Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.09.2000 36.2000.56

25 septembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,901 mots·~10 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00056   grw/nh

Lugano 25 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 15 aprile 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 13 marzo 2000 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su reclamo 13 marzo 2000 l'IAS ha confermato l'annullamento retroattivo alla data d'inizio dell'assicurazione obbligatoria stipulata da __________ presso la __________ in ragione del fatto che quest'ultima doveva essere considerata già affiliata, per tale assicurazione, presso la __________:

"  … Nel caso di specie abbiamo rilevato, da accertamenti effettuati presso i Comuni di __________ e di __________, che l'interessata risulta essere stata domiciliata ininterrottamente nel Cantone Ticino e che non c'è stato alcun trasferimento di domicilio "ufficiale" al di fuori dalla Svizzera.

La permanenza all'estero è infatti, per sua esplicita ammissione, da considerare contingente e temporanea, nonché dettata da motivi transitori e non certo rapportabile ad un trasferimento stabile del centro dei suoi affetti ed interessi.

La prova di ciò risiede nel fatto che il soggiorno all'estero è durato all'incirca 5 mesi. In ragione di ciò è fuor di dubbio che il suo domicilio civile abbia ad essere ritenuto in forma ininterrotta in Svizzera.

Ai sensi di legge questo significa che la persona è a tutti gli effetti sempre stata soggetta all'obbligo assicurativo delle cure medico‑sanitarie e che la copertura assicurativa non poteva venir sospesa o annullata.

In merito alla disdetta inoltrata all'assicuratore malattie __________, le disposizioni di legge (art. 5 cpv. 2 LAMal) prevedono che un rapporto assicurativo può aver termine solo al momento in cui il nuovo assicuratore comunica al precedente che assicura l'interessato senza interruzione della copertura assicurativa.

Considerato quindi il mantenimento del domicilio nel Cantone Ticino e la mancata conferma di copertura assicurativa presso un nuovo assicuratore, l'assicuratore malattie __________ non poteva in alcun modo decretare la cessazione del rapporto assicurativo.

Questo implica la continuazione ininterrotta della copertura assicurativa obbligatoria delle cure medico‑sanitarie (assicurazione di base) presso l'assicuratore malattie __________ fino al momento in cui non verrà inoltrata una nuova disdetta rispettando i termini e le condizioni di legge.

L'assicuratore malattie in questione ha pure il diritto di riscuotere i premi assicurativi per il periodo arretrato. … " (doc. _)

                               1.2.   __________ ha tempestivamente impugnato tale decisione chiedendo che "venga confermata l'affiliazione alla cassa malati __________ dal 1° giugno 1999" e che la __________ venga condannata a "retrocedere i sussidi percepiti nel periodo 1° giugno 1999 a tutt'oggi alla CM __________ e quelli precedenti allo Stato". In via subordinata, ella ha dichiarato di "accettare che l'affiliazione alla __________ parta dal 1° gennaio 2000" (I).

                                         A sostegno di queste richieste, la ricorrente ha affermato di essere stata all'estero per almeno 5 mesi con la ferma intenzione di cercarsi un posto di lavoro e di crearsi una residenza permanente in Italia (I).

                               1.3.   In risposta, l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame rilevando, in particolare, quanto segue:

"  … La partenza per l'estero, in casu, deve dunque, e senz'ombra di dubbio, essere assimilata ad un carattere transitorio: nulla infatti depone a favore di un orientamento stabile o che potesse avere le caratteristiche e le peculiarità di trovare un riscontro duraturo nel tempo.

E questa interpretazione discende anche dall'esame dell'atto di ricorso medesimo, in particolare laddove la ricorrente afferma che "volevo cercarmi un posto di lavoro ed una residenza permanente in Italia".

Nulla di sicuro dunque: né sul fronte del lavoro, tanto meno su quello della residenza, oppure su quello più propriamente legato alla sottoscrizione di un nuovo contratto assicurativo contro le malattie all'estero.

Non fa dubbio alcuno che ci troviamo confrontati con una semplice aspirazione, ancorché certamente di carattere profondo ‑ pur tuttavia nel contempo assai labile ‑ dell'interessata di cercare qualcosa di diverso anche al di fuori dei confini elvetici.

La controprova si ha nel fatto che questa permanenza all'estero ‑ del resto, per stessa ammissione della ricorrente, con parecchi ritorni in Svizzera ‑ si è risolta in un lasso di tempo quanto mai esiguo: al massimo 5 mesi, durante i quali l'interessata non si è mossa nel modo più assoluto né nei confronti del Comune di __________ per richiedere lo stralcio del domicilio, né nei confronti dell'assicuratore

malattie, reiterando una partenza "definitiva" all'estero.

Onde prevenire situazioni di doppia affiliazione ‑ spesso e volentieri estremamente onerose per lo Stato, in ragione dei premi scoperti ‑, l'Autorità cantonale ha preso posizione con decisione provvisionale 3 dicembre 1999, a cui ha fatto seguito quella definitiva ‑ su reclamo dell'assicurata ‑ in data 19 gennaio 2000.

Questa situazione è stata del resto ben compresa anche dalla __________, la quale ha preso posizione circa la fattispecie con scritto 12 aprile 2000 (doc. _).

Il doppio onere assicurativo paventato dalla ricorrente non si sta dunque verificando.

