Raccomandata
Incarto n. 35.2025.47 mm
Lugano 16 febbraio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 giugno 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione su opposizione dell’8 maggio 2025 emanata da
CO1, ______ rappr. da: avv. RA1, ______ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 7 maggio 2024, la ditta ______ di ______ ha informato la CO1 (di seguito: CO1) che il proprio dipendente RI1, venditore, il 25 aprile 2024, era rimasto vittima di una caduta (cfr. doc. 2).
Agli atti figura il rapporto 25 aprile 2024 dell’______ dal quale risulta la diagnosi di contusioni alle ginocchia e al rachide lombare (doc. 7).
La RMN del ginocchio sinistro del 22 maggio 2024 ha evidenziato la presenza di una rottura del corno posteriore e di parte del corpo del menisco mediale, come pure una lesione di I. grado del legamento crociato anteriore (doc. 13).
L’istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Il 27 giugno 2024, l’assicuratore ha comunicato a RI1 che, in base al parere del proprio consulente medico, il nesso di causalità naturale con l’infortunio dell’aprile 2024, si era estinto a far tempo dal 31 maggio 2024 (doc. 19).
Dopo averla contestata, l’interessato ha finalmente accettato la presa di posizione dell’amministrazione (cfr. doc. 20).
1.3. Dalle carte processuali si evince che il 6 agosto 2024 RI1 è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico, verosimilmente un incidente della circolazione stradale (cfr. doc. F; agli atti manca il relativo annuncio d’infortunio), a causa del quale ha lamentato una distorsione del rachide cervicale (cfr. doc. M).
Anche questo sinistro è stato assunto dall’assicuratore LAINF.
1.4. A seguito di una segnalazione (cfr. doc. 26 e 29), esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 18 febbraio 2025 (doc. 31), la CO1 ha negato la copertura assicurativa per gli eventi annunciatigli, data l’assenza di un rapporto di lavoro tra la ditta ______ e l’interessato, pretendendo da quest’ultimo la restituzione delle prestazioni corrisposte del frattempo (per un ammontare di fr. 11'763.90: fr. 8'698.70 a carico dell’evento dell’aprile 2024 e fr. 3'065.10 a carico di quello dell’agosto 2024).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. ______ per conto dell’interessato (cfr. doc. 32), in data 8 maggio 2025, l’assicuratore ha confermato il suo primo provvedimento (cfr. doc. 38).
1.5. Con tempestivo ricorso del 10 giugno 2025, RI1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Opposizione alla decisione da parte di CO1 dell’8 maggio 2025 contesto la tesi di CO1, è stato concluso un valido contratto di lavoro, il contratto di lavoro non è stato mai disdetto da ______, quindi ancora valido, non vi è alcuna prova che il contratto è stato reciso in forma scritta, non esiste alcun documento a riguardo.
Non sussiste l’appropriazione indebita delle prestazioni versate da CO1 durante il periodo contrattuale pari a CHF 11'763.90.- di tale somma si richiede la cancellazione e allo stesso tempo il pagamento da parte di CO1 delle prestazioni assicurative per gli infortuni LAinf dovuto all’incidente stradale del 6 agosto 2024 fino al 30 aprile 2025, quindi non ha modo di esistere l’eventuale denuncia penale secondo articolo 148 a cps, che decade.
Falsa testimonianza del Dottor ______ che dichiara che non mi sono presentato a lavoro il 2 gennaio 2024 continuando a esistere tra ______ e il sottoscritto relazioni e collaborazioni post 2 gennaio 2024 decade la dichiarazione di CO1 che sostiene che il mio contratto è fittizio solo esclusivamente per non pagare le prestazioni dell’infortunio del 6 agosto 2024 dovuto a tamponamento in auto non per colpa mia.
Interrogatorio della CO1 alle parti è una farsa pilotata e non equa né corretta con difetto di forma. Non sono stato messo in condizioni ottimali per poter lavorare solo ed esclusivamente per colpa del Dottor ______ che non è mai stato in grado né capace di richiedere i suddetti PIG (permesso di importazione generale). Le buste paga sono state stilate, redatte e pagate da ______. Le stesse paghe relative ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2024 sono state pagate da ______ tramite un fondo cassa ed un anticipo di capitale.” (doc. I)
1.6. La CO1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta in base alle considerazioni seguenti:
" (…) Le allegazioni contenute nel ricorso sono integralmente contestate.
L’istruzione svolta dal servizio LFA di CO1 ha permesso di constatare che:
- Il signor RI1 non si è mai messo al lavoro ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAINF;
- Non è stato provato alcun flusso di denaro/salario dal conto della ditta ______ al conto del signor RI1. ANZI: la documentazione presentata fa stato di “versamento sul proprio conto”, trattasi quindi di versamenti effettuati dallo stesso ricorrente che ha pure redatto l’annuncio d’infortunio (che spetta al datore di lavoro).
- I conteggi di salario secondo quanto dichiarato dal signor ______ non sono stati redatti da ______;
- La ditta non ha versato contributi alla cassa di compensazione AVS per il signor RI1 informando altresì quest’ultima con scritto 25 giugno 2024 di non aver mai avuto dipendenti e chiesto di cancellare i conteggi di contributi paritetici emessi;
- La ditta ha annullato con effetto retroattivo il contratto d’assicurazione LAINF con restituzione del premio.
Risulta pertanto palese come il signor RI1 abbia fatto credere di essere alle dipendenze della società “auto” versandosi il salario e producendo delle buste paga per ottenere un indebito profitto.
Pure l’assicurazione è stata pagata a contanti alla ______.” (doc. V)
1.7. In data 20 luglio 2025, l’insorgente ha precisato le proprie pretese, nel senso che “venga azzerato, cancellato l’importo di CHF 11'763.90, classificato come prestazioni assicurative giuste, legate al periodo assicurativo con CO1”, “decada l’eventuale denuncia penale nei miei confronti, perché il fatto non sussiste (la truffa)”, “vengano pagate le medicine di tutto il periodo dell’infortunio”, “venga pagata la fisioterapia di tale periodo”, “venga pagata la RSM, risonanza magnetica fatta all’______ di ______ per tale infortunio” e “vengano pagate le prestazioni assicurative per l’incidente stradale del 6 agosto 2024, quindi periodo che va dal 6 agosto al 30 aprile 2025, abile al lavoro da 01 maggio 2025, pari a giorni di infortunio 268 da retribuire, visto il contratto Lainf.”.
Egli ha inoltre fatto valere segnatamente quanto segue:
" (…) Il 25 giugno 2024 ______ informa la cassa cantonale di compensazione dichiarando che non ho mai iniziato a lavorare.
Come ben spiegato nella mia ultima dichiarazione, solo a giugno 2024 si ricordano che hanno un operaio, nel momento in cui decidono di vendere a terze persone la ______.
Egregio signor Giudice, perché questa raccomandata alla cassa cantonale di compensazione non è stata fatta a gennaio 2024, visto che a loro dire non mi sono presentato al lavoro?
Le ho dimostrato nel mio precedente scritto che i rapporti con ______ e il Dottor ______ sono andati avanti oltre a gennaio 2024, lo dimostrano i documenti, le e-mail, le date da me fornite.
(…).
Io sottoscritto ho iniziato a lavorare come da contratto dal primo gennaio 2024.
La CO1 parla di flusso di denaro inesistente; se non c’è stato flusso di denaro sul conto corrente societario, perché il Dottor ______ in data 24 aprile 2024 blocca la mia carta.
La delega da lui firmata precedentemente a mio beneficio per accedere al conto societario. Quindi con il blocco della carta Lodevole Signor Giudice non ci sono state più le condizioni che i pagamenti partissero dal conto di ______. E se parliamo di flussi di denaro per rispondere alla CO1, perché principalmente non è mai venuto a firmare, presso la ______, né la richiesta dei codici PIG (Permessi di Importazione Generale), né la cessione delle quote societarie a favore di ______.
Per questo motivo Lodevole Signor Giudice non c’è stato il flusso di denaro, per cui siamo andati avanti con un fondo cassa e un anticipo di capitale.
Il Dottor ______ non è mai stato collaborativo, ha sempre cercato scuse per rimandare gli incontri, sia da ______ sia dal Notaio di ______.
Tutto ciò lo può dichiarare la Signora ______ che rappresenta la ______.
Il Dottor ______ non si è presentato né per la cessione delle quote societarie e né per richiedere i permessi PIG.
Quindi la ______, come da contratto sottoscritto con la stessa, ha redatto buste paga, versamenti, infortuni. (…).” (doc. VII)
Il 23 luglio 2025 l’amministrazione si è limitata a riconfermarsi nelle allegazioni contenute nell’allegato di risposta (doc. IX).
1.8. In data 28 luglio 2025, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione, in parte già presente agli atti, e ha enunciato in particolare considerazioni del seguente tenore:
" (…) La copertura assicurativa Lainf contro gli infortuni è stata regolarmente pagata, nessuno poteva disdirla retroattivamente a parte mio figlio ______ né tanto meno il Dottor ______, visto che ci aveva venduto la ______ e per quello che mi riguarda è ancora in essere.
Che mi vengano pagate le prestazioni assicurative per l’incidente stradale del 6 agosto 2024, quindi periodo che va dal 6 agosto 2024 al 30 aprile 2025, abile al lavoro da 01 maggio 2025, pari a giorni di infortunio 268 da retribuire, visto il contratto Lainf.
C’è un contratto di lavoro in essere mai disdetto.
C’è un’assicurazione Lainf per infortuni sul lavoro pagata.
C’è la ______ nella persona della Signora ______ che può confermare e documentare i fatti, eventuali documenti originali possono essere richiesti direttamente alla Signora ______ di ______.” (doc. XI + allegati)
La CO1 si è espressa in proposito il 12 agosto 2025 (doc. XIII + allegati).
1.9. RI1 e l’assicuratore convenuto hanno ancora avuto modo di pronunciarsi sull’oggetto della lite il 19 e il 28 agosto 2025 (cfr. doc. XV e doc. XIX), rispettivamente il 21 agosto 2025 (cfr. doc. XVII).
considerato in diritto
2.1. Nella concreta evenienza, il TCA deve innanzitutto esaminare se la CO1 era legittimata a negare la copertura assicurativa agli eventi traumatici occorsi in aprile e agosto 2024 per il motivo che non sarebbe stata sufficientemente dimostrata l’esistenza di un rapporto di lavoro tra RI1 e la ditta ______, oppure no.
2.2. Ai sensi dell'art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d’obbligo i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’apprendistato o protetti.
È considerato lavoratore chiunque eserciti un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (art. 1 OAINF).
In termini generali, la giurisprudenza considera tale la persona che, a scopo lucrativo o di formazione e senza sopportare un rischio economico proprio, esegue durevolmente o temporaneamente un’attività per un datore di lavoro, al quale è più o meno subordinato (DTF 144 V 411 consid. 4.2; 115 V 55). Sono dunque interessate innanzitutto le persone che beneficiano di un contratto di lavoro ai sensi degli artt. 319 ss. CO o che sono soggette a dei rapporti di servizio di diritto pubblico. Nel dubbio, la qualità di lavoratore deve essere determinata, di caso in caso, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente tenuto conto dell’esistenza di una prestazione di lavoro, di un rapporto di subordinazione e di un diritto al salario in qualsiasi forma (cfr. STF 8C_59/2022 del 6 settembre 2022 consid. 3.1 e riferimenti ivi menzionati).
2.3. Secondo la giurisprudenza, è conforme al diritto federale negare l'esistenza di un rapporto di lavoro in presenza di numerose contraddizioni e incoerenze rilevate, in particolare quando mancano documenti giustificativi o estratti bancari che attestino il pagamento dello stipendio, non è stato effettuato alcun versamento alla cassa di compensazione, le dichiarazioni dei redditi non riportano alcun stipendio e inoltre non è stata applicata alcuna imposta alla fonte (cfr. STF 8C_769/2016 del 19 dicembre 2016 consid. 5; cfr. anche STF 8C_538/2019 del 24 gennaio 2020 consid. 7.3, in: SVR 2020 UV n. 22 p. 85; 8C_57/2019 del 1° aprile 2019 consid. 4.2.5; 8C_790/2018 dell'8 maggio 2019 consid. 4.3, in: SVR 2019 UV n. 39 p. 145).
2.4. In materia di assicurazioni sociali, il giudice fonda generalmente la sua decisione su quei fatti che, pur non essendo stati accertati in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili. Non basta pertanto che un fatto possa essere considerato soltanto come un’ipotesi possibile; la verosimiglianza preponderante richiede che, da un punto di vista oggettivo, dei motivi importanti parlino a favore della correttezza di un’allegazione, senza che altre possibilità rivestano un’importanza significativa o entrino ragionevolmente in linea di conto (DTF 139 V 176 consid. 5.3).
2.5. In concreto, in data 7 maggio 2024, la ditta ______ ha annunciato all’assicuratore convenuto un infortunio occorso a RI1 il 25 aprile 2024.
Per quanto qui d’interesse, da quel documento risulta che il rapporto di lavoro tra l’insorgente e la ______ avrebbe avuto inizio il 3 novembre 2023, che si trattava di un’occupazione a tempo pieno e di durata indeterminata, come pure che il salario lordo era di fr. 4’000/mese per 13 mensilità (cfr. doc. 2).
L’evento è stato inizialmente assunto dalla CO1.
Il 6 agosto 2024 RI1 è rimasto vittima di un secondo sinistro, per il quale agli atti manca il relativo annuncio (vi è invece il verbale di constatazione amichevole – allegato al doc. I). Anche per questo evento la CO1 ha inizialmente corrisposto le proprie prestazioni.
Agli atti figura un documento denominato “Sospetto di frode” del 3 settembre 2024 elaborato da ______, investigatore LFA, dal quale risulta che “il DL ci ha chiamato per informarci che il signor ______ (recte: RI1, n.d.r.) non ha mai lavorato un giorno da loro e che questo infortunio non doveva essere pagato, così come quello con n. __/______/__._ (questo caso ancora aperto) -˃ annunciato dallo stesso ______” (doc. 29).
Nell’ottobre 2024, il ricorrente è quindi stato sentito dall’ispettore della CO1.
Il relativo verbale (allegato al doc. 30) è stato sottoscritto di proprio pugno dall’insorgente.
Per quanto qui d’interesse, in quell’occasione, l’interessato ha innanzitutto dichiarato che con la ditta ______, nella persona del suo direttore, ______, “è stato firmato il contratto a ottobre o novembre 2023. (…). Le mie mansioni erano quelle di acquisire clienti. La ______ è una società con sede a ______ che si occupa del settore alimentare, della vendita di prodotti. La sede è in ______. Non c’è un negozio è una ditta nuova senza punto vendita. La mia mansione era quella di commerciale, quindi acquisire clienti e prodotti. Dall’inizio mi sono occupato di questo. Lavoro con il computer da casa. Vi farò avere il contratto di lavoro.”.
D’altro canto, egli ha sostenuto di non aver mai ricevuto la disdetta del contratto di lavoro, motivo per cui “finora io lavoro lì”.
Interrogato a proposito del versamento dei salari da parte del datore di lavoro, RI1 ha affermato che “a novembre e dicembre 2023 non ho buste paga. Questo perché mi avevano spostato la data di inizio a gennaio 2024. Le buste paga sono iniziate a gennaio 2024 e ho ricevuto le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile. Lo stipendio lordo era di CHF 4'000.00 mensili. Li ho ricevuti sul conto bancario, soltanto i primi mesi del 2024. Ad aprile 2024 poi, mi trovavo a ______ sempre per acquisizione clienti, e sono caduto in un parcheggio. (…). Da lì in avanti CO1 ha pagato per qualche mese poi non avete più pagato perché mi è stato detto che c’era un problema pregresso. Sono tornato al lavoro forse nel mese di giugno 2024, salvo errore. Da quel momento sono sempre stato a casa lavorando con il computer e sporadicamente facevo qualche visita ad esempio in Svizzera interna.”.
Inoltre, invitato a dimostrare gli appuntamenti di lavoro e la clientela che avrebbe acquisito, egli ha dichiarato di non essere in grado di “dimostrare queste mie attività. Sono persone che conosco in quanto ho lavorato per diversi anni a ______ e a ______ svolgendo mansioni di cameriere e responsabile di sala. Questi sono i miei contatti che ho sviluppato.”.
Il ricorrente ha infine asserito di non avere colleghi, che il suo referente in ditta era ______ con il quale aveva parlato saltuariamente per telefono, che non rendeva conto a nessuno del suo lavoro, che era in possesso di un elenco di acquisizioni clienti che avrebbe messo a disposizione dell’assicuratore, di non conoscere il proprietario della ______, di non aver sino a quel momento fatto incassare nulla al suo datore di lavoro, che la ditta commercializzava principalmente in vino e olio ma di non avere un elenco né dei prodotti con il relativo prezzo né dei suoi fornitori, come pure che vi sarebbero state una decina di persone private e ristoranti interessati all’acquisto dei prodotti ma di non ricordarne i nomi.
Successivamente alla sua audizione, il ricorrente ha prodotto copia di alcuni documenti inerenti al preteso rapporto di lavoro con la ditta ______.
Agli atti vi è innanzitutto il contratto di lavoro che era stato sottoscritto il 3 novembre 2023 da RI1 e da ______, direttore, in rappresentanza della ______. Il documento prevede che l’entrata in servizio era stata fissata al 2 gennaio 2024, che l’insorgente era stato assunto quale venditore e che il suo salario mensile lordo era di fr. 4'000 per tredici mensilità (allegato al doc. 30).
Vi sono inoltre i conteggi di salario relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2024, datati rispettivamente 31 gennaio e 29 febbraio 2024, intestati alla ______, dai quali risulta un salario lordo di fr. 4'000, delle trattenute per fr. 361.05 (tra cui quella per imposta alla fonte di fr. 8) e un salario netto di fr. 3'638.95 (allegato al doc. 30).
Figurano poi le ricevute di due versamenti “sul proprio conto” di fr. 3'638.95, effettuati entrambi il 26 febbraio 2024 presso la filiale di ______, la cui causale è “stipendio gennaio 2024”, rispettivamente “stipendio febbraio 2024” (allegato al doc. 30).
Il ricorrente ha infine versato agli atti due scritti della ______, sottoscritti dal direttore ______, rispettivamente dal gerente ______ (allegati al doc. 30).
Con il primo, datato 3 novembre 2023, RI1 era stato informato che, “per motivi di ristrutturazione interna”, la sua assunzione sarebbe stata posticipata di 2 mesi, cosicché il contratto avrebbe avuto inizio soltanto il 2 gennaio 2024. Con il secondo, datato 25 giugno 2024, il gerente ha chiesto alla Cassa _______ di cancellare i conteggi dei contributi già emessi, poiché il contratto di lavoro con RI1 “che doveva iniziare il primo gennaio 2024 non è mai cominciato ne ha mai avuto alcuna validità in quanto il dipendente non si è mai presentato al lavoro e conseguentemente il contratto è stato sin dall’inizio annullato”.
In data 9 gennaio 2025 ha avuto luogo l’audizione di ______, come detto gerente della ______ (nel periodo 30 ottobre 2023-24 settembre 2024).
Invitato a descrivere l’attività della società in questione, egli ha dichiarato che “la società è stata costituita su iniziativa mia e del dottor ______. Il capitale sociale depositato da me per intero, ovvero CHF 20'000. Pertanto ero all’epoca anche unico socio e azionista. Lo scopo era quello di provare a importare prodotti tipici alimentari dal sud Italia e rivenderli in territorio elvetico. Siccome io ero e sono residente in Italia, il signor ______ era il referente per la Svizzera. (…). Per far ciò, io avrei diretto la ______ e per manodopera, su suggerimento del dottor ______, era stato proposto il signor RI1. Persona che io non conoscevo, ma che a detta del ______ poteva aiutarci e in passato pare si era già occupato di attività similari. Non so dire se RI1 avesse contratti in essere o se all’epoca era libero da altri impegni lavorativi. Fatto sta che il dottor ______ si era occupato di tutta la pratica di assunzione. Assunzione che non so quando è partita perché non me lo ricordo. Comunque quando io sono stato in ufficio dal dottor ______ dove c’era la sede della società avevamo pattuito che avrei incontrato il signor RI1 per conoscerlo. Il dottor ______ continuava a telefonargli e mi dicevano che RI1 era all’estero e che non poteva presentarsi. Di fatto le settimane sono andate avanti e del RI1 nemmeno l’ombra. Dopo un paio di mesi che l’ho costituita, siccome non era partito il progetto e nessuno era operativo (ripeto che RI1 non era operativo ed era all’estero, pare), ho manifestato a ______ la volontà di cedere la società in toto quote comprensive per CHF 20'000. RI1 si è allora manifestato volendo lui acquisirla; l’ha fatto tramite ______. La cosa non è andata in porto perché RI1 non voleva pagarle in quanto non aveva liquidità. Il tutto è rimasto fermo e in stallo. Ho anche detto a ______ che avrei continuato, come già facevo, a concentrarmi su altro e che, appena vi fosse stata la possibilità, la ______ poteva esser alienata o radiata. Dopodiché ho dimissionato dalla società. Il capitale mi è stato restituito al netto della costituzione. Da allora non ho più sentito nulla.”.
D’altro canto, a proposito dei rapporti esistenti tra RI1 e la ______, l’ex gerente ha affermato che “doveva in teoria nascere un rapporto lavorativo ma non se n’è mai fatto nulla per quello che so io. Non vi è alcuna movimentazione contabile a parte le aperture e i primi costi. Nessun ricavo, nessun’altra spesa del personale.”.
Messo a confronto con i documenti prodotti nel frattempo da RI1, ______ ha dichiarato, a proposito dello scritto 25 giugno 2024, mediante il quale la ______ aveva chiesto alla ______ di annullare i conteggi dei contributi paritetici nel frattempo emessi, di ricordare “la raccomandata che mi viene mostrata e che mi aveva sottoposto il dottor ______ per firma. Come vedete già all’epoca confermavo che il RI1 non si era mai presentato al posto di lavoro e che la relazione lavorativa non era mai partita. Del resto, anche nella lettera raccomandata, talmente non conoscevo la persona, che il cognome è scritto in maniera errata e ne prendo atto ora che mi dite che RI1 si scrive con la “s”.”, a proposito del contratto di lavoro datato 3 novembre 2023, di prendere atto di quel documento, di non ricordarlo bene e che comunque le firme che vi figurano non sono le sue, a proposito dello scritto 3 novembre 2023, con il quale la ______ aveva posticipato di due mesi l’assunzione di RI1, di non volerlo commentare e, a proposito dei conteggi di salario relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2024, di non avere “contezza di versamenti di salari. Ad ogni modo non riconosco i conteggi e per quanto ne so nessuno è mai stato pagato dato che non è mai iniziata l’attività in seno alla ______. Mi adopererò per farvi avere la contabilità del 2023 e 2024 della società ______ e estratti bancari, per quanto mi sarà possibile.”.
Confrontato al fatto che “i conteggi di cui alla precedente, per CHF 3'638.95 cadauno, trovano riscontro con versamenti in relazione bancaria di spettanza del signor RI1”, l’ex gerente ha sostenuto di non aver “mai versato quei soldi. Credo nemmeno il ______ in quanto sono stati versati alla ______. Ripeto che io ho preso tutto l’investimento e non vi sono state spese per il personale, come non vi sono stati ricavi.”.
Egli ha infine ribadito che non esiste nessuna corrispondenza con l’insorgente, “nessun messaggio, nessuna telefonata.” (allegato al doc. 30).
Agli atti vi è una comunicazione mail, datata 10 gennaio 2025, di ______ all’assicuratore convenuto, il cui tenore è il seguente:
" (…) dando seguito alla dichiarazione resa a CO1 dal signor ______, precedente gerente della società, nella mia qualità di attuale gerente di ______, ______ dichiaro quanto segue:
il contratto di lavoro stipulato a settembre 2023 fra ______ e RI1, prevedeva l’inizio lavori a partire dal 1° ottobre 2023, prorogato per motivi aziendali, al 2 gennaio 2024.
in data 2 gennaio 2024 il signor RI1 non si è presentato sul posto di lavoro per iniziare la collaborazione né, debitamente sollecitato dalla società, ha presentato alcuna valida giustificazione dell’assenza, ragione per la quale il contratto di lavoro è stato poi dichiarato decaduto per giusta causa.
ne consegue che a partire da inizio 2024 ______ non ha versato al dipendente alcun salario, non ha allestito alcuna busta paga, non ha versato alcun contributo salariale né alcun premio LPP e per quanto concerne la polizza infortuni LAINF con CO1 non è mai stato versato alcun premio, né le è stato mai richiesto.
Di tutto ciò, a suo tempo è stato informato il signor RI1 e successivamente ______ ha conferito incarico professionale all’avv. ______, ______ per liquidare per conto della società questa incresciosa vertenza.” (doc. 25)
Con comunicazione mail del 28 gennaio 2025, indirizzata a un funzionario della CO1, ______ ha dichiarato che “i contratti assicurativi a suo tempo stipulati da ______, a causa della mancanza di dipendenti assunti, non sono mai entrati in vigore e che nessun premio assicurativo è stato da noi pagato. In allegato trasmetto copia della e-mail inviata il 10.01.2025 al Signor ______, funzionario CO1 di ______, documento che riassume quanto accaduto.” (doc. 26).
In data 20 gennaio 2025, ______ ha allestito il proprio rapporto, il cui contenuto è servito da base alla decisione formale del 18 febbraio 2025.
Questo il tenore delle sue considerazioni:
" (…) A fronte di quanto sopra, siano di fronte a un abuso di prestazioni LAINF da parte del RI1. Dalla documentazione raccolta, tutto porta oggettivamente a pensare che l’assicurato RI1 abbia approfittato del contratto di lavoro emesso inizialmente dalla ______, per portare avanti la costruzione della sua attività in seno alla ______, e meglio facendo credere a CO1 che egli era effettivamente dipendente. Del resto, egli non produce alcun dato riferito alla sua attività (non vi è stata ed è consapevole che facendo dei nominativi di clienti questi verrebbero sentiti in qualità di testimoni). Nel corso del colloquio peraltro il RI1 è apparso molto confusionario e per nulla convincente.
Le indennità sinora versate sono da richiedere.
Dal profilo giuridico emergono elementi penalmente rilevanti, laddove i conteggi salari non sono stati emessi dalla ______, i versamenti sul conto ______ sono stati effettuati a contanti e su proprio conto (che sia un versamento da parte del RI1 atto a comprovare falsamente la sua attività lavorativa quale dipendente?).
Oltre al reato di falsità in documenti, emergono elementi oggettivi per il reato di ottenimento illecito di prestazioni sociali. CO1 nello scritto di decisione LAINF dovrà in questo senso informare il RI1 che si “riserva il diritto di segnalare quanto emerso alle competenti autorità”.”
Con opposizione del 25 febbraio 2025, l’avv. ______, a quel momento patrocinatore dell’insorgente, ha osservato segnatamente che “il contratto di lavoro non è mai stato disdetto dalla ______ ed è quindi tuttora valido. Non vi è alcuna prova che il contratto sia stato rescisso in forma scritta. Non esiste alcun documento al riguardo. Non vi è mai stata nemmeno una disdetta verbale. D’altronde neanche la ______ sostiene che ve ne sia stata. L’affermazione del dott. ______ nel senso che il contratto “è stato poi dichiarato nullo per giusta causa” non è sorretta da nessuna prova. (…). Quanto alle dichiarazioni fatte dal dott. ______, si osserva che le stesse non possono essere ritenute valide già per una questione formale e di procedura. Il dott. ______ andava infatti interrogato nei dovuti modi, comparendo personalmente presso la CO1, come è avvenuto per il qui opponente e per il precedente gerente ______. L’e-mail 10 gennaio 2025 del dott. ______ non ha nessuna validità e non può supplire al mancato interrogatorio e comparsa personale dinanzi alla CO1. (…). Ad ogni modo quanto scritto dal dott. ______ è inveritiero e viene contestato. Nel mese di febbraio 2024 il dott. ______ ha infatti conferito a RI1 la procura per disporre del conto presso ______, il che non sarebbe certamente stato deciso se non fosse esistito un rapporto di lavoro. Come già esposto dinanzi, la ______ ha allestito i conteggi paga mensili, il che dimostra che essa considerava RI1 come suo dipendente. Contrariamente a quanto affermato dal dott. ______, i premi LAINF per il 2024 sono stati pagati tramite la ______ di ______. (…). Il qui opponente intratteneva rapporti pure con la ______ fiduciaria di ______ che lo considerava come suo valido interlocutore. Tanto è vero che RI1 e ______ hanno sottoscritto l’offerta di prestazioni 07 febbraio 2024 della ______ in favore della ______.” (doc. 32).
In data 17 marzo 2025, l’ex patrocinatore del ricorrente ha prodotto copia di un ordine permanente, sottoscritto il 12 febbraio 2024 da ______, che autorizzava ______ a prelevare da un conto intestato a ______ (IBAN ______ ____ ____ ____ ____ _) ogni mese a partire dal 5 marzo 2024 l’importo di fr. 3'100 a favore di RI1 (IBAN ______ ____ ____ ____ ____ _ - allegato al doc. 37).
In occasione della sua audizione dell’8 maggio 2025 (doc. 37), ______ ha riconosciuto che la firma apposta sull’ordine permanente appena citato è la sua, precisando di non ricordare perché l’avesse sottoscritto.
Alla domanda se l’ordine permanente fosse stato attivato, egli ha risposto “Non saprei dire. Dovete chiedere a ______. Sta di fatto che per come erano le cose il RI1 non era mai stato dipendente, essendo il contratto stato annullato perché non si era mai presentato sul posto di lavoro. In pratica il contratto non è mai entrato in vigore.”.
______ ha poi negato di aver compilato l’annuncio d’infortunio del 7 maggio 2024, nonché i conteggi di salario per i mesi di gennaio e febbraio 2024, come pure eventuali altri successivi.
Con scritto del 13 maggio 2025, successivo all’emanazione della decisione su opposizione, l’avv. ______ ha comunicato alla CO1 che RI1 “(…), pur non condividendo le argomentazioni contenute nella decisione su opposizione 08 maggio 2025 e allo scopo di porre fine a questa incresciosa vicenda, è disponibile a rinunciare ad interporre ricorso a condizione che venga accettato da parte della CO1 il seguente accordo: - RI1 estingue il debito di CHF 11'763.90 mediante rate mensili di CHF 500.00, - CO1 rinuncia a procedere penalmente.” (doc. 39).
Agli atti figura un “Accordo di liquidazione”, sottoscritto soltanto da CO1, che riprende i termini della proposta formulata dall’allora rappresentante dell’insorgente (allegato al doc. 40).
2.6. Nell’ambito della procedura ricorsuale, RI1 ha prodotto ulteriore abbondante documentazione, compresa soltanto in parte nell’incarto dell’assicuratore resistente.
Seguendo un ordine cronologico, dai documenti prodotti si evince che, in data 15 gennaio 2024, ______ ha chiesto al notaio ______ di “predisporre al più presto atto di vendita a valore nominale della totalità delle quote di ______ a ______, con relativi verbali assembleari d’accordo, nonché il conseguente trasferimento di sede da ______ a ______, ______, presso ______. Successivamente ______ dichiarerà di aver ricevuto da ______, __.__.____, cittadino italiano, celibe, dimorante a ______, l’importo di CHF 20'000 quale prezzo a valore nominale delle quote e conseguentemente di impegnarsi a cedere e trasferire senza limite di tempo le predette quote a persona fisica e/o giuridica indicata da ______.” (allegato al doc. XI).
Il 23 gennaio 2024 la ditta ______, rappresentata dal suo gerente ______, ha dichiarato di aver ricevuto da ______ “l’importo di CHF 20'000 quale prezzo a valore nominale delle quote della ______, con sede in ______, e conseguentemente di impegnarsi a cedere e trasferire senza limite di tempo le predette quote a persona fisica e/o giuridica indicata da ______.” (allegato al doc. XI).
Con scritto del 7 febbraio 2024, denominato “Offerta prestazioni” e indirizzato alla ______, la ______ di ______ ha presentato un preventivo dei costi relativi a prestazioni di gestione e consulenza (“domiciliazione annuale”, “gerente annuale”, “allestimento piano dei conti e anagrafiche”, …), offerta che è stata finalmente accettata da RI1 (allegato al doc. I).
Con procura del 12 febbraio 2024, la ______, rappresentata da ______, ha conferito all’insorgente “il potere di rappresentarlo in modo giuridicamente valido di fronte a ______. In particolare, la persona in possesso di procura ha il diritto di disporre dei valori patrimoniali detenuti presso ______ a nome del cliente (…).” (allegato al doc. I).
______ ha quindi emesso una carta di debito a favore di RI1, collegata al conto intestato alla ______ (IBAN ______ ____ ____ ____ ____ _) (allegato al doc. XI).
Il 17 febbraio 2024, l’insorgente ha chiesto a ______ di “firmare quello che le viene richiesto dalla ______ fiduciaria di ______ nello specifico dalla Signora ______ … per motivi di logistica e di competenze permessi vari di importazione … nonché contabilità … mi viene meglio essere seguito da loro … mi scuso ma attualmente non sono in condizioni di poter fissare un appuntamento da lei in ufficio a ______ … (…).” (allegato al doc. XV).
Il 19 febbraio 2024, ______ ha risposto in questi termini a RI1 (con copia a ______):
" (…) accuso ricezione della sottostante email, ho il piacere che per la gestione della società venga seguita dalla signora ______ e per quanto da lei richiesto osservo quanto segue:
per il contratto di lavoro iniziato il 1° gennaio 2024, sino ad oggi non mi risulta versato, come con lei convenuto né lo stipendio di gennaio, né i relativi contributi paritetici (dipendente + datore di lavoro) per un totale di oltre 5000 CHF né quello del corrente mese di febbraio per ulteriori CHF 5000.
Per permettere a ______ di proseguire nel suo contratto di lavoro e firmare la documentazione ricevuta, occorre che il predetto importo di CHF 10000 mi pervenga in qualsiasi modo entro e non oltre lunedì 26 febbraio 2024.
Senza la ricezione del predetto importo la relazione non potrà proseguire. (…).” (allegato al doc. XV)
Sempre quel 19 febbraio 2024, ______ ha invitato il ricorrente di chiamarla al telefono prima di versare qualsiasi importo allo ______ (allegato al doc. XI).
In data 24 febbraio 2024, ______ ha comunicato a RI1 quanto segue:
" (…) mi riferisco ai mandati professionali nel tempo da lei conferitimi ed alla mia comunicazione email 19 cm, rimasta senza sua risposta né ricezione dell’importo richiesto per permettere la regolarità del suo contratto di lavoro.
A questo punto in mancanza dei necessari mezzi finanziari da lei dovuti mi vedo costretto a considerare sospesa l’operatività di ______, ______ a partire da inizio gennaio 2024, in attesa di un incontro chiarificatore presso il mio ______, incontro che le chiedo di voler urgentemente fissare.” (allegato al doc. XI).
