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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.08.2000 36.2000.58

18 août 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·789 mots·~4 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00058   grw/nh

Lugano 18 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 1 maggio 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 5 aprile 2000 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 31.1.2000, l'IAS ha respinto l'istanza con cui __________ chiedeva il sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie (in seguito: LCAMal) per l’anno 2000.

                                         Analoga sorte ha avuto, il 5.4.2000, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione.

                               1.2.   Con tempestivo ricorso __________ ha riproposto la propria richiesta affermando quanto segue:

"  Mi è data la facoltà di chiedere a codesto Tribunale, se è lecito avere il sussidio per l'assistenza di malattia dall'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona per l'anno 2000.

Ho un reddito imponibile di fr. 33'685.- (di cui ho già pagato le prime rate).

Si fa presente che la mia domanda per il sussidio è per l'anno in corso 2000.

Ora mi domando:

quando dovrò aver il sussidio con un reddito già noto?

Sono in attesa di un giudizio in merito." (I)

                               1.3.   In risposta, l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

Considerato                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                    Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)

                                         Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         (art 30 LCAMal)

                                         Per il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 20.10.1998).

                                         Dalla notifica di tassazione per il biennio indicato dal Consiglio di Stato risulta un reddito imponibile pari a fr. 36'211.- (VI): dunque, un reddito che esclude il ricorrente - persona sola - dal diritto al sussidio.

                                         L'istante ha fatto valere un peggioramento della sua situazione finanziaria.

                                         Giusta l'art 67 lett. m RegLCAM (cfr. art 2 lett. m del D.E. 27.10.1999), l'Istituto delle assicurazioni sociali procede autonomamente all'accertamento del reddito  determinante al di fuori o in assenza della tassazione fiscale applicabile, in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.

                                         Sulla base di detto disposto, l'IAS ha proceduto ad accertare il reddito lordo di cui il ricorrente ha beneficiato nel 1999: correttamente, ne ha determinato l'ammontare in fr. 3.997,50 (reddito mensile lordo medio 3690.- per 13 mensilità, cfr. doc. _  e allegati).

                                         Ritenuto che il reddito così determinato risulta essere inferiore al reddito lordo considerato ai fini fiscali per il biennio 1997/98, l'amministrazione ha proceduto alla sua conversione in reddito imponibile ai sensi dell'art 52 cpv. 2, 69 e 72 RegLCAM ottenendo un reddito determinante pari a fr. 36'000.-.

                                         Dunque, un reddito ancora superiore al limite posto dall'art 1 lett. c DE 27.10.1999 per il diritto delle famiglie al sussidio previsto dalla LCAMal: pertanto, la decisione impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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