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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.04.2000 36.1999.179

25 avril 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,934 mots·~10 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00179   grw/nh

Lugano 25 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 20 dicembre 1999 di

__________, 

contro  

la decisione del 7 febbraio 2000 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 29.10.1999,  l'ICAS ha respinto l'istanza con cui  __________ (__________, celibe  e studente) chiedeva il sussidio  per l'assicurazione contro le malattie per l’anno 2000.

                                         Analoga sorte ha avuto, il 10.12.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione

                               1.2.   __________ ha interposto ricorso contro la citata decisione su reclamo riproponendo le proprie richieste e affermando quanto segue:

"  … Come già ho avuto modo di spiegare più volte all'istituto delle assicurazioni sociali, e più precisamente all'ufficio malattia, in data 31.12.1997 ho smesso di lavorare per prepararmi agli  esami di ammissione della scuola __________ che si sono tenuti nei mesi di maggio e giugno 1998. Durante questo periodo (6 mesi) non ho svolto alcuna attività lucrativa in quanto, grazie ad una borsa di studio concessami dal competente ufficio (Fr. 4'400) e ad alcuni risparmi derivanti dalla precedente attività lucrativa ho potuto provvedere al mio sostentamento. La fiducia concessami dall'ufficio sussidi e borse di studio è stata in seguito ripagata con il superamento degli esami d'ammissione.

Sempre nello stesso periodo (30.4.1998), la mia domanda per il sussidio per l'assicurazione malattia veniva respinta dicendomi che il reddito di riferimento era superiore a Fr. 55'000. Questo reddito non era il mio, bensì quello di mio padre che nel frattempo è andato in pensione, e che, ben inteso, da quando ho iniziato a lavorare (1994) non ha mai provveduto al mio sostentamento!

Poco più tardi, vista la mia precaria situazione economica, in data 15.5.1998 mi era stata eccezionalmente concessa la possibilità di non pagare le imposte cantonali e comunali durante tutto il 1998.

Superati con successo gli esami ho iniziato la scuola __________ nel settembre del 1998, e, per motivi facilmente intuibili, ho dovuto trasferirmi a __________. Una volta ancora, e certi della mia serietà professionale, l'ufficio sussidi e borse di studio mi concedeva un nuovo sussidio per l'anno scolastico 1998‑99 di Fr. 9'000. Al termine dello stesso anno scolastico (mese di maggio) mi veniva accordata un'ulteriore borsa di studio di Fr. 750 per coprire parte delle spese sostenute durante lo stage scolastico obbligatorio a __________.

In data 18 novembre 1999 mi è stata di nuovo concessa una borsa di studio di Fr. 9'000 per coprire le spese che si presenteranno durante questo ultimo anno scolastico (1999‑2000).

In allegato potete trovare le copie delle borse di studio che mi sono state concesse dalla cessazione attività lucrativa (31.12.1997) e gli estratti conti dei miei due conti correnti bancari (vi ricordo che l'importo di Fr. 9'000 non è ancora entrato!)

Lo scorso anno il competente ufficio aveva dubitato sulle mie dichiarazioni ed avevo cosi dovuto attendere fino al 30 marzo 1999 per ricevere una risposta affermativa alla mia richiesta di sussidio inoltrata il 26 ottobre 1998.

Spero vivamente che quanto esposto sopra sia sufficiente a chiarire la mia posizione, la quale, tra l'altro, è identica a quella dello scorso anno. Pertanto, considerato che per l'anno in corso (1999) ho potuto beneficiare del sussidio, non sarebbe di fatto coerente, da parte vostra, negarmelo per l'anno 2000... " (I)

                               1.3.   In risposta, l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

Considerato                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.

                                         Per il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/1998 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (art 1 lett. a D.E. 27.10.1999 CdS).

                                         Giusta gli art 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c D.E. 18.11.1997, per le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo la tassazione fiscale applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito prendendo in considerazione il reddito della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento:  é dato, in questi casi, diritto al sussidio qualora il reddito di riferimento non supera i fr. 55.000.-

                               2.3.   In concreto, non é contestato che, per il periodo determi­nante giusta l'art 30 LCAMal, il ricorrente - studente - ha avuto un reddito lordo ai fini fiscali nullo.

                                         Applicabile al caso é, dunque, di principio, l’art  32 cpv. 1 LCAMal: determinante per l'esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il proprio mantenimento.

                               2.4.   Il principio stabilito dall'art 32 LCAMal può subire delle eccezioni la cui definizione  il legislatore ha delegato al Consiglio di Stato (art 32 cpv. 3).

                                         Facendo uso di tale delega, l'esecutivo ha emanato gli art  52  54 RegLCAMal (in seguito: Reg).

                                         L'art 52 Reg recita quanto segue:

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI su base mensile.

  Il diritto al sussidio e il calcolo dello stesso sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione."

                                         L'art 53 Reg prevede, dal canto suo, che:

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se, al momento dell'istanza, cumulativamente:

a) conducono un'esistenza autonoma

b) hanno un'età non inferiore a 35 anni, ma non superiore all'età AVS

Il diritto al sussidio e il calcolo dello stesso sono definiti a partire dai dati fiscali dell'istante desunti dal biennio stabilito dal Consiglio di Stato"

                                         Infine, l'art 54 Reg prevede che:

"  Casi particolari e documentati per i quali, a giudizio dell'Istituto delle assicurazioni sociali, il sussidio può essere concesso facendo astrazione dal reddito di riferimento sono esentati dallo specificare il nucleo primario di riferimento.

In tali casi l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce il reddito determinante applicando per analogia le modalità di accertamento previste per il caso più prossimo."

                                         Nella stessa ottica, va letto l'art  67  lett. d del Regolamento che prevede:

"  L'istituto delle assicurazioni sociali procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nei seguenti casi:

 d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono    un'esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o un reddito      lordo annuo inferiore a fr. 6.000.secondo il biennio fiscale                                        determinante."

                               2.5.   Il ricorrente ha sostenuto  - già in sede di istanza con l’annotazione sul formulario  - che nessuno provvede al suo sostentamento cui egli fa fronte grazie ai sussidi che riceve dall'Ufficio cantonale sussidi e borse di studio.

                                         L'art  52 Reg può trovare applicazione unicamente se l'entrata lorda di cui il ricorrente disponeva al momento della presentazione dell'istanza non era inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della LPC su base mensile che si situa a fr. 1358.- mensili (fr. 16.460.-- annui).

                                         Così come correttamente rilevato dall'amministrazione cantonale, ciò non è il caso: sulla base delle sue affermazioni, si può ritenere che il ricorrente disponeva, a quel momento, di un reddito annuo pari a fr. 12.660.- (borsa di studio di fr. 9.000.- e risparmi ammontanti, al 19.11.1999,  a fr. 3.660.-).

                                         Dunque, le sue entrate non  raggiungevano il minimo richiesto dall’art 52 Reg LCAM.

                                         Nemmeno può trovare, in concreto, applicazione l'art  53 Reg, non avendo il ricorrente l'età minima richiesta da tale disposto.

                                         Infine, non si può, nemmeno, considerare vista la prassi restrittiva concretamente seguita dall'ICAS nell'applicazione di tale disposto, che il caso del ricorrente presenti particolarità tali da richiedere un accertamento del diritto al sussidio ai sensi dell'art. 54 ReglcaM: egli rientra, come ha osservato l’ICAS nella sua risposta, “nella categoria degli assicurati con reddito imponibile = 0 reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000” (IV) .

                                         In effetti, interrogato su tale prassi in un altro caso che ha occupato lo scrivente TCA, l'ICAS ha comunicato al TCA quanto segue:

"  ... La ratio del disposto qui i discussione è da intravedere nella concretizzazione di una possibilità remota di assegnare il sussidio di specie in situazioni di persone sole che, cumulativamente:

·       dimostrano di condurre un'esistenza autonoma;

·       non hanno manifestamente una "persona di riferimento" (art. 32 LCAMal e 51 Reg. lcam) a cui far capo;

·       non sono al beneficio di sussidi assistenziali;

·       dispongono comunque di entrate proprie assai prossime ai limiti di cui all'art. 52 Reg. LCAM (limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle PC AVS/AI).

  L'obiettivo palese si configura con quello di evitare che a causa dell'incidenza di un premio assicurativo contro le malattie molto elevato questa casistica di persone sia di fatto costretta a ricorrere ad aiuti di tipo assistenziale.... " (VIII, inc. 36.98.131)

                                         Il ricorrente non rientra in questa casistica.

                                         L'intervento dello Stato con l'assegnazione eccezionale del sussidio, in questo caso, dunque, non si giustifica.

                               2.6.   Pertanto, in applicazione dell'art. art  32 cpv. 1 LCAMal: determinante per l'esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il proprio mantenimento: il sussidio deve, perciò, essergli negato se il reddito della persona di riferimento è superiore a fr. 55.000.-.

                                         Per costante prassi, in questi casi, viene considerato il reddito imponibile della famiglia d'origine che, in concreto, ammonta a fr. 65'906.- se si considera la notifica di tassazione ordinaria (V) oppure fr. 74'742.-. se si considera la tassazione intermedia con assoggettamento dal 1° febbraio 1998 al 31 dicembre 1998 (Vbis).

                                         Dunque, un reddito che esclude, in ogni caso, il ricorrente dal diritto al sussidio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Olivier Schmid

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