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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.10.2000 36.1999.62

5 octobre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,398 mots·~27 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00062   grw/nh

Lugano 5 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 24 marzo 1999 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

__________, 

  in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ – già beneficiario di una rendita d’invalidità LAINF del 40% -  è stato dipendente, in qualità di piastrellista, della ditta __________ che aveva  assicurato i suoi dipendenti  per l’indennità giornaliera in caso di malattia tramite un contratto d’assicurazione collettiva stipulato con la __________ (80% senza differimento).

                                         Il 1° dicembre 1998 è stato aperto il fallimento nei confronti della __________.

1.2.__________ è stato incapace al lavoro in gradi diversi a causa di una sindrome lombovertebrale cronica su disturbi degenerativi in assenza di sindrome radicolare.

                                         La __________ ha assunto il caso ed ha versato le indennità giornaliere assicurate  a partire dal 15.9.1997.

                                         Quindi, in seguito ad un controllo effettuato dal suo medico di fiducia,  con lettera 20.4.1998, la cassa ha comunicato all’assicurato quanto segue:

"  … In base agli accertamenti d'ordine medico esperiti (visita medica di controllo presso nostro medico di fiducia dr. __________), rileviamo che per attività fisiche leggere (quali ad esempio custode di palazzi, benzinaio, magazziniere), è abile nella misura massima possibile (100%).

Nel caso specifico, dal raffronto tra il reddito annuo nella sua precedente professione (fr. 54'015.-) e quello conseguibile nella nuova professione (fr. 35'000.-, Tribunale cantonale delle assicurazioni, inc. 36.95.00105), risulta un grado d'inabilità lavorativa del 35% (100 - [35000.- : 54015.- x 100] = 35). Per la calcolazione dettagliata, vedi allegato.

Dobbiamo pertanto informarla che per tale grado d'incapacità al lavoro (35%) non esiste, secondo le CGA (condizioni generali d'assicurazione) riguardanti l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera, un diritto a prestazioni… "  (doc. 40)

                                         In seguito, la __________ ha versato le indennità giornaliere ancora sino al 22.8.1998.

                               1.3.   Una successiva rivalutazione del caso – esperita in seguito alla ricezione di alcuni rapporti del dott. __________, medico curante dell’assicurato – ha avuto quale esito la conferma della prima presa di posizione della casa.

                               1.4.   Con  petizione 24.3.1999 __________, rappr. dall’avv. __________, ha chiesto la condanna della __________ al versamento nelle sue mani “delle indennità giornaliere a far tempo dal 22 agosto proporzionalmente al grado di incapacità lavorativa attestato dal medico , ma almeno del 50%” (I).

                                         A sostegno della sua richiesta, l’assicurato ha sostenuto quanto segue:

"  … Ciò premesso, si osserva che la stipulazione della copertura assicurativa da parte del datore di lavoro dell'attore è da intendersi per la professione di piastrellista e non per altre attività.

Secondo le CGA la copertura assicurativa è data in caso di incapacità lavorativa, con particolare riferimento all'attività svolta al momento della stipulazione del contratto, per cui è in base all'attività di piastrellista svolta, che si deve valutare la capacità lavorativa dell'attore, senza prendere in considerazione altri indirizzi professionali, poiché in tal caso si svuoterebbe di ogni significato il concetto di assicurazione privata, il cui scopo precipuo è quello di coprire il rischio assicurato.

A suffragio di quanto sostenuto, si osserva che le CGA non  contemplano alcuna normativa in merito all'obbligo di cambiare professione, per cui a maggior ragione tale obbligo non può essere imposto…. " (I pag. 6)

                                         Inoltre, l’assicurato ha affermato che la valutazione del medico di fiducia della cassa relativamente alla sua capacità lavorativa in un’attività diversa da quella del piastrellista è stata “troppo superficiale… giacchè non sono stati minimamente tenuti in considerazione taluni aspetti, quali l’età, la formazione scolastica, il peggioramento dello stato di salute e le difficoltà oggettive nel trovare un’occupazione adeguata” (I pag.  7).

                                         Infine, egli ha chiesto l’allestimento di una perizia medica.

                               1.5.   Con risposta 18.5.1999 la __________ ha postulato la reiezione della petizione con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito (IV).

                               1.6.   Il 1.6.1999 l’attore ha prodotto il certificato redatto il 28 maggio 1999 dal dott. __________ ed ha ribadito la richiesta di allestimento di una perizia medica  (VI).

                                         Il certificato medico prodotto è stato trasmesso alla __________ per una presa di posizione (VII).

                                         La cassa convenuta si è espressa il 9.6.1999 ribadendo la richiesta di reiezione della petizione e rilevando l’inutilità dell’allestimento di una perizia medica.

                               1.7.   Il 2 febbraio 2000, la giudice delegata ha ordinato l’allestimento di una perizia a cura del dott. __________, spec. FMH in reumatologia (IX).

                                         Il dott. __________ ha inviato la sua perizia al TCA il 5 aprile 2000 (XIII).

                                         Su tale perizia la cassa convenuta si è espressa il 28 aprile 2000 rilevando che “il dott. __________ condivide pienamente le valutazioni del medico di fiducia della __________, dott. __________ ” e concludendo, perciò, nel senso di non vedere “motivo di scostarsi dalla presa di posizione del 18.5.1999” (XV).

                                         La parte attrice, con osservazioni 4 maggio 2000, ha invece chiesto che al perito vengano sottoposti dei quesiti complementari. Di questa richiesta diremo nei considerandi.

                                         in diritto

                               2.1.   L'assicurazione contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata sostituita,  con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).

                                         Secondo quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.

                                         La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI,  le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d’assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal,  dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

                                         Dal profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile.

                                         Giusta l'art 47 cpv. 2-4  della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

                                         Il 1. gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMal (LCAMal) che, all’art. 75, prevede che

"  le contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

  È applicabile per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.”

                               2.2.   Secondo l’art. 102 cpv. 1 LAMal

"  Le previgenti assicurazioni delle cure medico sanitarie e d’indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge”.

                                         Pertanto, dal 1.1.1996 - con la sola eccezione prevista dall'art 103 cpv. 2 che si riferisce essenzialmente alla durata del diritto alle prestazioni (cfr. Messaggio del Consiglio federale alle Camere del 6.11.1991 pag. 119 seg.) - le assicurazioni d'indennità giornaliera sono regolamentate dal nuovo diritto.

                                         Esse possono, cioè, essere regolamentate dalla LAMal oppure dalla LCA se le parti hanno concordemente deciso in tal senso.

                                         Nel caso di specie, con effetto a decorrere dal 1.1.1997, il datore di lavoro di _________________ ha concluso con la ___un nuovo contratto di assicurazione collettiva per perdita di salario in favore del suo personale (cfr. doc. 53).

                                         Tale contratto rimanda alle Condizioni generali 1.1.1997.

                                         Secondo la clausola G1 di tali CGA - il cui titolo è "basi del contratto" - "le condizioni previste dal contratto d'assicurazione come pure le presenti condizioni contrattuali costituiscono il contenuto del contratto; il contratto soggiace alla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)".

                                         Pertanto, ai rapporti fra le parti era applicabile, dal 1.1.1997, la LCA e le disposizioni del contratto concluso fra la ___ e la _______________.

                                         In queste circostanze, trattandosi di prestazioni complementari ai sensi dell'art 12 cpv. 2 e 3 LAMal  (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, p. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi non sono autorizzati a emanare decisioni - il TCA è competente a statuire sulla petizione presentata dall’interessato  in base all’art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal.

                               2.3.  Secondo le Condizioni generali relative all'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera,  l'indennità giornaliera assicurata viene versata, proporzionalmente al grado di incapacità lavorativa,  a condizione che vi sia un'incapacità lavorativa dovuta a malattia e attestata dal medico di almeno il 50%.

                               2.4.   In concreto, è sostanzialmente incontestato che l’incapacità lavorativa parziale (50%) dell’assicurato quale piastrellista è duratura. In effetti, il medico di fiducia della cassa aveva, nel suo rapporto 16.4.1998,  affermato quanto segue:

"  … in considerazione del lavoro svolto e la lunga incapacità lavorativa  parziale, ritengo ormai impossibile  far ricominciare il paziente al 100%. Propongo quindi un'incapacità lavorativa al 50% in modo duraturo quale piastrellista…” (doc. 41 e 39)

                                         Il dott. __________, medico fiduciario, ha tuttavia attestato una piena capacità lavorativa dell’assicurato in attività più leggere:

"  …. sarebbe esigibile una capacità lavorativa completa per un lavoro decisamente più leggero, quale ad esempio custode di palazzi, benzinaio, magazziniere” (doc. 41)

                                         Questa valutazione è stata confermata anche il 12.11.1998, dopo che il dott. __________ ha rivisto l’assicurato a seguito di un suo preteso peggioramento. Nel rapporto relativo alla visita avvenuta l’11.11.1998 si legge, in particolare, quanto segue:

"  …

Status:

Lo status clinico è praticamente sovrapponibile a quello del 15.4.98. Vi è soltanto un lieve aumento del tono della muscolatura paravertebrale lombare e una discreta limitazione funzionale don DMT 15 Cassa malati. Non vi sono indizi per radicolopatia con Lasègue negativo nella variante diretta e indiretta, ROT presenti e simmetrici agli arti inferiori, nessun deficit sensitivo motorico.

 Diagnosi:

l     Sindrome lombovertebrale cronica su disturbi degenerativi

Incapacità lavorativa:

In base all'esame odierno, in completo accordo con il paziente, ho convenuto una ripresa della capacità lavorativa al 50% dal 16.11.98. Ricordo che si tratta di un'incapacità lavorativa parziale da considerarsi duratura per l'attività precedentemente svolta di piastrellista. Riguardo l'esigibilità ritengo che le cose non siano cambiate da quanto scritto il 15.4.98.... " (doc. 16)

                                         Nella petizione l’attore ha contestato la valutazione della sua capacità lavorativa in attività leggere.

                                         La sua contestazione appare, però, eccessivamente fragile.

                                         Da un lato, perché egli non ha portato a sostegno di tale affermazione dei documenti medici significativi. In effetti, il dott. __________ si è espresso, nei suoi certificati, soltanto relativamente alla sua capacità lavorativa quale piastrellista (cfr., ad esempio, doc. H) oppure in modo generico (cfr. doc. K) : tali valutazioni non bastano, dunque, a sostanziare la richiesta  dell’attore.

                                         D’altro canto, in petizione egli ha qualificato di “superficiale” la valutazione del dott. __________ che, a torto, non avrebbe “tenuto minimamente in considerazione taluni aspetti, quali l’età, la formazione scolastica, il peggioramento dello stato di salute e le difficoltà oggettive nel trovare un’occupazione adeguata” (I)

                                         Gli aspetti non “tenuti minimamente in considerazione “dal dott. __________ sono, in realtà, per la maggior parte irrilevanti per la quantificazione dell’incapacità lavorativa e, quindi, giustamente, il medico fiduciario non ne ha tenuto conto. Si tratta, in particolare, delle difficoltà nel reperire un’occupazione: difficoltà di questo tipo, dovute alla situazione del mercato del lavoro, non possono essere messe a carico dell’assicurazione malattia ma sono assunte dall’assicurazione disoccupazione.

                                         L’età dell’assicurato, poi, non appare di alcun impedimento per l’esercizio di un’attività leggera: egli è, infatti, nato nel 1952 e, quindi, oggettivamente, non può essere ritenuto troppo anziano per esercitare un’attività lavorativa .

                                         La sua formazione scolastica – di cui non conosciamo i dettagli -  non può sicuramente essere considerata carente al punto da impedirgli di esercitare delle attività non qualificate quali quelle indicate dal medico fiduciario.

                                         Per contro, potrebbe, di principio, essere rilevante il preteso peggioramento dello stato di salute: tuttavia, tale peggioramento è stato escluso dal dott, __________ che, nella seconda visita di controllo, ha constatato una situazione sostanzialmente invariata rispetto a quanto accertato nella visita dell’aprile precedente. Né è di maggior aiuto alla tesi del peggioramento il certificato  28.5.1999 del dott. __________ che non porta a sostegno della sua valutazione circa l’incapacità lavorativa dell’assicurato alcun elemento oggettivo. Inoltre, va detto che anche in quest’ultimo certificato il dott. __________ si esprime soltanto sull’incapacità lavorativa quale piastrellista senza minimamente affrontare il tema della capacità dell’assicurato  in attività più leggere.

                                         Anche la perizia ordinata per fugare ogni dubbio ha confermato la valutazione effettuata dal dott. __________.

                                         In effetti, il dott. __________, dopo avere affermato di condividere “in linea di massima” le valutazioni espresse dal dott. __________, ne ha condiviso le conclusioni giudicando l’assicurato  abile al 50% nell’attività di piastrellista e al 100% in attività quali l’operaio di fabbrica, il magazziniere con mansioni leggere, l’autista o il fattorino.

                                         Come visto al punto 1.11, l’attore ha chiesto che al perito vengano sottoposti dei quesiti complementari. Il primo quesito complementare proposto tende ad accertare se il dott. __________ condivide interamente le valutazioni del dott. __________ e, in caso contrario, a conoscere i motivi del dissenso parziale.   

                                         Conoscere la risposta a questo quesito non sarebbe di utilità alcuna al giudizio. Ciò che conta è che il perito ha condiviso pienamente le conclusioni del dott. __________.

                                         Di nessuna utilità è pure – per i motivi suenunciati – chiedere al perito di pronunciarsi sulla capacità lavorativa dell’assicurato tenuto conto dell’età e della formazione scolastica dell’assicurato.

                                         Infine, vista l’esuberanza di atti medici concordanti, superfluo appare porre al perito il quesito volto a sapere “su quali basi egli giunge alla conclusione che le professioni indicate siano confacenti al signor __________ ” (XVI): è evidente che il perito, per valutare l’adeguatezza delle professioni indicate, ha confrontato le limitazioni derivanti all’assicurato dalle sue affezioni con le attività richieste nelle professioni indicate.

2.5.Secondo l’attore, assicurata sarebbe, nell’ambito del contratto d’assicurazione collettiva stipulato dalla __________ l’incapacità lavorativa nell’attività esercitata presso tale ditta e, quindi, un cambiamento d’attività potrebbe essere richiesto soltanto a condizioni molto particolari.

                                         La tesi dell'attore – per certi versi condivisibile – non è conforme alla giurisprudenza federale.

                                         Infatti, il TF, nella sentenza 23.10.1998 riguardante un caso analogo a quello ora sub judice ha, a questo proposito, osservato quanto segue:

"  ... La tesi ricorsuale è fondata. L'art. 61 LCA esprime infatti il medesimo principio generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da cui il Tribunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a tal fine essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114 V 281 consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave della libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da Maurer (Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con riferimento all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un intervento chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta l'applicabilità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che, per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un'attività professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e in che misura sia possibile esigere dall'attore un cambiamento di professione e se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per nuova decisione... "

  (STF cit. consid 2c)

                                         Dunque, anche nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera sottoposta alla LCA, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute.

                               2.6.   Come nell'ambito dell'assicurazione malattia sottoposta alla LAMal, qualora un cambiamento di professione si imponga tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapa­ci­tà parziale, determinante per il diritto all'indennità diventa l'entità del danno residuo (RAMI 1989, 106ss; RAMI 1994 113ss; STFA 28.1.1994 in re S. non pubbl.).

                                         In questa ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito che, invece, é realizzato o potrebbe essere ragio­nevolmente esatto nella nuova professione.

                                         Secondo le Condizioni generali d'assicurazione relative all'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia della __________, il diritto ad indennità giornaliera é dato in caso d'incapacità lavorativa di almeno il 50% (cfr. CGA pag. 2).

                            2.6.1.   Secondo la Cassa convenuta, mettendo a profitto la sua capacità lavorativa residua, l'assicurato potrebbe conseguire un reddito annuo pari a fr. 35'000.--.

                                         Al fine di determinare il reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag. 183, che il reddito annuo ammonta:

   per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--

                                         Il TCA ha inoltre escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J. M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.).

                                         Nel passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).

                                         In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa T. S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza; dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).

                                         La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.

                                         In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V. B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:

"  3.- (…)

b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).

5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."

(STFA succitata).

                                         In una sentenza del 26 luglio 2000 nella causa L. N., il TCA ha, quindi, rinviato gli atti all'UAI e ordinato all'amministrazione di stabilire il reddito da invalido sulla base dei criteri da esso posti.

                                         In una recentissima sentenza del 4 settembre 2000 nella causa N.R., questa Corte ha fornito le seguenti ulteriori precisazioni:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor Carlo Malaguerra, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. Vbis)

Il dottor Malaguerra ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. Vbis).

Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.

Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).

Del resto il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwer- degegners (Thurgau)".

Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21 il TCA ha al riguardo precisato:

"  La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale.»

Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):

"  Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre le salaires des femmes et des hommes".

Ora, dalle citate tabelle figura che nel Canton Ticino per il 1998 il salario mediano di una donna esercitante attività semplici e ripetitive era di fr. 2683.-- al mese nel settore pubblico e privato (TA13), mentre invece nel settore privato il salario ammontava a fr. 2672.-- mensili (TA14). (A livello nazionale esso era invece di fr. 3505.--, TA1).

Infine, va ancora ricordato che i salari risultanti dalle statistiche devono essere elevati per tenere conto di una durata media del lavoro di 41,9 ore e non di 40 ore (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 85: "Il convient cependant de relever que ce salaire standardisé se base généralement sur une durée de travail de 40 heures par semaine, ce qui est inférieur à l'horaire habituel moyen de travail de 41,9 heures dans les entreprises en 1996 (L'économie publique, 1999 n° 8, annexe p. 27, Tableau B 9.2). Pour un horaire de travail hebdomadaire de 41,9 heures, le salaire se monte ainsi à 4498 francs par mois ou à 53976 francs par année (Fr. 4498.-- x 12") e, se del caso, adattati al rincaro (cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I. consid. 7a).

Questo porterebbe, nel 1998, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A. (I 482/99), in fr. 45'390.-- (rispettivamente fr. 47'929.--) per gli uomini e in fr. 33'587.-- (rispettivamente: fr. 33'725.--) per le donne"

(STCA succitata).

                            2.6.2.   Ritornando al caso di specie, conformemente alla più recente giurisprudenza federale in materia di reddito da invalido,

                                         occorre, dunque, basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 1998, edita dall'Ufficio federale di statistica. Secondo questo studio, un uomo, esercitando nel 1998 un'attività semplice e ripetitiva in Ticino, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un salario mensile lordo pari a fr. 3'611.-(rispettivamente fr. 3'813.-, a seconda che si consideri o meno il settore pubblico), quindi, riportandolo su 41.9 ore, fr. 3'783.-(rispettivamente fr. 3'994.-). Su base annua, si raggiunge, pertanto, un reddito di fr. 45'396.- (rispettivamente di fr. 47'928.-).

                                         Il TFA raccomanda, in seguito, di esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. STFA 30.6.2000 succitata) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita dalla giurisprudenza ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. STFA 30.6.2000 succitata e STFA 9.5.2000 in re A., consid. 5b/cc).

                                         In casu, lo scrivente TCA può tranquillamente esimersi dall'esaminare più da vicino quest'ultimo aspetto, nella misura in cui - anche se si dovesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima del 25% - l'attore non potrebbe, comunque, beneficiare d'ulteriori prestazioni al di là di quelle riconosciutegli dalla __________.

                            2.6.3.   Quale reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nel 1998, se non fosse intervenuto il danno alla salute, la Cassa ha considerato l'importo di fr. 54'015.--.

                                         Confrontando tale reddito con quello ancora teoricamente esigibile secondo i principi esposti nei considerandi precedenti - fr. 34'047.-- (reddito da invalido realizzabile, nel 1998, dall'assicurato nel settore privato [ipotesi a lui più favorevole], tenuto conto della riduzione massima del 25%) - il danno residuo è del 37% circa, quindi inferiore a quanto richiesto perché sia dato il diritto ad indennità.

                               2.7.   Nei casi in cui risulta esigibile un cambiamento d'attività,  secondo quanto stabilito dal TFA nell'ambito dell'assicurazione sociale contro le malattie ed applicabile anche all'assicurazione privata visto il richiamo fatto dal TF nella sentenza succitata, all'assicurato, deve concesso un  periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle pecu­liarità di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 cons. 3d; 111 V 239 cons. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss; STFA non pubbl. cit.).

                                         Il TFA ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF 11 V 239 consid 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987 p. 108; 1994 p. 113ss).

                                         La cassa convenuta ha concesso all'attore un termine di 4 mesi (20.4. - 22.8.1998).

                                         Visto quanto sopra, tale termine é conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é respinta.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

36.1999.62 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.10.2000 36.1999.62 — Swissrulings