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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2000 36.1999.127

13 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·386 mots·~2 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00127   grw/nh

Lugano 13 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sulla petizione del 4 settembre 1999 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

__________, 

  in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto che,                -   con petizione 4 settembre 1999 __________ ha chiesto la condanna della __________ a concederle l'estensione a copertura mondiale del suo contratto d'assicurazione (I);

                                     -   il 16.9.1999 è giunta, per conoscenza, allo scrivente TCA copia della lettera indirizzata il 15 settembre 1999 dalla __________ all'attrice in cui si legge che "la documentazione della nostra cliente è stata sottoposta a riesame ed è stato deciso di concederle l'assicurazione per le spese d'ospedalizzazione __________ (reparto privato, copertura mondiale)" (III);

                                     -   con atto 8.12.1999 __________, in rappresentanza di __________ (cfr. I e doc. -) , ha comunicato quanto segue al TCA:

"  Con riferimento all'incarto sopraccitato riguardante la domanda di copertura assicurativa mondiale inoltrata da mia sorella, __________ presso la __________, comunichiamo con la presente di voler rinunciare al proseguimento della procedura.

Nella fattispecie, trattandosi di un caso in relazione con una maternità attuale, l'«offerta» di copertura proposta con carenza per maternità di 365 giorni, si rivela totalmente inutile.

L'assicurata ha quindi resiliato nel frattempo il proprio contratto con la __________, contrattando una nuova ed efficace copertura presso la __________." (V)

                                     -  la facoltà unilaterale della parte attrice di ritirare la propria petizione costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione che assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC - applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA - la desistenza di una parte pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo.

Per questi motivi

in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                                La vicepresidente

                                                                                 del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Giovanna Roggero-Will

36.1999.127 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2000 36.1999.127 — Swissrulings