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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.01.2026 35.2025.61

26 janvier 2026·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,437 mots·~22 min·6

Résumé

A ragione assicuratore negato da 21.10.22 prestazioni LAINF per disturbi a spalla sx. Sulla base di perizia ex art. 44 LPGA nesso di causalità con infortunio del 3.7.22 soltanto possibile. Inesistenza di indizi concreti che mettano in dubbio l'affidabilità della perizia

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 35.2025.61   rs

Lugano 26 gennaio 2026      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 luglio 2025 di

RI1, ______  

contro  

la decisione su opposizione del 30 giugno 2025 emanata da

CO1, ______ rappr. da: avv. RA1, ______     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI1, nato il ______ 1970, attivo dal 1° luglio 2022 in qualità di aiuto cuoco presso la ______ di ______ e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso la CO1 (in seguito CO1), il 3 luglio 2022 è caduto mentre scendeva le scale al proprio domicilio, riportando una contusione alla spalla sinistra (cfr. doc. A1).

                                  Dal certificato medico del Pronto soccorso dell’Ospedale ______, ______, dove l’assicurato è stato visitato il 10 luglio 2022 e dove è stata effettuata una RX alla spalla sinistra che non ha evidenziato fratture (cfr. doc. M11), risulta, quale diagnosi, una contusione alla spalla sinistra (cfr. doc. M10).

                                  Il 18 agosto 2022 presso l’______, RI1, il quale a quel momento presentava dolore al movimento di sovraelevazione della spalla e di abduzione, si è sottoposto a un’artro RM e a un’artrografia della spalla sinistra che hanno posto in luce una “lesione parziale a tutto spessore del sovraspinato. Lesione del labbro glenoideo di tipo SLAP. Sublussazione dell’articolazione acromion claveare, classificabile come Rockwood 2-3” (cfr. doc. M4).

                                  Il Dr. med. ______, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologica presso la Clinica ______ di ______, il quale il 23 settembre 2022 aveva confermato che l’assicurato necessitava di un trattamento di tipo chirurgico artroscopico ricostruttivo (cfr. doc. M2; M1), il 21 ottobre 2022 ha eseguito un intervento di artroscopia alla spalla sinistra, ricostruzione del sovraspinato, tenotomia del capolungo del bicipite, sinovectomia ventrale e decompressione sottoacromiale (cfr. doc. M5).

                          1.2.  Con decisione formale del 24 febbraio 2023 CO1 ha stabilito che a partire dal 21 ottobre 2022 non sussisteva più alcun diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni, poiché sulla base della valutazione del suo servizio medico del 20 ottobre 2022, in particolare del Dr. med. ______, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (cfr. doc. M8), non si riconosceva più alcun nesso causale tra l’evento del 3 luglio 2022, da un lato, e i disturbi accusati da RI1, nonché l’intervento chirurgico del 21 ottobre 2022, dall’altro (cfr. doc. A16).

                          1.3.  A seguito dell’opposizione interposta sia dall’assicurato personalmente l’8 marzo 2023 (cfr. doc. A19), sia dalla ______ il 10 marzo 2023 (cfr. doc. A20), l’CO1, il 20 febbraio 2024, dopo aver sottoposto la documentazione medica al proprio medico fiduciario, Dr. med. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. M12), ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il precedente provvedimento del 24 febbraio 2023, rilevando:

" (…) alla luce della documentazione agli atti non può essere considerata oggettivata una lesione traumatica in nesso di causalità con l’evento.

I referti dei medici curanti agli atti, che secondo la giurisprudenza citata più in alto hanno un valore probatorio ridotto, non permettono infatti di discendere una tale conclusione secondo la verosimiglianza preponderante e, anzi, secondo il parere del medico fiduciario interpellato, ampiamente motivato e di per sé scevro di contraddizioni e che gode dunque di piena valenza probatoria, un nesso di causalità va per contro escluso. Tale conclusione, motivata e resa in conoscenza dell'anamnesi e dei dati obiettivi e sulla scorta della documentazione medica, non è messa in dubbio dagli elementi medici agli atti e merita di essere qui seguita, sia per quanto attiene all'assenza di dimostrazione di un nesso di causalità naturale, sia perché un nesso di causalità adeguata appare qui mancante in funzione della dinamica dell'evento.

Le conseguenze di una contusione alla spalla sinistra, per la quale non è però stato possibile oggettivare alcun danno strutturale, sono dunque state a giusto titolo considerate guarite dopo sei settimane e un intervento chirurgico per la lesione della cuffia dei rotatori non risulta in relazione causale dimostrata con l'evento del 3 luglio 2022. (…)” (Doc. A36)

                          1.4.  Con sentenza 35.2024.25 del 23 maggio 2024 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso inoltrato il 13 marzo 2024 da RI1 contro la decisione su opposizione del 20 febbraio 2024.

                                  Il TCA ha stabilito che il parere del medico specialista curante, Dr. med. ______ (per il quale, sulla base dell’evento traumatico, delle valutazioni mediche e radiologiche effettuate, nonché dell’esame intraoperatorio da lui eseguito, la rottura netta del sovraspinato era post-traumatica senza alcun tipo di degenerazione a quel livello. Egli ha, d’altronde, rilevato che il tendine era di ottima qualità senza flogosi, “ciò che testimonia la presenza di rottura post-traumatica”; cfr. doc. M9; M7), era atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza dei referti dei medici fiduciari, Dr. med. ______ e ______, su cui l’CO1 aveva fondato la propria posizione.

                                  La decisione su opposizione del 20 febbraio 2024 è stata annullata e gli atti rinviati all’assicuratore LAINF resistente, affinché disponesse un approfondimento esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire se i disturbi alla spalla sinistra oggetto dell’intervento chirurgico del 21 ottobre 2022 costituissero una conseguenza naturale dell’evento traumatico del luglio 2022, come pure, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunciasse di nuovo sul diritto alle prestazioni dell’assicurato (cfr. doc. A37).

                                  Il giudizio 35.2024.25 è cresciuto in giudicato incontestato.

                          1.5.  Esperiti gli accertamenti peritali ordinati da questa Corte, e meglio una perizia medica da parte del Dr. med. ______, FMH in chirurgia ortopedica, il cui rapporto risale al 16 dicembre 2024 (cfr. doc. M13), l’CO1, con decisione del 13 marzo 2025, ha ritenuto che fosse assente un evidente nesso di causalità perlomeno probabile in modo preponderante tra l’evento del 3 luglio 2022 e l’intervento del 21 ottobre 2022, negando un diritto alle prestazioni LAINF a partire dal 1° ottobre 2022 (doc. A48).

                          1.6.  RI1 ha interposto opposizione il 27 marzo 2025 (cfr. doc. A49).

                                  Conseguentemente l’assicuratore infortuni, il 30 giugno 2025, ha emanato una decisione su opposizione (cfr. doc. A), con la quale ha ribadito, in buona sostanza, il contenuto del proprio provvedimento del 13 marzo 2025, “nel senso che non sussiste alcun diritto alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a far tempo dal 21 ottobre 2022” (cfr. doc. A pag. 4), evidenziando che le conclusioni della perizia medica ai sensi dell’art. 44 LPGA confermano le pregresse valutazioni dei medici fiduciari, mentre l’opposizione dell’assicurato non apporta alcun elemento di discordanza dal profilo medico procedurale che permetta di discostarsi dal nuovo referto specialistico-peritale, raccolto come disposto dal TCA con la sentenza 35.2024.25 (cfr. consid. 1.4.).

                          1.7.  Contro la decisione su opposizione RI1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere, da un lato, che l’assicuratore LAINF resistente ha predisposto la visita medica del 27 agosto 2024 soltanto sulla base della sentenza di questo Tribunale e di essere stato valutato in tale occasione in condizioni fisiche positive. Dall’altro, di volere essere risarcito come prevede la legge e che CO1 deve farsi carico di tutti i costi riguardanti l’operazione, il periodo post operatorio, la fisioterapia e i mesi di degenza a casa essendo impossibilitato a essere abile al lavoro (cfr. doc. I).

                          1.8.  L’assicuratore LAINF, rappresentato dall’avv. RA1, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                          1.9.  Il 30 luglio 2025 l’insorgente si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

                        1.10.  Il doc. V è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).

                                  in diritto

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente fosse o meno legittimato a negare a far tempo dal 21 ottobre 2022 il diritto alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria conto gli infortuni in relazione ai disturbi lamentati dal ricorrente alla spalla sinistra.

                          2.2.  Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                          2.3.  Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_315/2023 del 9 gennaio 2024 consid. 3.2.; STF 8C_302/2023 del 16 novembre 2023 consid. 4.2.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3. pag. 181, 402 consid. 4.3 pag. 406).

                                  L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale.

                                  Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (cfr. STF 8C_307/2023 del 9 aprile 2024 consid. 3; STF 8C_500/2022 del 4 maggio 2023 consid. 3, STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno 2012 consid. 2; RAMI 1992 U 142 pag. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, pag. 1093).

                          2.4.  Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 51-53).

                                  La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in: SZS 2/1994, pag. 104 s.; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                          2.5.  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. STF 8C_168/2018 del 6 giugno 2018 consid. 2.1.; STF 8C_805/2015 del 10 giugno 2016 consid. 4.1.; DTF 136 V 376 consid. 4; RAMI 1997 U 281 pag. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 30segg.).

                                  Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                  Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                  Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (cfr. DTF 122 V 157; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.).

                                  In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_ 224/2025 del 4 dicembre 2025 consid. 4.2.2.1.; STF 8C_173/2025 del 9 settembre 2025 consid. 3.2.; STF 8C_735/2024 del 2 giugno 2025 consid. 8.1.; STF 8C_50/2025 del 4 aprile 2025 consid. 4.2.; STF 8C_794/2023 del 4 ottobre 2024 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 17 pag. 65; STF 8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 3.3.; STF 8C_668/2023 del 18 marzo 2024 consid. 6.1.; STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023 consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 4.1.; STF 8C_434/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5.

                                  Giova, altresì, ricordare che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza il referto dei medici curanti, anche se specialisti (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 143 V 130 consid. 11.3.3; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                  Il Tribunale federale ha comunque anche avuto modo di sottolineare che in ogni caso non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. STF 8C_300/2019 del 20 agosto 2019 consid. 3.2.; STF 8C_168/2019 del 9 settembre 2019 consid. 3.4.; Pladoyer 3/09 pag. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; STCA 32.2023.44 del 19 agosto 2024 consid. 2.8. e 2.11.; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Le perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa (art. 44 LPGA), a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, invece, godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_173/2025 del 9 settembre 2025 consid. 3.2.; STF 8C_50/2025 del 4 aprile 2025 consid. 4.2.; STF 8C_67/2024 del 15 luglio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 5.2.; STF 8C_155/2020 del 1° aprile 2020 consid. 4.2.; STF 8C_801/2018 del 13 febbraio 2019, pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 52 pag. 169 segg.; STF 8C_6/2019 del 26 giugno2019 consid. 4.1.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

                                  Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133 pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191 segg.; DTF 122 V 160 segg., consid. 1c e riferimenti).

                                  L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di prova, né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                  È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF 8C_5/2011 del 27 giugno 2011 consid. 5.5.; STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).

                          2.6.  Chiamata a dirimere la presente evenienza, questa Corte rileva innanzitutto che il 10 luglio 2024 l’CO1, a seguito della sentenza 35.2024.25 del 23 maggio 2024 (cfr. consid. 1.4.), ha incaricato il Dr. med. ______ di effettuare una perizia nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA (cfr. doc. A38).

                                  Contro tale provvedimento il ricorrente non ha sollevato né motivi formali di ricusa del perito (ovvero quelli che sono suscettibili di generare dubbi circa la sua imparzialità), né motivi materiali contro la perizia in quanto tale oppure contro l’esperto designato, segnatamente per quanto riguarda la sua competenza professionale.

                                  La visita medica da parte del Dr. med. ______ ha avuto luogo il 27 agosto 2024 (cfr. doc. A38; M13).

                                  Dal relativo referto del 16 dicembre 2024 si evince:

" (…)

1. Anamnesi

Il 3.7.2022 il signor RI1 cade scendendo le scale, procurandosi una lesione alla spalla sinistra.

Il 18.8.2022 artro-risonanza magnetica spalla sinistra con riscontro di una lesione parziale a tutto spessore inserzionale del sovra-spinato, di una lesione del labbro glenoideo di tipo SLAP, di un quadro acromio-clavicolare compatibile con una sub-lussazione Rockwood ll-lll.

Il 21.10.2022 artroscopia, ricostruzione del sovra-spinato, tenotomia del capolungo del bicipite, sinoviectomia ventrale, decompressione sotto-acromiale.

Decorso post-operatorio favorevole.

2. Diagnosi

-        Stato dopo ricostruzione del sovra-spinato, tenotomia del capolungo del bicipite, sinoviectomia ventrale, decompressione sotto-acromiale il 21.10.2022 in presenza di una rottura transmurale ventrale del sovra-spinato, di una rottura della Pulley del capolungo del bicipite, di una lesione SLAP I.

-        Stato dopo caduta con lesione della spalla sinistra il 3.7.2022.

3. Disturbi soggettivi

Non più accusati dolori, neppure sotto carico e neanche notturni. Buon recupero della mobilità.

4. Disturbi oggettivi

Spalle calme, leggera ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare sinistro, distalizzazione del ventre laterale del bicipite a sinistra. Da ambo i lati cuffie dei rotatori pertinenti all'esame isometrico contrariato, mobilità delle spalle simmetrica.

5. Nesso di causalità naturale

5.1 Gli attuali disturbi sono sicuramente, con probabilità preponderante, solo possibili oppure non sono in nesso di causalità naturale con l'infortunio subito dal signor RI1 il 3 luglio 2022?

La datazione del riscontro obiettivato in corrispondenza dell'articolazione acromio-clavicolare risulta essere non chiara. Malgrado l'assenza di disturbi risentiti, così come riportato negli atti a disposizione, il quadro documentato alla risonanza magnetica del 18.8.2022 risulta essere suscettibile di correlare in misura probabile preponderante con l'effetto di un evento traumatico nel senso della traumatizzazione di un quadro antecedente.

Pur tenendo conto di una soglia del dolore alta, i reperti oggettivabili alla risonanza magnetica del 18.8.2022 risultano essere particolarmente discreti nell'ottica dell'ipotesi di una potenziale lesione inserzionale parziale acquisita del tendine del muscolo sovra-spinato di natura traumatica recente riconducibile specificatamente all'evento del 3.7.2022. In questo senso ritengo solo possibile il nesso di causalità.

5.2 Qual era lo stato di salute generale dell'assicurato al momento dell'evento (disturbi patologici preesistenti, malattie o fattori extra-infortunistici)?

5.3 In caso di preesistenze, per le stesse l'assicurato era in cura oppure svolgeva delle terapie?

II tenore degli atti a disposizione non fa riferimento a disturbi antecedenti all'evento del 3.7.2022.

L'artro-risonanza magnetica del 18.8.2022 documenta ciò non di meno la presenza di un quadro acuto in atto in corrispondenza dell'articolazione acromio-claveare, in potenziale contrasto con l'assenza di disturbi riferiti in tale sede, così come di una lesione inserzionale del tendine sopraspinato dall'aspetto piuttosto non evocatore di un'origine traumatica recente malgrado l'assenza di un quadro degenerativo preponderante, di una lesione SLAP tipo I e di una variante anatomica del versante anteriore del labbro glenoideo.

5.4 Dal giorno dell'evento si sono manifestati dei disturbi extra-infortunistici i quali, ad oggi, influenzano lo stato di salute generale dell'assicurato ma che non sono da tenere in considerazione nelle conseguenze dell'evento del 3 luglio 2022? In caso affermativo quali?

5.5 Qual è l'influenza che hanno i vari fattori extra-infortunistici rispetto al trattamento medico e ad un'eventuale incapacità lavorativa dovuta all'infortunio del 3 luglio 2022?

Il signor RI1 non segnala l'insorgenza di disturbi intercorrenti oltre a quelli oggetto della valutazione attinenti alla spalla, rispettivamente all'arto superiore sinistro.

5.6 L'evento del 3 luglio 2022 ha portato ad un peggioramento temporaneo oppure direzionale dei fattori extra-infortunistici?

5.7 Nel caso in cui dovesse ravvisare dei fattori extra-traumatici (non in relazione all'infortunio), lo stato quo ante (stesso stato di salute presente prima dell'infortunio in questione) oppure stato quo sine (stesso stato di salute se il decorso normale dei fattori extra-infortunistici avrebbe portato comunque all'attuale situazione indipendentemente dall'evento infortunistico) sarebbe stato raggiunto rispettivamente quando verrà raggiunto secondo la verosimiglianza preponderante per entrambi gli eventi?

La traumatizzazione di un quadro antecedente dell'articolazione acromio-clavicolare a sinistra, risulta essere compatibile con l'estinzione del nesso di causalità per raggiunto status quo ante vel sine a decorrere dal 21.10.2022, oltre 3 mesi dall'evento in parola. (…)” (Doc. M13 pag. 8-9)

                          2.7.  In concreto, attentamente esaminate le carte processuali e tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento approfondito espresso dal Dr. med. ______ – secondo il quale un nesso di causalità tra i disturbi alla spalla sinistra e l’infortunio del 3 luglio 2022 è soltanto possibile (la semplice possibilità è, però, insufficiente per dimostrare una relazione causale, ritenuto che nell’ambito delle assicurazioni sociali trova applicazione il principio della probabilità preponderante, cfr. consid. 2.3.), rispettivamente “la traumatizzazione di un quadro antecedente dell'articolazione acromio-clavicolare a sinistra, risulta essere compatibile con l'estinzione del nesso di causalità per raggiunto status quo ante vel sine a decorrere dal 21.10.2022, oltre 3 mesi dall'evento in parola” (cfr. doc. M13; consid. 2.6.) – senza che sia necessario procedere a un complemento istruttorio (valutazione anticipata delle prove; cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C_647/2018 del 16 gennaio 2019 consid. 4.4.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9).

                                  Al riguardo giova ribadire che, trattandosi di una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA, è possibile scostarsi dalla stessa, secondo la costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5.; STF 8C_50/2025 del 4 aprile 2025 consid. 4.2.), unicamente in presenza di indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità.

                                  Nel caso di specie tali indizi sono inesistenti.

                                  In effetti agli atti non risultano documenti medici contenenti argomentazioni che consentano di far sorgere dubbi concreti circa la fondatezza della valutazione peritale da parte del Dr. med. ______.

                                  Al contrario le sue conclusioni si allineano a quelle del medico fiduciario, Dr. med. ______ “sull’assenza di un evidente nesso causale perlomeno probabile in modo preponderante tra il sinistro del 3 luglio 2022 e l’intervento del 21 ottobre 2022” (cfr. doc. M13 pag. 7, M12; STCA 35.2024.25 del 23 maggio 2024 consid. 2.6.).

                                  Il ricorrente non ha, peraltro, fornito alcun indizio oggettivo che possa far dubitare seriamente della perizia allestita nel dicembre 2024.

                                  In proposito CO1, nella propria risposta di causa, ha evidenziato che “la stessa perizia medica esterna è del resto rimasta incontestata dal profilo medico da parte dell’assicurato” (cfr. doc. III pag. 4).

                                  In esito a tutto quanto precede, occorre concludere, sulla base alle risultanze peritali del Dr. med. ______, giudicate affidabili, che nella presente fattispecie è dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. consid. 2.3.), che i disturbi interessanti la spalla sinistra che hanno condotto all’intervento del 21 ottobre 2022 (cfr. consid. 1.1.) non sono una conseguenza dell’infortunio del 3 luglio 2022.

                                  Ne discende che l’assicuratore LAINF resistente era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni dal 21 ottobre 2022.

                                  La decisione su opposizione del 30 giugno 2025 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

                          2.8.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                  Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2025.42 del 27 ottobre 2025 consid. 2.8.; STCA 35.2024.38 del 12 agosto 2024 consid. 2.12.; STCA 35.2024.25 del 23 maggio 2024 consid. 2.12.; STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

35.2025.61 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.01.2026 35.2025.61 — Swissrulings