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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2000 36.1999.118

13 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·641 mots·~3 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00118+183   grw/nh

Lugano 13 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso/petizione del 16 agosto 1999 di

__________, 

contro  

__________, 

  in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto che,                -   con ricorso/petizione 16 agosto 1999 __________ ha chiesto che il TCA accerti che la disdetta dei contratti di assicurazione malattia datata 16 dicembre 1998 ha avuto effetto il 31.12.1998 (I);

                                     -   il 17.9.1999 è giunta, allo scrivente TCA copia delle lettere inviate  lo stesso giorno dalla __________ agli attori in cui si legge in particolare quanto segue:

"  … Dal controllo interno dell'invio della polizza è risultato che la sua polizza per l'anno 1999 le è stata inviata con certezza il 15 ottobre 1998. Noi non possiamo dimostrare con probabilità preponderante la ricezione da parte sua della polizza in quanto la stessa è stata inviata in blocco e non tramite raccomandata. In base alla lettera di suo marito del 30 novembre 1998 è stata verosimilmente inviata in seguito la nuova polizza del 4 dicembre 1998, che sostituisce quella del 12 ottobre 1998. In considerazione di tale situazione, la __________ riconosce la validità della disdetta dell'assicurazione obbligatoria di base del 10 ottobre 1998 con effetto al 31 dicembre 1998. Dato che la continuazione dell'assicurazione esiste presso l'__________, le fatture dei premi saranno annullate retroattivamente dal 1° gennaio 1999.

Per quanto riguarda  le assicurazioni complementari, rileviamo che le stesse sono rette dal 1° gennaio 1997 dalla legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Per le categorie Ambulatoriale, Ospedale, Cure di lunga durata e Complementare si sono verificati aumenti dei premi con effetto dal 1° gennaio 1999, di modo che la disdetta del 10 ottobre 1998 è stata fatta in tempo utile ai sensi della cifra ___ della CGA. Secondo la cifra ___ delle relative CGA, la disdetta dell'assicurazione di capitale per infortunio (categoria assicurativa _) è possibile in ogni momento per la fine di un trimestre. Pertanto la disdetta del 10 ottobre 1998 è stata fatta in tempo utile.

Sulla base delle precedenti constatazioni relative all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, la procedura in corso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni viene ad essere priva d'oggetto. Le chiediamo pertanto, in considerazione di tale circostanza, di voler ritirare il suo ricorso del 16 agosto 1999, affinché il Tribunale possa stralciare la procedura dai ruoli. Faremo pervenire al Tribunale una copia della presente lettera e la preghiamo di voler indirizzare la sua risposta direttamente a tale istanza." (V1);

                                     -   con atto 29.9.1999 __________ ha comunicato quanto segue al TCA:

"  Mi riferisco al vostro scritto 23 settembre 1999, nonché alla lettera 17 settembre 1999, nella quale la __________ riconosce la validità della disdetta delle assicurazioni, con effetto al 31 dicembre 1998.

La procedura citata risulta pertanto priva di oggetto e vi invito cortesemente a volerla stralciare dai ruoli." (VII);

                                     -  la facoltà unilaterale della parte attrice di ritirare la propria petizione o il proprio ricorso costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione che assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA - la desistenza  di una parte e la transazione  pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo.

Per questi motivi

in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Le cause sono stralciate dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Giovanna Roggero-Will

36.1999.118 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2000 36.1999.118 — Swissrulings