Sub doc. D e E (allegati al doc. I), il ricorrente ha versato agli atti copia di alcune ricevute relative a pagamenti in contanti eseguiti il 26 febbraio 2024 presso l’Ufficio postale di ______.
La prima riguarda il premio (di fr. 745) per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (doc. D).
La seconda concerne il versamento degli stipendi per i mesi di gennaio e febbraio 2024 a RI1 (IBAN ____ ____ ____ ____ _ - doc. E).
Con e-mail del 26 febbraio 2024, ______ ha informato ______ che “in data odierna la società ______ ha provveduto ad effettuare il pagamento, sul conto del dipendente Sig. RI1, dello stipendio del mese di gennaio e febbraio 2024 e il saldo dell’assicurazione CO1 per quanto riguarda il contratto Lainf (vedi allegate ricevute postali). Per quanto riguarda i contributi della cassa compensazione AVS e imposte alla fonte verranno pagate direttamente ai creditori non appena le stesse perverranno alla società. Per i contratti IPG malattia e LPP non ci sono al momento fatture in sospeso in quanto i contratti non risultano conclusi. La preghiamo di volerci comunicare quando il socio sarà disponibile al più presto per l’appuntamento presso il notaio, sia per la modifica della gerenza che lo spostamento della sede sociale e la cessione delle quote sociali a ______. La preghiamo per favore di volerci già anticipare per email la lettera di dimissioni del gerente e del direttore di ______.” (allegato al doc. XI).
Da parte sua, sempre quel 26 febbraio 2024, ______ ha comunicato a RI1 (con copia a ______) di aver ricevuto “comunicazione dalla signora ______ che alcuni adempimenti relativi il suo contratto di lavoro sono già stati effettuati. Necessito però un incontro urgente da parte sua nel mio studio per definire tutti i mandati conferiti e le situazioni pregresse, (…).” (doc. W).
Con scritto raccomandato del 27 marzo 2024, ______ (figlio del ricorrente) ha ingiunto alla ______ di “… provvedere, entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della presente raccomandata all’intestazione delle quote della società ______ (ovvero 20 quote per CHF 1'000 cadauna per un totale di CHF 20'000.00) alla seguente persona giuridica: ______ (______), con sede in ______, Svizzera. All’uopo vorrete prendere immediatamente contatto con la predetta fiduciaria (…) al fine di coordinare il passaggio di quote. In caso di mancato riscontro a questa mia, agirò per la tutela delle mie ragioni avanti le opportune sedi senza ulteriore preavviso.” (allegato al doc. XV).
Con mail del 3 maggio 2024, ______ ha trasmesso al ricorrente copia “- Contratto di lavoro firmato il 3 novembre 2023 – Conteggi stipendi gennaio-febbraio-marzo-aprile 2024, - CO1 premio assic. Lainf, - Giornale cassa. Nei conteggi stipendi è stato dedotto un anticipo di premio assicurazione malattia in quanto ci ha comunicato che il contratto è stato firmato e restiamo in attesa della copia per poter effettuare il conguaglio. Le ricordiamo che l’assicurazione LPP è obbligatoria e la preghiamo di volerci inviare copia del contratto e l’ammontare dei premi (che verranno dedotti retroattivamente). Tutti gli allegati, se non l’avesse già fatto, sono da trasmettere al gerente della società in attesa della formalizzazione della cessione delle quote societarie e del cambio di gerenza. Durante l’incontro di ieri presso il nostro ufficio ci ha comunicato di aver subito un infortunio, sia l’annuncio che tutte le formalità inerenti il caso assicurativo sono da effettuarsi dal datore di lavoro e il gerente sig. ______.” (doc. X).
Agli atti figura una tabella con i movimenti di cassa (entrate/uscite) della ______ durante il periodo 24 febbraio – 2 maggio 2024.
Dal quel documento emerge che il 24 febbraio 2024 vi è stato un finanziamento di fr. 8'023 e che il 26 febbraio 2024 vi sono state uscite per un ammontare di fr. 8'022.90, e meglio fr. 7'277.90 per il pagamento dei salari di gennaio e febbraio a RI1 e fr. 745 per il pagamento del premio dell’assicurazione contro gli infortuni. L’8 aprile 2024 vi è stato un finanziamento di fr. 3'639 e il giorno successivo il pagamento del salario del mese di marzo all’insorgente. Lo stesso nel mese di maggio 2024 (cfr. allegato al doc. XI).
Da ultimo, è stata prodotta una comunicazione mail del 5 agosto 2024, indirizzata da RI1 a tale signora ______, del seguente tenore: “come da nostra conversazione telefonica, gli anticipo che domani 06.08.2024 vengo a trovarla per provare i suoi prodotti ed acquisire una linea di vini offerta da ______, in ______ a ______, da proporre ai nostri clienti in Canton Ticino” (allegato al doc. I).
2.7. Attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, questa Corte rileva come dalla medesima emergano numerose zone d’ombra che non consentono di dimostrare, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che al momento dei noti sinistri l’insorgente si trovasse alle dipendenze della ditta ______.
Innanzitutto, trattandosi dell’attività di acquisizione di clienti e prodotti che l’insorgente pretende di aver esercitato per la ditta in questione a partire dal mese di gennaio 2024, a margine della sua audizione del 10 ottobre 2024 (relativo verbale firmato di proprio pugno), egli ha dichiarato di non avere un elenco di prodotti (“principalmente vino e olio”) con i relativi prezzi, di non possedere un elenco di fornitori di prodotti, di non ricordare il nome di nemmeno uno dei potenziali clienti da lui contattati interessati ad acquistare i prodotti dalla ______ (il ricorrente si è riservato di produrre in un secondo tempo l’elenco, ciò che però non è avvenuto), di non avere mai fatto mail ai potenziali clienti, insomma di non essere in grado di dimostrare il lavoro svolto sino ad allora (“Non sono in grado di dimostrare queste mie attività”), di non aver fatto incassare nulla alla società, di non conoscerne il proprietario, di non dover rendere conto a nessuno di ciò che faceva e di non avere colleghi (cfr. allegato al doc. 30).
Da questo profilo, stante quanto precede, il TCA non può ritenere accertato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che al momento in cui è rimasto vittima degli infortuni in discussione, RI1 svolgesse effettivamente un’attività lavorativa, men che meno quale dipendente della ditta ______.
L’unica e-mail del 5 agosto 2024, che il ricorrente avrebbe inviato a tale signora ______ della ______ di ______, non basta per giustificare una diversa conclusione.
Va inoltre osservato che anche l’aspetto riguardante il pagamento del salario presenta più di una criticità.
Al riguardo, è vero che agli atti figurano i conteggi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2024 (quelli relativi ai mesi di marzo e aprile 2024 non sono invece stati prodotti), dai quali si evince che la ______ avrebbe pagato al ricorrente un salario lordo di fr. 4'000, rispettivamente di fr. 3'638.95 al netto delle trattenute (AVS, AD, LAINF, cassa malati e imposta alla fonte) (cfr. allegati al doc. 30), così come le relative ricevute di versamento (quelle riguardanti il preteso pagamento dei salari per i mesi di marzo e aprile 2024 non sono invece state versate agli atti) (allegato al doc. I).
Occorre tuttavia considerare che, per esplicita ammissione di RI1 (cfr. doc. I: “Le buste paga sono state stilate, redatte e pagate da ______.” – il corsivo è del redattore), i pagamenti in questione non sono stati eseguiti dal (preteso) suo datore di lavoro (______) ma bensì dalla ______ di ______, la quale agiva su mandato dello stesso insorgente (in questo senso, si veda la e-mail del 17 febbraio 2024 da lui inviata a ______ [allegato al doc. XV: “(…) per motivi di logistica e di competenze permessi vari di importazione … nonché contabilità … mi viene meglio essere seguito da loro [dalla fiduciaria ______, n.d.r.] (…)”, la distinta delle prestazioni fornite dalla ______ durante il periodo 7 febbraio-4 giugno 2024 [allegato al doc. XV]: “(…) incontro con cliente sig. RI1 (…)” e la fattura emessa dalla ______ il 22 luglio 2024 indirizzata a RI1 [allegato al doc. XI] – il corsivo è del redattore). Sempre in questo contesto, con riferimento a quanto fatto valere con le osservazioni del 19 agosto 2025 (cfr. doc. XV, p. 1), si precisa che la procura conferita al ricorrente da ______ riguardava esclusivamente la relazione con ______ (cfr. allegato al doc. I).
D’altro canto, dalle carte processuali emergono dubbi circa la provenienza dei fondi utilizzati per il pagamento dei salari. In effetti, dalla tabella che riassume i movimenti di cassa della ______, la quale è stata verosimilmente allestita dalla fiduciaria ______ (cfr. allegato al doc. I: “Buongiorno sig. RI1, (…) alleghiamo alla presente copia di: (…) – Giornale cassa (…)” – il corsivo è del redattore), risulta che i versamenti di salario erano stati immediatamente preceduti da corrispondenti finanziamenti (per il pagamento dei salari di gennaio e febbraio 2024 [complessivamente fr. 7'277.90] avvenuto il 26 febbraio 2024 è in effetti stato registrato, due giorni prima, un finanziamento di fr. 8'023 [il 26 febbraio 2024 è stato pagato anche il premio LAINF ammontante a fr. 745], per il pagamento del salario di marzo 2024 [fr. 3'638.95] eseguito il 9 aprile 2024, l’8 aprile 2024 è stato registrato un finanziamento di fr. 3'639, per il pagamento del salario di aprile 2024 [fr. 3'638.95] effettuato il 2 maggio 2024, il giorno stesso è stato registrato un finanziamento di fr. 3'638.80) (cfr. allegato al doc. XI).
Secondo questa Corte, i fondi in questione sono stati verosimilmente messi a disposizione dallo stesso RI1, il quale si è dunque autofinanziato il salario.
Tale circostanza appare avvalorata dal tenore delle comunicazioni mail 19 e 24 settembre 2024 di ______, a quel momento direttore della ______, indirizzate al ricorrente (cfr. allegato al doc. XV, rispettivamente al doc. XI: “Per permettere a ______ di proseguire nel suo contratto di lavoro e firmare la documentazione ricevuta, occorre che il predetto importo di CHF 10000 [cifra che, secondo una stima di ______, corrispondeva a due mensilità di salario, comprensive dei contributi paritetici, n.d.r.] mi pervenga in qualsiasi modo entro e non oltre lunedì 26 febbraio 2024.”, rispettivamente “mi riferisco ai mandati professionali nel tempo da lei conferitimi ed alla mia comunicazione email 19 cm rimasta senza sua risposta né ricezione dell’importo richiesto per permettere la regolarità del suo contratto di lavoro.” – il corsivo è del redattore).
In questo senso, occorre pure considerare che, a margine della sua audizione del 9 gennaio 2025, ______, già gerente della ______, ha dichiarato, riferendosi ai conteggi di salario per i mesi di gennaio e febbraio 2024, di non aver “mai versato quei soldi. Credo nemmeno il ______ in quanto sono stati versati alla ______. Ripeto che ho preso tutto l’investimento e non vi sono state spese per il personale, come non vi sono stati ricavi.” (cfr. allegato al doc. 30).
Ora, il fatto che i versamenti in questione non siano stati effettuati né da ______ né da ______ non è in discussione, visto che è dimostrato che sono stati eseguiti, come già visto, dalla fiduciaria ______ di ______. D’altro canto, la testimonianza dell’ex gerente, nella misura in cui conferma che, al momento in cui è uscito dalla società, gli è stato restituito l’intero capitale da lui versato al netto delle spese di costituzione, consente di mettere in dubbio l’affermazione di RI1 secondo la quale i salari gli sarebbero stati pagati grazie a “un fondo cassa e un anticipo capitale” (cfr. doc. I, p. 5). Del resto, dalla tabella di cui si è detto in precedenza non risulta nemmeno che vi fosse un fondo cassa all’inizio del periodo considerato e che ve ne sia stato uno alla fine, considerato che le entrate sono state pari alle uscite.
Anche il contenuto della mail 10 gennaio 2025, inviata da ______ alla CO1, va pertanto giudicato affidabile, perlomeno nella misura in cui vi si legge che “(…) ______ non ha versato al dipendente alcun salario, non ha allestito alcuna busta paga, non ha versato alcun contributo salariale né alcun premio LPP (…)” (doc. 25 – il corsivo è del redattore).
In questo contesto, è utile segnalare la pronunzia 38.2024.35 del 4 novembre 2024 consid. 2.5., emanata in materia di assicurazione contro la disoccupazione, cresciuta incontestata in giudicato, in cui il TCA ha considerato “fittizi” e frutto di un “comportamento abusivo” (e perciò da non considerare nel calcolo del guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità di disoccupazione) taluni salari corrisposti all’assicurata, direttrice di una SA, in quanto finanziati da un prestito fatto alla società da lei medesima.
Secondo questo Tribunale, non deve neppure essere ignorato che, appena dopo aver ricevuto la decisione su opposizione impugnata, l’avv. ______ aveva proposto alla CO1 di concludere un accordo transattivo, nel senso che l’assicuratore avrebbe rinunciato a denunciare penalmente RI1 mentre quest’ultimo avrebbe rinunciato a interporre ricorso e restituito le prestazioni indebitamente percepite (cfr. doc. 39).
Il TCA constata che l’accordo non è in realtà mai stato finalizzato (il ricorrente non l’ha infatti sottoscritto – cfr. allegato al doc. 40). Va però pure constatato che l’insorgente si è presentato davanti al Tribunale senza il suo patrocinatore (cfr. doc. I).
L’unica e-mail del 5 agosto 2024, che il ricorrente avrebbe inviato a tale signora ______ della ______ di ______ (cfr. supra, consid. 2.6. in fine), non basta per giustificare una diversa conclusione.
Con la propria impugnativa, RI1 sostiene in particolare che le prestazioni assicurative gli sarebbero dovute in base al contratto d’assicurazione LAINF stipulato con la CO1, mai validamente disdetto (cfr., ad esempio, il doc. XV, p. 3: “c’è un’assicurazione Lainf contro gli infortuni pagata, e mi sembra evidente come da contratto che la CO1 se ne deve fare carico.”).