Si osserva a titolo abbondanziale, ma nel contempo anche estremamente importante, che l'Autorità cantonale ha riconosciuto all'interessata l'intero sussidio nell'assicurazione sociale malattie per gli anni 1999 (fr. 1'249.05) e per l'anno 2000 (fr. 1'284.00), versati in via diretta alla __________. … "  (IV)

Considerato                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Per l’art 3 LAMal, deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante per le cure medico-sanitarie ogni persona domiciliata in Svizzera.

                                         Per l'art 5 cpv. 3  LAMal, l'assicurazione ha termine quando l'assicurato cessa di essere soggetto all'obbligo di assicurazione.

                                         Nel suo Messaggio del 6 novembre 1991 alle Camere, il Consiglio federale ha precisato che il concetto di domicilio di cui all'art 3 LAMal  è quello degli art 23 a 26 del Codice civile.

                                         Giusta l’art 23 cpv. 1 CCS, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente

                                         Perchè possa esservi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (DTF 97 I 3 consid 3; 92 I 218; Bucher, Berner Kommentar zum ZGB, ad art 23 N. 3seg; Grossen , Das Recht der Einzelpersonen, in Schweizerisches Privatrecht, Vol. II, p. 286seg).

                                         Vi è residenza ai sensi dell’art 23 CCS quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue relazioni interpersonali.

                                         La continuità della residenza non è un elemento costitutivo della nozione di domicilio. Il domicilio in un luogo può perdurare anche quando la dimora in tale luogo è interrotta per qualche tempo, a patto che la volontà di conservare il luogo di residenza attuale quale centro della sua esistenza risulti da certi rapporti con esso (DTF 41 III 51).

                                         L’intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme delle circostanze - rapporti familiari e interpersonali, situazione abitativa (cfr. Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 3. ed. Berna, pag. 107) e dev’essere riconoscibile per i terzi.

                                         Secondo il TF, di regola, il centro dell’esistenza di una persona si trova là dove sono i suoi interessi  personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia (DTF 88 III 135).

                                         Per contro, il luogo in cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono pagate le tasse e dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 6; 102 IV 164; 90 I 28) possono unicamente avere valore di indizio: tali circostanze non sono, di per sé, determinanti.

                                         Giusta l'art 24 CCS, il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

                               2.3.   In concreto, non è contestato dalle parti che, almeno sino a dicembre 1998, la ricorrente aveva il suo domicilio in Ticino.

                                         Contestata è, invece, la questione di sapere se, come da essa sostenuto, la ricorrente si sia costituita un domicilio all'estero dal mese di dicembre 1998 al mese di aprile/maggio 1999:

"  …dopo circa un mese e mezzo (periodo di dicembre) visto che la situazione lavorativa non era cambiata, ho avuto una discussione con mia madre che ovviamente non era di sicuro tenuta a mantenermi e, quindi, ho dovuto lasciare l'appartamento così all'improvviso.

Siccome l'unica cosa che mi era rimasta erano i pochi mobili che avevo a __________ e qualche vestito, ho deciso di vendere a delle amiche i mobili e di prendere i vestiti che avevo e andare a cercare lavoro ovunque l'avessi trovato (anche oltre confine).

Con i pochi soldi ricavati dalla vendita sono riuscita a restare in Italia per circa 5 mesi, lavorando spesso in cambio di vitto e alloggio e rientrando di tanto in tanto in Svizzera (avendo due cittadinanze non è assolutamente un problema) per poi ritornare oltre confine a lavorare e a pernottare.

Dopo circa 5 mesi sono rientrata definitivamente in Svizzera

…" (reclamo 20.12.99. doc. _)

                                         Appare evidente da queste affermazioni che non può essere ritenuto che __________ si è costituita domicilio all'estero nei mesi indicati.

                                         Da un lato, infatti, manca il requisito della residenza effettiva in un luogo:

"  la résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard n'est pas une résidence…" (DTF 87 7)

                                         D'altra parte, nemmeno può dirsi che la sua volontà di risiedere in un determinato luogo all'estero era riconoscibile per i terzi: in effetti, così come sostenuto dall'IAS in risposta, "la poco solida residenza all'estero non era sostanziata da fattori di peso - lavoro, alloggio fisso, indirizzo stabile,  o altro" (IV pag. 5).

                                         Per questo, non può essere ritenuto dato un  domicilio all'estero della ricorrente e, di conseguenza,  in applicazione dell'art 24 cpv. 1 CCS secondo cui ogni persona conserva il suo domicilio finché non se ne é creato uno nuovo, il suo domicilio era rimasto in Ticino anche durante il periodo considerato: il suo assoggettamento all'assicurazione obbligatoria istituita dalla LAMal non ha, dunque, avuto interruzioni.

                               2.4.   L'art 7 cpv. 1  LAMal dispone che l'assicurato può cambiare assicuratore (cioè, può disdire il contratto che lo lega al proprio assicuratore) per la fine di un semestre di un anno civile con preavviso di tre mesi (con la riserva dell'art 94 OAMal per le assicurazioni con franchigia opzionale). Per evitare lacune nella protezione assicurativa, il legislatore ha, però, previsto, all'art 7 cpv. 5 LAMal, che il rapporto d'assicurazione termina soltanto se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzione.

                                         Pertanto, in applicazione di quest'ultimo disposto, la disdetta inoltrata dalla ricorrente alla __________ non ha avuto effetto: il contratto d'assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie - ha continuato a sussistere.

                                         Pertanto, la decisione con cui l'IAS ha annullato alla sua data d'inizio il contratto stipulato con la __________ è corretta. Va, peraltro detto che la __________ non ha sollevato obiezioni (doc. _).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

36.2000.56 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.09.2000 36.2000.56 — Swissrulings