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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2000 36.2000.107

21 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,824 mots·~9 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00107   grw/nh

Lugano 21 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 26 settembre 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 13 settembre 2000 emanata da

Cassa malati __________,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con ricorso 26.9.2000 __________ ha impugnato la decisione su opposizione 13.9.2000 con cui l’__________ – cassa malati presso cui è assicurata obbligatoriamente contro le malattie – ha rifiutato di assumere i costi del medicamento __________ che le era stato prescritto dal medico.

                                         La ricorrente ha sostenuto quanto segue:

"  … La mia posizione è chiara: non abbandonerò per delle semplice questione amministrative un trattamento farmaceutico che è stato scelto ed iniziato quando ero ancora domiciliata ed assicurata in Francia. Non mi presterò a delle nuove prove con nuovi medicamenti, questo potrebbe mettere in pericolo la mia salute a causa di effetti collaterali, ne ho già fatta purtroppo esperienza quando è stato scelto questo medicamento __________. Il dottor __________ ha rispettato questa scelta ed ha rilasciato un certificato medico di conseguenza (vedete vostro dossier e chiedete a __________ il risultato del suo nuovo intervento con questo medico, che non ha comunicato).

La decisione della cassa malati __________ stabilisce quindi una bella e buona disparità di trattamento rispetto ad altri assicurati di questa cassa: continuerò a pagare delle tariffe e non sarò mai rimborsato per il principale trattamento permanente che devo seguire ‑ ciò perchè un cambiamento di domicilio Francia‑Svizzera ha portato ad un passaggio burocratico dall'assistenza sociale francese ad un regime svizzero di cassa malati.

Non chiedo un eccezione al regime generale, ma un trattamento sfumato in conseguenza di un trasferimento obbligatorio: la decisione della cassa malati __________ porta ad un'applicazione di una celata riserva medica.

Aggiungo che il medicamento francese costerebbe alla cassa malati __________, molto meno rispetto a quello svizzero. …"  (III)

                               1.2.   Con risposta 31.10.2000 l’__________a ha postulato la reiezione del gravame ribadendo le argomentazioni sviluppate in sede di decisione su opposizione (V)

Considerato                   in diritto

                                         In ordine

                                         La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.1.   Secondo l’art 24 LAMal, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni definite negli art 25 - 31, secondo le condizioni di cui agli art 32 - 34 LAMal.

                                         Per quanto riguarda i medicamenti, l’art  25 cpv. 1 e 2 lett. b si limita ad affermare che  l’assicurazione obbligatoria assume i costi dei medicamenti prescritti dal medico.

                                         Dal canto suo, l’art 52 LAMal dispone quanto segue:

"1.    Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di          cui agli art. 32 cpv. 1 e 43 cpv. 6:

      a.    il Dipartimento emana:

             ( ... )

un elenco, con tariffa, dei preparati e delle sostanze attive e ausiliarie impiegati per la prescrizione magistrale: la tariffa comprende anche le prestazioni del farmacista;

             ( ... )

      b.    l'Ufficio federale appronta un elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicamenti confezionati, con l'indicazione dei prezzi (elenco delle specialità). Tale elenco deve contenere anche i prodotti generici e a prezzi più vantaggiosi che possono sostituire i preparati originali.

(...)

3.   Le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati al massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di rimunerazione ai sensi del capoverso 1.

      Il Consiglio federale designa le analisi effettuate nel laboratorio del medico, per le quali la tariffa può essere stabilita secondo gli articoli 46 e 48."

                                         Forza è constatare che né l’art 25  né l’art 52 LAMal indicano a chiare lettere che l’obbligo degli assicuratori è limitato all’assunzione dei medicamenti compresi nei due elenchi.

                                         Occorre, però, pur rilevare che la limitazione dell’obbligo contributivo in materia di medicamenti è implicitamente contenuta nel cpv. 3 dell’art 52 ritenuto che esso limita l’ammontare della fatturazione di medicamenti al massimo all’ammontare dei prezzi indicati in tali elenchi: questi non possono, evidentemente, indicare i prezzi di medicamenti che non menzionano.

                                         In ogni caso, non si può non rilevare che il testo letterale della legge non è del tutto chiaro.

                                         Occorre, dunque, ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati , e meglio dai lavori preparatori, dallo scopo della norma, dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora tramite la relazione con altre norme (DTF 119 V 429 consid 5a; DTF 118 Ib 191 consid 5; DTF 117 V 109; Pratique VSI 1993 pag. 3 consid 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 consid 5b, 527 consid 2b e 578 consid 2b; DTF 111 V 127 consid 3b; DTF 110 V 122 consid 2d; DTF 107 V 215 consid 2b; DTF 121 V 61 consid. 3b; DTF 119 Ia 248 consid. 7a; DTF 119 V 429 cons. 5a.; 118 Ib 191 cons. 5: 117 V 109; Pratique VSI 1993 pag. 3 cons. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 cons. 5b, 527 cons. 2b e 578 con s. 2b).

                                         In particolare,  trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti, la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata (cfr. DTF 123 V 290 e seg.; DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

                               2.2.   A proposito dell’art 52 (allora si trattava del 44) LAMal, nel Messaggio alle Camere del 6 novembre 1991, il Consiglio federale così si è espresso:

"  per le analisi e i medicamenti si continuerà ad applicare il sistema attuale secondo cui le prestazioni, i cui costi devono essere assunti dagli assicuratori, figureranno in elenchi speciali. Questi saranno approntati dal dipartimento (elenco delle analisi, elenco dei medicamenti con tariffa) o dall’Ufficio federale (elenco delle specialità); inoltre essi indicheranno le tariffe o i prezzi obbligatori per la fatturazione (art 44 cpv. 1 lettera a n.1 e 2 e b; cpv. 2 frase 1)...” (Messaggio pag. 93)

                                         La volontà di limitare l’obbligo contributivo degli assicuratori malattia ai medicamenti contenuti negli elenchi è, poi, ancora stato esplicitato nel commento all’art 25 (allora 19) LAMal:

"  oltre alla copertura delle analisi e dei medicamenti che figureranno nei corrispettivi elenchi (corsivo del red) ....” (Messaggio, pag. 59)

                                         In questo ambito, il legislatore, nei lavori parlamentari, non ha espresso volontà contrarie a quelle indicate dal Consiglio federale nel suo Messaggio: questo può, dunque, essere considerato valido e determinante strumento per l’interpretazione della legge.

                                         La limitazione dell’obbligo contributivo degli assicuratori ai medicamenti indicati nei due elenchi, oltre a scaturire implicitamente dall’art  52 cpv. 3 LAMal e dai lavori preparatori, è, peraltro, conforme allo scopo della legge che è quello di garantire a tutti l’accesso alle  prestazioni ritenute necessarie contenendo i costi nella misura del possibile:

"  ... un’assicurazione obbligatoria che prevede  premi in principio uniformi e deve dunque garantire il medesimo spettro di prestazioni a tutti gli assicurati.

Il nuovo catalogo delle prestazioni secondo gli art 19 a 25 LAMal è in effetti concepito come esaustivo. In altri termini , le prestazioni non figuranti nella legge e nelle sue disposizioni esecutive dipenderanno esclusivamente da assicurazioni complementari...” (Messaggio pag. 39)

"  ... l’aumento dei costi a carico dell’assicurazione malattia dovrebbe tuttavia restare entro limiti ragionevoli se si tien conto delle differenti valvole di sicurezza che fanno del catalogo di prestazioni un vero e proprio sistema integrato (essenzialmente, designazione delle prestazioni mediante prescrizione medica, eccettuate le prestazioni di medici e chiropratici, tripla condizione di assunzione delle spese ai sensi dell’art 26; controllo periodico delle tecnologie onde evitare la copertura di metodi superati)...” (Messaggio pag. 40)

                                         Scopo che, invece, non potrebbe essere raggiunto se fossero poste a carico dell’assicuratore malattia tutti i medicamenti che non hanno ancora fatto oggetto del controllo previsto agli art 29 e seg. OPre (art. 32 LAMal) (cfr., per un caso analogo, STCA 18.8.1998 in re A.M. c. H).

                               2.3.   Ritenuto che la volontà del legislatore era di riprendere, in materia di medicamenti, la regolamentazione LAMI, può essere applicata anche dopo il 1.1.1996 (data d’entrata in vigore della LAMal) la giurisprudenza elaborata dal TFA.

                                         In questo ambito, il TFA ha avuto modo di stabilire che, quando una terapia che comporta l'assunzione di medicamenti non é scientificamente riconosciuta oppure é scientificamen­te contestata, essa non é obbligatoriamente a carico delle Casse e l'esame della questione dal profilo delle regole applicabili ai medicamenti diventa superfluo.

                                         La nostra alta Corte ha, poi, ancora statuito che se un preparato non figura sulla lista dei medicamenti e neppure le disposizioni interne della Cassa ne prevedono l'assunzio­ne, in nessun modo esso può fondare un obbligo assicurativo nell'ambito della LAMI: in tale ipotesi diventa superfluo il discorso sulla scientificità del trattamento nell'ambito del quale tale medicamento é somministrato (DTF 106 V 36; RAMI 1981, pag. 272; RAMI 1987, pag. 29ss; DTF 107 V 168 consid 1a ; RAMI 1993 pag. 12ss; RDAT I-1994 200ss).

                                         Secondo la giurisprudenza costante del TFA, dunque, quando un medicamento non è compreso nei due elenchi suddetti, i suoi costi non possono in nessun caso  essere posti a carico delle casse malati in forza della legislazione federale. In quest’ipotesi,  l'ammissione dell’efficacia terapeutica del medicamento o, addirittura del suo carattere necessario per il trattamento di un caso concreto, diventano inutili.

                                         La non inclusione di tale medicamento nei due elenchi basta da sola a negare l’obbligo contributivo delle casse malati.

                               2.4.   In concreto, il medicamento __________ non figura negli Elenchi citati: in forza della giurisprudenza citata al considerando precedente, dunque, i suoi costi non possono essere posti a carico della cassa convenuta nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

                                         Ritenuto che, in forza dell'art. 34 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria non possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni designate agli art. 25-33 LAMal, la decisione della Cassa convenuta deve essere tutelata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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