RACCOMANDATA
Incarto n. 36.1999.00117+184 grw/nh
Lugano 13 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso/petizione del 16 agosto 1999 di
1. __________, 2. __________, 3. __________, rappresentati da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto che, - con petizione (relativamente alle assicurazioni complementari) e ricorso (relativamente all'assicurazione obbligatoria) 16 agosto 1999 __________, rappr. __________, hanno chiesto che il TCA accerti che la disdetta dei contratti di assicurazione malattia da loro inviata il 16 dicembre 1998 ha avuto effetto il 31.12.1998 (I);
- il 17.9.1999 è giunta, allo scrivente TCA copia delle lettere inviate lo stesso giorno dalla __________ agli attori in cui si legge in particolare quanto segue:
" … Dal controllo interno dell'invio della polizza è risultato che le polizze del 12 ottobre 1998 per i suoi figli __________ sono state inviate il 15 ottobre 1999. Ciò è avvenuto nell'ambito di un invio in blocco e non tramite raccomandata, di modo che noi non possiamo dimostrare con probabilità preponderante la ricezione di tali polizze. In base alla sua lettera del 30 novembre 1998 sono state quindi verosimilmente inviate le nuove polizze del 4 dicembre 1998, che sostituivano quelle del 12 ottobre 1998. I suoi figli hanno confermato che la disdetta da lei firmata del 10 dicembre 1998 corrisponde alla loro volontà. In seguito è stata trasmessa una procura al Tribunale.
Per quanto riguarda le assicurazioni complementari, rileviamo che le stesse sono rette dal 1° gennaio 1997 dalla legge sul contratto d'assicurazione (LCA).Ciò significa che dal punto di vista del diritto giudiziale, per quanto riguarda la disdetta dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e delle assicurazione complementari, sono necessarie due procedure giudiziali distinte. Dato però che nel suo ricorso del 16 agosto 1999 lei ha incluso entrambe, nella presente prendiamo posizione anche in merito alla situazione delle assicurazioni complementari. Secondo la cifra ___ delle relative CGA, l'assicurazione di capitale per infortunio (categoria assicurativa _) può essere disdetta in ogni momento per la fine di un trimestre. Con ciò la disdetta del 10 dicembre 1998 è avvenuta in tempo utile con effetto al 31 dicembre 1998. Secondo la cifra ___ della CGA, la disdetta straordinaria delle assicurazioni complementari Ambulatoriale, Ospedale, Cure di lunga durata e Complementare con effetto al 31 dicembre 1998 è possibile soltanto se le singole assicurazioni subiscono un aumento di premio dal 1° gennaio 1999. In tal senso la __________ dispone già di numerose sentenze valide a suo favore, emesse da Tribunali cantonali delle assicurazioni. In considerazione degli aspetti complessivi del caso, la __________ è comunque disposta a riconoscere la validità della disdetta delle assicurazioni complementari per i suoi figli, con effetto al 31 dicembre 1998.
Sulla base delle precedenti constatazioni ed in considerazione di queste circostanze le chiediamo di voler ritirare il suo ricorso del 16 agosto 1999. In tal caso il Tribunale potrà stralciare la relativa procedura dai ruoli. Dato che la continuazione dell'assicurazione esiste presso l'__________, le fatture dei premi saranno annullate retroattivamente dal 1° gennaio 1999. Invieremo una copia della presente lettera al Tribunale cantonale delle assicurazioni e la preghiamo di voler far pervenire la sua risposta direttamente a tale istanza." (VII e doc.);
- con atto 18.10.1999 __________, in rappresentanza dei figli, ha comunicato quanto segue al TCA:
" …
- Considerato che con lettera 17 settembre 1999 la __________ riconosce la validità della disdetta delle assicurazioni con effetto al 31 dicembre 1998.
- La procedura citata risulta pertanto priva di oggetto e vi invitiamo cortesemente a volerla stralciare dai ruoli." (XI);
- la facoltà unilaterale della parte attrice di ritirare la propria petizione costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione che assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC - applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA - la desistenza di una parte e la transazione pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo.
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- Le cause sono stralciate dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will