Raccomandata
Incarto n. 35.2025.79 mm
Lugano 15 dicembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia dell’8 ottobre 2025 di
RI1, ______ rappr. da: RA1, ______
contro
CO1, ______ rappr. da: RA2, ______
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 28 gennaio 2025, RI1, nato nel 1967, dipendente della ditta ______ AG di ______ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO1, è scivolato sui gradini di casa e ha riportato, secondo il rapporto 28 gennaio 2025 del Servizio di PS dell’Ospedale ______ di ______, una contusione del bacino, una lussazione della spalla sinistra e una ferita lacero-contusa al gomito destro (doc. 11).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
Da rilevare che, in passato, l’assicurato aveva già presentato ripetute lussazioni della spalla sinistra (la prima volta nel 1995) e che nel 2010, a seguito d’infortunio, era stato sottoposto a un intervento artroscopico di riparazione di una lesione di Bankart (cfr. doc. 27).
1.2. Il 31 luglio 2025, l’amministrazione ha comunicato all’assicurato che le prestazioni sarebbero state cautelativamente sospese a contare dal 1° settembre 2025, ritenuta la necessità di verificarne il diritto (cfr. doc. 30).
Il 6 agosto 2025, l’assicurato ha informato l’assicuratore che l’evento infortunistico occorsogli nel 2010 [recte: 2009, n.d.r.] era stato assunto dall’CO1 (doc. 36).
1.3. In data 8 settembre 2025, l’avv. RA1, in rappresentanza dell’assicurato, ha chiesto che l’istituto emanasse una decisione formale entro il termine di 10 giorni, in difetto di che avrebbe adito il TCA con un ricorso per denegata/ritardata giustizia (doc. 44).
1.4. Con ricorso per denegata/ritardata giustizia dell’8 ottobre 2025, RI1, sempre patrocinato dall’avv. RA1, ha chiesto al Tribunale di accertare l’esistenza di una “denegata/ritardata giustizia in relazione alla mancata intimazione di una decisione formale, facente seguito allo scritto del 31 luglio 2025 di CO1, in merito alla richiesta di copertura delle spese derivanti dall’infortunio del 28 gennaio 2025 (lussazione della spalla sinistra, frattura di due costole, contusione del bacino e ferita lacerocontusa del gomito destro)” e di ordinare all’CO1 di “(…) emanare immediatamente una decisione formale, munita dei termini di ricorso, in merito alla richiesta del signor RI1 di vedersi coperta l’integralità delle spese derivanti dall’infortunio da lui subito in data 28 gennaio 2025 (…)” (doc. I).
1.5. L’CO1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa sia dichiarata priva di oggetto (considerato che, il 15 ottobre 2025, al patrocinatore dell’assicurato è stato comunicato l’ulteriore diritto a prestazioni a titolo di ricaduta dell’infortunio del 16 gennaio 2009) e, in assenza di una denegata giustizia, non vengano assegnate ripetibili (cfr. doc. III).
1.6. In data 4 novembre 2025, l’avv. RA1 ha domandato che venga accertata una denegata/ritardata giustizia “(…) in relazione sia alla mancata intimazione di una decisione formale, facente seguito allo scritto del 31 luglio 2025 di CO1, in merito alla richiesta di copertura delle spese derivanti dall’infortunio del 28 gennaio 2025 (…), ma pure è accertata una ritardata/denegata giustizia anche in relazione alla mancata intimazione di una decisione formale, facente seguito allo scritto del 15 ottobre 2025, il quale riconduce il riconoscimento di prestazioni LAINF all’infortunio del 16 gennaio 2009”, che all’CO1 venga ordinato di “(…) emanare immediatamente una decisione formale, munita dei termini di ricorso, in merito alla richiesta del signor RI1 di vedersi coperta l’integralità delle spese derivanti dall’infortunio da lui subito in data 28 gennaio 2025 (…)” e che, pendente causa, sia “(…) mantenuto in essere il diritto del signor RI1 ad essere posto al beneficio di prestazioni CO1”.
In questo senso, il rappresentante dell’insorgente ha in particolare formulato le seguenti considerazioni:
" (…) In merito ai motivi che giustificano i tempi che determinano la denegata giustizia, rispettivamente circa le ragioni che, in concreto, debbono portare a concludere che il dire di CO1, sotto questo profilo, non può essere tutelato, si rinvia a quanto già indicato in sede di ricorso, rispettivamente si richiama la medesima giurisprudenza, sulla quale peraltro CO1 nemmeno si determina. In ogni caso, per il tramite della seconda comunicazione del 15 ottobre 2025, che ha nel frattempo fatto seguito a quella che in precedenza CO1 aveva trasmesso al signor RI1 e sulla scorta della quale egli aveva chiesto, per il tramite del sottoscritto patrocinatore, l’emanazione di una decisione formale, CO1 si conferma nella tesi a mente di cui l’attuale situazione del ricorrente ha da essere ricondotta all’infortunio del 16 gennaio 2009, ma (di nuovo) non ha ancora consegnato una formale decisione motivata, essendosi limitata a una semplice comunicazione, che qualifica come corretta la sospensione dell’erogazione delle prestazioni. Ora, dal momento che la richiesta era precisa ed era stato assegnato un preciso termine a CO1, non si comprende per quale ragione CO1 abbia deciso di reiterare nel proprio atteggiamento e trasmettere questa seconda comunicazione, oltretutto, stando a quanto si legge nella risposta, sostanziata da un preavviso medico, sul quale pure non è data facoltà al signor RI1 di determinarsi, omettendo invece, anche in questo caso, di mettergli a disposizione tutti i mezzi possibili per potersi difendere. Di nuovo, al pari di quella che ha sostanziato il primo ricorso per denegata giustizia, a maggior ragione quella del 15 ottobre 2025 giustifica il presente ricorso. Il signor RI1, infatti, non è minimamente d’accordo di ritenere che il suo infortunio sia da ricondurre all’episodio del 2009, anche perché ciò comporterebbe l’impossibilità di far scattare l’assicurazione complementare ______ – la quale nicchia e pure approfitta di questa situazione – ed usufruire della camera privata, così come ne avrebbe diritto stando al premio che sempre ha corrisposto alla propria Cassa malati.” (doc. V)
L’assicuratore convenuto si è pronunciato in proposito il 19 novembre 2025 (cfr. doc. VII + allegati).
In data 26 novembre 2025 l’avv. RA1 ha ancora formulato alcune sue considerazioni inerenti l’oggetto litigioso (cfr. doc. IX).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Nella concreta evenienza, il TCA è chiamato esclusivamente a stabilire se l’CO1 si sia o meno reso colpevole di una denegata/ritardata giustizia (cfr., su questo aspetto, DTF 130 V 90; STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2).
La domanda ricorsuale tendente a che l’amministrazione sia tenuta a corrispondere pendente lite le proprie prestazioni, è pertanto irricevibile.
2.3. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
2.4. In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188 ss., il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p. 339 s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In una sentenza 8C_149/2019 del 7 agosto 2019 consid. 3.2.1, il TF ha negato l’esistenza di un diniego di giustizia in un caso in cui tra l’opposizione interposta dall’assicurato (28 luglio 2017) e la presentazione del ricorso per denegata giustizia (6 dicembre 2018), erano trascorsi poco più di 16 mesi. In questo senso, la Corte federale ha constatato che il 20 novembre 2017 l’assicuratore aveva chiesto l’incarto AI in visione, l’8 febbraio 2018 domandato informazioni in merito a una valutazione reumatologica eseguita nell’ottobre 2017, il 16 novembre 2018 interpellato il proprio medico di fiducia e nel dicembre 2018 tentato di ottenere dei referti da parte di un ospedale. Inoltre, nell’ottobre 2017, l’assicurato aveva cambiato di patrocinatore, il quale, sino a settembre 2018, aveva prodotto nuova documentazione medica che l’assicuratore aveva sottoposto al proprio medico consulente.
L’Alta Corte ha per contro riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).
Da parte sua, in una sentenza 35.2021.6 dell’8 marzo 2021, confermata su questo aspetto dal TF con pronunzia 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 3.5, questo Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di una ritardata giustizia, trattandosi di una fattispecie riguardante una domanda di revisione della rendita in vigore, in cui dalla relativa istanza all’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia, erano trascorsi più di tre anni, sottolineando in particolare che una gestione più razionale degli accertamenti, soprattutto da parte del medico di circondario, avrebbe consentito tempi di evasione ben più brevi.
2.5. Chiamata a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte constata che l’CO1 ha inizialmente riconosciuto la propria responsabilità in relazione all’evento occorso all’assicurato nel gennaio 2025, corrispondendogli le relative prestazioni.
A margine del consulto 25 luglio 2025 presso la Clinica ______ di ______, è emerso che in passato, la prima volta nel 1995, il ricorrente aveva già lamentato delle lussazioni alla spalla sinistra e che nel 2010 era stato sottoposto a un intervento artroscopico di riparazione di una lesione di Bankart effettuato presso la Clinica ______ (doc. 27, p. 2).
In data 31 luglio 2025, l’istituto resistente ha quindi comunicato all’assicurato che dal 1° settembre 2025 avrebbe sospeso il pagamento delle prestazioni di cura e dell’indennità giornaliera, onde procedere a una verifica del proprio obbligo prestativo (cfr. doc. 30).
In occasione del colloquio telefonico del 5 agosto 2025, l’insorgente ha informato l’amministrazione che nel 1995 egli si trovava alle dipendenze della ditta ______ ma di non ricordare chi fosse l’assicuratore competente a quell’epoca (cfr. doc. 34).
Il giorno successivo l’assicurato ha comunicato che i costi del sinistro del 2009 erano stati assunti dall’CO1 (infortunio n. __._____.__._) (doc. 36).
Il 27 agosto 2025, l’assicuratore ha interpellato il proprio Servizio di medicina assicurativa allo scopo di chiarire l’eziologia dei disturbi alla spalla sinistra, oggetto dell’intervento di stabilizzazione prospettato dai sanitari della Clinica ______ (doc. 40).
Con apprezzamento del 28 agosto 2025, il PD dott. ______ ha indicato che i documenti a sua disposizione non gli consentivano di stabilire se i disturbi alla spalla sinistra fossero imputabili con verosimiglianza preponderante all’evento del gennaio 2025 e ha pertanto suggerito l’esecuzione di una RMN e ha chiesto all’amministrazione di acquisire la pregressa documentazione (doc. 41).
Il 29 agosto 2025, l’amministrazione ha chiesto alla Clinica ______ di sottoporre l’assicurato a un esame di risonanza magnetica della spalla sinistra per accertare la presenza, o meno, di una lesione “fresca” del labbro glenoideo inferiore (doc. 42).
Il 1° settembre 2025 l’CO1 ha richiamato dalla Clinica ______ di ______ la documentazione riguardante la spalla sinistra a partire dal 1995 (doc. 43).
In data 8 settembre 2025, l’avv. RA1 ha informato l’CO1 di non poter condividere il tenore del suo scritto 31 luglio 2025 e ha postulato l’emanazione di una decisione formale entro il termine di 10 giorni (doc. 44).
Il 26 settembre 2025, l’assicuratore convenuto ha sollecitato la Clinica ______ (doc. 46).
In data 8 ottobre 2025, il rappresentante dell’assicurato ha inoltrato al TCA il ricorso per denegata/ritardata giustizia in oggetto (doc. I).
Con apprezzamento del 13 ottobre 2025, il medico fiduciario ha attestato che la problematica interessante la spalla sinistra è conseguenza naturale dell’evento accaduto nel gennaio 2009 (doc. 52).
Il 15 ottobre 2025, l’amministrazione ha ammesso il suo ulteriore obbligo a prestazioni, a carico dell’infortunio del 16 gennaio 2009 (doc. 53).
2.6. Da quanto precede risulta che tra il momento in cui l’avv. RA1 ha domandato l’emanazione di una decisione formale (8 settembre 2025 – su questo aspetto, cfr. Basler Kommentar ATSG – P. Fleischanderl/M. Lendfers, 2a ed., art. 56 n. 47) e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (8 ottobre 2025), è trascorso appena un mese.
In queste condizioni, alla luce dei precedenti giurisprudenziali evocati al considerando 2.4., questo Tribunale non ritiene che l'assicuratore convenuto si sia reso colpevole di un ritardo ingiustificato nei confronti dell’assicurato.
Va inoltre rilevato che, dal momento (fine luglio 2025) in cui è venuta a conoscenza che la spalla sinistra era già stata interessata in passato da ripetuti episodi di lussazione e che, nel 2010, era già stata oggetto di un intervento artroscopico di stabilizzazione, l’amministrazione, dopo aver cautelativamente interrotto il pagamento delle prestazioni (a contare dal 1° settembre 2025), non è rimasta inattiva ma ha compiuto alcuni atti istruttori volti a stabilire se il danno oggetto dell’operazione prospettata dai sanitari della Clinica ______ fosse da imputare all’evento del 28 gennaio 2025 (essa ha in effetti interpellato il proprio servizio fiduciario, ha disposto l’esecuzione di una RMN della spalla sinistra e ha richiamato dalla Clinica ______ la documentazione pregressa).
D’altro canto, la circostanza che il 15 ottobre 2025 l’CO1 abbia omesso di rilasciare una decisione formale (cfr. doc. 53), non può essere costitutiva di una denegata giustizia. In effetti, avendo ripristinato il diritto alle prestazioni (sebbene a carico di un pregresso infortunio), l’istituto poteva legittimamente contare sull’accordo dell’assicurato (l’art. 49 cpv. 1 LPGA impone all’assicuratore di emanare una decisione formale soltanto in caso di disaccordo dell’interessato – sul tema, cfr. Basler Kommentar ATSG – S. Genner, 2a ed., art. 49 cpv. 1-4 n. 31).
Così come evidenziato il 19 novembre 2025 (cfr. doc. VII), è soltanto con le osservazioni di replica presentate il 4 novembre 2025 che l’amministrazione è venuta a conoscenza che la copertura dei costi di degenza in camera privata da parte dell’assicuratore contro le malattie, dipenderebbe dal fatto che i disturbi oggetto del prospettato intervento siano imputabili all’infortunio del 28 gennaio 2025 (cfr. doc. V, p. 5).
Dalle carte processuali si evince che, preso atto del disaccordo dell’insorgente, in data 30 ottobre 2025, l’assicuratore resistente ha di nuovo interpellato il proprio servizio medico (cfr. allegati al doc. VII).
Sulla scorta di tutto quanto precede, il ricorso per denegata/ritardata giustizia inoltrato dall’avv. RA1 deve essere respinto.
L’amministrazione è comunque tenuta a emanare al più presto una decisione formale (dallo scritto 26 novembre 2025 del patrocinatore non risulta che ciò sia già avvenuto – cfr. doc. IX).
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, il TCA si è pronunciato sulla questione di sapere se l’amministrazione si sia resa colpevole di una denegata/ritardata giustizia ai danni dell’assicurato.
Secondo questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA
Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per denegata/ritardata giustizia è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti