RACCOMANDATA
Incarto n. 36.1999.00115 grw/nh
Lugano 3 agosto 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 16 agosto 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 20 luglio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 31.5.1999, l'ICAS ha respinto l'istanza con cui __________ chiedeva il sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie (in seguito: LCAMal) per l’anno 1999.
Analoga sorte ha avuto, il 20.7.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione.
1.2. Con tempestivo ricorso __________, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto l'annullamento della citata decisione e il "ritorno degli atti all'Ufficio dell'assicurazione malattia affinché emani una nuova decisione, ritenendo quale reddito imponibile conseguito fuori Cantone da __________ per il 1999 quello determinato dall'Autorità di tassazione __________ per il biennio 1997/1998".
A sostegno della richiesta ricorsuale, è stato, in particolare, affermato quanto segue:
" … L'Ufficio dell'assicurazione malattia ha ritenuto in CHF 13'769 il reddito conseguito nel Canton Ticino. Trattasi del reddito da attività dipendente della moglie. L'accertamento è corretto. Ha determinato in CHF 27'500 il reddito conseguito fuori Cantone. Trattasi del reddito conseguito dal marito con la sua azienda agricola in quel di __________). Il marito non esercita altra attività né a titolo principale né a titolo accessorio né quale indipendente né quale dipendente. L'accertamento del reddito del marito è erroneo.
3) Stando alle informazioni raccolte dall'infrascritto patrocinatore dei ricorrenti, l'Ufficio dell'assicurazione malattia ha semplicemente ripreso una valutazione di quel reddito fatta dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________. In effetti, sin qui l'Autorità fiscale del Canton __________ (la sola che ha competenza a determinare e a tassare quel reddito del marito) non ha ancora emanato la tassazione per il biennio 1997/1998. A scanso di equivoci e malintesi, si precisa che il contribuente ha tuttavia presentato in tempo utile al Commissario delle imposte di __________ la dichiarazione d'imposta per quel biennio.
Pure tempestivamente ha inoltrato la dichiarazione d'imposta per il biennio 1997/1998 all'Ufficio circondariale di tassazione, __________. A quella dichiarazione era annessa la contabilità dell'azienda agricola, rilevante per la determinazione dell'aliquota d'imposta. Da quella contabilità emerge che il reddito aziendale è stato negli anni 1995/1996 (determinanti per la tassazione 1997/1998) pari a zero. Visto quanto precede, è evidente che il reddito di CHF 27'500 indicato dall'Autorità di tassazione ticinese e ritenuto nella decisione qui impugnata è perfettamente arbitrario. Tanto più che non poggia nemmeno su una formale decisione della competente Autorità di tassazione del Canton __________.
4) E' vero che nella notifica di tassazione 23 febbraio 1998 dei qui ricorrenti, per il biennio 1997/1998, è stato ritenuto un reddito determinante e globale (reddito della moglie più reddito del marito) di CHF 36'469 ai fini dell'imposizione dell'IFD. Quel reddito non è rilevante in questo contesto. Soprattutto, i ricorrenti si riservano di chiedere la revisione della tassazione qui in parola a dipendenza dell'esito della tassazione di competenza dell'Autorità fiscale __________ …." (I)
1.3. In risposta, l'IAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
1.4. Il 29 novembre 1999 il ricorrente ha prodotto copia della tassazione per il biennio 1997/1998 emessa dall'Amministrazione fiscale __________ (VIII, doc. _).
Tale documento è stato trasmesso all'IAS con l'assegnazione di un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni (IX).
L'IAS ha preso posizione il 23.12.1999 (X).
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)
Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.
(art 30 LCAMal)
Per il 1999, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 20.10.1998).
In forza dell'art 57 RegLCAM - emanato in base alla delega di cui all'art 31 lett. a LCAMal - per i contribuenti tassati nel Cantone soltanto per una parte del loro reddito o della loro sostanza, viene considerata la somma dei fattori di reddito che è servita di base per l'applicazione dell'aliquota di imposta, così come il valore della sostanza.
2.3. In concreto, non é contestato che, nel biennio di riferimento, dalla notifica di tassazione emergono i seguenti dati:
- reddito imponibile per l'imposta cantonale: fr. 13.769.-
- reddito imponibile fuori Cantone: fr. 27.500.-
Il ricorrente ha, dunque, avuto un reddito determinante pari a
fr. 41.269.-, dunque, un reddito determinante superiore al limite fissato dalla legge per il diritto al sussidio delle famiglie.
Il ricorrente contesta la presa in considerazione dell'importo di
fr. 27.500.- quale reddito fuori Cantone e chiede che esso venga sostituito con l'importo determinato dall'autorità fiscale __________ nella sua notifica 13.9.1999.
Da accertamenti esperiti dallo scrivente TCA risulta che il ricorrente, fondandosi sulla decisione dell'autorità __________, ha presentato istanza di revisione della notifica di tassazione emessa dall'autorità fiscale ticinese, limitatamente all'imposta federale diretta.
Tale istanza è stata respinta. Il reclamo interposto contro la reiezione di tale istanza è stato a sua volta respinto dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ (XII).
Infine, il ricorso presentato contro la citata decisione su reclamo è stato ritirato dal contribuente in data 24 luglio 2000 (XIV).
In queste circostanze, le argomentazioni sollevate dal ricorrente non bastano ad inficiare l’operato dell’amministrazione: l’utilizzo dei dati fiscali é stato voluto dal legislatore e permea l’intera LCAMal.
Pertanto, ritenuto che il reddito determinante correttamente stabilito dall'IAS sulla base dei dati accertati in sede fiscale supera il limite posto per il diritto al sussidio, la decisione impugnata è conforme alla legislazione cantonale applicabile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti