RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2000.00007 mm/gm
Lugano 8 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto la petizione del 12 gennaio 2000 interposta da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
__________ __________, rappr. da: avv. __________, __________, in materia di assicurazione contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 29 febbraio 2000 della parte convenuta;
rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
" 1. La __________ si impegna a versare all'assicurato, signor __________, le prestazioni d'indennità giornaliera a seguito dell'incapacità lavorativa totale a causa di malattia per il periodo 15.10.99 - 31.12.99.
2. A titolo di ripetibili viene versato al signor __________ un importo unico di CHF 1'000.--.
3. Con l'adempimento degli obblighi risultanti dalla presente convenzione vengono indennizzate tutte le eventuali pretese o rivendicazioni (comprese spese legali, ripetibili ecc.) del signor __________ nei confronti della __________ a seguito del caso di malattia iniziato il 18.8.99. Il pagamento dell'indennità giornaliera per il periodo menzionato alla cfr. 1 non comporta l'estinzione del contratto d'assicurazione tra le parti.
4. La __________ rinuncia risp. non fa valere nei confronti del signor __________ pretese inerenti i premi assicurativi fino al 31.12.99. A partire da tale data l'obbligo al pagamento dei premi da parte dell'assicurato è subordinato al passaggio all'assicurazione individuale di __________.
5. Sulla base della presente convenzione viene richiesto al Tribunale delle Assicurazioni di Lugano lo stralcio dai ruoli della causa __________ (incarto n. __________)."
(e meglio come alla transazione inviata in data 7 novembre 2000 al Tribunale dall'avv. ________);
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will