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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.04.2000 36.1999.56

17 avril 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·270 mots·~1 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00056   grw/nh

Lugano 17 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sulla petizione del 16 novembre 1998 di

_____________________,  rappr. da: __________,   

contro  

  __________,    in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto che,                -   con ricorso e petizione 16 novembre 1998, __________, rappr. dal curatore __________, ha chiesto la condanna della __________ all'assunzione integrale dei costi della sua degenza alla Clinica psichiatrica __________ anche per il periodo successivo al 30.6.1997;

                                     -   con sentenza 1.9.1999 lo scrivente TCA ha accolto il ricorso condannando la cassa convenuta ad assumere, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, i costi della degenza sino al 15.4.1998 secondo la tariffa stabilita dalla convenzione conclusa fra la FTAM e l'OSC per le degenze presso la __________;

                                     -   con atto 21 marzo 2000 il tutore dell'assicurata ha comunicato al TCA quanto segue:

"  Mi riferisco alla suindicata pratica e vi comunico che ho oggi ricevuto conferma dall'OSC che la Cassa malati __________ ha provveduto a pagare integralmente quanto dovuto alla mia tutelata in conformità della sentenza del 1.9.99 del TCA.

In risposta alla vostra richiesta del 17 marzo scorso, provvedo quindi al ririto della petizione 16.11.99 perché divenuta priva di oggetto."  (IX)

Per questi motivi

in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Giovanna Roggero-Will

36.1999.56 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.04.2000 36.1999.56 — Swissrulings