Raccomandata
Incarto n. 35.2025.64 cr
Lugano 10 febbraio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione su opposizione del 13 agosto 2025 emanata da
CO1, ______ rappr. da: avv. RA1, ______ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 8 ottobre 2024, RI1, nato nel ____, dipendente della ditta ______ SA di ______ in qualità d’impiegato di magazzino e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO1, è caduto dalle scale e ha riportato, secondo il verbale di PS dell’Ospedale di ______, contusioni alla regione della spalla destra e del dorso (doc. 3).
L’artro-RMN della spalla destra del 18 dicembre 2024 ha evidenziato la presenza di una lesione del cercine glenoideo (doc. 51).
La CO1 ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’11 febbraio 2025, l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurato che il diritto all’indennità giornaliera è cessato a far tempo dal 6 febbraio 2025, mentre quello alle prestazioni sanitarie al termine del terzo ciclo di fisioterapia prescritto dal suo medico curante specialista (cfr. doc. 71).
Il 24 febbraio 2025 RI1 ha interposto opposizione contro il provvedimento appena citato (cfr. doc. 75).
1.3. Dalle carte processuali emerge che, in data 7 maggio 2025, l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento artroscopico di riparazione della lesione Slap, tenodesi del bicipite e débridement del tendine del muscolo sovraspinato destro (doc. 89).
I costi dell’operazione sono stati assunti dall’istituto assicuratore.
1.4. In data 13 agosto 2025, la CO1 ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha parzialmente riformato il suo primo provvedimento, nel senso che il diritto all’indennità giornaliera è stato riconosciuto sino al 28 febbraio 2025, rispettivamente durante il periodo dal 7 maggio 2025 al 7 agosto 2025. L’assicuratore ha, inoltre, riconosciuto il diritto al rimborso delle spese mediche necessarie alla cura dei postumi infortunistici “sino a nuova decisione”.
Infine, l’istituto assicuratore ha verificato se l’assicurato, nello svolgimento di attività adatte, esigibili al 100%, subisse un discapito economico, negando, dopo raffronto dei redditi, una tale evenienza (doc. 116).
1.5. Con tempestivo ricorso del 10 settembre 2025, RI1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento delle indennità giornaliere ininterrottamente “fino al ripristino effettivo della capacità lavorativa, comunque almeno fino all’11 settembre 2025, con pagamento degli arretrati”.
L’assicurato ha pure chiesto, in via cautelare, il ripristino provvisorio delle indennità giornaliere sino alla decisione di merito.
Inoltre, egli ha chiesto di essere ammesso al beneficio “dell’assistenza giudiziaria e al patrocinio d’ufficio, con designazione di un patrocinatore e anticipo a carico dello Stato delle spese di difesa”.
Sostanzialmente egli ha contestato innanzitutto il mansionario considerato dall’amministrazione in relazione alla sua attività di magazziniere, sottolineando come i suoi compiti fossero di natura pesante, essendo chiamato a movimentare carichi di 30-40 kg.
Inoltre, egli ha criticato la valutazione del dr. ______ eseguita oltretutto solo sulla base della documentazione medica e senza procedere ad una visita – a mente del quale un’attività leggera sarebbe esigibile fin dal 1° dicembre 2024, con un periodo di adattamento sino al 5 febbraio 2025, e poi nuovamente, dopo l’intervento del 6 maggio 2025, a partire dal 7 agosto 2025.
A suo modo di vedere quanto ritenuto dal medico dell’assicuratore infortuni non può essere condiviso, essendo in contrasto con quanto attestato dal chirurgo curante, dr. ______, il quale ha ancora certificato una totale inabilità lavorativa sino all’11 settembre 2025 (doc. I).
1.6. In data 15 settembre 2025 l’assicurato ha consegnato a mano al TCA un ulteriore certificato medico del medico curante (dr.ssa ______), attestante un’inabilità lavorativa del 100% dal 12 settembre 2025 al 28 ottobre 2025 (doc. III).
Tale documento è stato immediatamente trasmesso all’amministrazione ai fini della risposta di causa (doc. IV).
1.7. Con la risposta di causa, l’istituto assicuratore ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma integrale della decisione su opposizione impugnata (doc. III).
1.8. Con scritto del 10 ottobre 2025 l’assicurato ha ribadito la natura pesante dell’attività da egli svolta al momento dell’infortunio, indicando a dimostrazione di quanto sostenuto il nominativo di un collega di lavoro da sottoporre ad audizione testimoniale (doc. VII).
1.9. In data 13 ottobre 2025 l’assicurato ha pure chiesto che venga sentito come testimone il corriere che consegnava la merce presso il magazzino della ditta (doc. VIII).
1.10. Con osservazioni del 16 ottobre 2025 l’istituto assicuratore ha ribadito la correttezza della decisione su opposizione impugnata, ritenendo sostanzialmente superfluo stabilire le esatte mansioni dell’interessato presso il datore di lavoro, posto comunque, da un lato, come il precedente rapporto lavorativo sia stato disdetto con effetto dal 30 novembre 2024 e, dall’altro, che tutti i medici sono concordi nel valutare l’esistenza di una piena abilità lavorativa nello svolgimento di attività leggere adeguate (doc. X).
1.11. In data 29 ottobre 2025 l’assicurato ha prodotto un ulteriore referto medico della dr.ssa ______, attestante la piena inabilità lavorativa dal 29 ottobre 2025 al 30 novembre 2025, e la piena esigibilità lavorativa dal 1° dicembre 2025 (doc. XII).
