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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.04.2000 36.2000.10

13 avril 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,577 mots·~8 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00010+49   grw/nh

Lugano 13 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

IlLa vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

statuendo sui ricorsi dell'11 gennaio 2000 di

1. __________,  2. __________,   

contro  

la decisione del 13 dicembre 1999 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ e __________, cittadini germanici, sono domiciliati nel comune di __________.

                                         Essi sono assicurati contro le malattie presso la __________ e la __________, compagnie d’assicurazione private germaniche che garantiscono una copertura delle prestazioni mediche in tutto il mondo.

                               1.2.   Con decisione 4.11.1999 l'Istituto delle assicurazioni sociali ha respinto la domanda inoltrata da __________ volta alla loro esenzione  dall'obbligo assicurativo contro le malattie.

                                         Il reclamo interposto contro tale decisione ha avuto analoga sorte ed è stato respinto con decisione  13.12.1999.

                               1.3.   __________ e __________ hanno impugnato la decisione su reclamo ribadendo la loro richiesta di essere esentati dall'obbligo assicurativo rilevando quanto segue:

"  …

siamo assicurati da molti anni

assicurati con prestazioni superiori a quelli minimi previsti dalla legge

abbiamo presentato il certificato dell'assicurazione attuale che le prestazioni valgono anche in Svizzera

questo certificato è accettato in alcuni cantoni, come mai non in Ticino?

l'assicurazione attuale ci bonifica fino a 5 mesi perché usiamo poco la stessa ed è quindi favorevole

con l'età di __ anni non possiamo lasciare l'assicurazione attuale perdendo dei vantaggi di prestazioni che una nuova iscrizione non ci darebbe più

non è logico di dover pagare 2 assicurazioni contemporanea- mente o doverci iscrivere in un'assicurazione ticinese che non ci darebbe la prestazione come quella attuale = per l'età che abbiamo

possiamo comprendere la legge e rispettiamo tutti i giorni le leggi però in questo caso la legge ci castiga in un modo penoso, mentre l'assicurazione dovrebbe favorirci pagando e non castigando

per questo motivo e in questo caso la legge non dovrebbe essere applicata nel nostro caso

qui la legge favorisce unicamente le compagnie d'assicurazione in modo non adeguato come se fossero riusciti ad imporre una situazione monopolistica non in favore al consumatore… " (I)

                               1.4.   Con risposta 24.2.2000 l'ICAS  ha postulato la reiezione del gravame (V).

Considerato                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l'art 3 cpv. 1  LAMal è tenuta ad assicurarsi, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ogni persona domiciliata in Svizzera.

                                         I ricorrenti, cittadini germanici, sono domiciliati in Ticino: essi soggiaciono, dunque, di principio all’obbligo assicurativo.

                               2.3.   L'art 3 cpv. 2 e 3 LAMal da facoltà al Consiglio Federale di prevedere eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di stati esteri, o di estendere l'obbligo di assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che esercitano un'attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato (art 3 cpv. 2 lett. a) e a quelle che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

                               2.4.   Dagli art. 5 -9 della convenzione di sicurezza sociale conclusa fra la Svizzera e la Germania e dall'accordo multilaterale relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno  - accordi che disciplinano, in particolare, l'obbligo assicurativo e il diritto alle prestazioni (aiuto reciproco in materia di prestazioni) nell'assicurazione malattia delle persone esercitanti un'attività lucrativa e dei loro familiari -  si evince che le seguenti categorie di persone devono essere esentate dall'obbligo assicurativo posto dall'art. 3 LAMal:

-     le persone, di qualunque nazionalità, che, domiciliate o residenti in Svizzera, esercitano durevolmente  un'attività lucrativa in Germania: esse sono, infatti, assoggettate all'assicurazione malattia tedesca

-     i lavoratori esercitanti un'attività lucrativa dipendente, indipendentemente dalla loro nazionalità, che lavorano per conto di un'azienda con sede in Germania quali lavoratori distaccati.  Essi devono poter presentare un cosiddetto certificato di distaccamento per i primi due anni e una lettera di conferma dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per gli altri anni;

-     i lavoratori che, indipendentemente dalla loro nazionalità, lavorano per un'impresa tedesca sul territorio svizzero se tale impresa si estende dalla zona di frontiera tedesca a quella Svizzera;

-     i lavoratori, di qualunque nazionalità, dipendenti di  imprese di trasporto tedesche private o pubbliche se sono distaccati temporaneamente o in permanenza in Svizzera oppure se sono occupati in permanenza sui tronchi ferroviari dell'impresa di trasporto in Svizzera;

-     i lavoratori, indipendentemente dalla loro nazionalità, distaccati temporaneamente o in permanenza in Svizzera ad un'impresa di trasporti aerei tedesca;

-     il personale dell'amministrazione pubblica tedesca, p. es. personale consolare e diplomatico, a condizione che sia assoggettato al diritto tedesco;

-     le persone assoggettate al diritto tedesco in seguito a uno scambio di lettere tra l'ufas e il Ministero federale del lavoro e degli affari sociali (regolamentazione speciale in materia di assoggettamento).

-     le persone, di qualunque nazionalità siano, che esercitano un'attività dipendente o indipendente su un battello renano gestito da un'azienda con sede in Belgio, in Germania, in Francia, in Lussemburgo o in Olanda: esse sono sottoposte, in materia di assicurazione malattia, al diritto del Paese interessato anche se sono domiciliate in Svizzera.

                                   I coniugi __________ non rientrano nei casi di esonero definiti dalla Convenzione svizzero-germanica né in quelli previsti dall'accordo multilaterale citato.

                               2.5.   L'assicurazione contro le malattie tedesca assicura anche i famigliari delle persone che sono obbligatoriamente assicurate.  Pertanto, in ossequio alla regolamentazione relativa all'aiuto reciproco in materia di prestazioni contenuta  nella convenzione di sicurezza sociale stipulata fra la Svizzera e la Germania, l'assicurato per legge in Germania e la sua famiglia   ricevono in Svizzera a carico dell'assicurazione tedesca le prestazioni per le cure medico-sanitarie previste dalla LAMal.

                                         L'assicurato - cioè le categorie elencate al considerando precedente - e i suoi familiari devono, perciò, essere esonerati dall'obbligo di assicurazione in Svizzera.

                                         I familiari della persona obbligatoriamente assicurata in Germania  devono contrariamente a quest'ultimo il cui esonero non sottostà ad ulteriori  accertamenti  - inoltrare una richiesta idi esonero ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 OAMal allegando una copia dell'attestato di diritto alle prestazioni utilizzato nell'ambito dell'aiuto reciproco internazionale (cfr. "Guida concernente gli esoneri all'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera per le persone affiliate a un'assicurazione malattia estera", edita dall'UFAS, stato al 1.3.1988, cifra 1.1.1.8).

                                         Parimenti, l'Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno si applica anche ai familiari di tali lavoratori che ricevono, pur se domiciliati in Svizzera, le prestazioni definite dalla LAMal a carico dell'assicurazione estera.

                                         Come i lavoratori sottoposti alla Convenzione fra Germania e Svizzera, essi sono esonerati dall'obbligo assicurativo semplicemente dimostrando la loro situazione. I loro famigliari, invece, devono inoltrare una richiesta idi esonero ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 OAMal allegando una copia dell'attestato di diritto alle prestazioni utilizzato nell'ambito dell'aiuto reciproco internazionale (cfr. "Guida concernente gli esoneri all'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera per le persone affiliate a un'assicurazione malattia estera", edita dall'UFAS, stato al 1.3.1988, cifra 1.1.1.12).

                                         I ricorrenti non possono appellarsi - e, del resto, nemmeno  lo pretendono - a tali motivi di esonero.

                               2.6.   Facendo uso della delega di cui all'art 3 cpv. 1 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art 2 OAMal che prevede diversi ipotesi di eccezioni all'obbligo di assicurazione.

                                         In particolare, giusta l'art 2 cpv. 2 OAMal, a domanda, sono esentate dall'obbligo di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.

                                         Le condizioni per l'esonero  poste da questo articolo  sono, dunque, le seguenti:

                                         assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera

                                         protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal

                                         - doppio onere finanziario

                                         Queste condizioni sono cumulative.

                                         Con tale disposto, si vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona tenuta ad assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal è parimenti obbligata a farlo in virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e con obbligo al pagamento dei premi a condizione che l'assicurazione estera offra una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal.

                                         Come rilevato dal TFA nella sentenza  20.5.1999 non pubbl. in re DFi c. I.A. (K 33/99):

"  une dispense de l'obligation d'assurance ne peut être envisagée que si le ressortissant étranger est obligatoirement  (evidenziazione del red) assuré contre la maladie en vertu du droit étranger (art 2 al 2 OAMal, Eugster, Krankenversicherung in SBVR 1998 n. 15).

…" (STFA cit consid 3b)

                               2.7.   I coniugi __________ non possono avvalersi dell’art 2 cpv. 2 OAMal poiché risulta in modo evidente dagli atti che il rapporto assicurativo che li lega alla __________ e alla __________ si fonda su un contratto di diritto privato che le parti hanno liberamente scelto di concludere.

                                         Al di là dell’interesse che i ricorrenti hanno a continuare a beneficiare della copertura assicurativa offerta loro  da tali contratti, la sola questione rilevante attiene al carattere non obbligatorio di tale assicurazione.

                                         Concludendo, ritenuto che le condizioni poste dall’art 2 cpv. 2 OAMal sono  cumulative, l’esonero non può essere concesso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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