In proposito, il TCA ricorda che il rapporto assicurativo risulta esclusivamente dalla legge (la quale, come visto, esige l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente affinché possa sussistere il rapporto assicurativo – cfr. 1a cpv. 1 lett. a LAINF in relazione con l’art. 1 OAINF). Esso non dipende da una decisione d’affiliazione, né dalla conclusione di un contratto di assicurazione, né ancora da una dichiarazione del datore di lavoro. È irrilevante che i premi assicurativi siano stati pagati o meno (cfr. Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 2016, n. 7 p. 900).
Sempre con il proprio ricorso, l’insorgente fa valere che la sua qualità di lavoratore dipendente risulterebbe direttamente dal contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso con la ditta ______, il quale sarebbe ancora in vigore in assenza di valida disdetta (cfr., ad esempio, doc. XIX, p. 2: “Volevo ricordare Lodevole Signor Giudice che io, sottoscritto, RI1, ho un contratto di lavoro con ______ di ______, ancora in essere perché tale contratto non è mai stato disdetto. Neanche ______ smentisce questa versione, il contratto è ancora in essere. Quindi la versione di CO1 rappresentata dalla Dottoressa RA1, VIENE SMONTATA.”).
Al riguardo, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che non è arbitrario considerare che l’esistenza formale di un contratto di lavoro passi in secondo piano di fronte segnatamente all’assenza di prove atte a comprovare l’effettivo pagamento dei salari, così come di fronte alla presenza d’incongruenze (in questo senso, cfr. la STF 8C_569/2023 del 26 aprile 2024 consid. 4.3).
Ora, secondo questa Corte, tenuto conto delle criticità evidenziate in precedenza, quello sub judice è proprio un caso dove all’esistenza formale di un contratto di lavoro non possa essere attribuito un significato decisivo.
Tutto ben considerato, in applicazione delle regole relative all’onere della prova, l’esistenza di un rapporto lavorativo (e, dunque, assicurativo) al momento determinante in cui sono avvenuti gli infortuni (25 aprile e 6 agosto 2024) non è stata dimostrata, ragione per la quale il ricorrente non avrebbe avuto diritto di ricevere le prestazioni che le sono state corrisposte dall’assicurazione contro gli infortuni, rispettivamente non ha diritto di percepire le ulteriori prestazioni assicurative da lui pretese.
RI1 ha più volte postulato l’audizione testimoniale di ______, collaboratrice della ______ di ______.
Questo Tribunale ritiene di potersi esimere dal procedere all’atto istruttorio richiesto, posto che è già sin d’ora prevedibile che da esso non potranno scaturire nuovi rilevanti elementi di valutazione.
In effetti, sulla questione della (pretesa) attività svolta alle dipendenze della ______, il TCA si è essenzialmente fondato su quanto il ricorrente stesso ha dichiarato in occasione della sua audizione, per cui non si vede cosa ______ potrebbe aggiungere al riguardo. Trattandosi della questione del (preteso) pagamento del salario, la relativa documentazione a disposizione è già sufficientemente eloquente.
Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove - DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019 consid. 2.12.; 35.2019.12 del 5 febbraio 2020 consid. 2.1.).
2.8. Le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite (art. 25 cpv. 1, prima frase, LPGA).
Ai sensi dell'art. 25 cpv. 2, prima frase, LPGA, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021, qui applicabile, il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.
Si tratta di termini di perenzione (cfr. DTF 148 V 217 consid. 2.1; 146 V 217 consid. 2.1; 140 V 521 consid. 2.1).
Ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Sono nuovi i fatti che si sono verificati prima dell'emanazione della decisione formalmente passata in giudicato o della decisione sull'opposizione, ma che non erano noti al richiedente la revisione nonostante la dovuta diligenza. I nuovi fatti devono essere rilevanti, ovvero devono essere idonei a modificare la base fattuale della decisione oggetto della revisione e, se valutati correttamente dal punto di vista giuridico, devono portare a una diversa decisione.
I nuovi mezzi di prova devono servire a dimostrare i nuovi fatti rilevanti che giustificano la revisione o a dimostrare fatti che erano noti nel procedimento precedente, ma che sono rimasti indimostrati a discapito del richiedente (DTF 144 V 245 consid. 5.1 e 5.2 con riferimenti).
Se sussiste un motivo di revisione processuale in questo senso, ne consegue un riesame sostanziale senza restrizioni, con la possibilità di una correzione retroattiva (ex tunc) (DTF 147 V 417 consid. 7.3.3 con riferimenti).
I fatti nuovi e i nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA devono essere fatti valere entro 90 giorni dalla loro scoperta; oltre a questo termine relativo, si applica un termine assoluto di 10 anni che decorre dalla notifica della decisione o della decisione sull'opposizione (cfr. art. 67 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 55 cpv. 1 LPGA; DTF 143 V 105 consid. 2.1 con riferimenti). In linea di principio, il momento in cui la parte avrebbe potuto scoprire il motivo di revisione invocato è determinato in base al principio della buona fede. Il termine relativo di 90 giorni per la revisione decorre dal momento in cui la parte che invoca un motivo di revisione viene a conoscenza con certezza del nuovo fatto rilevante o della prova determinante. Se per acquisire tale certezza sono necessari chiarimenti, l'amministrazione deve provvedere a darvi seguito entro un termine ragionevole. In caso contrario, l'inizio del termine relativo di 90 giorni deve essere fissato al momento in cui l'amministrazione avrebbe potuto integrare in modo sufficiente le sue conoscenze incomplete con l'impegno necessario e ragionevole (DTF 143 V 105 consid. 2.4 e riferimenti; STF 8C_375/2024 del 2 luglio 2025 consid. 5.2).
Ora, la circostanza secondo la quale tra RI1 e la ditta ______ non esisteva in realtà alcun rapporto di lavoro e, perciò, nemmeno una copertura assicurativa dei sinistri annunciati, costituisce un fatto nuovo rilevante ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, che fonda la revisione processuale delle decisioni (informali) mediante le quali sono state assegnate le prestazioni assicurative (prestazioni di cura e indennità giornaliere) (in questo senso, si veda la STF 8C_57/2019 del 1° aprile 2019 consid. 6.1, riguardante proprio un caso in cui non vi era rapporto di lavoro e, dunque, copertura assicurativa dell’infortunio).
Sebbene non sia oggetto di contestazione, il termine di 90 giorni per la revisione, che ha iniziato a decorrere con il rapporto 20 gennaio 2025 dell’investigatore ______ (doc. 30), risulta manifestamente rispettato con l’emanazione della decisione formale del 18 febbraio 2025 (doc. 31). L'annullamento retroattivo delle decisioni di concessione delle prestazioni è conforme al diritto federale, di modo che, in virtù dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, il ricorrente è tenuto a restituire quanto da lui percepito indebitamente (il termine triennale previsto dall’ art. 25 cpv. 2, prima frase, LPGA, è stato senz’altro rispettato dalla CO1).
A proposito dell’importo da restituire (fr. 11'763.90), questo Tribunale rileva che sulla questione il ricorrente non ha sollevato obiezioni di sorta.
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti