ha già fatto in altre precedenti occasioni (cfr. STCA del 20 novembre 2000, inc. _________ e STCA del 25 ottobre 2000, inc. _________). La procedura da seguire per contestare la decisione del 16 maggio 2001 le era dunque nota.

                                         In altra procedura, peraltro, la signora __________ era stata esplicitamente resa attenta della possibilità di impugnare la sentenza 16 maggio 2001 al TFA (lettera 5 luglio 2001

                                         inc. __________).

                                         Circa i documenti prodotti dall'istante quali doc. _ (plico di 6 pagine conteggi di assicurazione obbligatoria senza nessuna trattenuta di partecipazione spese), va rilevato che erano già conosciuti nella precedente procedura, poiché a lei indirizzati e datati tra il 27 maggio 2000 e il 23 febbraio 2001, per cui prima dell'emanazione della sentenza 16 maggio 2001 avrebbe potuto trasmetterli al TCA. L'istante non comprova e nemmeno sostiene che non erano stati portati a conoscenza del Tribunale, poiché non erano a lei noti malgrado avesse agito con diligenza.

                                         Tali documenti potevano dunque facilmente essere prodotti già nell'ambito della precedente procedura. Il fatto che non sia avvenuto è da imputare unicamente alla negligenza dell'istante. Del resto, anche se li avesse prodotti l'esito del ricorso non sarebbe mutato, trattandosi di scritti simili a quelli allegati al gravame del 28 ottobre 2000 e irrilevanti ai fini dell'evasione del precedente ricorso.

                                         I doc. _ e _ allegati alle successive osservazioni sono dei fogli informativi sulle assicurazioni complementari che sono facilmente ottenibili presso la Cassa. Inoltre, la stessa __________ ha indicato che si tratta di documenti che "l'attrice ha potuto recuperare dal bollettino che la __________ trasmette 2-3 volte all'anno agli assicurati." (doc. _)

                                         Pure il richiamo dei precedenti incarti pendenti presso questo TCA e dei relativi documenti si rileva ininfluente ai fini dell'esito della presente vertenza, poiché gli scritti erano stati prodotti precedentemente all'inoltro dell'istanza e pertanto era già noti alle parti.

                                         Considerato come l'assicurata non abbia prodotto nuovi mezzi di prova, nè abbia fatto valere fatti nuovi, la sua istanza, su questo punto, va respinta.

                               2.5.   In secondo luogo __________ sostiene che il giudice delegato si è reso colpevole di abuso di autorità e favoreggiamento, invocando, nel suo scritto tendente alla ricusa del Giudice __________, l'art. 312 del Codice penale giusta il quale i membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recare danno ad altri sono puniti con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione.

                                         Va innanzitutto rilevato che con decisione 5 settembre 2001 questo TCA ha respinto l'istanza di ricusa presentata dall'insorgente in quanto infondata, non essendo dati neppure sospetti di prevenzione nei confronti di __________. Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

                                         E' inoltre noto all'istante che anche la denuncia presentata al Consiglio della Magistratura è stata respinta.

                                         Non essendo inoltre il TCA competente per valutare se ci siano gli estremi per una violazione delle norme invocate dall'assicurata (cfr. consid. 2.3), anche su questo punto la domanda di revisione si rivela infondata.

                                         Tutte le altre considerazioni dell'istante volte a contestare la sentenza del 16 maggio 2001 sono irricevibili in una domanda tendente alla revisione di un sentenza (cfr. consid. da 2.2. a 2.3), per cui il TCA non deve entrare nel merito.

                                         Non essendo adempiute le condizioni per richiedere la revisione della sentenza del 16 maggio 2001, l'istanza, nella misura in cui è ricevibile, va respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L'istanza di revisione, nella misura in cui è ricevibile, é respinta.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

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