Raccomandata
Incarto n. 35.2025.66 mm/DC
Lugano 10 febbraio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2025 di
RI1, ______ rappr. da: avv. RA1, ______
contro
la decisione su opposizione del 14 luglio 2025 emanata da
CO1, ______ rappr. da: avv. RA2, ______ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 19 aprile 2024, RI1, nato nel 1960, dipendente della ditta ______ di ______ in qualità di direttore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali, è caduto e ha battuto a terra la testa e le costole.
La TAC eseguita il giorno stesso ha mostrato la frattura non dislocata della III. e IV. costola a sinistra con contusione polmonare e pneumotorace (doc. 32).
L’esame di RMN cerebrale del 20 aprile 2024 non ha rivelato la presenza di patologie strutturali di natura infortunistica (doc. 17).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso.
1.2. In ragione dell’apparizione di un’emisindrome sinistra a carattere sensitivo e motorio (cfr. doc. 23), in data 5 luglio 2024, l’assicurato è stato di nuovo sottoposto a una RMN cerebrale, esame che ha evidenziato un ematoma sottodurale destro con effetto di volume sul parenchima cerebrale emisferico destro, deformazione del ventricolo omolaterale, ernia cingolare e deviazione verso sinistra della linea mediana (doc. 19).
In data 6 luglio 2024 ha avuto luogo, presso l’Ospedale universitario di ______ (degenza 5-10 luglio 2024), un intervento di evacuazione di ematoma sottodurale destro (doc. 36 e doc. 60).
Dalle carte processuali si evince che, sempre nel corso del mese di luglio 2024, è stata diagnosticata una recidiva di ematoma sottodurale (doc. 38), ciò che ha necessitato di un intervento di craniotomia con (nuova) evacuazione (30 luglio 2024 – doc. 77; degenza 29 luglio-2 agosto 2024 – doc. 78).
1.3. L’8 agosto 2024 RI1 ha consultato la Clinica di neurologia dell’Ospedale ______ di ______ (cfr. doc. 119), presso la quale è poi rimasto in cura (cfr. doc. 134
La TAC cerebri effettuata il 10 agosto 2024 ha evidenziato la presenza di una collezione sottodurale con lieve effetto di massa sulle circonvoluzioni cerebrali adiacenti, senza deformazione del ventricolo omolaterale o deviazioni della linea mediana, compatibile con gli esiti post operatori recenti (doc. 68).
Nel mese di ottobre 2024, l’assicurato è pure entrato in cura psichiatrica presso il dott. ________ (cfr. doc.102 e 103).
1.4. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 26 marzo 2025, l’CO1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni a contare dal 1° aprile 2025, ritenuto che le “cause organiche non sono sufficienti a spiegare i disturbi tuttora lamentati”, i quali non costituirebbero una conseguenza adeguata dell’infortunio occorso nel mese di aprile 2024 (doc. 148).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. ______ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 160 e doc. 165), in data 14 luglio 2025, l’amministrazione ha confermato il suo primo provvedimento (cfr. doc. 181).
1.5. Con tempestivo ricorso del 10 settembre 2025, RI1, sempre rappresentato dall’avv. ______, ha chiesto in via principale che l’CO1 venga condannato a riconoscere una “piena presa a carico delle problematiche alla salute lamentate dall’assicurato ai sensi della LAINF”, in subordine il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e nuova decisione.
A sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore ha sviluppato in particolare la seguente argomentazione:
" (…) Quanto più conta è comunque che, nuovamente interpellato, il perito dr. med. ______ ha potuto confermare che il medico fiduciario assicurativo, dr. med. ______ non ha probabilmente capito/inteso/letto la perizia che ha invero considerato le IRM cerebrali di aprile 2025, citate a più riprese nel rapporto e largamente commentate. In merito alla valutazione del medico fiduciario, il Dr. med. ______ ha potuto riconfermare che la tesi medico assicurativa sull’assenza di lesioni del parenchima cerebrale non esclude affatto che le problematiche persistenti dell’assicurato sia causate dalla presenza di alterazioni intracraniche come gli ematomi sottodurali riscontrati all’ultima IRM cerebrale (doc. B).
Una tale valutazione, contraria a quanto attesta il medico fiduciario, emerge in effetti anche dalla lettura completa della perizia medica versata agli atti secondo cui “I sintomi neurologici presentati dal Sig. RI1 sono sicuramente in relazione con l’ematoma sottodurale cronico e questo è di origine traumatica” (cfr. perizia p.to 4 pag. 16).
La decisione (e il dr. med. ______) hanno preferito ignorare tale elemento medico, senza chinarsi sulle sue risultanze e riconfermato anche dal complemento qui prodotto (doc. B) e da tutti gli altri rapporti medici per cui, lo si ricorda, dal profilo neurologico la stessa dr. med. ______ aveva comunque già certificato un’incapacità lavorativa al 70% fino al 31 agosto 2025 (certificati medici aggiornati seguono).
(…).
Si ritiene in queste circostanze che l’interruzione delle prestazioni non avrebbe potuto intervenire e la decisione su opposizione non possa essere condivisa. Considerato che tutti i rapporti agli atti confermano quantomeno elementi di chiaro dubbio sulla concludenza dei rapporti medici fiduciari, a maggior ragione se si considera che neppure sia stato raccolto un parere peritale esterno, si sostiene che senza più approfondite indagini, l’assicurazione non abbia certo provato l’estinzione del nesso causale o il raggiungimento dello status quo ante/sine.
La decisione impugnata, basata sul solo, unico e isolato parere medico fiduciario, non merita pertanto conferma in presenza di molteplici elementi di contrasto agli atti e, soprattutto delle valutazioni peritali del dr. med. ______. Richiamato l’onere della prova incombente all’assicurazione, e ricordato che dal profilo neurologico è tutt’ora certificata un’incapacità lavorativa, una presa a carico dal profilo LAINF non poteva essere esclusa.
(…).
Nella fattispecie, la decisione nega un rapporto di causalità tra le problematiche psichiche lamentate dall’assicurato e l’evento infortunistico basandosi anche per questo aspetto sulla valutazione del dr. med. ______ e considerando assenti i criteri giurisprudenziali per riconoscere una presa a carico LAINF di problematiche psichiche a seguito di eventi e in assenza di reperti oggettivi.
(…).
Va premesso che nel caso concreto non è assente un danno organico di natura infortunistica. In effetti, sia la perizia ______, sia la più recente presa di posizione del perito (doc. B) confermano la presenza di disturbi neurologici (le parestesie e disturbi neuropsicologici persistenti) dovuti alle alterazioni intracraniche, più precisamente agli ematomi sottodurali riscontrati nel corso dell’ultima risonanza magnetica. Questi elementi organici sono anche da mettere in relazione a un contesto di alterazione cognitiva, secondo il perito.
(…).
Ciò vale a maggior ragione laddove già anche dal profilo fattuale, le valutazioni del dr. med. ______, che ha escluso una causalità con le problematiche psichiche, non sono fondate. Il medico fiduciario aveva infatti sostenuto, in maniera manifestamente infondata, che la sintomatologia psichiatrica fosse preesistente, laddove i rapporti agli atti indicano che l’assicurato presentava una personalità premorbosa completamente muta per quanto riguarda le problematiche psichiatriche, non ha mai avuto precedenti episodi depressivi, ansiosi o altri episodi nell’area psichiatrica, non è mai stato in cura in questi sensi.
La valutazione medico assicurativa secondo cui il disagio psichico non sarebbe correlato a cause organiche in assenza di lesioni cerebrali strutturali si appalesa dunque in aperto contrasto con i documenti medici agli atti che per contro dimostrano, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, la causalità tra l’evento e il danno alla salute, nesso che non può essere certo escluso sulla base di un’inesistente situazione morbosa pregressa. (…).” (doc. I)
1.6. Il 18 settembre 2025, il rappresentante dell’insorgente ha versato agli atti un certificato d’inabilità lavorativa dello psichiatra dott. _________ (doc. V + allegato).
1.7. L’CO1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII + allegato).
Con scritto datato 23 settembre 2025, la patrocinatrice dell’assicuratore ha preso posizione sul certificato 16 settembre 2025 dello psichiatra curante (doc. VIII).
1.8. In data 16 ottobre 2025, l’avv. ______ ha prodotto ulteriore documentazione medica e si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni.
A proposito della valutazione dell’adeguatezza del nesso di causalità, egli ha innanzitutto contestato che in concreto possa trovare applicazione la giurisprudenza federale in materia di colpo di frusta e di traumi cranio-cerebrali, considerato che la sintomatologia denunciata dall’assicurato correlerebbe con un danno organico oggettivabile.
Ad ogni modo, l’esame della causalità adeguata sarebbe avvenuto in maniera prematura, posto che lo stato di salute infortunistico non si è ancora stabilizzato.
Infine, prescindendo dai primi due aspetti, dato un infortunio di media gravità in senso stretto, il patrocinatore fa valere che sarebbero adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza federale, e meglio quello della gravità o della particolare caratteristica delle lesioni lamentate, quello della cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio, quello del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti e quello della rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti (cfr. doc. XII + allegati).
L’amministrazione si è pronunciata in merito il 22 ottobre 2025 (cfr. doc. XIV + allegato).
In data 31 ottobre 2025, il rappresentante del ricorrente ha formulato le proprie osservazioni sull’allegato inoltrato dall’CO1 e sull’accluso apprezzamento del suo medico fiduciario (doc. XVI).
1.9. Il 2 dicembre 2025, l’avv. ______ ha versato agli atti altri due certificati d’incapacità lavorativa del dott. _______ (doc. XVIII + allegato).
L’assicuratore resistente si è espresso al riguardo il 4 dicembre 2025 (doc. XX).
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’CO1 era legittimato a porre fine dal 1° aprile 2025 alle prestazioni dipendenti dall’infortunio accaduto il 19 aprile 2024, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.3. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).
Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140 s., consid. 6c/aa e bb e 409 s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53 ss. consid. 4a).
2.5. In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2 ss.).
Nella DTF 134 V 109, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.4. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.6. Nel caso di specie, con la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore convenuto ha sostenuto che a livello cerebrale non sarebbe stato oggettivato alcun danno strutturale a cui correlare la sintomatologia denunciata dall’insorgente. L’CO1 ha quindi proceduto a un esame particolare della causalità adeguata e, dato un infortunio di media gravità al limite della categoria inferiore, ne ha negato l’esistenza (cfr. doc. 181).
Questa Corte è dunque chiamata innanzitutto a stabilire se per i disturbi che presenta il ricorrente esiste un sostrato organico oggettivabile.
Al riguardo, constata che, trattandosi degli aspetti medici, l’amministrazione ha fatto capo al parere del PD dott. ______, spec. in neurologia.
Con apprezzamento del 21 febbraio 2025, il medico fiduciario ha in effetti dichiarato che, in base al materiale iconografico a sua disposizione, a livello cerebrale non sono presenti lesioni strutturali consecutive al trauma cranio-cerebrale del 19 aprile 2024. Inoltre, alla luce delle risultanze della visita di controllo del 22 gennaio 2025, l’assicurato non denuncia nemmeno più deficit neurologici oggettivabili. I disturbi della sensibilità interessanti l’emicorpo sinistro appaiono piuttosto amplificati da un profilo funzionale. Una possibile genesi epilettica non risulta in concreto tipica. In assenza di lesioni cerebrali strutturali, non può essere ammesso che i disturbi psichici abbiano un sostrato organico, a fronte di un già preesistente umore depresso con disturbi del sonno. A suo avviso, quindi, da un profilo strettamente neurologico, è inspiegabile perché il ricorrente non abbia ulteriormente incrementato la sua capacità lavorativa del 30% all’età di quasi 65 anni (cfr. doc. 136).
Nel contesto della procedura di opposizione, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto documentazione medica a sostegno delle proprie pretese.
In particolare, con rapporto del 28 aprile 2025, il dott. ________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome depressiva reattiva ad un grave evento traumatico (ICD-10: F32.1) e una sindrome post traumatica da stress (ICD-10: F43.0), patologie da imputare all’evento dell’aprile 2024.
D’altro canto, lo psichiatra curante ha rilevato che “quanto scritto dal consulente della CO1 in relazione ad una sindrome depressiva preesistente con disturbi del sonno non corrisponde alla storia clinica del Signor RI1.”.
Infine, a suo avviso, l’insorgente presenta un’inabilità lavorativa del 50/60% almeno, in “stretta correlazione con l’evento del 19.04.2024 e i successivi interventi operatori del luglio del 2024 stesso.” (doc. 163).
L’avv. ______ ha inoltre versato agli atti una perizia di parte, datata 23 aprile 2025, del dott. ______, spec. FMH in neurologia.
Queste in particolare le considerazioni espresse dallo specialista privatamente consultato dal ricorrente:
" (…) Nel complesso i disturbi presentati dal signor RI1 appaiono congruenti con le patologie presentate e descritte sopra, relative alla presenza di ematomi sottodurali destro maggiore che sinistro, che hanno necessitato di un primo intervento il 6.7.2024 tramite due fori di trapano a destra a causa di cefalea e emiparesi sinistra. Di seguito recidiva dell’ematoma sottodurale destro con clinicamente parestesie a sinistra, emisindrome sensitiva a sinistra e difficoltà alla stazione eretta, che è stato preso a carico chirurgicamente con ulteriore trapanazione e emicraniectomia destra. Anche la persistenza di parestesie sull’emilato sinistro e almeno parte dei disturbi neuropsicologici che impediscono la ripresa completa dell’attività lavorativa possono essere correlate con la persistenza della falda di ematoma sottodurale oggettivata l’ultima volta in aprile 2025.
La presenza di una verosimile breve perdita di conoscenza al momento del trauma e l’amnesia circostanziale, la ferita e contusione al capo permettono di identificare la diagnosi di trauma cranico lieve. Al momento attuale il Sig. RI1 presenta complicazioni a medio termine legate alla diagnosi sotto forma di disturbi neurocognitivi, disturbi del sonno e probabilmente s. da stress post traumatico.
Dal punto di vista assicurativo la CO1 tramite valutazione neurologica specialistica da parte del PD Dr. Med. ______ si esprime da una parte affermando che l’assenza di alterazioni intracerebrali e del parenchima del sistema nervoso centrale non permettono di postulare l’origine organica di una malattia depressiva o di un disfunzionamento neurocognitivo da attribuire al trauma cranico. Per quanto riguarda i sintomi dell’ematoma sottodurale, in considerazione della pressoché scomparsa dell’ematoma sottodurale anche l’incapacità lavorativa dovrebbe essersi ridotta in modo completo a partire dalla fine dell’anno 2024. Veniva inoltre ipotizzato un consumo inadeguato di benzodiazepine da parte del PD Dr. Med. ______, che tuttavia non appare evidente dalla documentazione messa a disposizione o riassunta dal PD Dr. Med. ______ stesso.
La risoluzione dell’ematoma sottodurale destro recidivo non è stata oggettivata in quanto all’ultimo esame TAC cerebrale (a disposizione del Dr. ______) del ottobre 2024 e di seguito anche alla recente risonanza magnetica dell’aprile 2025 viene descritta la persistenza di una falda di ematoma di 6 mm a destra e 2 mm a sinistra, quindi, contrariamente a quanto affermato dal Dr. ______, non si può considerare la situazione come regredita (nemmeno “pressoché scomparsa”), tutt’al più si può considerare la situazione come stabilizzata nel senso della persistenza di un ematoma sottodurale cronico parietale destro. I sintomi presentati dal Sig. RI1 sono ancora verosimilmente in relazione con l’ematoma sottodurale, recidivo e persistente a destra e nel caso specifico si manifestano sotto forma di parestesie alla mano sinistra e molto verosimilmente anche con disturbi a carattere neuropsicologico avvertiti con difficoltà di concentrazione e di mantenimento della attenzione prolungata e globalmente della resa intellettuale presso il posto di lavoro. Questi sono sintomi che classicamente vengono riscontrati in casi di ematoma sottodurale, anche cronico e di origine traumatica.” (doc. 167, p. 14 s.)
Con apprezzamento dell’11 luglio 2025, il dott. ______ ha criticamente commentato la valutazione del dott. ______, rilevando che quest’ultimo avrebbe purtroppo ignorato le risultanze della RMN cerebrale del 23 aprile 2025, cosicché le sue conclusioni non sarebbero valide per quanto concerne la mancata regressione della recidiva di ematoma sottodurale bilaterale dopo evacuazione neurochirurgica e della conseguente persistenza di deficit neurologici. Anche un peggioramento della sintomatologia depressiva non è spiegabile sul piano organico, in assenza di lesioni intracerebrali (cfr. doc. 182).
In data 3 settembre 2025, il dott. ______ ha osservato che “il Dr. med. ______ non ha probabilmente capito/inteso/letto che ho preso visione delle IRM cerebrali di aprile 2025, nonostante l’abbia citata a più riprese. Rimane fermo sulla constatazione di assenza di lesioni del parenchima cerebrale, che può essere condivisa. Tuttavia esistono disturbi neurologici (come quelli che presenta il signor RI1) come le parestesie e disturbi neuropsicologici persistenti anche senza lesioni del parenchima, ma in presenza di alterazioni intracraniche come gli ematomi sottodurali, come quelli che sono stati riscontrati e che persistono all’ultima IRM cerebrale, presso il signor RI1 (punto 3 della mia valutazione).” (doc. 186).
Chiamato dall’amministrazione a pronunciarsi sulla presa di posizione del dott. ______, con rapporto del 22 settembre 2025, il PD dott. ______ ha confermato di non poterla condividere, data l’assenza di una base organica cerebrale e di effettive alterazioni cerebrali. Lo specialista interpellato dall’insorgente è quindi stato invitato a consultare le linee guida in lingua tedesca relative alla valutazione dei traumi cranio-cerebrali chiusi, in cui si raccomanda di non riconoscere eventuali disturbi psichici o neurocognitivi senza una comprovata lesione cerebrale. In assenza di lesioni cerebrali organiche, non è quindi necessario alcun accertamento neuropsicologico in relazione causale con l'incidente, poiché eventuali risultati patologici non sarebbero specifici, ovvero non sarebbero attribuibili con verosimiglianza preponderante all'infortunio (doc. VII 2).
Con certificazione del 9 ottobre 2025, la dott.ssa ______, Caposervizio presso la Clinica di neurologia dell’Ospedale ______ di ______, ha indicato che gli esiti del noto traumatismo cranico “consistono in una emisindrome facio-brachio-crurale sinistra (all’ultima visita neurologica da me eseguita del 24.07.2025 riporto una ipoestesia tattile all’emicorpo sinistro e un impaccio nei movimenti rapidi alternati con gli arti a sinistra; la marcia è autonoma, ma difficoltosa in tandem), in un disturbo dell’equilibrio e in difficoltà di concentrazione e affaticamento mentale. All’ultima RM (Risonanza Magnetica) cerebrale del 24.04.2025 vi è evidenza di una minima raccolta fluida sottodurale emisferica destra nella regione sottostante l’opercolo di craniotomia, tuttavia in assenza di effetto compressivo (e dunque che non richiede un ulteriore intervento neurochirurgico). Dal mio punto di vista gli esiti presenti oggettivati alla visita neurologica e visibili alla RM cerebrale sono da mettere in relazione al trauma e hanno un impatto funzionale nelle attività quotidiane. Il paziente, a distanza di più di un anno dal trauma, non ha avuto un recupero completo dal punto di vista neurologico.” (doc. F).
Con comunicazione mail del 14 ottobre 2025 indirizzata al rappresentante del ricorrente, il dott. ______ ha dichiarato di non volersi esprimere a proposito degli aspetti psichiatrici, non di sua competenza. In merito agli aspetti neuropsicologici e meglio alle linee guida tedesche evocate dal dott. ______, egli ha rilevato che “nella letteratura esistono molte evidenze per cui dei depositi ematici pericerebrali (come gli ematomi sottodurali) possono causare disturbi neuropsicologici. Penso quindi vi sia almeno un fondato dubbio riguardo la relazione tra gli ematomi sottodurali e i problemi neuropsicologici che il Sig. RI1 sostiene di presentare e che il Dr. ______ continua a negare.” (doc. E)
Con apprezzamento del 21 ottobre 2025, il fiduciario dell’CO1 ha segnatamente sostenuto che l'ultima risonanza magnetica cerebrale del 24 aprile 2025 ha riscontrato un minimo residuo di sangue esterno dopo ematoma sottodurale. Tuttavia, ciò non costituisce ancora una lesione intracerebrale (nel cervello) suscettibile, secondo le linee guida, di comportare conseguenze cognitive o psichiche permanenti. Nel caso di specie, ciò non si verifica, così come non è ammissibile un’incapacità lavorativa completa e permanente (cfr. doc. XIV 1).
2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non ritiene di poter confermare la decisione su opposizione del 14 luglio 2025, fondata sugli apprezzamenti agli atti del dott. ______.
Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata basata su una perizia esterna, può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.7.).
Il TCA constata che gli specialisti intervenuti sono unanimi nel ritenere che l’assicurato presenti ancora delle sequele dell’infortunio accadutogli nell’aprile 2024, nella forma di una “residua sottile falda di ematoma sottodurale cronico fronto-parietale destro” (cfr. referto RMN cerebrale del 24 aprile 2025 – doc. 174).
A proposito dell’ematoma subdurale cronico, dal sito web dell’Ente ospedaliero cantonale (www.eoc.ch) risulta che questa patologia può provocare, in particolare, disturbi cognitivi e perdita delle capacità intellettive, rallentamento psicomotorio, cambiamento di essenza e personalità, nonché disturbi emotivi.
I pareri degli specialisti divergono invece sulla questione di sapere se la sintomatologia neurologica denunciata dall’insorgente, in particolare i disturbi cognitivi, correla con il reperto appena citato.
Il medico fiduciario dell’CO1 lo nega, facendo essenzialmente valere che, in base alle linee guida tedesche, sarebbe necessaria una lesione strutturale intracerebrale, la cui esistenza non è però stata oggettivata nel caso di specie (aspetto quest’ultimo sul quale anche lo specialista privatamente consultato dall’assicurato peraltro concorda - cfr. doc. 186: “Rimane fermo sulla constatazione di assenza di lesione del parenchima cerebrale, che può essere condivisa.” – il corsivo è del redattore) (si veda supra, consid. 2.6.).
Per contro, il dott. ______ e la dott.ssa ______ lo ammettono, sostenendo che anche un ematoma sottodurale sarebbe atto a provocare i disturbi presentati da RI1 (cfr. supra, consid. 2.6.).
Ora, questa Corte non dispone delle competenze mediche necessarie per decidere con cognizione di causa a favore dell’una o dell’altra delle due posizioni.
In presenza di valutazioni mediche divergenti, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorra ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e le STF 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 3.3; 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).
2.9. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).”
(si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Inoltre, con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021 succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid. 2.9 e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).
Infine, con pronunzia 8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:
" Aufgrund der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl. Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023 E. 5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den Untersuchungsgrundsatz, mithin Bundesrecht, verletzt.”
(cfr. pure STCA 35.2024.26 del 30 settembre 2023 consid. 2.13.; 35.2024.73 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.5.).
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo parere del proprio medico fiduciario.
Per le ragioni già esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA), volto a chiarire se la sintomatologia denunciata dall’assicurato correla con un danno alla salute oggettivabile imputabile all’evento traumatico del 19 aprile 2024.
In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.
Va rilevato che, nel caso in cui i disturbi non presentassero un sostrato organico oggettivabile imputabile al trauma subito, l’assicuratore sarebbe chiamato a procedere a un esame particolare della causalità adeguata.
In quell’ambito, occorrerebbe avantutto stabilire se la valutazione dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 (e precisata nella DTF 134 V 109) relativamente ai traumi cranio-cerebrali oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133) (da notare che, nella decisione formale del 26 marzo 2025, l’CO1 ha applicato la DTF 115 V 133 [cfr. doc. 146], mentre per l’avv. ______ l’adeguatezza deve essere valutata, se del caso, in applicazione della DTF 117 V 359 [cfr. doc. XII, p. 7 s.]).
Al riguardo, è utile segnalare che, in una recente sentenza 8C_348/2025 del 13 gennaio 2026 consid. 3.3, il Tribunale federale ha ribadito che in caso di trauma cranio-cerebrale è necessario un certo grado di gravità della lesione sotto forma di contusio cerebri per giustificare l'applicazione della relativa giurisprudenza. Per contro, in presenza di un trauma cranio-cerebrale lieve, l'esame del nesso causale adeguato viene effettuato in applicazione della giurisprudenza in materia di disturbi psichici conseguenti a un infortunio. Pertanto, un trauma cranio-cerebrale che raggiunge al massimo il grado di gravità di una commotio cerebri - senza essere al limite di una contusio cerebri - non è in linea di principio sufficiente per l'esame della causalità adeguata alla luce della giurisprudenza sviluppata in caso di trauma cranio-cerebrale. Una contusio cerebri è una violenza focale esercitata sul tessuto cerebrale, accompagnata da piccole emorragie parenchimali o da un edema locale. Una commozione cerebrale è invece uno stato di disfunzione neurologica temporanea e rapidamente reversibile accompagnata da una breve perdita di coscienza subito dopo il trauma e, spesso, da amnesia concomitante al trauma e/o precedente al trauma, ma senza anomalie neurologiche. Per determinare se un trauma cranico rientri al massimo nella categoria delle commozioni cerebrali, occorre basarsi sulle constatazioni mediche iniziali a livello clinico, diagnostico e di imaging.
Vista la conclusione a cui si è giunti, non è necessario che questo Tribunale si pronunci in merito alla pretesa esistenza di una violazione del diritto di essere sentito dell’assicurato.
2.10. Considerato l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO1 verserà all’assicurato, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti