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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2000 36.1999.158

2 juin 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,017 mots·~10 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00158   grw/nh

Lugano 2 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 12 novembre 1999 di

__________, 

contro  

la decisione del 14 ottobre 1999 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 5 agosto 1999, l'IAS ha accertato che l'affiliazione di __________ alla cassa malati __________ ha avuto inizio il 1° gennaio 1999 e che, ritenuto "l'inizio teorico dell'obbligo d'assicurazione al 1° marzo 1996", si trattava di un'affiliazione tardiva  ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAMal. Infine, l'IAS ha ritenuto che tale ritardo non era giustificabile "in quanto erano palesemente dati gli elementi che avrebbero potuto portare ad un'iscrizione in termini utili" (doc. _).

                                         L'interessata ha interposto reclamo contro tale decisione.

                                         L'IAS, con decisione su reclamo 14.10.1999, dopo avere confermato che "l'inizio del rapporto assicurativo con la cassa malati __________ è avvenuto al 1° gennaio 1999", ha modificato la sua precedente risoluzione in questi termini:

"l'inizio teorico dell'obbligo di assicurazione viene posticipato al 3 luglio 1996 (data entrata in Svizzera)

        -                               Considerato che l'interessata ha ottenuto amministrativamente il permesso di dimora solo in data 7 ottobre 1996, il ritardo di affiliazione può essere ritenuto  giustificato e quindi l'assicuratore potrebbe esimersi dal richiedere un supplemento di premio fino a tale data.

    A partire dal mese di novembre 1996 il ritardo non può però più essere ritenuto giustificato e quindi l'assicuratore è tenuto ad applicare il citato supplemento di premio." (doc. _)

                               1.2.   Con tempestivo ricorso __________, rappr. da __________, ha chiesto  al TCA di "riformare la decisione dell'IAS del 14 ottobre 1999 dichiarando dati tutti gli elementi per un eventuale ritardo giustificato" (I).

                                         La ricorrente ha dapprima rilevato che:

"  l'entrata in Svizzera è avvenuta in data 3 luglio 1996 e non 3 marzo 1996 … e con un permesso turistico valido 3 mesi.

Solo successivamente, e meglio in data 23 ottobre 1996, è stato rilasciato un permesso provvisorio  di tipo L, in attesa dell'espletamento delle pratiche inerenti al matrimonio.

Il permesso di tipo B è quindi stato rilasciato successivamente, con data 17 dicembre 1996 ed intimato nelle prime settimane del mese di gennaio 1997…

Si ritiene che l'obbligo di affiliazione, nella presente fattispecie, non possa essere calcolato prima del 17 dicembre 1996, data col quale tecnicamente la qui resistente è stata messa al beneficio del permesso di tipo B…" (I)

                                         In seguito, la ricorrente ha affermato di essere stata collettivamente assicurata presso un assicuratore (sembrerebbe, dalla risposta di causa, la __________):

"  … Primariamente si ritiene assai rilevante il fatto che, l'IAS non ha smentito la fattibilità che, terzi possano assumere gli obblighi derivanti da un'affiliazione e questi ultimi medesimi, assumendosi pure il pagamento del premio, divenendo così gli obbligati, confermando una certa libertà contrattuale in merito, fatto per altro non escluso dall'attuale legislazione.

Come risulta dagli atti d'incarto, la qui insorgente a suo tempo ha potuto optare per una soluzione di tale natura, in quanto l'azienda della quale il consorte era funzionario per disposizione/ regolamentazione interna, o pagava i premi dell'assicurazione malattia o ne stipulava una a favore dell'assicurato, assumendosi il  pagamento dei premi, limitatamente all'assicurazione di base.

L'assuntore dell'assicurazione, ha confermato in forma scritta, le modalità dell'assunzione in oggetto e le limitazioni che questa assunzione comportava.

Tale conferma, dietro richiesta dell'Autorità di controllo, è stata consegnata a quest'ultima, fatto per altro ad oggi rimasto incontestato, nonché la chiara disponibilità a più dettagliatamente fornire le dovute precisazioni (Prove: Agli atti).

… " (I pag. 2)

                                         Infine, la ricorrente ha affermato che responsabile del ritardo nell'affiliazione deve essere considerata "l'autorità di controllo" :

"  … Nella fattispecie qui in oggetto, se è vero che, l'Autorità di controllo, come asserito dall'IAS, non può essere chiamata a partecipare al pagamento di un eventuale supplemento, deve

essere anche affermato che, non si può addebitare alla qui insorgente una colpa di ritardo ingiustificato, soprattutto nella più ampia considerazione che, nella propria decisione, l'IAS, non ha smentito, nè l'inerzia, nè le responsabilità dell'Autorità di controllo, la quale tra l'altro, ancora oggi, non ha smentito quanto sopra e cioè di non aver dato seguito al proprio dovere d'ufficio, nè quanto meno la fattibilità dell'assunzione dell'assicurazione da parte di terzi.

Si ritiene inoltre che, la fattispecie in oggetto, comporterebbe un doppio pregiudizio assai pesante, a carico della qui insorgente, assolutamente non giustificato nell'occasione, soprattutto nella più ampia considerazione che, la parte principalmente coinvolta nella fattispecie è una pubblica Autorità, la quale non può far ricadere a terzi le proprie responsabilità in tal modo. … " (I pag. 3)

                               1.6.   In risposa, l'IAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

                               1.7.   Con replica 29 dicembre 1999, la ricorrente ha rilevato quanto segue:

"  … Come già precedentemente esposto, la qui ricorrente, fortunatamente, non ha avuto l'occasione di doversi sottomettere a visite mediche o ricoveri ospedalieri di qualsivoglia genere e per tale ragione non vi erano ragioni di avere anche il benché minimo sospetto di irregolarità (all'infuori del già esposto piccolo infortunio di 40 Fr. citato nell'atto ricorsale (per il quale, si ricorda, le eventuali domande di rimborso erano a cura dell'assuntore)).

Rimane quindi evidente come nella fattispecie non era possibile di potersi "oggettivamente ac­corgere" dello stato di fatto, vista anche la prassi d'assicurazione a mezzo di assuntore dell'obbligazione.

A rafforzare l'eccezionalità del caso, vi è inoltre il comportamento dell'Autorità di controllo del comune di __________.

Questi infatti, dietro semplice richiesta ha ottenuto formale dichiarazione delle modalità d'assicurazione, col preciso invito a richiesta, della presentazione di maggiori dettagli sulla fatti­specie.

Ad oggi, dopo oltre due anni, non risulta nessuna richiesta in tal senso e nemmeno l'IAS ne ha for­nito la prova.

Di conseguenza, la mancanza della necessità di ricorrere a cure sanitarie, siano esse di medici o di strutture ospedaliere, sommate all'inerzia dell'Autorità di controllo comunale, fanno sì che vi siano tutti i presupposti affinché si possa dichiarare che, oggettivamente la qui ricorrente non po­tesse rendersi conto di non essere in ossequio colle vigenti disposizioni e quindi provvedere di conseguenza.

… " (VII pag. 2)

                               1.8.   In duplica l'IAS ha ribadito la richiesta di reiezione del gravame (X).

Considerato                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l'art 3 cpv. 1  LAMal è tenuta ad assicurarsi, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ogni persona domiciliata in Svizzera.

                                         Inoltre, in forza dell'art. 1 cpv. 2 OAMal, sono tenuti ad assicurarsi:

a.   gli stranieri con permesso di dimora ai sensi dell'articolo 5 della legge fe­derale del 26 marzo 19311) concernente la dimora e il domicilio degli stra­nieri (LDDS), valevole più di tre mesi;

b.   gli stranieri esercitanti un'attività lucrativa dipendente con permesso di di­mora valevole meno di tre mesi, se non beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera;

c.   le persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera confor­memente all'articolo 13 della legge del 5 ottobre 1979 sull'asilo (legge sull'asilo) e le persone per le quali è stata decisa l'ammissione provvisoria conformemente all'articolo 14a LDDS.

                                         La dichiarazione della Cancelleria dell'Ufficio degli stranieri di Bellinzona (agli atti sub doc. _) conferma quanto sostenuto dall'IAS.

                                         La sezione dei permessi e dell'immigrazione ha rilasciato a __________, il 7.10.1996, un permesso tipo L  (soggiorno a __________ in attesa di matrimonio) avente effetto dal 3.7.1996 al 17.12.1996 e, a partire dal 18.12.1996, dei permessi di tipo B (soggiorno a __________).

                                         Secondo quanto stabilito dal TFA,  per gli stranieri con permesso di soggiorno o con permesso di dimora valevole almeno 3 mesi  assoggettati all'obbligo assicurativo in virtù dell'art. 1 cpv. 2 OAMal  l'assicurazione ha inizio il giorno dell'annuncio del soggiorno all'ufficio di controllo degli abitanti (RAMI 4/1999 pag. 295 e seg.).

                                         Pertanto, correttamente l'IAS ha determinato che l'obbligo assicurativo ha avuto inizio il 3 luglio 1997.

                                         A partire da tale data, quindi, __________ avrebbe dovuto affiliarsi presso un assicuratore autorizzato a praticare l'assicurazione sociale contro le malattie.

                               2.3.   In forza dell'art 5 cpv. 1 LAMal, in caso d'affiliazione tempestiva - cioè se l'affiliazione avviene entro 3 mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera - l'assicurazione inizia dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

                                         Per contro, in caso di affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia il giorno dell'affiliazione e l'assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo (art. 5 cpv. 2 LAMal).

                               2.4.   Giusta l'art 8 OAMal - adottato in forza della delega di competenza di cui all'art 5 cpv. 2 LAMal - il supplemento di premio in caso d'affiliazione tardiva  è riscosso per una durata pari al doppio di quella del ritardo d'affiliazione. Esso è compreso tra il 30 e il 50% del premio.

                                         L'assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell'assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30%, considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo.

                                         Non è riscosso alcun supplemento se i premi sono assunti da un'autorità d'assistenza sociale.

                               2.5.   La ricorrente sostiene di essere stata affiliata prima del gennaio 1999 a titolo collettivo.

                                         Tale affermazione è, tuttavia, rimasta senza sostegno probatorio.

                                         Nella procedura ricorsuale la ricorrente non ha prodotto alcunchè a sostegno del suo dire.

                                         E, d'altra parte, gli atti acquisiti all'incarto non  documentano la sua pretesa affiliazione precedente a quella avvenuta con effetto al 1° gennaio 1999. Anzi, gli accertamenti effettuati dall'IAS dimostrano che ciò non è avvenuto (doc. _).

                                         E', dunque, da ritenere accertato che l'affiliazione della ricorrente presso un assicuratore autorizzato a praticare l'assicurazione sociale contro le malattie (l'__________) è avvenuta soltanto con effetto a partire dal 1° gennaio 1999.

                                         Tale affiliazione non è stata tempestiva.

                                         Il ritardo può essere ritenuto giustificabile - così come ha voluto ammettere l'IAS - sino a comunicazione della concessione del permesso di soggiorno, quindi sino al 31.10.1996.

                                         Per il seguito, gli atti non lasciano trasparire circostanze che potrebbero giustificare il tempo trascorso senza ossequiare l'obbligo derivante alla ricorrente dall'art 1 cpv. 2 OAMal.

                                         Nemmeno, la ricorrente può giustificare il suo ritardo facendo appello  all'inazione dell'autorità amministrativa.

                                         Per una regola generale, nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 113 V 88 consid. 4c) e, d'altro canto, nemmeno è pertinente il richiamo ad un presunto obbligo di informazione dell'amministrazione ritenuto come lo stesso si attui in generale solo dopo domanda da parte dell'assicurato e solo in tal caso può, qualora la risposta sia errata, trovare tutela nel rispetto del principio della buona fede (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 109 V 55 consid. 3a, 107 V 160 consid. 2).

                                         Il compito dell'autorità cantonale relativamente all'affiliazione nell'ambito dell'assicurazione malattia si limita al controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione ed all'affiliazione d'ufficio degli assoggettati renitenti.

                                         Spetta, invece, ai singoli assoggettati far fronte a tale obbligo senza che sia necessario un preventivo avvertimento da parte dell'autorità cantonale.

                                         In concreto, la ricorrente non  ha fatto fronte all'obbligo derivantele dall'art. 1 cpv. 2 OAMal  senza fornire alcuna valida giustificazione (non è certamente tale l'assenza di malattie o infortuni): questo stato di fatto non può che comportare l'applicazione  degli art. 5 cpv. 2 LAMal e 8 cpv. 1 OAMal.

                                         E' ciò che ha legittimamente ricordato  l'autorità amministrativa al dispositivo della decisione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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