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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2000 36.1999.96

7 août 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,001 mots·~20 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00096   grw/nh

Lugano 7 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 giugno 1999 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 26 maggio 1999 emanata da

__________, 

  in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ è assicurata contro le malattie presso la __________.

                                         La sua copertura comprende, in particolare, l’assicurazione contro la perdita di guadagno dovuta a malattia (indennità giornaliera pari a fr. 40.-). Il rischio infortunio non è assicurato (cfr. XIV).

                               1.2.   Il 4 maggio 1997 l’assicurata ha subito un infortunio in cui ha riportato una “sindrome lombospondilogena  sinistra esacerbata con dolori predominanti a tipografia S1, attrito subacromiale e tendinite della cuffia dei rotatori alla spalla destra” (rapporto  2.10.1997 del dott. __________ per la Clinica __________).

                               1.3.   L’infortunio è stato annunciato alla __________ presso la quale l’infortunata aveva stipulato un’assicurazione privata contro la perdita di guadagno.

                                         Dopo accertamenti medici, la __________ ha accordato le prestazioni assicurate sino al 31.1.1998.

                                         In seguito, fra la __________ e l’assicurata si sono intavolate trattative per la liquidazione del caso che si sono concluse con un accordo fra le parti.

                               1.4.   A decorrere dal 14.5.1998, l’UAI ha assegnato a __________ una rendita d’invalidità del 50%.

                               1.5.   Dal 3 settembre al 1° ottobre 1998, l’assicurata è rimasta degente alla Clinica di riabilitazione di __________.

                                         Dopo l’uscita dalla Clinica, l’assicurata continuava ad essere  incapace al lavoro al 50%: l’avv. __________, per conto dell’assicurata, ha chiesto alla __________ di assumere il caso a partire dal 1° ottobre 1998 con il versamento dell’indennità giornaliera assicurata ridotta al 50%.

                               1.6.   La __________, dopo avere esperito accertamenti di natura medica, il 22.12.1998, ha comunicato al patrocinatore dell’assicurata quanto segue:

"  In riferimento alla ormai nota pratica della sua assistita, sig.ra __________, le comunico solamente quale conferma scritta, che, come discusso telefonicamente negli scorsi giorni e sulla base del rapporto medico specialista del dottor __________, la __________ non può intervenire per il pagamento delle indennità giornaliere e conseguente incapacità lavorativa dovuta a malattia.

Infatti, essendo l'incapacità lavorativa con relativa responsabilità dovuta al fattore malattia inferiore al 50%, in virtù dell'art. 4, cpv. 2 delle Condizioni particolari dell'assicurazione individuale dell'indennità giornaliera, la Cassa non può prendere in considerazione alcun pagamento.

Resta sott'inteso che torneremo sull'argomento non appena in possesso di un'eventuale perizia medica da parte di un neurochirurgo.... " (doc. 12)

                               1.7.   In seguito, il 22.1.1999 l’avv. __________ ha comunicato alla __________ che lo stato di salute dell’assicurata era peggiorato e che la sua incapacità lavorativa si avvicinava al 100% (doc. 9).

                               1.8.   Dal 30 aprile al 27 maggio 1999 l’assicurata è stata degente alla Clinica __________.

                               1.9.   Con decisione formale 14.4.1999 la __________ ha confermato la presa di posizione 22.12.1998.

                                         Nuova conferma con decisione su opposizione 26.5.1999.

                             1.10.   Con ricorso 11.6.1999, l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. __________, ha chiesto la condanna della __________ a versarle le indennità giornaliere per un’incapacità lavorativa del 50% dal 1.10.1998 al 31.12.1998 e del 100% a decorrere dal 1.1.1999 (I).

                                         Nel ricorso è stato dapprima  ricordato che l’assicurata aveva subito, nel luglio 1996, un intervento a causa di un’instabilità segmentale a livello L2/3 oltre ad emilaminectomia L5 a sinistra per radice doppia con irritazione radicolare L5/S1.

                                         Quindi, dopo avere passato in rassegna la successione degli eventi e dei rapporti medici, la ricorrente ha concluso affermando che

"  Non c’è chi non vede quindi come correttamente la __________, quale assicuratrice infortuni, abbia riconosciuto la fase infortunistica fino al 30.9.1998 ossia 16 mesi e mezzo dopo l’evento infortunistico.

E’ evidente che a partire da quella data vada dato per accertata ed intervenuta la fine del periodo infortunistico e si sia passati alla fase della malattia per la quale la __________ deve corrispondere le proprie prestazioni di indennità giornaliera” (I pag. 9)

                                         Ha chiesto, infine,  per il caso in cui “codesto lodevole Tribunale non dovesse poter uscire altrimenti da questa situazione di stallo sulla base degli atti di causa (peraltro chiari) “ l’allestimento di una perizia.

                             1.11.   Con risposta 7.7.1999 la __________ ha postulato la reiezione del gravame  ribadendo, in sintesi, che per il periodo dal 1°.10.1998 in poi il grado di incapacità lavorativa dovuto alla malattia non raggiunge il 50% e, pertanto, essa non é tenuta a prestazioni:

"  ... Il 3 marzo 1999 la Cassa riceve copia del certificato medico rilasciato dal dr. __________ (doc. 13). La __________ convoca quindi nuovamente l'assicurata presso il dr. __________ e, al fine di disporre di tutti gli elementi per poter evadere la pratica, al  medico di fiducia vengono poste delle precise domande alle quali ha risposto come segue:

-  "  all'esame clinico non si riscontrano peggioramenti della funzionalità sia a livello della spalla che del rachide; il grado d'incapacità lavorativa da attribuire all'infortunio occorso il 14 maggio 1997 è del 15%";

-  "  il grado d'inabilità attestato è del 50% (compreso il 15% da attribuire all'infortunio)";

-  "  il grado d'incapacità lavorativa nella professione di esercente è del 50%";

-  "  l'esame clinico è assolutamente sovrapponibile al precedente e non si può quindi parlare di peggioramento obbiettivo";

-  "  la capacità lavorativa come esercente è simile alla precedente" e si riferisce quindi ai rapporti del dr. __________ emesso il 13 febbraio 1998 e del dr. __________ datato il 17 settembre 1998" (doc. 14)...“ (III punto 4. in diritto)

                             1.12.   Con replica 22.7.1999 l’assicurata, sempre rappr. dall’avv. __________, ha ribadito le proprie tesi e conclusioni (VI).

                             1.13.   Il 6.9.1999 la __________ ha prodotto copia della presa di posizione 13.8.1999 in cui si legge quanto segue:

"  In riferimento all'inabilità lavorativa della sua cliente, le confermiamo che visti i nuovi elementi - la Cassa riconosce alla signora __________ il diritto alle prestazioni inerenti l'indennità giornaliera con effetto retroattivo e, precisamente, a decorrere dal

30 aprile 1999

... " (doc. 21)

                             1.14.   Il 22 novembre 1999 la giudice delegata ha ordinato l'allestimento di una perizia a cura del dott. __________, spec. FMH in fisiatria e reumatologia (XIX).

                                         Il dott. __________ ha consegnato la sua perizia al TCA il 20 aprile 2000 (XXIV - 1/8).

                                         La perizia è stata subito intimata alle parti per osservazioni (XXV).

                             1.15.   La __________, l'8 maggio 2000, ha dichiarato "di non avere nulla da aggiungere al rapporto in questione" (XXVI).

                             1.16.   La parte ricorrente, con osservazioni 15 maggio 2000, ha rilevato che la perizia del dott. __________ non tiene conto delle patologie psichiatriche:

"  … La componente psicologica è importante quanto determinante nella valutazione che codesto lodevole Tribunale dovrà effettuare, nella misura in cui il dr. __________ medesimo nel suo referto 19.07.1999 ha affermato che (vedi perizia dr. __________, pag. g):

"  Lo specialista ritiene che vi sia un aggravamento psicogeno della sintomatologia algica, escludendo qualsiasi simulazione, ritenendo la paziente tuttora totalmente inabile al lavoro per un periodo indeterminato."

Una tesi questa confermata appieno e senza possibilità di dubbio pure dallo psichiatra dr. __________ (vedi suo rapporto 27.08.1999 ripreso nella perizia del dr. __________, XXIV-8, pag. h).

Quel medesimo dr. __________ che negli ultimi mesi ha dovuto far ricoverare a più riprese la paziente presso la Clinica __________ per cure specialistiche.

A tal proposito si chiede a codesto lodevole Tribunale di voler richiedere (annettendolo agli atti) un rapporto medico al dr. __________ con le constatazioni psicologiche recenti, rispettivamente con il dettaglio dei ricoveri ordinati, sulla frequenza e la durata di questi ricoveri.

Quale corollario al tutto v'è poi la delibera 09.09.1999 dell'AI con la quale è stato concesso un aumento della rendita a partire dallo 01.04.1999 per un grado di invalidità del 100%.

E' ben noto il fatto che la rendita viene concessa 3 mesi dopo l'insorgenza della causa invalidante.

Ne discende quindi che la richiesta di prestazioni alla __________ a partire dallo 01.01.1999 era e rimane perfettamente giustificata e fondata. …" (XXIX pag. 3)

                                         Infine egli censura le conclusioni del punto rilevando quanto segue:

"  … Infine non si può non sottolineare come sia di scarso ausilio la conclusione alla quale giunge il perito (perizia XXIV-8, pag. h, punto c.) nella misura in cui egli fa un miscuglio incomprensibile dapprima tra i referti del dr. __________ e del dr. __________, poi vi aggiunge il rapporto del Centro di __________ (che smentisce inammissibilmente il parere dei due sopraccitati specialisti), ed infine considera un referto della psichiatra dr.ssa __________ la quale attesta di un'incapacità lavorativa del 50% per motivi psicologici (ciò che in sostanza avevano già detto anche il dr. __________ ed il dr. __________), per giungere alla conclusione che l'incapacità globale è da riconoscersi al massimo al 50%.

Ebbene questa conclusione è tanto caotica quanto inaccettabile.

In effetti precedentemente il perito afferma che da un profilo fisico l'incapacità è del 50% e che egli non è in grado di valutare l'aspetto psicologico e l'incidenza di quest'ultimo fattore sull'incapacità complessiva.

Poi però (come abbiamo appena visto) pur facendo cenno alla componente psicologica (per il tramite del parere della dr.ssa __________) giunge ad una conclusione illogica in quanto incoerente nella misura in cui smentisce esattamente quanto affermato poco prima.

Semmai la conclusione del dr. __________ andrà letta ed interpretata nel senso del referto del dr. __________ il quale attestava una capacità globale del 90% tenuto conto sia dell'aspetto fisico sia dell'aspetto psicologico, soluzione questa che meglio rispecchia la realtà delle cose e le emergenze probatorie… " (XXIX pag. 4)

Considerato                   in diritto

                               2.1.   Giusta l'art  72 cpv. 2 LAMal il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.

                               2.2.   Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis

                                    cpv. 1 LAMI  applicabile anche all'art 72 LAMal -  viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute

                                         non é più in grado di svolgere la propria attività, oppure può

                                         farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condi­zioni di salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V 239 cons. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, t. I, p. 286 ss).

                                         La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a ri­spet­tare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283, cons. 1c; STF 26.11.'90 cit.).

                                         Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.

                                         Al proposito, va rilevato che le Casse hanno in ogni momento il diritto, se non l'obbligo, di controllare l'incapacità lavorativa fatta valere dall'assicurato che non può invocare un certificato medico che non s'avvera concludente (RAMI 1980, p. 235).

                               2.3.   L’art 4 cpv. 2 delle Condizioni particolari dell’assicurazione individuale dell’indennità giornaliera praticata dalla __________ prevede quanto segue:

"  ... L'incapacità parziale è pagata se è almeno del 50%. Tuttavia, essa può essere riconosciuta a partire dal 25% ma al massimo per 60 giorni civile e solo in seguito ad un'incapacità lavorativa di almeno il 50%, su proposta del medico di fiducia della Cassa e avente lo scopo di favorire la ripresa totale al lavoro. Il riconoscimento di questa prestazione deve essere sottoposto al parere del medico di fiducia... ”

                               2.4.   Vista la decisione della __________ di assumere l’inabilità lavorativa della ricorrente a far tempo dal 30.4.1999, l’oggetto della vertenza è limitato alla verifica dell’esistenza o meno di un obbligo contributivo della cassa convenuta per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 29.4.1999.

                                         Occorre, dunque, verificare se l’incapacità lavorativa dell’assicurata era, in quel periodo, riconducibile all’infortunio oppure a malattia.

                                         Nel primo caso, l’obbligo contributivo della __________ non sarebbe dato ritenuto che assicurata è soltanto l’incapacità lavorativa procedente da malattia.

                               2.5.   Il caso dell’assicurata è stata valutato da diversi medici.

                                         Il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, nel rapporto inviato il 2.10.1997 alla Clinica __________, scriveva quanto segue:

"  ... La situazione attuale si è scatenata secondariamente all'incidente del 14.05.1997, esiste pertanto un nesso causale naturale netto fra incidente e disturbi attuali.... " (doc. 1)

                                         Nel rapporto 13.2.1998 il dott. __________, che ha visto l’assicurata per conto della __________, ha ritenuto quanto segue relativamente all’origine dell’affezione da essa presentata :

"  ... Tenuto conto delle gravi preesistenze in sede lombosacrale si ritiene che un nesso di causalità preponderante con l'infortunio del §14 maggio 1997 viene ora a scemare.

Nondimeno si sottolinea che l'infortunio ha cagionato un peggioramento duraturo della precaria situazione preesistente cosicché al momento attuale è possibile compiere la valutazione dei postumi relativi unicamente la problematica post-infortunistica ai sensi delle Condizioni Generali d'assicurazione del contratto individuale in vigore... " (doc. 3)

                                         Il dott. __________ ha, quindi, concluso che l’incapacità lavorativa risultante dall’infortunio rappresentava il 15% della totale  (fissata nel 50%).

                                         L’eziologia almeno parzialmente traumatica dell’affezione è stata rilevata anche dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, nel suo rapporto 30.4.1998 . In esso lo specialista, dopo avere rilevato che “la situazione attuale è stata sicuramente condizionata dalla presenza di questa patologia” (n.d.r. : instabilità segmentale a livello L2/3, emilaminectomia L5 a sinistra per radice doppia con irritazione radicolare L5 e S1 preesistente all’infortunio), ha, tuttavia, affermato che “quest’infortunio, malgrado i processi degenerativi preesistenti, aveva influito in maniera abbastanza determinante sullo stato clinico della paziente ed é da considerare almeno in misura del 50%” (doc. B).

                                         La __________ ha, quindi, chiesto al dott. __________i, spec. FMH in reumatologia, di peritare l’assicurata. Il dott. __________ - che ha visto l’assicurata il 2.12.1998 - così ha risposto alle domande postegli dalla cassa:

"  E' in grado di stabilire se l'incapacità lavorativa parziale (50%) attuale è ancora da attribuire alle conseguenze dell'infortunio occorso il 14.5.1997?

Si tratta di una domanda particolarmente difficile da rispondere. Mi rifaccio per questo a tutti gli atti messimi a disposizione, in particolare alla visita peritale del dott. __________ del 13.2.1998, corrispondente dott. __________ in particolare lettera del 17.9.98, rapporti del dott. __________ del 2.10.197 e del 7.6.98.

Rammento in effetti che la paziente pur soffrendo da lunga data di problemi al rachide, dopo l'intervento citato in diagnosi ha potuto esercitare la sua professione di gerente di bar in maniera completa e questo per 6-7 mesi. La sua situazione è nettamente peggiorata dopo l'incidente subito il 14.5.97.

Il dott. __________, nella sua lettera precedentemente citata, sottolinea la difficoltà ad esprimersi in modo corretto quanto la percentuale da attribuire alla malattia e quale all'incidente, in questo caso complesso, ritenendo che attualmente gli esiti post-infortunistici siano in secondo piano. Nella perizia del dott. __________ del 13.2.98, la parte dell'infortunio viene considerata il 15% del totale (invalidità medico-teorica del 50%, di cui il 70% a causa dell'esito dell'intervento operatorio e alterazioni degenerative preesistenti).

Non si può tuttavia negare all'evidenza che la paziente dopo l'intervento subito aveva presentato un decorso estremamente favorevole. D'altro canto, si sa anche che le recidive dei dolori dopo intervento operatorio possono sopravvenire dopo 6-12 mesi dall'intervento o anche più tardi.

Infine una contusione lombare senza fratture, è spesso considerata chiusa come esiti infortunistici, nella medicina assicurativa, dopo un periodo tra 6-18 mesi.

Si può quindi considerare questo caso come complesso ed eventualmente si giustifica una perizia più completa da parte di un  neurochirurgo.

Tuttavia, in linea di principio concordo con la valutazione del dott. __________ che attualmente la paziente sia effettivamente incapace di lavorare dal punto di vista medico-teorico al 50%, di cui il 30% come esito post-infortunistico (15 quindi del totale).

D'altra parte, considerando il fatto che l'infortunio ha scatenato una sintomatologia fino ad allora assente, si dovrebbe probabilmente estendere la durata della copertura post-infortunistica, almeno ad un anno, tenuto conto dell'eccellente evoluzione della sintomatologia della paziente prima di questo incidente che ha quindi senz'altro agito come causa scatenante su un terreno vulnerabile ed in questo concordo con la valutazione del dott. __________i.

Sulla base di questa constatazioni, ritengo plausibile che l'incapacità lavorativa sia da ascrivere all'incidente, questo per la durata di un anno, ovverossia fino ad inizio dell'invalidità. In seguito tuttavia la parte dovuta all'infortunio scende al 15% del totale... "

(doc. 11)

                                         Così come risulta dalla perizia redatta dal dott. __________, "giunsero alla stessa conclusione (n.d.r: incapacità lavorativa del 50%) i medici del Centro __________ dove la paziente soggiornò in settembre del 1998 (lettera del 15.10.1998, doc. 1c allegata) i quali tennero in considerazione anche una patologia psichiatrica asserendo che, dal punto di vista reumatologico, l'incapacità lavorativa "raggiunge al massimo il 25%" ( XXIV pag. 8)

                                         Concludendo, per il periodo dal 1° ottobre al 31.12.1998 tutti i medici che hanno visitato l’assicurata concordano nel quantificare la sua incapacità lavorativa al 50%.

                                         Sulla parziale eziologia infortunistica di detta incapacità tutti  sono altrettanto concordi: il dott. __________,  a fine aprile 1998, aveva ritenuto che l’infortunio giocava ancora un ruolo causale quantificabile nel 50%, il dott. __________ (febbraio 1998)  e il dott. __________ (dicembre 1998) hanno, invece, ritenuto che il ruolo causale dell’infortunio era  del 30% (50% incapacità di cui 20% ascrivibile alle affezioni degenerative  e 30% all’infortunio).

