Raccomandata
Incarto n. 35.2025.96 mm
Lugano 2 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2025 di
RI1, ______ rappr. da: avv. RA1, ______
contro
la decisione su opposizione del 17 ottobre 2025 emanata da
CO1, ______ rappr. da: avv. RA2, ______ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 28 marzo 2025, RI1, nato nel 1991, dipendente della ditta ______ di ______ in qualità di ______ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO1, è caduto sugli sci e ha battuto la nuca sulla neve.
A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 12 maggio 2025 della Clinica di neurologia dell’______, un trauma cranico non commotivo (cfr. doc. 10).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’11 agosto 2025, l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 12 agosto 2025, ritenuto che i disturbi ancora presentati, privi di sostrato organico oggettivabile, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento assicurato (cfr. doc. 50).
A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 68), in data 17 ottobre 2025, l’CO1 ha confermato nella sostanza la sua prima decisione (cfr. doc. 84).
1.3. Con tempestivo ricorso del 14 novembre 2025, RI1, rappresentato dall’avv. RA1, ha chiesto in via principale che l’CO1 venga condannato a ripristinare il diritto alle prestazioni, in subordine che gli atti vengano retrocessi all’assicuratore convenuto per ulteriori accertamenti e nuova decisione.
A sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore ha fatto valere che i disturbi denunciati dall’insorgente si troverebbero ancora in una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico del marzo 2025 e, in questo contesto, ha sostenuto che le considerazioni enunciate in proposito dal medico fiduciario dell’CO1 non sarebbero “congruenti” (cfr. doc. I, p. 10 s.: “Rispetto al nesso causale tra l’evento infortunistico e le conseguenze patite dall’assicurato è palese che vi sia una necessaria correlazione tra questi due elementi. Come ben riportato dai medici curanti dell’assicurato, non si può escludere che i sintomi accusati dall’assicurato siano da ricondurre alla caduta con gli sci; meno ancora sulla base della sola considerazione che tra l’evento scatenante e la visita presso il pronto soccorso siano trascorsi alcuni, a ben dire ben pochi, giorni. Ciò, a maggior ragione, considerato che l’assicurato, come peraltro asserito sin dal principio con l’annuncio del sinistro, lamentava i sintomi descritti nei rapporti medici già dal giorno in cui ha subito l’infortunio sugli sci (cfr. doc. C, pag. 6). Il solo fatto che l’assicurato abbia atteso qualche giorno per sottoporsi ad accertamenti medici non può implicare, come vorrebbe invece opportunisticamente CO1 per il tramite del proprio medico fiduciario, che l’infortunio sulla pista da sci non sia il fattore scatenante dei mali patiti dall’assicurato. una simile esclusione del nesso causale date le concrete circostanze è pertanto insostenibile ed inconciliabile sia con le refertazioni mediche prodotte dai curanti dell’assicurato, nonché alla luce delle dinamiche che hanno portato alla debilitazione dello stato di salute di quest’ultimo. Giova, tra le altre cose, rammentare che l’assicurato non ha mai lamentato in precedenza sintomi della natura sofferta a seguito dell’infortunio sciistico e che il medesimo non è gravato da patologia pregressa alcuna che possa essere ritenuta cagione delle limitazioni alla salute che lo stesso vive tuttora ed a partire dalla caduta del 28 marzo 2025. (…). Considerata la giovane età dell’assicurato e l’assenza di patologie precedenti, è inoltre possibile escludere che CO1 si possa liberare dai propri obblighi in ragione di uno status quo sine. In questo senso è centrale tenere debita considerazione delle ampie sollecitazioni legate alla professione dell’assicurato. Infatti, qualora vi fossero state delle condizioni latenti, le stesse sarebbero già affiorate in precedenza e meglio in conseguenza dell’altissimo grado di concentrazione necessario sul posto di lavoro, così come alle molteplici fonti di stress che ______ si ritrova sistematicamente a dover gestire. Il fattore scatenante delle pene dell’assicurato, nonché la cagione del loro perdurare attuale, riconferma dunque essere l’infortunio sciistico del 28 marzo 2025. Visto il perdurare della debilitazione, ciò vale altresì per lo status quo ante, che non è evidentemente ancora riscontrabile ed ancor meno se CO1 non propizierà le necessarie cure del caso.”).
Per quanto riguarda l’adeguatezza del nesso causale, l’avv. RA1 ha rilevato in primo luogo che lo stato di salute infortunistico non si sarebbe ancora stabilizzato, necessitando l’assicurato di “(…) ulteriori cure alfine di promuovere un miglioramento concreto e duraturo (…)” (doc. I, p. 9 s.).
D’altro canto, il patrocinatore ha sostenuto che l’evento traumatico in questione andrebbe classificato quantomeno nella categoria degli infortuni di media gravità propriamente detta e, a proposito dei criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza federale, egli ha osservato che “(…) l’assicurato ha battuto la testa con violenza sulle piste da sci, percependo sin da subito dolori e disturbi compatibili con un trauma cranico. Tali disturbi sono cresciuti nella loro manifestazione conseguentemente all’infortunio e hanno costretto l’assicurato a presentarsi al pronto soccorso. La rassegna di sintomi è stata debilitante a tal punto che lo stesso non può più esercitare la propria professione, e ciò in ragione del 100%. Analogamente alla fattispecie di cui alla decisione DTF 117 V 369 si riscontrano impossibilità di concentrarsi, calo dell’attenzione e a livello della memoria. La prestazione lavorativa è inoltre indiscutibilmente compromessa, tanto che la licenza conditio sine qua non per essere operativo è stata ritirata sino a guarigione avvenuta. A ciò si accompagnano, inoltre, conseguenze di natura depressiva e caratteriale che allo stesso modo indicano l’incisività dell’infortunio subito. Il percorso riabilitativo dell’assicurato è, inoltre, ancora in corso e, seppure sussista la chiara intenzione di riprendere l’attività professionale, non è opportuno definire lo stesso come privo di difficoltà (cfr. DTF 117 V 369 consid. 5).” (doc. I, p. 12 s.).
1.4. L’CO1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 12 dicembre 2025, l’avv. RA1 ha prodotto nuova documentazione medica e si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni.
In particolare, trattandosi della tesi secondo cui i disturbi lamentati risulterebbero non oggettivabili, il patrocinatore ha fatto valere che essa “(…) si scontra con l’apprezzamento dei medici curanti dell’assicurato e dei periti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile. Anche volendo considerare la valutazione del medico ______ della CO1, contrapposta a quanto rilevato dai restanti medici, si imporrebbe a quel punto un ulteriore accertamento di carattere oggettivo. Ciò, si ribadisce, può avvenire esclusivamente sulla base di una perizia prodotta da un medico specializzato nel campo dell’aviazione, come ad esempio il dr. med. ______. L’onore della prova incombe comunque alla CO1; che come tale, in assenza di prove concrete in favore della sua tesi, deve conseguentemente sopportare le conseguenze di questa sua negligenza pure in contrasto con quanto previsto nell’art. 43 LPGA” e che, in realtà, “la risonanza magnetica che l’assicurato ha eseguito ha messo in evidenza una problematica di rilievo; ciò che con esami eseguiti in precedenza, siccome inidonei a verificare queste situazioni, non era purtroppo risultato.”.
D’altra parte, a proposito dei criteri di rilievo, l’avv. RA1 ha sostenuto che “la cura medica è (…) attualmente ancora in corso e una lunga durata della medesima è tutt’altro che esclusa. Il contrario non risulta comunque per nulla sufficientemente comprovato nemmeno da parte della CO1”, che “quanto esposto dalla CO1 in merito alla “cura medica errata …” non è condivisibile nella misura in cui la negata copertura dei costi da parte di CO1 ha quantomeno prodotto dei ritardi rispetto alle cure necessarie all’assicurato. Se solo, ad esempio, proprio perché confrontata con un sinistro relativo a trauma cranico la CO1 avesse da subito predisposto una risonanza magnetica, la diagnosi si sarebbe da subito esplicitata e con essa anche le cure sarebbero risultate da subito più specificatamente adattate alla situazione” e che “(…) la capacità lavorativa nella professione dell’assicurato non sussiste in nessuna misura così come confermato non solo dai medici dell’assicurato bensì anche dai periti incaricati dall’Ufficio federale dell’aviazione civile. Senza timore di essere ridondanti, anche in questa sezione è opportuno ricordare che il medico fiduciario della CO1 non gode della competenza per esprimersi su questo aspetto. Se anche ve ne fosse un dubbio, una perizia specialistica esterna ed oggettiva andrebbe ed andava comunque commissionata.” (doc. V).
L’assicuratore resistente si è espresso al riguardo il 19 dicembre 2025 (cfr. doc. VII).
1.6. L’8 gennaio 2026 il rappresentante dell’insorgente ha ancora formulato alcune considerazioni inerenti l’oggetto della vertenza (cfr. doc. IX).
L’allegato è stato trasmesso per conoscenza all’CO1 (doc. X).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è controversa la questione di sapere se l’CO1 era legittimato a porre fine dal 12 agosto 2025 alle prestazioni dipendenti dall’infortunio del marzo 2025, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.5. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato.
In materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone tuttavia delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122 s.).
2.6. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).
Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.7. In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27 consid. 2 ss.).
2.8. Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.
Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.
Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.6. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.9. La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
2.10. Nella presente fattispecie, con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore resistente sostiene che i disturbi denunciati dall’assicurato non correlerebbero con un danno alla salute oggettivabile. Di conseguenza, l’CO1 ha proceduto a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non è data (cfr. doc. 84, p. 6 s.).
Questa Corte ricorda innanzitutto che, secondo un’affermata giurisprudenza federale, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (cfr. DTF 138 V 248 consid. 5.1; STF 8C_614/2020 del 7 settembre 2021 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).
Alla luce di quanto precede, determinante è pertanto la questione di sapere se, nel caso di specie, gli accertamenti diagnostici per immagini effettuati hanno consentito di oggettivare un danno organico cerebrale, imputabile ad infortunio, che correli con la sintomatologia denunciata dall’assicurato.
Dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente è stato sottoposto, in data 12 aprile 2025, a una RMN cerebrale che non ha evidenziato reperti di rilievo atti a giustificare la sintomatologia denunciata dall’assicurato (cfr. doc. 32: “Indicazioni: (…). Escludere lesioni post-traumatiche. (…) non reperti RM di rilievo in relazione al quesito clinico.” – il corsivo è del redattore).
L’assenza di lesioni strutturali a livello cerebrale a cui correlare i disturbi che presenta l’insorgente, in particolare le difficoltà cognitive, trova del resto conferma nella restante documentazione medica agli atti.
Con apprezzamento 29 luglio 2025, il PD dott. ______, spec. in neurologia, ha indicato che la risonanza magnetica cerebrale dell’aprile 2025 ha mostrato uno stato di normalità senza danni strutturali, in particolare senza lesioni emorragiche assonali (cfr. doc. 43, p. 2).
Con rapporto del 19 agosto 2025, il PD dott. ______, Caposervizio presso la Clinica di neurologia dell’______ ______, ha rilevato che “il 12 aprile 2025 è stata eseguita una risonanza magnetica ad alto campo (3 T) che non ha evidenziato lesioni ischemiche, emorragiche o atrofie focali; si sono osservate soltanto minime iperintensità sottocorticali frontali di significato aspecifico.” (doc. 64, p. 1).
Con referto del 22 settembre 2025, il dott. ______, spec. FMH in neurologia, ha dichiarato che dopo l’infortunio con contusione del cranio sono insorti sintomi rientranti nella diagnosi di sindrome post-commotiva. Dal profilo clinico, immediatamente dopo il sinistro non erano presenti i segni di una lesione cerebrale traumatica minore (anamnesticamente nessuna amnesia, nessuna perdita di conoscenza, nessun stato confusionale e nessun disturbo della coordinazione motoria) (doc. 78, p. 1).
A margine della consultazione del 18 novembre 2025, il dott. ______, spec. FMH in neurologia, ha confermato che “l’esame clinico neurologico somatico eseguito in data 18.11.2025, non ha messo in evidenza deficit focali, per sospettare lesioni strutturali parenchimali in sede intracranica, queste secondo atti già escluse tramite risonanza magnetica cerebrale in data 12.04.2025.” (doc. D, p. 3).
Va infine rilevato che, con rapporto del 29 luglio 2025, il dott. ______, spec. FMH in ORL, ha negato l’esistenza di lesioni organiche otoneurologiche (doc. 45, p. 2).
Il TCA constata quindi che nessuno degli specialisti intervenuti sostiene che il materiale iconografico a disposizione permetta di dimostrare l’esistenza di lesioni strutturali a livello cerebrale imputabili all’infortunio assicurato, ragione per la quale, in concreto, non si può parlare di oggettivazione di un danno organico di origine infortunistica ai sensi della giurisprudenza federale citata in precedenza.
In questo senso, il patrocinatore dell’assicurato non dunque può essere seguito laddove sostiene che la RMN avrebbe permesso di oggettivare una “problematica di rilievo” (doc. V).
Per il resto, è utile segnalare che, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2 e la STF 8C_286/2018 del 7 settembre 2018 consid. 6.2).
L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290).
In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha infine confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio (cfr. pure la STF 8C_358/2014 del 14 agosto 2014 consid. 2.3.2 e i riferimenti ivi citati).
In queste condizioni, il TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare la richiesta perizia giudiziaria, ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.11. In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda supra, consid. 2.10.), occorre effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.
Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi.
Nel caso concreto, l’avv. RA1 rimprovera all’CO1, perlomeno implicitamente, di aver prematuramente proceduto all’esame dell’adeguatezza del nesso di causalità, facendo valere che ulteriori cure consentirebbero all’insorgente di migliorare concretamente e in modo duraturo le sue condizioni di salute (cfr. doc. I).
Dalle carte processuali emerge in effetti che il dott. ______ e la neuropsicologa ______, nell’agosto 2025, hanno ritenuto indicato che l’assicurato continuasse il programma riabilitativo neurocognitivo e vestibolare già in atto, accompagnato da un percorso ergoterapico di supporto (cfr. doc. 64, p. 2).
In proposito, questo Tribunale rileva che, trattandosi di disturbi alla salute che sono finalmente risultati privi di sostrato organico oggettivabile, le relative proposte terapeutiche (soprattutto un trattamento neuropsicologico intensivo) non rappresentano un ostacolo alla chiusura del caso con esame dell’adeguatezza (cfr., in questo senso, la STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.2: “Dr. med. R.________, FMH Neurologie/FMH PMR Rheumatologie, Leiter Ambulatorium, und Dipl.-Psych. Frau T.________, Fachpsychologin für Neuropsychologie FSP, Klinik Y._______ führten in den Berichten vom 27. Januar und 3. Februar 2012 aus, Anfang des Jahres habe der Versicherte wegen seinen Beschwerden nur zu 75 % arbeiten können; empfohlen werde eine neuropsychologische und psychotherapeutische Behandlung zur Unterstützung der Anpassungsleistung an die Unfallfolgen, zum kognitiven Training und Erlernen von adäquaten Kompensationsstrategien. Frau Dr. med. I.________, Neurologie FMH, legte im Bericht vom 17. Februar 2012 dar, der Versicherte arbeite weiterhin zu 75% bis Ende Februar 2012; angesichts der weiter bestehenden neuropsychologischen Funktionsstörungen und posttraumatischen Kopfschmerzen sei - wie vom Ambulatorium der Klinik Y.________ beschrieben - eine neuropsychologische Behandlung notwendig. Diese empfohlenen, nicht somatisch indizierten Behandlungen stehen dem Fallabschluss auf den 31. Januar 2012 mit Adäquanzprüfung nach BGE 115 V 133 nicht entgegen.” – il corsivo è del redattore; STCA 35.2015.20 del 9 novembre 2015 consid. 2.2.6, cresciuta incontestata in giudicato).
Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 relativamente ai traumi cranio-cerebrali e precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).
Al riguardo, è utile segnalare che, in una recente sentenza 8C_348/2025 del 13 gennaio 2026 consid. 3.3, il Tribunale federale ha ribadito che in caso di trauma cranio-cerebrale è necessario un certo grado di gravità della lesione sotto forma di contusio cerebri per giustificare l'applicazione della relativa giurisprudenza. Per contro, in presenza di un trauma cranio-cerebrale lieve, l'esame del nesso causale adeguato viene effettuato in applicazione della giurisprudenza in materia di disturbi psichici conseguenti a un infortunio. Pertanto, un trauma cranio-cerebrale che raggiunge al massimo il grado di gravità di una commotio cerebri - senza essere al limite di una contusio cerebri - non è in linea di principio sufficiente per l'esame della causalità adeguata alla luce della giurisprudenza sviluppata in caso di trauma cranio-cerebrale. Una contusio cerebri è una violenza focale esercitata sul tessuto cerebrale, accompagnata da piccole emorragie parenchimali o da un edema locale. Una commozione cerebrale è invece uno stato di disfunzione neurologica temporanea e rapidamente reversibile accompagnata da una breve perdita di coscienza subito dopo il trauma e, spesso, da amnesia concomitante al trauma e/o precedente al trauma, ma senza anomalie neurologiche. Per determinare se un trauma cranico rientri al massimo nella categoria delle commozioni cerebrali, occorre basarsi sulle constatazioni mediche iniziali a livello clinico, diagnostico e di imaging.
In concreto, dalla documentazione medica riassunta al considerando 2.10. risulta che l’assicurato ha riportato un trauma cranico non commotivo (cfr., in questo senso, anche il rapporto 3 aprile 2025 del Servizio di PS dell’______ - doc. 80, p. 1: “Esiti di trauma cranico lieve senza criteri di gravità.”), ragione per la quale, in ossequio alla giurisprudenza evocata in precedenza, la valutazione del nesso di causalità adeguata deve avvenire secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133.
2.12. Nel valutare l'adeguatezza del nesso causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente, la cui descrizione si evince segnatamente dall’annuncio d’infortunio del 15 aprile 2025:
" (…) Faire du ski: Sci alpino, fine giornata, pista molto sconnessa con cumuli di neve parzialmente in fusione. Uno sci si è “incagliato” in uno di questi dossi che mi ha comportato una caduta. Ho compiuto un mezzo giro su me stesso cadendo di schiena con la testa verso valle. La caduta ha provocato un gravoso colpo alla testa picchiando la nuca. Al momento dell’incidente indossavo il casco. Entrambi gli sci si sono staccati.” (doc. 1)
Secondo la giurisprudenza, per classificare l’infortunio in una delle tre categorie, ci si deve unicamente fondare, da un punto di vista oggettivo, sull’evento infortunistico in quanto tale. Sono determinanti le forze generate dall’infortunio e non le conseguenze che ne sono derivate. La gravità delle lesioni riportate – che costituisce uno dei criteri oggettivi per giudicare il carattere adeguato del nesso di causalità – deve essere presa in considerazione in questa fase unicamente nella misura in cui fornisce un’indicazione circa le forze in gioco al momento del sinistro (cfr. SVR 2023 UV n. 37 p. 131, 8C_698/2022 consid. 6.2 con riferimenti; DTF 140 V 356 consid. 5.1; STF 8C_596/2022 dell’11 gennaio 2023 consid. 4.4.1 e riferimenti; 8C_663/2019 del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 del 12 marzo 2018 consid. 5.1 e riferimenti).
Tenuto conto della dinamica del sinistro in oggetto, il TCA ritiene che l’assicurato sia rimasto vittima di un infortunio di media gravità al limite della categoria inferiore, così come giustamente stabilito dall’amministrazione (cfr. doc. 84, p. 7).
A titolo di confronto, va segnalato che la Corte federale ha proceduto a un’identica classificazione ad esempio in una sentenza 8C_744/2009 dell’8 gennaio 2010 consid. 10, riguardante un assicurato che era caduto sulla schiena mentre scendeva con gli sci da un ripido pendio, battendo il braccio sinistro all'indietro. In ultima istanza, egli aveva sostenuto che si era trattato di una caduta in rotazione estremamente violenta con un forte impatto della testa sulla neve (in questo senso, cfr. pure la STFA U 319/04 del 1° settembre 2005 consid. 4).
In presenza di un infortunio di media gravità al limite della categoria inferiore, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.6. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri. In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100 ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).”).
Secondo il TCA, l'evento occorso all'insorgente non risulta né particolarmente drammatico né spettacolare per come si è svolto (in questo senso, si veda d’altronde la succitata STF 8C_744/2009 consid. 11.1).
È utile precisare al riguardo che, secondo la giurisprudenza federale, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (STF 8C_560/2015 del 29 aprile 2016, consid. 4.4.1 e rinvii; DTF 137 V 199 consid. 3.5.1 non pubblicato). Occorre considerare la dinamica dell'infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 7.3.1).
Per quanto concerne il fattore della gravità o della particolare caratteristica delle lesioni riportate, nell’infortunio del marzo 2025, l’assicurato ha lamentato un trauma cranico (non commotivo), a seguito del quale ha accusato lieve cefalea, disturbi dell’equilibrio, foto-fobia, insonnia, un’accentuazione dell’ansia e, soprattutto, delle difficoltà cognitive (cfr. doc. 10, p. 1 e doc. 26), il tutto risultato privo di sufficiente sostrato organico.
A proposito del criterio in questione, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. È necessaria l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014 consid. 6.2.2).
Stante quanto precede, secondo questa Corte, in concreto non si può parlare di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., concernente un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto).
Del resto, in occasione della sua audizione del 1° luglio 2025, l’assicurato ha riferito di non aver inizialmente dato molto peso all’accaduto, di essere rientrato al proprio domicilio guidando l’autovettura e di aver persino lavorato un paio di giorni (cfr. doc. 26, p. 1).
Questo Tribunale ritiene che non si possa neppure sostenere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Dalla documentazione a disposizione si evince infatti che il ricorrente non ha mai dovuto essere ospedalizzato e che le cure che gli sono state prestate - accertamenti diagnostici, consulti specialistici, visite di controllo, terapia neuropsicologica ed ergoterapia -, si sono sempre svolte su base ambulatoriale.
Ora, conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il fatto in quanto tale che la cura medica sarebbe tutt’ora in corso (cfr. doc. V), non è pertanto decisivo.
Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Ora, posto che i disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non vanno considerati nella valutazione dell’adeguatezza secondo la “psico-prassi” (al riguardo, si vedano i principi giurisprudenziali che sono stati esposti in precedenza a titolo di premessa), nella concreta evenienza, possono essere a priori ritenuti insoddisfatti il criterio dei disturbi somatici persistenti, quello del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute, nonché quello del grado e la durata dell'incapacità lavorativa.
Il TCA può esimersi dall’approfondire se alla luce di quanto sostenuto in proposito con le osservazioni del 12 dicembre 2025 (cfr. doc. V), potrebbe essere soddisfatto (in ogni caso non in modo particolarmente intenso – sul tema, cfr. la STF 8C_81/2024 del 28 ottobre 2024 consid. 8.3.2) il criterio della cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio in quanto, anche se ciò dovesse essere il caso, l’adeguatezza non potrebbe comunque essere ammessa, dato un infortunio di media gravità al limite di quelli leggeri.
Sulla scorta di quanto precede, questo Tribunale deve dunque concludere che i disturbi denunciati da RI1 a far tempo dal 12 agosto 2025, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento traumatico assicurato.
Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007 consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007 consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007 consid. 5.2).
La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore resistente ha dichiarato estinto a contare dal 12 agosto 2025 il diritto alle prestazioni dipendente dal sinistro del 28 marzo 2025, deve pertanto essere confermata.
2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti