Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.06.2000 36.1999.182

15 juin 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,120 mots·~11 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00182 36.2000.00023   grw/nh

Lugano 15 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sui ricorsi del 17 dicembre 1999 e del 6 febbraio 2000 di

__________, 

contro  

le decisioni del 19 novembre 1999 e del 18 gennaio 2000 emanate da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 29.1.1999,  l'IAS ha respinto l'istanza con cui  __________ (__________, celibe e studente) chiedeva il sussidio  per l'assicurazione contro le malattie per l’anno 1999.

                                         Analoga sorte ha avuto, il 19.11.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione.

                                         Successivamente, il 30 novembre 1999, l'IAS ha respinto l'istanza di sussidio per l'anno 2000.

                                         Il 18.1.2000, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione è stato pure respinto.

                               1.2.   __________ ha interposto ricorso contro le citate decisioni su reclamo riproponendo le sue richieste e affermando quanto segue:

"  …

1)   la Costituzione federale (sia il vecchio testo che quello nuovo) prevede che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Parità di trattamento che riguarda, evidentemente, non soltanto i cittadini del Ct. Ticino, bensì di tutta la Svizzera. Sono a conoscenza del fatto che altri cantoni riconoscono il diritto alla deduzione per figli agli studi, anche quelli che superano i 25 anni. Ne è conferma il fatto che a livello di tassazioni fiscali, tale deduzione è prevista. La prima domanda che mi pongo è pertanto questa: come mai il Canton Ticino, lontano da molte sedi universitarie ha adottato la decisione di riconoscere tale diritto solo per figli aventi al massimo 25 anni? Le tendenze attuali, derivanti anche dal fatto di richiedere sempre maggiori e migliori specializzazioni, come pure a causa dell'elevato tasso di istruzione che l'economia sempre più pretende, dimostrano, a maggior ragione, che la deduzione unicamente per figli fino a 25 anni non è più adatta. E pensare poi che il Ticino rivendica, da molto tempo, il diritto ad avere "quadri nell'economia" che finora sono stati, fin troppo, appannaggio di cittadini d'oltralpe. Ed è in tale veste che va vista la lettera che mio padre ha inviato, dandone copia a diversi servizi giuridici del Cantone, agli indirizzi che figurano nell'allegato documento che lo comprova. Finora non si è avuta nessuna presa di posizione, né attestazione di ricevuta.

 2)  Mi sembra di poter affermare che la decisione qui impugnata presenti un manifesto errore, in quanto essa cita che "in sede di istanza di sussidio, ha indicato le generalità di suo padre quale persona che provvede al suo sostentamento", precisando pure che il mio reddito lordo annuo è pari a fr. 94.-.

      E pensare che proprio qualche anno fa telefonicamente mi era stato detto che avrei dovuto proprio indicare i miei genitori come fonte di sostentamento. A questo punto, ed a maggior ragione, mi pare di dover sottolineare il fatto del manifesto errore. … "

(I, ricorso contro decisione 19.11.1999)

"…

1)   mi riconfermo integralmente a riguardo del mio precedente ricorso del 17.12.1999, le cui considerazioni vertevano sulla non concessione del medesimo sussidio per l'anno 1999.

2)   il presente ricorso viene inoltrato in quanto la decisione del Vs. Onorando Istituto per ciò che attiene il sussidio per l'anno 1999 non mi é ancora per­venuta.

3)   riconfermo pure le argomentazioni indicate nella mia presa di posizione circa altri mezzi di prova attinenti il mancato riconoscimento del medesimo sussidio per il 1999 (vedi mia lettera 30 gennaio 2000).

4)   nella mia domanda per il sussidio assicurazione malattia per l'anno 2000 avevo tralasciato l'indicazione circa chi provvedesse al mio sostentamento. A livello di Uffici Cantonali qualcuno ha aggiunto, senza la mia autorizzazione, il nome di mio padre __________ in siffatta veste. Può considerarsi abuso ?

5)   a titolo abbondanziale preciso che in data 03.08.1999 lo scrivente ha ricevuto dallo Stato un prestito straordinario di fr. 5'000.‑‑ che mi é stato concesso per l'anno scolastico 1998‑1999. Si potrebbe (o forse ... dovrebbe) obiettare che si è creata una variazione notevole nel mio reddito lordo annuo, sicché mi par di ravvedere che anche la decisione di non riconoscere il sussidio per l'anno 1999 (e di conseguenza anche per l'anno 2000) va rivista e riesaminata nella sua nuova luce e di tale nuovo fatto. Tra l'altro: il prestito va certamente considerato debito e pertanto simile cifra dovrebbe andare in deduzione al reddito di mio padre nella ... sua "persona che provvede al sostentamento". … " 

(I, ricorso contro decisione 18.1.2000)

                               1.3.   In risposta, l'IAS ha postulato la reiezione dei gravami con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

                               1.4.   In replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive tesi e conclusioni.

Considerato                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 18.11.1997).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         Per il 1999 e per il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/1998 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (art. 1 lett. a D.E. 20.10.1998 Consiglio di Stato; art. 1 lett. a D.E. 27.10.1999).

                                         Giusta gli art. 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c D.E. 18.11.1997, per le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo la tassazione fiscale applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito prendendo in considerazione il reddito della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento:  é dato, in questi casi, diritto al sussidio qualora il reddito di riferimento non supera i fr. 55.000.-

                               2.3.   In concreto, non é contestato che, per i periodi determi­nanti giusta l'art 30 LCAMal, il ricorrente - studente - ha avuto un reddito lordo ai fini fiscali pari a fr. 94.-.

                                         Applicabile al caso é, dunque, di principio, l’art  32 cpv. 1 LCAMal: determinante per l'esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il proprio mantenimento.

                               2.4.   Il principio stabilito dall'art 32 LCAMal può subire delle eccezioni la cui definizione  il legislatore ha delegato al Consiglio di Stato (art. 32 cpv. 3).

                                         Facendo uso di tale delega, l'esecutivo ha emanato gli art.  52  54 RegLCAMal (in seguito: Reg).

                                         L'art 52 Reg recita quanto segue:

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI su base mensile.

  Il diritto al sussidio e il calcolo dello stesso sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione."

                                         L'art 53 Reg prevede, dal canto suo, che:

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se, al momento dell'istanza, cumulativamente:

a) conducono un'esistenza autonoma

b) hanno un'età non inferiore a 35 anni, ma non superiore all'età AVS

Il diritto al sussidio e il calcolo dello stesso sono definiti a partire dai dati fiscali dell'istante desunti dal biennio stabilito dal Consiglio di Stato"

                                         Infine, l'art 54 Reg prevede che:

"  Casi particolari e documentati per i quali, a giudizio dell'Istituto delle assicurazioni sociali, il sussidio può essere concesso facendo astrazione dal reddito di riferimento sono esentati dallo specificare il nucleo primario di riferimento.

In tali casi l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce il reddito determinante applicando per analogia le modalità di accertamento previste per il caso più prossimo."

                               2.5.   In concreto, nessuna delle ipotesi indicate al considerando precedente appare realizzata ritenuto che l'art.  52 Reg può trovare applicazione unicamente se l'assicurato dispone di un'entrata lorda non  inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della LPC su base mensile che si situa a fr. 1358.- mensili (fr. 16.460.-- annui) e che  l'art  53 Reg pone quale presupposto, oltre ad un'esistenza autonoma, un'età minima che il ricorrente non raggiunge.

                                         Infine, non si può, nemmeno, considerare vista la prassi restrittiva concretamente seguita dall'ICAS nell'applicazione di tale disposto, che il caso del ricorrente presenti particolarità tali da richiedere un accertamento del diritto al sussidio ai sensi dell'art. 54 ReglcaM: egli rientra, come ha osservato l’ICAS nella sua risposta, “nella categoria degli assicurati con reddito imponibile = 0 reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000” (VII).

                                         In effetti, interrogato su tale prassi in un altro caso che ha occupato lo scrivente TCA, l'ICAS ha comunicato al TCA quanto segue:

"  ... La ratio del disposto qui i discussione è da intravedere nella concretizzazione di una possibilità remota di assegnare il sussidio di specie in situazioni di persone sole che, cumulativamente:

·       dimostrano di condurre un'esistenza autonoma;

·       non hanno manifestamente una "persona di riferimento" (art. 32 LCAMal e 51 Reg. lcam) a cui far capo;

·       non sono al beneficio di sussidi assistenziali;

·       dispongono comunque di entrate proprie assai prossime ai limiti di cui all'art. 52 Reg. LCAM (limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle PC AVS/AI).

  L'obiettivo palese si configura con quello di evitare che a causa dell'incidenza di un premio assicurativo contro le malattie molto elevato questa casistica di persone sia di fatto costretta a ricorrere ad aiuti di tipo assistenziale.... " (VIII, inc. 36.98.131)

                                         Il ricorrente non rientra in questa casistica.

                                         L'intervento dello Stato con l'assegnazione eccezionale del sussidio, in questo caso, dunque, non si giustifica.

                               2.6.   Pertanto, in applicazione dell'art. art  32 cpv. 1 LCAMal: determinante per l'esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il proprio mantenimento: il sussidio deve, perciò, essergli negato se il reddito della persona di riferimento è superiore a fr. 55.000.-.

                                         In concreto, sul formulario di richiesta del sussidio per l'anno 1999 egli ha indicato, quale persona da cui dipende per il suo mantenimento, il padre il cui reddito imponibile (risultante dalla decisione su reclamo 10 maggio 1999 cresciuta in giudicato, cfr. X biennio 1997/98) risulta essere di fr. 57'409.-.

                                         Dunque, un reddito che esclude il ricorrente dal diritto al sussidio.

                                         Per contro, sul formulario per la richiesta di sussidio per l'anno 2000, il ricorrente non ha indicato la persona dalla quale egli dipende per il suo mantenimento.

                                         Ritenuto quanto indicato nella richiesta per l'anno precedente, l'amministrazione ha considerato che è il padre __________ a sopperire al suo mantenimento.

                                         Tale considerazione è immune da censure: infatti, per costante prassi, in questi casi, viene considerato il reddito imponibile della famiglia d'origine (STCA  25.4.2000 S.G. c. IAS).

                                         Come visto sopra, dalla notifica di tassazione nel biennio 1997/98 del padre risulta un reddito imponibile di fr. 57'409.- e tale reddito imponibile è stato confermato con decisione su reclamo cresciuta in giudicato (X).

                                         Dunque, un reddito che esclude, anche per il 2000, il ricorrente dal diritto al sussidio.

                                         Ritenuto che le critiche rivolte alla struttura della legislazione fiscale sfuggono alla cognizione dello scrivente TCA, i ricorsi non possono che essere respinti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

36.1999.182 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.06.2000 36.1999.182 — Swissrulings