                                         La valutazione del dott. __________ e del dott. __________ è, infine, stata confermata dal dott. __________ che, nel suo rapporto 21.4.1999, ha scritto che  “per quanto concerne l’incapacità lavorativa per danno post-infortunistico, posso concordare con la valutazione del dott. __________ che giudicava tale percentuale nella misura del 15%” (doc. 17).

                                         La questione dell’esatta quantificazione del ruolo causale dell’infortunio può, comunque,  rimanere qui indecisa: in effetti, l’incapacità lavorativa attribuibile alla malattia - solo rischio assicurato presso la __________ (XIV) - risulta in ogni caso inferiore al limite del 50% che deve essere raggiunto affinchè nasca l’obbligo contributivo dell’assicuratore.

                               2.6.   Per il periodo dal 1° gennaio in poi le opinioni mediche divergono sul grado di incapacità lavorativa della ricorrente.

                                         Secondo il  dott. __________ l’incapacità lavorativa sarebbe aumentata sino al 90% (cfr. doc.  13b e 17 ).

                                         Questa valutazione non ha trovato consenziente il dott. __________ che, dopo avere visitato l’assicurata il 30.3.1999 ha concluso come segue:

"  ... La paziente annuncia un peggioramento sintomatico netto rispetto alla  precedente visita (effettuata il 2.12.1999). L'esame clinico è tuttavia assolutamente sovrapponibile al precedente, e non si può quindi parlare di peggioramento obiettivo. Non sono state effettuate indagini radiologiche recenti. La capacità di lavoro come esercente è dunque simile alla precedente, e conferma le impressioni del dr. __________ del 13.2.1998 e del dr. __________ del 17.9.1998...” (doc. 14)

                                         Per verificare la questione, il TCA ha ordinato l’allestimento di una perizia.

                                         Il dott. __________ - dopo avere attentamente e minuziosamente esaminato gli atti medici e visitato l'assicurata - ha, a questo proposito rilevato quanto segue:

"  … suppongo che nella descrizione dei reperti clinici appena citati i medici abbiano messo l'accento sulle constatazioni patologiche; se quindi alcune particolarità non vengono refertate sarà perché ritenute insignificanti.

Paragonando le tre constatazioni non ne deriva una sensibile differenza nel giudizio clinico. Questo sembra confermare anche il giudizio soggettivo della paziente espresso nei miei confronti a diverse riprese che la sua situazione attuale dal profilo soggettivo sarebbe immutato in confronto alla situazione del 1999 ma anche nel 1998 e del 1997 fino a maggio (momento dell'incidente di circolazione).

Le constatazioni cliniche durante la visita peritale sono altrettanto paragonabili ai referti citati sopra ad eccezione dell'assenza di una patologia funzionale e/o strutturale alla spalla destra (se si esclude la presenza di alterazioni artrosiche nell'articolazione acromiocalvicolare secondo la radiografia del 31.07.1997, punto 3.4.).

L'affermazione della paziente nei confronti del dr. __________ di "importanti dolori ai calcanei, anche notturni, alle ginocchia …" (doc. 26a) non ha trovato apparentemente un riscontro clinico già allora, in quanto non viene refertata alcuna patologia locale nell'esame clinico corrispondente.

Durante la visita peritale la paziente non fa alcun accenno a tali sintomi. L'ipotrofia muscolare riscontrata nell'esame clinico del Centro __________ con una differenza della circonferenza dei polpacci di 3 cm a scapito del lato sinistro è apparentemente migliorata con attualmente una differenza di 0.5 cm. Cito infine le constatazioni cliniche del dr. __________ del 07.04.1998 nel suo rapporto per l'AI (doc. 7a, quando giudicò l'incapacità lavorativa del 50%): "mobilità lombare dolorosa in reclinazione più che in inclinazione, reclinazione diminuita del 50%. Segni d'insufficienza muscolare lombare, riflessi patellari presenti, achilleo destro vivo, a sinistra diminuito. Ipoestesia globale dell'arto inferiore sinistro. Dolori alla palpazione lombare/lombosacrale prevalentemente a sinistra, e dolori gluteali sinistra, forte periartropatia coxae sinistra, Lasègue negativo, Shober 15/19 cm. Distanza dita/suolo anteriore 30 cm. Impingement spalla destra, riduzione e rotazione interna, segni di tendinite del sovraspinatus", constatazioni che non si differenziano in maniera rilevante da quanto refertato nel suo secondo rapporto per l'AI del 02.04.1999 (doc. 26a).

Devo quindi constatare una congruenza della valutazione clinica tra i vari specialisti che hanno esaminato la paziente in precedenza e delle mie constatazioni attuali.

Sotto il profilo morfologico non si è assistito ad alcuna modifica del quadro strutturale paragonando le ultime radiografie convenzionali della colonna lombare del 1997 con quelle attuali (punto 3.4.).

Non vi sono quindi elementi oggettivi che permetterebbero di asserire un cambiamento significativo delle condizioni reumatologiche della paziente da giustificare un aumento dell'incapacità lavorativa dal 50% (1998) al 90% (a partire dall'01.01.1999). Questa valutazione non tiene conto delle patologie psichiatriche, che sono state valutate dagli specialisti dr. __________ (doc. 40a) rispettivamente del dr. __________ (doc. 39a). … " (XXIV pag. 10 e 11),

                                         Come visto, la valutazione del dott. __________ non tiene conto - e non poteva essere altrimenti - delle patologie psichiatriche.

                                         Queste patologie sono ben descritte nei doc. 39 a e 40a contenuti nell'incarto AI.

                                         Nel certificato allestito il 12 agosto 1999 dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria, si legge quanto segue:

                  "-   La diagnosi; la prognosi: ritengo trattasi di una Sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10:F41.1) e Episodio depressivo di media gravità (ICD-10:F32.1) in soggetto con importante famigliarità psicopatologica. La prognosi, date le diagnosi e l'età della paziente, non si presenta favorevole.

                   -    Le cure consigliate e la durata dell'incapacità lavorativa: il trattamento a cui è sottoposta la paziente è consono alla sua psicopatologia. Essa è tuttora totalmente inabile al lavoro per un periodo indeterminato (è già in corso la richiesta dell'aumento del grado di invalidità da parte dei suoi medici curanti). … "

                  (doc. 39a in inc. AI)

                                         Dal canto suo, il dott. __________, spec. FMH in psichiatria, compilando il formulario AI, il 27 agosto 1999, dopo avere indicato come diagnosi "disturbo distimico endoreattivo grave con minacce autoclastiche" e avere precisato che "l'assicurata ha presentato un aggravamento della sua sintomatologia distimica (che presenta da diversi anni)  a seguito dell'operazione di ernia discale nel '96",  ha dichiarato che "il suo stato depressivo (n.d.r: della signora __________) nell'ambito del suo disturbo distimico è tale da non permetterle di svolgere la sua attività di gerente nella misura del 100%"  e che la limitazione del rendimento a causa dell'affezione è del 100%.

                                         Sulla base delle valutazioni di questi due psichiatri, l'UAI ha concesso, con effetto a partire dal 1.4.1999, una rendita d'invalidità del 100%  riconoscendo l'esistenza di un  grado d'invalidità del 100% (doc. O).

                                         Visto l'art  88a cpv. 2 OAI, ben si può concludere che l'affezione psichica annullava totalmente la capacità lavorativa dell'assicurata sin dal 1.1.1999.

                                         Pertanto, il ricorso va accolto nel senso che la cassa convenuta va condannata a versare all'assicurata le indennità giornaliere assicurate (nella misura del 100%) a partire dal 1.1.1999.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza, la Cassa convenuta è condannata a versare all'assicurata le indennità giornaliere assicurate (nella misura del 100%) a partire dal 1.1.1999.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa malati __________ verserà all'assicurata fr. 1'300.- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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