Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.01.2026 35.2025.58

7 janvier 2026·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,864 mots·~29 min·10

Résumé

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha posto termine ad un determinato momento al diritto a prestazioni, ritenendo che i disturbi ancora presentati dall'assicurato non siano più in nesso causale con l'infortunio

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 35.2025.58   cr

Lugano 7 gennaio 2026         

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2025 di

RI1, ______  

contro  

la decisione su opposizione del 10 giugno 2025 emanata da

CO1, ______     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  In data 8 luglio 2024 RI1, nato nel 1960, di professione aiuto cuoco presso la ______ di ______ – e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO1 (in seguito: CO1) – mentre stava scendendo le scale di casa portando delle valigie ha perso l’equilibrio, è caduto e ha picchiato la schiena (doc. 1).

                                  L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                          1.2.  Eseguiti gli accertamenti del caso, interpellando dapprima il dr. ______ (doc. 17) e il dr. ______ (doc. 21) e ordinando, poi, una valutazione da parte del dr. ______ (doc. 27), con decisione del 16 gennaio 2025 CO1 ha comunicato la cessazione delle prestazioni, in via del tutto eccezionale, a decorrere dal 13 gennaio 2025, ritenendo che la contusione dell’8 luglio 2024 ha acutizzato un’ernia preesistente, provocando un peggioramento temporaneo con raggiungimento dello status quo sine al più tardi alla fine di dicembre 2024 (doc. 31).

A fronte delle obiezioni sollevate dall’assicurato con opposizione del 29 gennaio 2025 (doc. 32), in data 10 giugno 2025 CO1 ha confermato integralmente la propria precedente decisione (doc. 33).

                          1.3.  In data 1° luglio 2025 CO1 ha trasmesso al TCA, per competenza, un plico di documenti medici ricevuto dall’assicurato (cfr. doc. II + 1).

                                  Questo Tribunale ha quindi interpellato l’assicurato, assegnandogli un termine per indicare il motivo dell’invio della documentazione medica all’assicuratore infortuni, precisando in particolare se sia sua intenzione o meno contestare la decisione su opposizione del 10 giugno 2025 (doc. III).

                          1.4.  Con scritto del 4 luglio 2025 l’assicurato ha contestato la visita medica eseguita dal dr. ______, rilevando come il proprio stato di salute, peggiorato, abbia richiesto un nuovo intervento chirurgico, effettuato in data 5 marzo 2025 alla Clinica ______ di ______ (cfr. doc. IV + 1).

                          1.5.  In data 17 luglio 2025 questo Tribunale ha ricevuto - a sostegno della tesi dell’assicurato - delle osservazioni mediche da parte del suo medico curante, dr. ______, con invito a rivalutare l’intera documentazione medica all’incarto, se del caso consultando anche lo specialista che ha eseguito l’intervento chirurgico del 5 marzo 2025 (doc. VI + 1-4).

                          1.6.  Con la risposta di causa del 2 settembre 2025, CO1, dopo avere nuovamente sottoposto l’intera documentazione medica trasmessa dall’assicurato al vaglio del dr. ______, ha integralmente confermato la propria decisione su opposizione, sottolineando come tutti gli specialisti consultati siano concordi nel ritenere che l’ernia discale L4-L5 di cui è affetto l’interessato sia preesistente all’infortunio e che quest’ultimo l’abbia solo resa manifesta/acutizzata (doc. X).

considerato,                in diritto

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione, oppure no, l’istituto assicuratore ha cessato l’erogazione delle prestazioni a decorrere dal 13 gennaio 2025, ritenendo che da quel momento i disturbi lamentati dal ricorrente non si trovavano più in nesso causale con il sinistro occorsogli.

                          2.2.  Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                                  Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

                                  Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 pag. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, pag. 1093).

                          2.3.  Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).

                                  La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS/RSAS 2/1994, pag. 104 seg.; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                          2.4.  Conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Pertanto, solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - un evento infortunistico può essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ernia del disco (cfr. STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3; STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).

                                  Un'ernia discale va considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i tipici sintomi dell'ernia discale, così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente dopo il trauma (cfr. STF 8C_560/2020 del 10 giugno 2021 consid. 2.4; 8C_408/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3.3; STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.2; SVR 2009 UV 1 p. 1 consid. 2.3; RAMI 2000 U 378 pag. 190 consid. 3, U 379 pag. 192 consid. 2; STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.2:

" Nella pratica medica in ambito di assicurazione contro gli infortuni risulta che le ernie del disco sorgono spesso a causa di cambiamenti degenerativi del disco intervertebrale e un evento infortunistico solo eccezionalmente, ossia in condizioni particolari, può essere preso in considerazione come la causa del disturbo. Un'ernia del disco può per contro essere considerata legata a un infortunio, quando l'incidente sia di una particolare gravità e sia atto di causare una lesione del disco, i cui sintomi di un'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare) emergono senza indugio, provocando un'immediata incapacità al lavoro. In questa eventualità l'assicuratore contro gli infortuni per prassi deve assumersi anche le prestazioni di un'eventuale recidiva e delle eventuali operazioni (sentenze 8C_326/2008 del 24 giugno 2008 consid. 3.1, 8C_213/2008 del 9 giugno 2008, U 138/99 dell'8 febbraio 2000 consid. 2a, pubblicata in RKUV 2000 Nr. U 379 pag. 192 con riferimenti).”

                                  I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente, se e nella misura in cui, a causa di un infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato anticipato oppure accelerato (cfr. STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1).

                                  In particolare, è necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, p. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006, già citata).

                                  Qualora un’ernia discale sia stata semplicemente attivata dall’infortunio in presenza di uno stato degenerativo preesistente (asintomatico), è dato un peggioramento temporaneo. In tale eventualità, l'assicurazione assume unicamente la sindrome dolorosa direttamente legata all’infortunio.

                                  Fintanto che non è stato raggiunto lo status quo sine vel ante, l’assicuratore è, quindi, tenuto ad assumere, in base all’art. 36 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere, come pure i rimborsi delle spese e le prestazioni sanitarie, sotto cui ricadono anche i costi di cura medica ex art. 10 LAINF. La persona assicurata ha pertanto diritto a una cura appropriata (cfr. STF 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 consid. 5.1.2 e riferimento ivi citato 5.5; STF 8C_519 /2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.5:

" Piuttosto occorre considerare che l'ernia del disco a fronte di uno stato degenerativo preesistente sia stato solo stimolato, ma non causato dall'infortunio. In tale eventualità, l'assicurazione contro gli infortuni deve prendersi carico soltanto le prestazioni relative alla sindrome dolorosa direttamente in relazione con l'incidente. Nella misura in cui il cosiddetto stato quo sine vel ante non è ancora raggiunto, l'assicuratore contro gli infortuni deve assumersi di regola a norma dell'art. 36 cpv. 1 LAINF oltre alle indennità giornaliere anche le spese di cura e i rimborsi di spese, fra cui rientrano anche le spese di cure di cui all'art. 10 LAINF. La persona assicurata ha diritto anche a interventi operatori inclusivi della cura adeguata (cfr. sentenza 8C_326/2008 del 24 giugno 2008 consid. 3.2 con riferimenti).”).

                                  In base alle attuali conoscenze scientifiche, in presenza di lombalgie e di lombosciatalgie posttraumatiche, ci si può attendere che lo status quo sine venga raggiunto dopo tre – quattro mesi.

                                  In generale, dopo una contusione, una distorsione oppure uno stiramento al rachide, il peggioramento temporaneo si ritiene risolto dopo sei – nove mesi, al più tardi dopo un anno in presenza di un rilevante stato degenerativo preesistente (cfr. STF 8C_319/2020 del 3 settembre 2020 consid. 6.6 e riferimenti ivi menzionati; STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.6).

                                  Qualora un’ernia del disco preesistente nel segmento lombare sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1).

                                  Occorre, infatti, precisare che, secondo il Tribunale federale, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).” (STF U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1)

                          2.5.  Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha posto fine a decorrere dal 13 gennaio 2025 alle prestazioni dipendenti dall’evento occorso a RI1 sei mesi prima, facendo capo, in particolare, al parere espresso in proposito dai propri consulenti medici.

                                  In effetti, interpellato in data 26 settembre 2024, il dr. ______, spec. FMH in medicina interna, riscontrata l’esistenza di una “sindrome radicolare L5 destra su ernia discale L4-L5”, ha risposto affermativamente alla domanda a sapere se “la persona assicurata soffriva di disturbi o stati patologici pregressi (malattie, stati estranei all’infortunio, conseguenze di altri infortuni) ancor prima dell’infortunio dell’8 luglio 2024?”, indicando che “l’ernia discale L4-L5 è preesistente all’evento, che l’ha resa manifesta senza esserne la causa”. Il medico ha precisato che “in assenza di lesioni di natura traumatica, il peggioramento è solo temporaneo”, aggiungendo che “lo status quo sine verrà raggiunto entro 6 mesi dall’evento”, indicando la necessità di una rivalutazione in base al decorso (doc. 17).

                                  In data 5 dicembre 2024 l’assicuratore ha quindi sottoposto nuovamente il caso dell’assicurato ad una valutazione medica, resa dal dr. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Quest’ultimo, ribadito che la diagnosi è quella di “sciatalgia in nesso di causalità probabile preponderante nel senso di un peggioramento del quadro pre-esistente di degenerazione segmentale/discopatia”, alla domanda “l’evento del 8.7.2024 ha prodotto un peggioramento temporaneo oppure direzionale?” ha risposto “ragionevolmente piuttosto temporaneo nel senso della traumatizzazione di un reperto preesistente apparentemente silente”. Il dr. ______, concordando con la precedente indicazione del dr. ______, ha ritenuto il “ripristino dello status quo ante vel sine dopo indicativamente 6 mesi, tuttavia da valutare” (doc. 21).

                                  L’assicurato è quindi stato visitato personalmente dal dr. med. ______, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia osteo-articolare. Quest’ultimo, con apprezzamento medico dell’11 gennaio 2025, si è così espresso:

" Valutazione clinica

(…)

Ad oltre 6 mesi da un banale infortunio senza evidenti lesioni infortunistiche, siamo in presenza di un’ernia discale medio-laterale destro a livello L4-L5 con contatto sulla radice L5 destra (RM del 29.07.2024). I referti presenti non mostrano un danno infortunistico o un’importante degenerazione dell’articolazione faccettaria. Faccio riferimento alla RM del 29.07.2024. All’esame odierno non presenta nessuna limitazione della forza e della mobilità. I persistenti dolori lamentati non sono ben spiegabili in un paziente che assume da 6 mesi gocce di Tramal e 3 pastiglie di medicamenti di cui non ricorda il nome. Da oltre tre mesi (settembre 2024) non ha più fatto fisioterapia o esercizi per migliorare la sua situazione. Desidera riprendere la sua attività in cucina alla ______. Una ripresa dell’attività lavorativa fino a medio-pesante è giustificata.

Mi spiega che tra 8 mesi raggiungerà l’età del pensionamento.

A partire dal 13.01.2025 ritengo pertanto l’assicurato abile al lavoro al 100%.” (Doc. 27)

                                  L’assicurato ha contestato tale valutazione del dr. ______, adducendo, a comprova del peggioramento del proprio stato di salute, che lo ha portato ad essere operato in data 5 marzo 2025 presso la Clinica ______, il seguente referto del 17 luglio 2025 del proprio medico di famiglia curante, dr. ______:

"  con la presente intendo sottoporre alla Sua attenzione alcune osservazioni cliniche rilevanti in merito al caso del mio paziente, il Sig. RI1, coinvolto in una procedura giuridica relativa al riconoscimento delle prestazioni assicurative derivanti da un infortunio avvenuto il 08.07.2024.

Il paziente ha subito un trauma alla colonna lombare che ha provocato una sindrome Iomboradicolare, corrispondendo ad un’ernia discale, con sintomatologia dolorosa acuta e persistente che ha reso impossibile la prosecuzione della sua attività lavorativa. Tale quadro clinico è stato costantemente monitorato e documentato da me in qualità di medico curante. ll paziente ha seguito tutti i consigli e le prescrizioni da parte mia e ha partecipato sempre attivamente al trattamento multidisciplinare, farmacologico e riabilitativo (fisioterapia).

É stata confermata la causalità d'infortunio il 26.09.2024 dal medico incaricato dall'assicurazione CO1, Dr. med. ______, spec. FMH in medicina interna, valutando la probabilità preponderante/certezza dell'affermazione superiore a 50%. Tale

valutazione è stata confermata dal Dr. med. ______, FMH in chirurgia ortopedica, il 05.12.2024, consigliando un secondo parere per assenza di miglioramento dopo infiltrazione.

Il paziente ha continuato a presentare una sintomatologia invariata e invalidante nei mesi successivi, come da consultazioni avvenute sia nel dicembre 2024 e gennaio 2025 presso il mio studio, durante le quali ho potuto constatare nuovamente dolori radicolari, parestesie

e una limitata capacità di deambulazione (non più di 50 metri), con necessità di piegarsi frequentemente per alleviare la sintomatologia (documentazione: seduta del 20.12.2024 e del 31.01.2025, peggioramento della sintomatologia preesistente).

A conferma della gravità del quadro clinico, il paziente è stato rivalutato il 3 marzo 2025 dal PD Dr. med. ______, Primario in chirurgia vertebrale della Clinica ______, ______, a causa di un peggioramento dei sintomi, nonostante una terapia conservativa massimale già eseguita, comprensiva di fisioterapia e infiltrazioni, prescritta dallo stesso specialista. In quella occasione, per il rischio di compromissione neurologica permanente, è stato fissato con urgenza l'intervento chirurgico di microdiscectomia per il 5 marzo 2025. L'operazione si è svolta con esito positivo e ha portato alla completa

risoluzione della sintomatologia, confermando quindi, in modo oggettivo e definitivo, la natura e la causa del disturbo.

Insomma, la storia è conclusiva: Incidente, sintomi persistenti, valutazioni e terapie eseguite secondo indicazioni, fallimento dell'approccio conservativo, risoluzione completa ed immediata dei sintomi dopo l'intervento chirurgico.

Non riesco a comprendere come, in presenza di un decorso clinico tanto lineare e documentato, il referto del Dr. med. ______ possa essere considerato attendibile. Le sue conclusioni appaiono non solo discordanti con le evidenze cliniche e strumentali, ma anche potenzialmente fuorvianti per la valutazione giuridica del caso.

Il 20.12.2024 da me in studio il paziente lamentava pochi sintomi (sotto terapia antidolorifica), ma nell'esame clinico ho documentato tutti i disturbi compatibili con una sindrome radicolare persistente.

In gennaio 2025 2-3 settimane dopo, il paziente è stato sottoposto a visita da parte del medico dell'assicurazione CO1, il Dr. med. ______ (specialista in ortopedia e neurochirurgia), il quale ha redatto un referto nel quale si afferma non solo l'assenza di una patologia in relazione all'infortunio, ma addirittura l'assenza di qualsiasi problematica di tipo lombare invalidante che possa interferire con la capacità lavorativa.

Questa valutazione risulta, a mio avviso, in evidente contraddizione con i riscontri clinici precedenti e successivi.

ll paziente mi riferisce di aver preso tutti gli antidolorifici (Paracetamolo, Diclofenac, Tramadol) per recarsi all'appuntamento presso il Dr. ______. Tale analgesia potrebbe aver diminuito i sintomi durante l'esame. E al contrario di quanto documentato dal Dr. ______, il paziente ha fatto trattamento presso un fisioterapista tutto il tempo e ha fatto gli esercizi prescritti.

A rendere ancor più discutibile tale referto, il paziente mi ha riferito che, nel corso della stessa visita, il Dr. med. ______ avrebbe comunque suggerito un trattamento basato sull'assunzione quotidiana di antidolorifici per almeno due mesi e sulla necessità di

effettuare fisioterapia - e si sarebbe inoltre proposto personalmente per eseguire tali trattamenti. Tali indicazioni risultano incongruenti rispetto alla conclusione ufficiale riportata nel suo referto (assenza totale di patologia), oltre a sollevare una possibile problematica di

conflitto d'interesse, essendo egli in quel momento incaricato di una valutazione assicurativa e non di un trattamento clinico.

Alla luce di quanto sopra, Le chiedo di voler riesaminare con attenzione la documentazione clinica, tenendo conto della gravità e della durata della sofferenza del paziente, della preponderante probabilità di causalità tra infortunio e danno fisico, e dell'efficacia risolutiva dell'intervento chirurgico, elementi tutti coerenti e documentati. In caso di dubbio, proporrei di chiedere al medico più esperto coinvolto in questo caso, al PD Dr. med. ______, Primario in chirurgia vertebrale della Clinica ______, ______, il suo parere della situazione.” (Doc. VI)

Chiamato ad esprimersi in merito alla documentazione medica trasmessa dall’insorgente, con apprezzamento del 25 agosto 2025 il dr. ______ ha rilevato:

" Di seguito rispondo ai quesiti posti:

1.     La nuova documentazione in nostro possesso porta nuovi elementi di giudizio atti a invalidare la sua valutazione dell’11.01.2025?

Come descritto nella mia valutazione assicurativa del 09.01.2025 il paziente soffre esclusivamente di un problema di origine degenerativa e non infortunistica. La documentazione, in particolare la RM della colonna lombare dorsale nativa del 29.07.2024, non evidenzia danni di origine infortunistica, bensì una patologia degenerativa di una protrusione erniaria a livello L4-L5 con compressione della radice L5.

È documentato scientificamente da anni che l’ernia è un processo degenerativo e non infortunistico. La RM mostra una disidratazione dei dischi, in particolare nel tratto L4 S1, chiaro segno di un processo degenerativo presente da anni.

2.     Conferma che secondo la sua valutazione la causalità naturale tra l’infortunio del 08.07.2024 e il danno alla salute / i disturbi fatti valere risulta estinta con il grado della probabilità preponderante al più tardi dal 31.12.2024? Voglia cortesemente motivare la risposta.

Sì. La caduta dell’08.07.02024 ha provocato unicamente un’acutizzazione passeggera del processo degenerativo alla colonna lombare, poi trattato con infiltrazioni. Si ricorda che la terza infiltrazione con blocco sacrale ha avuto un buon effetto, con globale diminuzione dei dolori nella zona del gluteo laterale distale e sacro iliaca e così anche nella gamba destra.

La caduta non ha provocato un peggioramento della preesistente ernia lombare L4-L5.

La terza infiltrazione ha quindi avuto successo con remissione del passeggero aumento dei dolori dovuti alla caduta.

3.     Per la valutazione della causalità naturale tra l’infortunio del 08.07.2024 e il danno alla salute / disturbi fatti valere, ritiene necessario procedere con ulteriori accertamenti e/o visitare l’assicurato? Se sì, quali? Voglia cortesemente motivare la risposta.

Una valutazione non la ritengo più necessaria, in quanto l’ernia lombare preesistente all’infortunio è stata trattata chirurgicamente dal dr. ______, come anche proposto dal dr. ______ a settembre 2024.

4.     Ci sono altre osservazioni riguardo al presente caso?

No.” (Doc. 34)

                          2.6.  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                  Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                  È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                          2.7.  Chiamato ora a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. med. ______, specialista che vanta una vasta esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa, secondo il quale l’infortunio ha “solo” transitoriamente acutizzato un’ernia degenerativa preesistente e fino a quel momento silente, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

                                  D’altro canto, il TCA non ritiene che il rapporto del dr. med. ______ (cfr. supra, consid. 2.5.) sia suscettibile di generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito della correttezza del parere del medico di fiducia di CO1.

                                  In effetti, quest’ultimo ha criticato la valutazione con il quale a suo parere il dr. ______ “ha redatto un referto nel quale si afferma non solo l’assenza di una patologia in relazione all’infortunio, ma addirittura l’assenza di qualsiasi problematica di tipo lombare invalidante”, ritenendola in “in evidente contraddizione con i riscontri clinici” (doc. VI).

Ora, al riguardo, questo Tribunale rileva che il medico consultato dall’istituto assicuratore non ha escluso che l’assicurato abbia dei disturbi, ma ha spiegato come si tratti di problematiche “esclusivamente di origine degenerativa e non infortunistica”, così come evidenziato dalla RM della colonna lombare dorsale nativa del 29 luglio 2024, dalla quale non sono emersi danni di origine infortunistica, “bensì una patologia degenerativa di una protrusione erniaria a livello L4-L5 con compressione della radice L5”. Il dr. ______ ha precisato che “è documentato scientificamente da anni che l’ernia è un processo degenerativo e non infortunistico. La RM mostra una disidratazione dei dischi, in particolare nel tratto L4 S1, chiaro segno di un processo degenerativo presente da anni”.

                                  A tale proposito, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), va ricordato che solo eccezionalmente un evento infortunistico può essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ernia del disco, ciò che non è il caso nella fattispecie concreta.

                                  Il TCA rileva che la disidratazione del disco intervertebrale (in concreto pure refertata tra L4 ed S1), è un fenomeno al quale “secondo la dottrina medica in materia, viene generalmente imputata la riduzione del volume del disco e della capacità ammortizzante con conseguente possibile formazione di un’ernia discale (cfr. ad es. www.anestesiaweb.it/inc/ernia/htm)”, che l’Alta Corte, in una sentenza M 10/04 del 31 agosto 2005, ha già ricondotto ad “un’alterazione degenerativa discale” (cfr. M 10/04 del 31 agosto 2005, consid. 3.1.2. e 3.2.4.)

                                  Del resto, non può nemmeno essere ignorato che, come già rilevato da questa Corte, per esempio, nella STCA 35.2023.18 del 10 maggio 2023, per esperienza, alterazioni degenerative della colonna vertebrale possono restare asintomatiche a lungo e, il più delle volte, scompensare a seguito di un evento banale, così come ha spiegato il dottor ______, già Primario del reparto di neurochirurgia presso l’Ospedale______ di ______, in una perizia giudiziaria elaborata nel quadro della procedura sfociata nella pronunzia 35.1999.42 del 17 gennaio 2001, cresciuta incontestata in giudicato (“Hingegen zeigen die Röntgenbilder eine krankhafte, degenerative Veränderung im Sinne einer Diskopathie mit Spondylosebildung im Segment C5/C6. Dieser Befund bereitete offenbar vor dem Unfallereignis keine wesentlichen Beschwerden, ev. vorübergehend im Jahre 1993. Es ist nun eine bekannte, allgemeine Erfahrung, dass solche Abnützungserscheinungen sehr lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand übergeführt werden. In dieser Situation ist der Unfall als schmerzauslösender Faktor anzusehen, was bedeutet, dass der Unfall zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild verantwortlich ist.”).

                                  Inoltre, contro l’ipotesi ricorsuale secondo la quale la diagnosticata ernia discale lombare sarebbe stata causata dall’evento dell’8 luglio 2024, va considerato che, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle ernie discali in una perizia del 27 ottobre 1998 allestita su incarico di un tribunale delle assicurazioni, il Prof. dott. ______, già Direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale______ universitario di ______, ha spiegato, tra le altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:

" (…) In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________ (Neurochirurgische Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)."

(sentenza UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001 consid. 3b, corsivo della redattrice)

                                  Del resto, anche il dott. ______, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale______ di ______, in una perizia da lui eseguita per conto di questa Corte nella causa 35.2004.39 - concernente un assicurato che era caduto, mentre stava per scendere da un autocarro, da un’altezza di circa un metro, riportando una contusione al rachide lombare e uno strappo ai nervi sciatico e femorale - aveva dichiarato che un simile sinistro comporta per il rachide un trauma di esigua entità (“eine geringgradige Traumatisierung“), inadeguato a causare un danno vertebrale acquisito, come pure a provocare un aggravamento direzionale del preesistente stato morboso:

" Zur Unfallkausalität

Der Sturz aus ca. 1 m Höhe auf die Beine und das Gessäs stellt bezüglich Wirbelsäule eine geringgradige Traumatisierung dar im Sinne eine Kontusion der LWS. Entsprechend bestanden Rückenschmerzen mit schmerzhaft eingeschränkter Be­weglichkeit der LWS und druckdolenter Muskulatur (= Lumbovertebralsyndrom).

Eine Nerven­schädigung trat nur vorübergehend ein und verschwand völlig. Eine solche Kontusion führt normalerweise zu Beschwerden in einem zeitlichen Rahmen von einem bis zwei Monaten. Bei dem Patienten traf das Trauma nun eine krankhaft vorgeschädigte Wirbelsäule (lumbale Dis­kopathien), was sich auf die Heilungsdauer auswirken kann. Eine solche zeitliche Verzögerung ist erfahrungsgemäss bis zu ca. sechs Monaten möglich.

(…).

Das Trauma war mit Bestimmtheit nicht geeignet, eine definitive dauerhafte Schädigung oder eine richtunggebende Verschlechterung eines krankhaften Vorzustandes zu bewirken. Die heutigen Beschwerden und Befunde lassen sich mit den vorbestehenden degenerativen Veränderungen (Diskopathien und arthrotisch-rheumatischer Prozess) allein erklären, neben der erwähnten psychosomatischen Komponente. Es finden sich keine Hinweise, die aus­schliesslich mit einem Unfallereignis vereinbar wären. Es handelt sich somit um eine vor­übergehende Verschlimmerung eines Grundleidens mit schicksalsmässigem Ver­Iauf, wobei der Status quo sine im Oktober 2003 als erreicht angenommen werden muss. Da keine dauerhafte Läsion entstanden ist, kommt der Unfall auch nicht als Teilursa­che in Frage.“

                                  Ad analoghe conclusioni il dott. ______ era giunto in occasione di un’altra perizia giudiziaria eseguita nell’ambito della procedura sfociata nella STCA 35.1998.78 del 24 agosto 1999, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un assicurato che – analogamente al caso qui in oggetto – era caduto (dalla propria altezza) scendendo le scale. In sintesi, secondo il dott. ______, traumi al rachide lombare quali quelli riportati dall’assicurato scendendo le scale, provocano tutt’al più delle lesioni alle parti molli ma non sono certo idonei a causare né delle lesioni definitive alla colonna vertebrale né un aggravamento direzionale di preesistenti segni degenerativi dei dischi intervertebrali.

                                  Le medesime conclusioni erano pure state state poste dai dottori ______ e ______, attivi presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale______ di ______, autori di una perizia per conto dell’Istituto assicuratore nella causa STCA 35.2010.64 del 27 gennaio 2011.

                                  Anche in quell’occasione gli specialisti si sono pronunciati a favore di un’origine squisitamente degenerativa dell’ernia discale L5-S1, ritenendo semplicemente possibile che il sinistro del settembre 2007 abbia reso manifesta la nota ernia del disco, valutando che lo stato di aggravamento presentato posteriormente all’infortunio possa essere considerato estinto trascorsi sei mesi.

                                  Visto quanto precede, occorre concludere che l’infortunio occorso al ricorrente nel mese di luglio 2024 - l’assicurato è caduto sul fondoschiena dalla propria altezza mentre stava scendendo le scale del palazzo dove abita (cfr. doc. 11) - non era idoneo né a causare la lesione discale che gli é stata diagnosticata nel prosieguo, né, in ossequio alla giurisprudenza menzionata al considerando 2.4., a provocare un peggioramento duraturo dello stato patologico preesistente.

                                  Inoltre, giova rammentare che è l’assicurato si è recato dal medico di famiglia solo dieci giorni dopo l’evento traumatico, limitandosi a lamentare “dolori alla schiena” (cfr. doc. 12).

                                  Stante tutto quanto precede, il parere espresso dal dr. med. ______ alla base della decisione impugnata, secondo il quale l’evento dell’8 luglio 2024 non ha causato alcun danno morfologico (non oggettivato nella RMN) ma ha peggiorato soltanto temporaneamente lo stato preesistente del rachide lombare, risulta conforme alla dottrina medica e alla giurisprudenza federale.

                                  In caso di peggioramento transitorio dello stato preesistente, l’assicuratore contro gli infortuni deve rispondere per la sindrome dolorosa direttamente legata all’infortunio (cfr. consid. 2.4.).

                                  Ora, alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che dopo il 12 gennaio 2025 i disturbi lombari non costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno parziale, dell’evento dell’8 luglio 2024.

                          2.8.  A titolo abbondanziale, il TCA ricorda che, per costante giurisprudenza federale, l’ernia discale non è una lesione parificabile ai postumi di infortunio secondo l’art. 6 cpv.2 LAINF (cfr., a proposito dell’art. 9 v.OAINF, la DTF 116 V 145 consid. 5 in fine; STFA U 403/01 del 14 ottobre 2002 consid. 4.4., pubblicata in RDAT I-2003 N. 79; STFA U 309/00 del 20 settembre 2001 consid. 2; STFA U 238/99 del 14 febbraio 2000 consid. 5; STCA 35.2021.100 del 4 aprile 2022 consid. 2.5.; D. Cattaneo, “Sport e assicurazioni sociali” pag. 296 n.62).

                          2.9.  Alla luce di quanto qui sopra esposto la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                  Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

35.2025.58 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.01.2026 35.2025.58 — Swissrulings