1.12. Con decreto del 14 novembre 2025 il TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo (doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’istituto assicuratore era legittimato a porre fine al versamento dell’indennità giornaliera a contare dal 28 febbraio 2025, e poi (dopo il ripristino delle stesse dal 7 maggio 2025 al 7 agosto 2025) dall’8 agosto 2025, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va di principio valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
L’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., il TFA ha precisato che la definizione d’incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.4. A proposito dell’eventualità prevista dalla seconda frase dell’art. 6 LPGA, occorre rilevare che l'obbligo di mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua in un'attività adatta, principio derivante dall'obbligo di diminuire il danno, costituisce l'eccezione al principio secondo cui la valutazione della capacità lavorativa deve essere stabilita in base alle limitazioni effettive nell'ultimo lavoro esercitato (sentenze 8C_714/2018 del 5 marzo 2019 consid. 4.4.2 e U 108/05 del 28 agosto 2006 consid. 2.2, entrambe con riferimenti). Esso presuppone, da un lato, una prevedibile limitazione durevole della capacità lavorativa nell'occupazione esercitata fino al momento dell'infortunio e, da un altro lato, uno stato di salute stabile; un quadro clinico labile di una durata limitata nel tempo non è sufficiente (STFA U 108/05 consid. 2.3; U 301/02 del 1° ottobre 2003 consid. 1.3; entrambe con riferimenti). Dall'altra parte però ci si deve attendere ancora un percepibile miglioramento dalla continuazione della cura medica dopo l'infortunio, perché altrimenti il diritto alle indennità giornaliere decade e deve essere esaminato il diritto alla rendita alla luce dell'art. 19 cpv. 1 LAINF (M. Schmidt, in: Kommentar zum Schweizersichen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 2018, n. 9 ad art. 16 LAINF).
Come rammenta la dottrina (CR LPGA, Moser-Szeless/Castella, art. 6., n. 34 e seg.), la legge non definisce cosa debba intendersi con la nozione di “lunga durata” che deve rivestire l’incapacità lavorativa nell’attività svolta abitualmente affinché possa entrare in considerazione un cambiamento di professione. Secondo i lavori preparatori, tale nozione corrisponde, di regola, ad una durata superiore ai sei mesi.
Un'incapacità lavorativa di durata lunga, la quale impone di considerare lo svolgimento di un'attività lavorativa adattata, non sussiste finché alla luce degli atti medici può essere stabilita una prognosi, la quale secondo il principio della probabilità preponderante permetta di concludere che l'assicurato potrà riprendere la propria capacità lavorativa nell'attività svolta in precedenza, in maniera da escludere la continuazione del diritto alle indennità giornaliere (STFA U 108/05 consid. 4.1 con riferimenti).
Se tuttavia appare chiaramente, secondo le indicazioni mediche a disposizione, che la persona assicurata non potrà più riprendere la sua abituale attività, mentre dal profilo medico risulta esigibile un reinserimento professionale, l’incapacità al lavoro determinante per il diritto a prestazioni andrà valutata in relazione ad un’altra attività esigibile. Una tale evenienza può verificarsi dopo un periodo di tempo più o meno lungo rispetto a quello di insorgenza dell’incapacità lavorativa nella professione abituale: infatti, nel caso in cui già poco tempo dopo l’insorgenza del danno alla salute emerga che la ripresa dall’attività abituale non possa più essere possibile, si dovrà concludere per l’esistenza di una incapacità lavorativa di “lunga durata”.
Se risulta che l'assicurato nell'ottica dell'obbligo di ridurre il danno sia tenuto a cambiare lavoro, l'assicuratore deve invitarlo in tal senso e concedergli un adeguato periodo transitorio per adattarsi alle mutate circostanze e trovare un nuovo posto di lavoro, durante il quale le indennità giornaliere continuano a essere versate. Tale periodo transitorio viene fissato da tre a cinque mesi (STF 8C_714/2018 del 5 marzo 2019 consid. 4.4.2 con rinvio alla DTF 141 V 625 consid. 4.1; cfr. anche STF 8C_838/2012 del 19 aprile 2013 consid. 3.1; 8C_173/2008 del 20 agosto 2008 consid. 2.3; U 108/05 del 28 agosto 2006 consid. 2.3; U 301/02 del 1° ottobre 2003 consid. 1.3 con rinvio alla DTF 114 V 281 consid. 5b; M. Schmidt, n. 10 ad art. 16 LAINF; J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesvewaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, n. 213 p. 973 con riferimenti).
Se l'assicuratore esige il reinserimento in una nuova occupazione, esso deve esporre i profili professionali o quali attività considera esigibili per l'assicurato. Solamente con una tale designazione e un tale chiarimento delle possibilità lavorative, l'assicuratore adempie il suo obbligo di motivazione, inteso come parte del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). In questa maniera all'assicurato viene reso possibile di farsi un'idea sulla portata del cambiamento lavorativo richiesto (STF 8C_714/2018 consid. 4.4.4; STFA U 301/02 consid. 1.4 con rinvio alla DTF 124 V 181 consid. 1a).
2.5. Nella concreta evenienza, per quanto qui d’interesse, dalle carte processuali emerge che con referto del 20 dicembre 2024 gli specialisti curanti - la dr.ssa ______, Capoclinica, e il dr. ______, Medico Aggiunto del Servizio ortopedia e traumatologia dell’______ di ______ - hanno fornito all’assicuratore infortuni i seguenti ragguagli:
" rispondo alla vostra richiesta del 06.12.2024 circa il paziente summenzionato.
Non ho risposto prima ed ho purtroppo ricevuto un vostro sollecito in quanto eravamo in attesa degli accertamenti richiesti da Dr. ______ durante la consultazione del 04.12.2024.
In particolare, durante la visita del 04.12.2024, il paziente lamentava dolore importante in regione scapolare ed alla spalla destra, il tutto insorto dopo un evento contusivo-distorsivo avvenuto l'08.10.2024.
All'esame clinico la spalla destra presentava mobilità e motilità normali, anche se molto dolenti, con un chiaro deficit di forza del sovraspinoso ed importante dolore alla digitopressione in regione
scapolare a livello della spina della scapola.
Nel sospetto quindi di un'infrazione od una frattura composta della spina scapolare destra e di un'eventuale lesione inserzionale post-traumatica del sovraspinoso, sono state richieste un'Artro-RM della spalla ed una TAC della scapola per porre diagnosi corretta.
In data odierna il paziente è stato da me visitato ed ho preso visione degli esami richiesti.
La TAC della spalla ha evidenziato rapporti articolari regolari con modestissima artrosi dell'articolazione acromion-claveare, buon trofismo muscolare in assenza di fratture.
L'Artro-RM della spalla destra mette in evidenza una normo-inserzione dei tendini della cuffia dei rotatori con conservato trofismo muscolare. Lesione del cercine glenoideo da ore 10 ad ore 4-5.
L'esame obiettivo odierno mette in evidenza un dolore ancora molto importante a livello posteriore, colonna cervicale, muscolatura para-scapolare con dolore elettivo a livello della spina scapolare, i movimenti della spalla sono liberi, non si rendono evidenti deficit di forza e l'Obrien Test è debolmente positivo.
Considerando ancora l'importante dolore scapolare, ho prescritto una fisioterapia a base di needling della muscolatura para-scapolare e tekarterapia a scopo antiflogistico ed antalgico; il paziente verrà rivisitato dopo la cura prescritta, in particolare il 05.02.2025.
È stata prolungata l'inabilità lavorativa sino alla prossima consultazione.” (Doc. 49)
Chiamato dall’assicuratore infortuni ad esprimersi, con esame atti del 30 dicembre 2024, il dr. ______, specialista FMH in medicina interna, ha così risposto alle domande sottopostegli:
" 1.a) Stehen die heute geltend gemachten Beschwerden am linken Knie (in realtà l’infortunio concerne la spalla destra, n.d.r.) im kausalen Zusammenhang mit dem Unfall vom 08.10.2024?
möglich / überwiegend wahrscheinlich / sicher
La lesione del cercine glenoideo della spalla è spesso dovuta a un sovraccarico meccanico prolungato, soprattutto svolgendo attività con il braccio in alto. In letteratura sono però descritte anche lesioni ad insorgenza acuta, conseguenti ad un trauma diretto della spalla. In assenza di antecedenti anamnestici, l'immediata insorgenza di dolori e limitazioni funzionali della spalla destra dopo la caduta accidentale dell'8.10.24, depongono a favore di una origine traumatica di questa
lesione. La lesione del cercine glenoideo della spalla destra è in relazione di causalità naturale probabile prevalente con l'evento del 08.10.24.
1.b) Liegen unfallfremde Ursachen vor? Wenn ja, welche?
Gli esami radiologici non hanno messo in evidenza patologie estranee all'evento in oggetto.
2. Sind die vorgesehenen medizinischen Massnahmen geeignet die unfallbedingte Gesundheitsschädigung adäquat zu behandeln?
Sono indicate le cure conservative e in particolare la fisioterapia prescritta dal Dr. med. ______. Se le cure conservative non fossero risolutive, non si può escludere la necessità di una cura chirurgica della lesione del cercine glenoideo.
3. Wann wurde/wird der Status quo ante / Status quo sine (WELCHER?) erreicht?
In presenza di lesioni strutturali, non potrà essere raggiunto né lo status quo sine né lo status quo ante.
4. Wie beurteilen Sie die Arbeitsunfähigkeit als Lagerist (40 Std. pro Woche- 100% Pensum) ab 01.12.2024 (Arbeitsvertrag wurde per 30.11.2024 gekündigt)? Der Arzt hat die Arbeitsunfähigkeit zu
100% bis 05.02.2025 schon bestätigt.
Per una attività che comporti sforzi fisici da svolgere con il braccio destro e attività da svolgere con il braccio destro lontano dal tronco, è giustificata l'incapacità lavorativa del 100% fino al 05.02.25,
come certificato dal Dr. med. ______, da rivalutare in base al decorso. In una attività adatta alle condizioni di salute, dal 01.12.24 l'assicurato è normalmente abile al lavoro con capacità lavorativa del 100%. L'assicurato può svolgere liberamente attività leggere con il braccio destro vicino al tronco.
5. 1 Wann kann aus medizinischer Sicht frühestens mit einer Teilarbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit gerechnet werden?
Vedi sopra.
5.2 Wann kann aus medizinischer Sicht frühestens mìt eìner vollen Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit gerechnet werden?
Vedi sopra. La situazione andrà ridefinita in base al decorso a inizio febbraio 2025.
6. Wie beurteilen Sie die Arbeitsunfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ab 01.12.2024?
Vedi sopra. In una attività adatta alle condizioni di salute, l'assicurato è normalmente abile al lavoro con capacità lavorativa del 100% dal 01.12.24.
7.1 Wann kann aus medizinischer Sicht frühestens mit einer Teilarbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gerechnet werden?
Vedi sopra.
7.2 Wann kann aus medizinischer Sicht frühestens mit einer vollen Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gerechnet werden?
Vedi sopra.
8. Prognose?
Se le cure conservative avranno un esito favorevole, la visita del Dr. med. ______ del 05.02.25 fungerà da visita di chiusura. In caso contrario Ia situazione andrà ridefinita. In particolare non si può
attualmente escludere la necessità di un intervento operatorio per riparare la lesione del cercine glenoideo.
Diverses
9. Bemerkungen Ihreseits?
Invito l'assicurazione ad aggiornare l'incarto dopo la visita del Dr. med. ______ del 05.02.25.” (Doc. 63)
Con referto dell’11 febbraio 2025 il dr. ______ si è così espresso a proposito della visita del 5 febbraio 2025:
" rivedo in data odierna il summenzionato paziente che è in trattamento conservativo per una instabilità anteriore della spalla destra post-traumatica con lesione del cercine glenoideo anteriore.
II trattamento conservativo ha un decorso parzialmente favorevole, la sintomatologia dolorosa è migliorata.
All'odierna consultazione il paziente presenta ancora un Apprehension Test ed un Relocation Test positivi.
ll dolore in regione scapolare è tutt'ora presente ma migliorato.
Visto il decorso parzialmente favorevole del trattamento conservativo, si consiglia un altro ciclo di fisioterapia con dry needling, tekarterapia nella regione scapolare ed esercizi di potenziamento muscolare dei muscoli stabilizzatori della spalla per cercare di recuperare anche segni clinici di instabilità anteriore e compensare con il potenziamento muscolare.
Rivaluteremo il paziente tra due mesi circa.
Si prolunga l'inabilità lavorativa al 100% sino al 15.03.2025 dopo di che si rivaluterà il paziente.
Se dopo tale periodo il paziente sarà in grado di riprendere l'attività lavorativa e comunque il trattamento conservativo presenterà un decorso favorevole, si proseguirà sicuramente così, se viceversa né l'una né l'altra cosa fossero raggiunte, sarà a quel punto considerata la possibilità di una terapia chirurgica di riparazione del cercine glenoideo.” (Doc. 73)
Ricevuta la richiesta di garanzia per un nuovo ciclo di fisioterapia e l’indicazione che l’assicurato non sarebbe stato operato (cfr. doc. 70), con decisione dell’11 febbraio 2025, l’assicuratore infortuni ha interrotto le indennità giornaliere dal 6 febbraio 2025 con la seguente motivazione:
" (…) In data 07.02.2025 ci ha poi comunicato che non si sarebbe sottoposto ad intervento chirurgico; limitandosi di fatto ad eseguire ulteriori sedute di fisioterapia.
Conseguentemente Le abbiamo quindi anche riconosciuto il diritto ad indennità giornaliera per un caso di infortunio fino al 05.02.2025. Per il nostro medico consulente, così come anche confermato dal suo medico curante, dal 6 febbraio 2025 Lei può infatti già essere considerato completamente abile all'esercizio di un'attività lavorativa adeguata; segnatamente, nel frattempo anche nella sua ultima attività la capacità è stata riconquistata.
Quanto precede Le è poi stato preannunciato con e-mail dell'8 gennaio 2025 ("in maniera accondiscendente siamo disposti a riconoscerle un certo periodo di adattamento ... Dal 06.02.2025 la consideriamo completamente abile al lavoro in un'attività esigibile e sospenderemo le prestazioni d'indennità giornaliera ... optasse di procedere ad un intervento chirurgico per riparare la lesione del cercine, riesamineremo ulteriori prestazioni per quel che concerne il diritto all’indennità giornaliera in caso di infortunio"); rispettivamente, Le è stato confermato con decisione 11 febbraio 2025.
Nel frattempo non va dimenticato che il suo contratto di lavoro è stato disdetto con effetto al 30.11.2024 e che per contratto l'attività da fornire comprendeva il controllo al computer delle mail come la preparazione degli ordini per i clienti: merci e materiali di diversa tipologia ma che non superano i 500gr (20-300gr) di peso.
In data 10.02.2025, telefonicamente ha contestato la nostra decisione di voler sospendere il diritto ad indennità giornaliere con effetto dal 06.02.2025; rispettivamente, ci ha chiesto il ripristino del suo diritto alle stesse.
A conferma della sua contestazione, contro la nostra decisione, il 24 febbraio 2025 ha presentato una formale opposizione. Nella stessa vengono riferite, oltre a questioni economiche, pure delle questioni mediche che, come tali, rendono il presente sinistro ad oggi non ancora valutabile in maniera definitiva.
Quanto precede a maggior ragione se si considera che il 26.03.2025 abbiamo ricevuto da parte del suo medico curante una richiesta di benestare per l'assunzione dei costi per poter procedere con un intervento chirurgico sulla spalla: "intervento da eseguire per via
artroscopica e consistente in una riparazione chirurgica del cercine glenoideo anteriore".
A questa domanda abbiamo nel frattempo già dato riscontro positivo e ciò a maggior ragione siccome in passato già avevamo preannunciato che se si "optasse di procedere ad un intervento chirurgico per riparare la lesione del cercine, riesamineremo ulteriori prestazioni.”
Considerando quanto precede, proprio perché l'intervento chirurgico assicurato rimetterà in discussione il suo stato di salute e la sua conseguente incapacità lavorativa, con la presente teniamo ad informarla che emetteremo una nostra decisione su opposizione solamente dopo I‘intervento chirurgico e meglio solamente dopo aver già ricevuto e valutato, con il nostro medico consulente, il rispettivo rapporto operatorio ed il rispettivo rapporto di decorso. Queste risultanze saranno poi preventivamente condivise con Lei per permetterle il diritto a presentare osservazioni e solo infine saranno considerate per l'emissione della decisione su opposizione.” (Doc. 83)
Con referto del 25 marzo 2025 il dr. ______ ha rilevato:
" vi scrivo in merito al summenzionato paziente da me visitato il 14.03.2025 per il noto problema di instabilità anteriore post-traumatica della spalla destra.
Durante la consultazione il paziente riferiva un parziale miglioramento della sintomatologia dolorosa con recupero funzionale nettamente migliorato ma non ancora completo.
In modo autonomo esegue esercizi di potenziamento muscolare in particolare dei muscoli stabilizzatori della spalla per recuperare l'instabilità anteriore e compensare con il potenziamento muscolare.
Durante la precedente consultazione, considerato il miglioramento della sintomatologia dolorosa e della funzionalità, è stata decisa una ripresa dell'attività lavorativa al 100% per valutare la risposta
funzionale della spalla in quanto, per motivi personali, non ritiene possibile al momento la programmazione chirurgica.
In data 24.03.2025 il paziente si mette in contatto telefonico con il nostro servizio riferendo di aver provato ad eseguire negli ultimi giorni della settimana scorsa dei piccoli lavori in casa lamentando poi
importante dolore sia notturno che diurno.
Richiede pertanto un prolungamento dell'inabilità al 100% in quanto riferisce di non essere in grado di riprendere l'attività lavorativa.
Considerando tutto questo il mio consiglio è quello di procedere, come già indicato in occasione delle consultazioni precedenti, con un intervento da eseguire per via artroscopica e consistente in una
riparazione chirurgica del cercine glenoideo anteriore.
Vi chiedo gentilmente di poter valutare il caso per il rilascio del vostro benestare in modo da procedere con la programmazione chirurgica”. (Doc. 81)
Con messaggio di posta elettronica dell’8 aprile 2025 l’assicuratore ha fornito il proprio benestare per l’intervento richiesto dal dr. ______ in data 25 marzo 2025 e programmato per il 7 maggio 2025 (doc. 84).
Ricevuta la documentazione medica concernente l’intervento del 7 maggio 2025, l’assicuratore LAINF in data 8 maggio 2025 ha nuovamente chiesto una presa di posizione al dr. ______ (cfr. doc. 95).
Quest’ultimo, mediante apprezzamento denominato “esame atti” del 9 maggio 2025, si è così espresso:
" (…)
2. Sind die vorgesehenen medizinischen Massnahmen geeignet die unfallbedingte Gesundheitsschädigung adäquat zu behandeln?
La cura chirurgica effettuata il 07.05.25 era indicata e necessaria per curare le conseguenze dell’evento del 08.10.24.
3. Wann wurde/wird der Status quo ante / Status quo sine (WELCHER?) erreicht?
In presenza di lesioni strutturali che hanno richiesto una cura chirurgica non potrà essere raggiunto né lo status quo ante né lo status quo sine.
4. Wie beurteilen Sie die Arbeitsunfähigkeit als Lagerist (40 Std. pro Woche- 100% Pensum) ab Operationsdatum 07.05.2025 (Arbeifsvertrag wurde per 30.11.2024 gekündigt)? Der Arzt hat die
Arbeitsunfähigkeit zu 100% ab 07.05.2025 bis 27.05.2025 schon bestätigt.
Per l'attività di magazziniere come pure per tutte le attività che comportano lavori fisici, è giustificata una incapacità lavorativa del 100% almeno per 3 mesi dopo l'intervento operatorio del 07.05.25.
5.1 Wann kann aus medizinischer Sicht frühestens mit einer Teilarbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit gerechnet werden?
Se il decorso sarà particolarmente favorevole, l'assicurato sarà in grado di riprendere l'attività lavorativa di magazziniere nella misura del 50% nel corso del mese di agosto 2025.
5.2 Wann kann aus medizinischer Sicht frühestens mit einer vollen Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit gerechnet werden?
Se il decorso sarà favorevole, da inizio settembre 2025 l'assicurato sarà normalmente abile al lavoro in ogni attività compatibile con le sue capacità. La prognosi andrà eventualmente ridefinita a dipendenza del decorso post-operotorio.
6. Wie beurteilen Sie die Arbeitsunfähigkeit ín einer angepassten Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ab Operationsdatum (07.05.2025)?
Sino a inizio agosto 2025 è giustificata l'incapacità lavorativa del 100% in ogni professione.
7.1 Wann kann aus medizinischer Sicht frühestens mit einer Teilarbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gerechnet werden?
Se il decorso post-operatorio sarà regolare, da inizio agosto 2025 l’assicurato sarà normalmente abile al lavoro con capacità lavorativa del 100% in un’attività leggera, da svolgere con le braccia vicine al tronco.
7.2 Wann kann aus medizinischer Sicht frühestens mit einer vollen Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gerechnet werden?
Vedi sopra.
8. Prognose
Se l'intervento operatorio del 07.05.25 avrà l'esito sperato e non subentreranno complicazioni, la cura sarà risolutiva, con ripristino completo della funzionalità della spalla destra entro fine anno 2025.
Diverses
9. Bemerkungen Ihreseits?
Per una migliore definizione della prognosi, invito l'assicurazione ad aggiornare l'incarto con le visite di controllo del Dr. med. ______ a tre mesi dall'intervento.” (Doc. 97)
In occasione del primo controllo post-operatorio del 27 maggio 2025 il dr. ______, constatato il decorso regolare, ha prescritto fisioterapia assistita passiva e ha consigliato una ripresa autonoma graduale del movimento dell’arto superiore destro per attività semplici della vita quotidiana, evitando il sollevamento di pesi. Il Dr. ______ ha aggiunto che “in qualità di magazziniere ho prolungato, ritenendola giustificata, l’inabilità lavorativa al 100% sino alla prossima visita prevista per il 25.06.2025” (doc. 101).
Alla valutazione del 25 giugno 2025, il dr. ______, constatato il decorso regolare, si è così espresso riguardo al procedere riabilitativo:
" il paziente deve proseguire con fisioterapia attiva e passiva, fino al completo recupero dei movimenti in tutti i piani, che è presumibile non possa essere raggiunto prima di due mesi. Tra quindici giorni si possono anche cautamente iniziare esercizi di rinforzo muscolare di tutti i muscoli del cingolo scapolare. (…)
Il paziente esercita un’attività lavorativa manuale pesante, pertanto rimane inabile al 100% nella propria attività lavorativa sino alla prossima consultazione.” (Doc. 104)
Chiamato ad esprimersi, con esame atti del 30 giugno 2025 il dr. ______ ha rilevato:
" Valutazione
Si conferma il decorso post-operatorio regolare. Preso atto della valutazione del dr. ______ del 28.06.2025, confermo l’incapacità lavorativa del 100% in ogni attività sino a tre mesi dall’intervento. Dal 08.08.2025 l’assicurato sarà in grado di lavorare normalmente in un’attività leggera, da svolgere con le braccia vicine al tronco. Per i lavori fisicamente impegnativi, è giustificata l’incapacità lavorativa del 100% fino all’11.09.2025, come certificato dal dr. ______. Se non subentrano nuovi elementi, in una attività fisicamente impegnativa l’assicurato sarà abile al 50% dal 12.09.2025 e al 100% dal 1.10.2025.” (Doc. 106)
Alla luce di questo apprezzamento del dr. ______, l’assicuratore infortuni, con la decisione su opposizione qui impugnata, accogliendo parzialmente l’opposizione, ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità giornaliere fino al 28 febbraio 2025 (nel rispetto del periodo di adattamento di tre mesi, tenendo conto della capacità lavorativa del 100% in attività adatte a partire dal 1° dicembre 2024) e poi dal 7 maggio 2025 al 7 agosto 2025 (tre mesi dall’intervento chirurgico del 7 maggio 2025).
In particolare, l’amministrazione ha ritenuto pacifica e incontestata la stabilizzazione dello stato di salute dal 6 febbraio 2025 al 6 maggio 2025 e poi dall’8 agosto 2025, dato che:
" il dr. ______ lo conferma nel suo scritto del 25 marzo 2025 (cfr. doc. 81) ed in concreto rammentando, tra le altre cose, che “durante la precedente consultazione, considerato il miglioramento della sintomatologia dolorosa e della funzionalità, è stata decisa una ripresa dell'attività lavorativa al 100% per valutare la risposta funzionale della spalla in quanto, per motivi personali, non ritiene possibile al momento la programmazione chirurgica…”. Per il dr. ______, così come si legge nel suo rapporto del 7 gennaio 2025 (cfr. doc. 63), “dal 01.12.24 l'assicurato è normalmente abile al lavoro con capacità lavorativa del 100%. L'assicurato può svolgere liberamente attività leggere con il braccio destro vicino al tronco”; segnatamente, così come si legge nel suo rapporto del 12.05.2025, “da inizio agosto 2025 l’assicurato sarà normalmente abile al lavoro con capacità lavorativa del 100% in una attività leggera, da svolgere con le braccia vicine al tronco”.
In virtù della stessa refertazione medica, nel periodo dal 6 febbraio 2025 al 6 maggio 2025 e poi dall’8 agosto 2025, l’assicurato è quindi anche da considerare abile a svolgere un’attività alternative, leggera e con le braccia vicine al tronco –- dopo raffronto dei redditi ha rifiutato di assegnare una rendita di invalidità, non ritenendo sussistere discapito economico alcuno.” (Doc. 116 pag. 14-15)
L’assicurato ha contestato l’agire dell’amministrazione, ritenendo di avere il diritto alle indennità giornaliere anche nel periodo non riconosciuto dall’amministrazione (dal 1° marzo 2025 al 6 maggio 2025) e dopo il 7 agosto 2025, “fino al ripristino effettivo della capacità lavorativa, ma almeno fino all’11 settembre 2025” (doc. I).
Dal canto suo, l’amministrazione, con la risposta di causa, ha confermato la correttezza del proprio agire, sottolineando che:
" (…) dal profilo medico tutti gli specialisti medici interpellati concordano sulle conclusioni che l’assicurazione ha fatto proprie nella sua decisione si opposizione. Anche il medico fiduciario dell’assicurazione ha infatti confermato come il medico curante che l’attività di magazziniere non può più essere considerata esigibile. Esigibile è per contro un’attività leggera con le braccia vicine al tronco. Quanto precede è a ben vedere recentemente ancora stato confermato dal medico curante dell’assicurato (doc. 4) e meglio nella misura in cui solo nell’attività pesante l’assicurato può ancora essere considerato completamente inabile al lavoro.” (Doc. V)
Il referto del curante cui ha fatto riferimento l’amministrazione nella risposta di causa è quello datato 16 settembre 2025 con il quale il dr. ______ ha informato l’assicuratore infortuni circa l’evoluzione del caso dell’assicurato nei seguenti termini:
" (…) Il decorso clinico è regolare e privo di complicanze.
Il paziente riferisce un continuo miglioramento della sintomatolgia dolorosa e della funzionalità della spalla operata.
All’esame clinico posso constatare i seguenti valori: flessione anteriore 140°, rotazione esterna 30° e rotazione interna possibile sino a S1.
Tali valori sono nella norma e migliorati rispetto alla consultazione precedente.
Consiglio di proseguire con la fisioterapia attiva e passiva sino al completo recupero dei movimenti in tutti i piani articolari; prosegue inoltre con esercizi di rinforzo muscolare di tutti i muscoli del cingolo scapolare utilizzando la benda elastica a resistenza crescente.
L’attività lavorativa svolta dal paziente è manuale e pesante in quanto lavora come magazziniere pertanto ritengo giustificato il prolungamento dell’inabilità lavorativa al 100% sino alla prossima visita prevista tra 4-6 settimane.” (Doc. V/4)
In corso di causa, l’assicurato ha, infine, prodotto il referto del 28 ottobre 2025 con il quale la dr.ssa ______ ha attestato la continuazione dell’inabilità lavorativa del 100% dal 29 ottobre 2025 al 30 novembre 2025 compreso e, poi, la piena capacità lavorativa a partire dal 1° dicembre 2025 (doc. XII).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7. Nella concreta evenienza questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi a proposito della pretesa estinzione del diritto all’indennità giornaliera dal 1° marzo 2025 e poi nuovamente (dopo il ripristino delle stesse dal 7 maggio 2025 al 7 agosto 2025 a seguito dell’intervento di riparazione del cercine glenoideo) dall’8 agosto 2025, non ritiene di poter confermare l’agire dell’amministrazione.
Il TCA rileva che l’istituto resistente ha deciso di porre termine alle indennità giornaliere per due motivi: da una parte in ragione della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico ex art. 19 cpv. 1 LAINF, e, dall’altra, in applicazione dell’art. 6 seconda frase LPGA (incapacità lavorativa di lunga durata, assicurato dichiarato totalmente abile in attività sostitutive adeguate e assenza di danno residuo).
Entrambe tali motivazioni non appaiono condivisibili.
Innanzitutto va rilevato che, contrariamente a quanto preteso dall’assicuratore infortuni, dagli atti medici all’incarto non emerge affatto che il quadro clinico della spalla destra potesse essere considerato stabilizzato - oltretutto nei tempi strettissimi ritenuti dall’amministrazione, ricordato come l’infortunio sia accaduto in data 8 ottobre 2024 - ma, semmai, piuttosto il contrario.
Tutti i referti dello specialista curante, dr. ______, dimostrano infatti, chiaramente, una situazione in continua evoluzione, suscettibile di miglioramenti in base al decorso delle cure, che necessitava dunque di essere costantemente monitorata.
A fronte, difatti, di una instabilità anteriore con lesione del cercine glenoideo anteriore, caratterizzata da una grande dolorabilità, constatata con referto del 20 dicembre 2024 (cfr., doc. 49), il dr. ______ ha inizialmente impostato delle cure conservative (fisioterapia e tekarterapia, i cui costi sono stati regolarmente assunti dall’assicuratore infortuni), sottolineando l’importanza di procedere a distanza di qualche mese alla valutazione del decorso delle stesse al fine di stabilire la necessità o meno di un intervento chirurgico di riparazione del cercine glenoideo.
Dopo una prima evoluzione parzialmente favorevole delle cure messe in atto - la quale ha portato progressivamente ad una costante diminuzione della sintomatologia dolorosa e ad un recupero parziale della funzionalità, come risulta dal referto dell’11 febbraio 2025, (cfr. doc. 73) – vi è stato un ulteriore parziale decorso positivo, ma non in misura completa (cfr. referto del 25 marzo 2025, doc. 81). Per tali ragioni, tenuto conto del decorso, il dr. ______ ha infine, come visto, sottoposto l’assicurato ad un intervento di riparazione chirurgica del cercine glenoideo anteriore, la cui riuscita, seguita da un decorso favorevole, ha portato al ripristino completo della funzionalità della spalla destra a partire dal 1° dicembre 2025, come attestato dalla dr.ssa ______ (cfr. referto del 28 ottobre 2025, doc. XII).
Questa situazione in continua positiva evoluzione, sottoposta a valutazione progressiva degli effetti delle cure, è stata, del resto, pure condivisa e fatta propria dal medico fiduciario dell’assicuratore infortuni.
Il dr. ______, difatti, in occasione dell’esame atti del 30 dicembre 2024, alla domanda concernente la prognosi ha risposto che “se le cure conservative avranno un esito favorevole, la visita del Dr. med. ______ del 05.02.25 fungerà da visita di chiusura. In caso contrario Ia situazione andrà ridefinita. In particolare non si può attualmente escludere la necessità di un intervento operatorio per riparare la lesione del cercine glenoideo” (cfr. doc. 63, corsivo della redattrice).
In maniera ancora più chiara, con apprezzamento del 9 maggio 2025, il dr. ______ ha rilevato che “se l'intervento operatorio del 7 maggio 2025 avrà l'esito sperato e non subentreranno complicazioni, la cura sarà risolutiva, con ripristino completo della funzionalità della spalla destra entro fine anno 2025”, aggiungendo che “per una migliore definizione della prognosi, invito l'assicurazione ad aggiornare l'incarto con le visite di controllo del Dr. med. ______ a tre mesi dall'intervento” (cfr. doc. 97, corsivo della redattrice).
Infine, con esame atti del 30 giugno 2025, il dr. ______ ha confermato la regolarità del decorso post-operatorio, indicando i tempi della ripresa della capacità lavorativa con riferimento sia ad attività fisicamente impegnative, che ad attività adatte (doc. 106).
Alla luce di questa evoluzione positiva refertata dagli specialisti curanti e pure condivisa dal medico fiduciario dell’assicuratore infortuni, il TCA non può condividere la decisione con la quale l’amministrazione ha considerato lo stato di salute dell’assicurato ormai stabilizzato a pochi mesi dall’infortunio (al più tardi dal 28 febbraio 2025, prima dell’intervento di riparazione del cercine glenoideo, e dall’8 agosto 2025, una volta effettuato l’intevento citato).
Tale conclusione non può venire sminuita dalla circostanza, allegata dall’amministrazione nella decisione su opposizione impugnata, che il dr. ______ nel referto del 25 marzo 2025 ha indicato che “durante la precedente consultazione, considerato il miglioramento della sintomatologia dolorosa e della funzionalità, è stata decisa una ripresa dell'attività lavorativa al 100% per valutare la risposta funzionale della spalla” (cfr. doc. 81).
A tale proposito, il TCA rileva che con referto del 21 marzo 2025 il dr. ______ ha effettivamente attestato che per verificare la risposta della spalla l’assicurato “riprende l’attività lavorativa al 100% e, in caso di problemi, si metterà in contatto con il nostro ambulatorio”. Ciò è puntualmente accaduto, tanto che una nuova incapacità lavorativa del 100% è stata attestata dal 24 marzo 2025 e con referto del 25 marzo 2025 il dr. ______ ha spiegato che “in data 24.03.2025 il paziente si mette in contatto telefonico con il nostro servizio riferendo di aver provato ad eseguire negli ultimi giorni della settimana scorsa dei piccoli lavori in casa lamentando poi importante dolore sia notturno che diurno”, ritenendo quindi necessario procedere con l’intervento chirurgico di riparazione del cercine glenoideo.
L’abilità lavorativa (invero durata pochissimi giorni) refertata dal dr. ______ nel mese di marzo 2025 al fine di verificare la risposta della spalla destra alle sollecitazioni non può, quindi, diversamente da quanto preteso dall’amministrazione, dimostrare alcunché in merito alla presunta stabilizzazione delle condizioni di salute dell’assicurato.
Inoltre, neppure può essere condivisa l’argomentazione dall’istituto assicuratore esposta nella risposta di causa secondo la quale, dal profilo medico, tutti gli specialisti medici interpellati erano concordi nel ritenere che già a partire dal 1° dicembre 2024 “l’attività di magazziniere non può più essere considerata esigibile. Esigibile è per contro un’attività leggera con le braccia vicine al tronco” (cfr. doc. V).
Come esposto diffusamente sopra (cfr. consid. 2.5.), è vero che nell’attività di magazziniere l’assicurato è stato da subito considerato inabile al lavoro al 100%, mentre già a partire dal 1° dicembre 2024 il dr. ______ ha ritenuto sussitere un’abilità lavorativa del 100% nello svolgimento di attività leggere adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali al braccio destro.
Nessuno, tuttavia, né il curante, né il medico fiduciario, ha mai preteso che una ripresa dell’attività abituale fosse impossibile.
Ora, come chiarito dalla giurisprudenza e dalla dottrina illustrate in precedenza (cfr. consid. 2.4.), affinché l’amministrazione potesse - come ha fatto, in via d'eccezione rispetto al principio secondo cui la valutazione della capacità lavorativa debba essere stabilita in base alle limitazioni effettive nell'ultimo lavoro esercitato - tenere conto della capacità lavorativa residua nello svolgimento di un'attività adatta, occorrevano due presupposti: da una parte, l’esistenza di un’incapacità lavorativa di lunga durata nella professione abituale e, dall’altra, uno stato di salute stabile.
Entrambe queste condizioni non risultano adempiute nel caso di specie.
Come visto, difatti, lo stato di salute dell’assicurato non era certamente stabilizzato alla data presa in considerazione dall’amministrazione (1° dicembre 2024), potendo al contrario la situazione della spalla destra ancora notevolmente migliorare, come poi effettivamente accaduto. Lo stesso dr. ______, in data 30 dicembre 2024, ha rimandato la valutazione degli effetti delle cure alla successiva visita del dr. ______ del 5 febbraio 2025 (che in caso di decorso positivo sarebbe stata considerata visita di chiusura, mentre in caso contrario sarebbe stato necessario ridefinire Ia situazione, cfr. doc. 63), mentre con apprezzamento del 9 maggio 2025, ha valutato che l’intervento di riparazione del cercine glenoideo rappresentava, in caso di esito positivo e senza l’insorgenza di complicazioni, una cura “risolutiva”, con ripristino completo della funzionalità della spalla destra a partire dalla fine dell’anno 2025 (cfr. doc. 97).
Inoltre, neppure si era in presenza di una inabilità al lavoro di lunga durata nella professione abituale di magazziniere, tale da escludere che una tale occupazione potesse tornare esigibile.
Al riguardo, il dr. ______, nell’apprezzamento del 30 dicembre 2024, ha indicato che “per una attività che comporti sforzi fisici da svolgere con il braccio destro e attività da svolgere con il braccio destro lontano dal tronco, è giustificata l'incapacità lavorativa del 100% fino al 05.02.25, come certificato dal dr. med. ______, da rivalutare in base al decorso” (cfr. doc. 63). In seguito, dopo l’intervento di riparazione del cercine glenoideo, con apprezzamento del 9 maggio 2025 il dr. ______ ha ritenuto che “se il decorso sarà particolarmente favorevole, l’assicurato sarà in grado di riprendere l’attività lavorativa di magazziniere nella misura del 50% nel corso del mese di agosto 2025” (cfr. doc. 97, corsivo della redattrice). Infine, va evidenziato che con referto del 28 ottobre 2025 la dr.ssa ______ ha attestato il recupero di una piena capacità lavorativa a partire dal 1° dicembre 2025 (cfr. doc. XII, corsivo della redattrice).
2.8. In conclusione, sulla scorta di tutto quanto precede, venendo meno, come visto, le motivazioni poste a fondamento della decisione su opposizione impugnata (cfr. consid. 2.7.), l’interruzione del diritto alle indennità giornaliere decisa dall’istituto assicuratore a far tempo dal 28 febbraio 2025 e, poi, dopo il ripristino delle stesse nel periodo compreso fra il 7 maggio 2025 e il 7 agosto 2025, dall’8 agosto 2025, non può essere confermata.
Di conseguenza, la decisione su opposizione impugnata va annullata e riformata nel senso che CO1 è tenuta a corrispondere all’assicurato le indennità giornaliere nel periodo compreso fra il 1° marzo 2025 e il 6 maggio 2025 (per il quale il dr. ______ ha attestato una inabilità lavorativa del 100%) e dopo l’8 agosto 2025 (per il quale parimenti il dr. ______ ha attestato una totale incapacità lavorativa) perlomeno fino al momento di emanazione della decisione su opposizione impugnata del 13 agosto 2025, la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti).
Quanto al periodo successivo, spetterà all’istituto assicuratore, al quale gli atti vengono retrocessi, determinarsi in merito, tenendo anche conto della ritrovata piena capacità lavorativa a partire dal 1° dicembre 2025 attestata dalla dr.ssa ______.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).
Ciò rende priva d’oggetto la richiesta dell’assicurato di essere posto al beneficio “dell’assistenza giudiziaria e al patrocinio d’ufficio, con designazione di un patrocinatore e anticipo a carico dello Stato delle spese di difesa” (doc. I), da intendersi unicamente quale esonero dal pagamento delle spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 13 agosto 2025 va annullata.
§§ CO1 è tenuta a corrispondere all’assicurato le indennità giornaliere nel periodo compreso fra il 1° marzo 2025 e il 6 maggio 2025 e dall’8 agosto 2025 fino al 13 agosto 2025. Quanto al periodo successivo, spetterà all’istituto assicuratore determinarsi in merito.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Ciò rende priva d’oggetto la richiesta dell’assicurato di essere posto al beneficio “dell’assistenza giudiziaria e al patrocinio d’ufficio, con designazione di un patrocinatore e anticipo a carico dello Stato delle spese di difesa”, da intendersi unicamente quale esonero dal pagamento delle spese di giustizia.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti