Raccomandata
Incarto n. 35.2025.114 PC/MM/gm
Lugano 15 giugno 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione su opposizione del 15 dicembre 2025 emanata da
CO1, ______ rappr. da: avv. RA1, ______ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 14 luglio 2023, la ______ di ______ ha comunicato al proprio assicuratore LAINF (CO1; di seguito: CO1) che il 12 luglio 2023 il proprio dipendente RI1 (assunto al 100% dal 5 dicembre 2013 in qualità di “consulente aziendale” - “Unternehmungsberater” -, per un salario lordo annuale di fr. 52'000), era inciampato e caduto dalle scale (doc. 1).
L’istituto ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Il 18 marzo e il 9 maggio 2025 l’assicurato è stato vittima di due ulteriori cadute (inf. n. __/______/ e inf. n. __/______/; doc. 13, pag. 2 e 15, pag. 1).
1.2. Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 25 luglio 2025, la CO1 ha stabilito quanto segue:
" (…).
Dal colloquio con l’ispettore signor ______ del 9 ottobre 2024 è emerso quanto segue:
- all'inizio dell'attività quale ______ il signor RI1 si occupava di consulenza e vendita di prodotti a porta a porta. L'azienda era gestita dal signor RI1 dal profilo organizzativo e informatico. Per la vendita a porta a porta il signor RI1 era in relazione con due società in Italia facenti parte del gruppo ______.
- In seguito al Covid-19 la collaborazione tra il signor RI1 e i soci delle entità italiane si è interrotta ed è iniziata una nuova fase di start up concernente dei prodotti di cura.
- Il signor RI1 ha affermato di non aver avuto una perdita di guadagno, trattandosi di una start-up e che dal COVID-19 non ha più avuto ricavi e per questo motivo ha dovuto immettere nella società del suo capitale.
- Il signor RI1 è azionista unico al 100% e amministratore.
- Non vi sono altri dipendenti nella società.
- Fino al COVID-19 i clienti finali erano clienti privati, tipo porta a porta. Dopo il COVID-19 non vi è stato più fatturato, attualmente ci sarebbero solo dei potenziali clienti.
Le prime restrizioni relative al COVID-19 sono da collocare a marzo del 2020.
Dalla valutazione contabile e dal complemento della ______ si apprende quanto segue:
- Dal 2019 la perdita conseguita corrisponde all'incirca all'ammontare del personale. Per contro, nel 2023 la perdita è stata inferiore rispetto agli anni precedenti, poiché la società ha incassato CHF 19'341,50 di indennità assicurativa infortunio.
- La solvibilità della ______ per far fronte ai suoi impegni non è stata generata da liquidità derivante dalla sua attività commerciale, ma esclusivamente da finanziamenti di soci e ricorso a capitale di terzi.
- Il pagamento degli stipendi relativi agli anni 2019, 2020 e 2022 è stato reso possibile dai finanziamenti che il signor RI1 ha effettuato alla società stessa, ossia:
a) Il 12.11.2019 il signor RI1 effettuava un finanziamento soci di CHF 80'000 e il 23.12.2019 la ______ pagava lo stipendio del signor RI1 per un importo di CHF 43'811.60
b) Il 1.12.2020 il signor RI1 effettuava un finanziamento soci di CHF 60'000,00 e il 16.12.2020 ______ pagava lo stipendio 2020 del signor RI1 per un importo di CHF 43'485,15
c) II 13.07.2022 il signor RI1 effettuava un finanziamento soci di CHF 90'000,00 e il 21.11.2022 la ______ pagava lo stipendio 2022 del signor RI1 per un importo di CHF 44'836,80.
Alla luce di quanto sopra e degli atti a nostra disposizione, l'attività svolta dal signor RI1 al momento dell'infortunio del 12 luglio 2023 doveva essere qualificata quale attività indipendente, in quanto:
- L'attività dichiarata era svolta principalmente presso il domicilio del signor RI1
- Il signor RI1 ha finanziato la ______ con i mezzi propri e con importi di una certa importanza
- l rischi d'impresa sono stati assunti integralmente dal signor RI1.
Pertanto, al momento dell'infortunio del 12 luglio 2023 il signor RI1 non era coperto dall'assicurazione infortuni. Lo stesso vale anche per gli infortuni del 18 marzo 2025 e del 9 maggio 2025.
Rinunciamo a richiedere la restituzione in base all'art. 25 sulla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali degli importi pagati fino ad oggi per l'infortunio del 12 luglio 2023.
Decisione (Art. 49 LPGA e 124 OAINF)
> Al momento degli infortuni del 12 luglio 2023, del 18 marzo 2025, del 9 maggio 2025 il signor RI1 doveva essere considerato come indipendente e come tale non era coperto dal contratto assicurativo LAINF numero __/_.___.___ e pertanto non vi è diritto a prestazioni LAINF.
> Si rinuncia a richiedere la restituzione dell'importo pagato sino ad oggi per l'infortunio del 12 luglio 2023 (art. 25 LPGA).” (doc. 17)
1.3. Con opposizione del 31 luglio 2025 (doc. 22), motivata a margine del colloquio del 6 agosto 2025 (doc. 23), RI1 ha rilevato quanto segue:
" (…) Preso atto della decisione concernente la copertura assicurativa del 25 luglio 2025 dichiaro quanto segue. La ragione dell'opposizione sta nella motivazione portata per la decisione emessa. La decisione rifiuta il riconoscimento dell'infortunio in quanto sostiene che io, come socio unico e dipendente nonché finanziatore di ______, non sono riconosciuto come dipendente ma bensì come indipendente, e quindi non sarei coperto dalla LAINF. Per supportare la decisione vengono evidenziati i valori contabili della situazione economica di ______ e degli stipendi che mi sono stati versati. lo riconosco i dati contabili scritti sulla decisione come corretti e corrispondono alla verità anche perché corrispondono a quelli forniti dal mio commercialista. Capisco che la mia posizione sia un po' diversa dalla normalità, ma cerco di spiegare il perché di questa situazione. lo sono nato e vissuto in Italia fino al 2013. Ho fatto il programmatore informatico a partire dal 1984 come dipendente, dal 1988 come consulente informatico libero professionista. Dal 1992 ho fondato una SNC (società in nome collettivo di diritto italiano). Dal 2007 ho trasformato la ditta in SRL (società a responsabilità limitata sempre come da diritto italiano). Quindi dal 1992 ho sempre lavorato come azienda. (…). Nel 2018 (…) ho deciso di rallentare e di prendermi una pausa di riflessione (…). Ho fatto un anno, da metà 2011 a metà 2012, nel corso del quale ho trasferito i miei clienti ai miei collaboratori (…). Verso la metà del 2012 ho preso la pausa di riflessione lavorativa e ho cominciato a fare delle considerazioni e dei ragionamenti sul mio futuro dato che avevo 50 anni e ancora tempo per fare qualcosa di utile. Tra i miei clienti italiani c'erano parecchie aziende di vendita a domicilio tramite i party nelle famiglie. Tra di queste ce n'erano tre che hanno a che fare con la Svizzera. Due sono aziende con sede in Italia che trattano prodotti naturali che acquistano in Svizzera da ______ (…) (______) e ______ (…) (______), la terza è una ditta Svizzera con cui ho lavorato direttamente in Svizzera per la parte della logistica di magazzino e si tratta di ______ (…). Per le prime due avevo anche curato l'espansione, per quanto riguarda la parte informatica (contabile, fiscale, logistica, eccetera) fuori dal territorio italiano (Slovenia, Croazia, Austria, Spagna). Avevo avuto un grosso parco di clienti nel mondo della vendita a domicilio (______, ______, ______, ______, ______) oltre alle tre già citate e il mio lavoro era stato quello di ottimizzare le procedure gestionali informatiche e adattarle a un modello americano attuabile in Europa. Nella riflessione sono arrivato alla conclusione che le cose stavano cambiando nella vendita diretta a causa del propagarsi delle vendite online e della minore socialità dei clienti che rifiutavano sempre più spesso di ospitare un party. Le aziende di vendita a domicilio però si rifiutavano di passare alla vendita online perché questo avrebbe comportato la perdita del sistema porta a porta (le più grandi in Italia, ______ e ______, avevano avviato le vendite anche sul web, ma l'hanno fatto in modo talmente banale, finendo con il perdere i venditori ma anche i clienti). Da qui ho iniziato a pensare e parlandone con i miei ex collaboratori ho avuto un'idea, arrivando a fissare i due concetti che ritengo basilari, e cioè che i prodotti naturali, soprattutto nella cosmesi, erano quelli più appetibili per la vendita porta a porta. E, cosa trascurata da chi si lascia abbagliare dal fascino della modernità, che i clienti che effettivamente possono spendere sono le persone di una certa età che, di contro, hanno poca familiarità con il computer. Conoscendo la Svizzera e meglio il Cantone Ticino, ho pensato che potesse essere una bella idea trovare dei prodotti svizzeri e delle eccellenze italiane e iniziare a promuoverle in un modo moderno, al passo con il cambiamento dei tempi. Ho incontrato la ______, società affermata in Ticino nella formazione di estetiste e di produzione di prodotto propri. Ho iniziato a collaborare con loro e abbiamo realizzato insieme una linea di prodotti che abbiamo marchiato ______. Abbiamo fatto in pratica una linea prodotti da esporre nei centri estetici che sarebbero stati i primi rivenditori al cliente finale. Contemporaneamente anche in Italia ho trovato altri prodotti naturali da poter proporre in Svizzera. Chiaramente avevo bisogno di costituire una società per fare due cose; una parte era quella di fare una generazione di software e affinare la nuova modalità per la vendita diretta, una seconda parte per attuare realmente e radunare i venditori porta a porta che si sarebbero adattati con questa nuova modalità. Questa è la spiegazione per la quale lo scopo della società ______ è quello che si può leggere nel registro di commercio. ______ è nata nel 2013 a registro di commercio; l'idea mia quella di creare una sorta di holding per avviare il commercio della vendita diretta sia in Svizzera (attraverso la ______) sia in Italia; in futuro avrei esportato il modello in Slovenia e in altri paesi dei quali avevo avuto conoscenza sia delle normative che di persone capaci di gestire il nuovo modo di fare vendite a domicilio intrecciate intelligentemente con il commercio on-line. A marzo 2014 in Italia ho fondato la ______ (stabile organizzazione) che mi fungeva da rappresentanza fiscale in Italia per ______. In pratica i prodotti che acquistavo in Italia li parcheggiavo nei magazzini della ______ prima di importarli in Svizzera e di metterli in vendita. Volevo che sulla ______ non vi fossero soci diversi da quelli in Svizzera. Avrei costituito una ______ anche in ogni singola ulteriore nazione in cui mi sarei successivamente espanso. In Italia ho fondato ______ con soci italiani, persone del settore che mi avrebbero aiutato nell'effettiva attività di vendita a domicilio di cui io sarei stato l'osservatore e la guida informatica. Questa SRL l'ho fondata sempre nel 2014, subito dopo la ______. A questo punto l'attività è iniziata ed è andato tutto bene finché tra la fine del 2016 e l'inizio 2017 sono successe delle cose un po' strane. C'erano ad esempio dei lotti che andavano in scadenza in blocco e ho capito che i venditori vendevano prodotti con scadenza lunga invece di svuotare il magazzino dei prodotti con scadenza imminente. Inoltre erano stati venduti dei prodotti a persone poco raccomandabili e quindi vi erano state delle perdite anche importanti. Ho anche scoperto un paio di collaboratori che pensavo fidati che agivano parimenti con la concorrenza e questo con danni alla reputazione (e non solo...) di ______. Quando non sono più riuscito a sopportare una tale serie di difficoltà causate da persone di cui mi fidavo, ho detto basta, ho licenziato tutti, ho chiuso la ______ e messo in liquidazione la SRL. Ed ho deciso di concentrare tutti i miei sforzi in Svizzera. In Svizzera avevo attivato alcune delle mosse commerciali che avevo studiato con una dipendente (ex-______), però anch'essa molto presto si è rivelata infedele. Ai primi del 2018 mi sono reso conto che non potevo più continuare unicamente sulla strada della vendita diretta anche perché avevo fatto già diversi finanziamenti economici con risultati deludenti (tutto di tasca mia: non mancandomi disponibilità economica dai miei successi lavorativi in Italia ho scelto di NON fare ricorso al credito bancario). In tutta questa storia ho sempre avuto una persona che mi ha supportato moralmente; è un commercialista di ______ con il quale ho collaborato con vari clienti già dal 1990. Lui, già nel 2014, mi aveva fatto spontaneamente un finanziamento senza interessi. Mi aveva formalmente prestato/dato dei soldi e dopo tre anni avremmo visto come definire le eventuali modalità di rimborso. A giugno del 2018 gli ho comunicato che avevo intenzione di mollare. E di risposta mi disse che, pur essendo molto malato e in fin di vita, credeva ancora in me e firmava la rinuncia al rimborso del credito invitandomi a proseguire senza esitare. È deceduto a ______ il ______ 2018. Posso documentare tutto con pezze giustificative e anche citare i testimoni. A quel punto mi sono detto che ci dovevo provare, in quanto si trattava comunque di CHF 170'000 e di una manifestazione di fiducia da non trascurare. Nel frattempo, ero entrato in contatto in Svizzera con una persona di una certa età che aveva fatto delle esperienze con un prodotto particolare, una varietà di un minerale che, sottoposto ad un trattamento "energizzante" di sua invenzione, ha rivelato delle caratteristiche sorprendenti e potrebbe introdurre un'innovazione nella gestione dei cattivi odori e delle loro conseguenze. Egli mi aveva indirizzato (tutto in modo gratuito, senza chiedermi nulla in cambio) su questa strada e ho pensato che potesse essere una nuova buona idea per ripartire. La parte certificativa (efficacia, sicurezza nell'uso, rispetto dell'ambiente, normativa legale) di questo prodotto l'ho avviata in collaborazione con medici, università, veterinari e aziende che si sono dimostrate interessate. Ho cominciato a documentarmi, testare e studiare la cosa nella seconda metà del 2018 e ad inizio 2019 a dedicarmi a questo nuovo progetto anche cercando di migliorare e risolvere i dubbi ed i problemi che venivano rilevati nei test e nelle verifiche fatte con i miei corrispondenti. Prima di fine del 2018 avevo parlato con il mio fiduciario commercialista per informarlo dei miei progetti e gli ho chiesto consiglio per cosa fare per gli aspetti fiscali e per mantenere la reputazione di un'azienda, riservandomi del tempo per arrivare ad un risultato concreto, in tempi non eccessivamente lunghi (tre/quattro anni al massimo, anche perché mi stavo avvicinando velocemente alla pensione). Abbiamo deciso di non modificare nulla della struttura societaria della ______ e dei suoi aspetti imprenditoriali e fiscali in quanto abbiamo ritenuto di riutilizzare questo veicolo societario per riprendere le attività come una START-UP che deve investire in ricerca e sviluppo per arrivare ad un risultato operativo. Nello stesso tempo però quello che stavo facendo non produceva reddito e avevo delle spese riferite ai prodotti da usare come test, per le analisi, per i prodotti informatici, i viaggi, le spese di rappresentanza, ecc. Abbiamo deciso di non caricare le spese su ______, ma solo quanto indispensabile: le spese del personale (ovvero del mio stipendio), le imposte, le tasse varie e le assicurazioni. Mi sono accordato con il commercialista a cui avrei la contabilità già impostata e lui si sarebbe occupato delle verifiche e della dichiarazione fiscale (e me l'ha concesso ad un costo simbolico). Tutte le altre spese, acquisti, benzina, pranzi, eccetera, le avrei (e le ho) sostenute personalmente. l prodotti in magazzino che erano rimasti in Italia quando avevo chiuso l'entità giuridica italiana li avevo portati in Svizzera sotto il cappello della ______. Quindi nel 2019 ho iniziato con i nuovi rapporti con le entità che dicevo (aziende, medici, ecc.) per fare gli studi, le verifiche, i test, la possibilità di registrare/brevettare, ecc. Ma ad inizio 2020 arriva il COVID 19 e mi si è fermato tutto; non ci si poteva più muovere. Per questo motivo mi sono concentrato sulla parte informatica, commerciale e di presentazione/documentazione che potevo fare tranquillamente dall'ufficio (spostato per l'occasione in casa): si è trattato di un lavoro che era già iniziato da mesi, ma che è diventato prevalente dato che quanto riguardava i prodotti e le questioni tecniche e legate alle certificazioni e ai test era tutto fermo. Questo è quello che avevo dichiarato anche l'altra volta a CO1. Una volta che nel 2022 si è potuto riprendere, da settembre in avanti, ho ripreso i contatti e ho anche dovuto ricominciare quasi da zero visto che era passato del tempo (e anche l'interesse si era raffreddato). Dato che qualcosa da presentare avevo in mano per il lavoro fatto durante la "pausa COVID", per portare avanti il progetto come START-UP ho avuto vari incontri con la ______, ho incontrato l'______ e anche la ______ per cercare di lanciare ______ nel mondo delle start-up svizzere: è evidente che, se fossi stato riconosciuto avrei anche potuto ottenere dei finanziamenti e/o trovare dei soci, ma soprattutto velocizzare i tempi e recuperare quello perso a causa del COVID. Ho però dovuto constatare che l'interesse per le start-up è più sull'aspetto tecnologico e meno sulla parte gestionale e/o prodotti naturali (neppure la strada di ecologia e rispetto climatico è tenuta in grande considerazione se manca "un'anima tecnologica"). A luglio 2023 sono caduto, mi sono spaccato il cranio, come noto, entrando di fatto nell'infortunio del quale stiamo parlando. E tutto si è nuovamente fermato in quanto adesso sono le mie condizioni fisiche problema.
A fronte di tutto quanto suesposto, contesto di venir classificato come indipendente quando tutto il mio sforzo è stato fatto per qualificare la società e portarla a una solidità anche in termini di utile. Preciso che non ho mai chiesto alcuna forma di finanziamento a banche, nessun contributo nemmeno per il periodo COVID 19, nessuna altra forma di contributo a nessun altro. Non ho mai saltato un pagamento, la società è perfettamente solvibile e non ha alcun debito con alcun fornitore, salvo che con me, ovvero con il correntista. Desidero anche precisare il mio stipendio annuo in ______ l'ho fissato al minimo (4'000 chf/13 mensilità lordo) fin dall'inizio, dal 2013, e non ho mai fatto alcuna variazione proprio per non gravare le finanze della società. In conclusione quindi, chiedo che la vostra decisione sia rivista e che io venga verificato e valutato per i miei problemi fisici che, dopo due anni i medici indicano come "permanenti", considerandomi un dipendente della società.” (doc. 23, pag. 1-5).
1.4. In data 15 dicembre 2025 l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione (cfr. doc. 26 e doc. A1).
1.5. Con tempestivo ricorso del 22 dicembre 2025, RI1, sempre personalmente, ha in sostanza ribadito quanto già evidenziato in opposizione, chiedendo quindi di essere riconosciuto come lavoratore dipendente della ______ e, pertanto, coperto dal contratto assicurativo LAINF numero ____.___.___, con diritto alle prestazioni per gli infortuni subiti il 12 luglio 2023, il 18 marzo e il 9 maggio 2025.
1.6. Con risposta di causa del 29 gennaio 2026, la CO1, rappresentata dall’avv. RA1, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
In particolare, l’istituto resistente ha ribadito che “al momento dell'infortunio 12 luglio 2023 il qui ricorrente svolgeva un'attività qualificata da attività indipendente. In effetti l'attività si svolgeva essenzialmente presso il suo domicilio, egli ha finanziato la società con mezzi propri e con importi importanti necessari a poter prelevare lo stipendio ed i rischi d'impresa sono stati assunti integralmente da lui. La convenuta con la decisione 25 luglio 2025 ha rinunciato esplicitamente a richiedere la restituzione delle prestazioni già versate.” (doc. V, pag. 4).
1.7. Il 5 febbraio 2026, RI1 si è in sostanza riconfermato nelle proprie tesi e conclusioni (cfr. doc. VII).
1.8. In data 9 febbraio 2026, l’avv. RA1 ha comunicato al TCA “di contestare integralmente il contenuto dello scritto del signor RI1 riconfermando integralmente la risposta di causa.” (doc. IX).
1.9. Il 10 febbraio 2026 il doc. IX è stato trasmesso, per conoscenza, al ricorrente (doc. X).
considerato in diritto
2.1. Nella concreta evenienza, il TCA è chiamato a stabilire se la CO1 era legittimata a negare ab initio la copertura assicurativa agli eventi infortunistici del 12 luglio 2023, del 18 marzo e del 9 maggio 2025, per il motivo che, già al momento del primo sinistro, RI1 non si sarebbe trovato alle dipendenze della ditta ______.
Preliminarmente va rilevato che, dato che con la decisione su opposizione qui impugnata l’assicuratore convenuto ha posto termine con effetto pro futuro alle proprie prestazioni senza pretendere la restituzione delle prestazioni già versate (cfr. consid. 1.2.), esso non era tenuto a richiamarsi a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale) (cfr. DTF 150 V 188 consid. 7.2; 133 V 57 consid. 6.8 [= SVR 2007 UV n. 13]; 130 V 380 [= SVR 2004 UV n. 16 p. 53]).
Ciò premesso, occorre dunque determinare se, al momento in cui sono accaduti i sinistri annunciati all’assicuratore convenuto, l’insorgente era un lavoratore dipendente della ______, oppure no.
2.2. Giusta l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti.
L’art. 1 OAINF precisa, da parte sua, che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1).
Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Ne consegue che un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.2; 144 V 111 consid. 6.1; 104 V 127; Pratique VSI 1995 p. 145 consid. 5a).
2.3. Secondo costante giurisprudenza, la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza di un’attività lucrativa dipendente non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze economiche. I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al più delle indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia decisivi.
In genere, va ritenuto esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico specifico.
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica possono infatti assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161 consid. 2; STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del 22 ottobre 2015 consid. 3.1 e 3.2).
Va sottolineato come la LAINF includa anche persone la cui attività, in assenza di scopo lucrativo, non sarebbe da qualificare quale attività dipendente, come ad esempio le attività di volontariato, nelle quali un salario non è di regola né concordato né usuale. Laddove l’attività dipendente, per sua stessa natura, non è volta all’ottenimento di un reddito ma piuttosto alla formazione, l’esistenza di un accordo sul salario non può rappresentare il criterio decisivo a favore o contro la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima comprende pertanto anche attività che non adempiono pienamente il concetto di lavoratore. La nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAINF è di conseguenza più ampia di quella che vige in materia di contratto di lavoro (cfr. DTF 141 V 313 consid. 2.1 e riferimenti; cfr. STCA 35.2021.32 del 3 dicembre 2021 consid. 2.3; 35.2023.34 del 26 giugno 2023 consid. 2.3; 35.2023.13 del 14 agosto 2023 consid. 2.2; 35.2023.6 del 29 gennaio 2024 consid. 2.3).
2.4. Conformemente alla giurisprudenza (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169), i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 p. 331 consid. 2d, RCC 1986 p. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 p. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 p. 208).
Si è invece in presenza di un'attività dipendente laddove vi è un contratto di lavoro, ma anche quando il contratto presenta delle caratteristiche dell'attività dipendente, ossia se l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12.a edizione, p. 34 ss; F. Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in Pratique VSI 1996 p. 258, consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 p. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 p. 126, consid. 2b; RCC 1986 p. 347, consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che in caso di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b).
2.5. A proposito dello statuto da riconoscere agli organi dirigenti di persone giuridiche, l’Alta Corte ha stabilito che “par définition, il n'existe aucun rapport de subordination lorsqu'il y a identité économique entre la personne morale et son organe dirigeant; un contrat de travail ne saurait ainsi lier une société anonyme et son actionnaire et administrateur unique (ATF 125 III 78 consid. 4 p. 81). Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si l'activité en cause est exercée de manière dépendante ou indépendante (ATF 130 III 213 consid. 2.1 p. 216; 129 III 664 consid. 3.2 p. 668; 128 III 129 consid. 1a/aa p. 132)” (STF 4A-10/2017 del 19 luglio 2017 consid. 3.1 in fine).
In una sentenza 35.2023.13 del 14 agosto 2023, dopo aver accertato che il ricorrente svolgeva effettivamente un’attività lucrativa per la SA da lui detenuta in misura del 40% e di cui era l’amministratore unico con firma individuale, il TCA non ha ritenuto dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che al momento dell’infortunio sussistesse un rapporto di lavoro tra la SA e l’insorgente e che, quindi, quest’ultimo fosse coperto dalla polizza stipulata con l’assicuratore LAINF convenuto.
La sentenza cantonale è stata confermata dal TF con pronunzia 8C_569/2023 del 26 aprile 2024 consid. 4.3 (“(…) non è arbitrario considerare che l'esistenza formale di un contratto di lavoro passi in secondo piano di fronte segnatamente all'assenza di prove atte a comprovare l'effettivo pagamento dei salari (come ad es. un certificato di salario e gli estratti dei conti bancari intestati al ricorrente), senza dimenticare le principali incongruenze riassunte in precedenza (v. consid. 4.1; per ulteriori elementi, si rinvia alla dettagliata esposizione di quasi tre pagine nel giudizio impugnato, ai consid. 2.8 e 2.9).”).
Sempre su questo tema, in una recente sentenza 8C_448/2025 del 16 aprile 2026, il Tribunale federale si è pronunciato in questi termini:
" (…).
4.2. Nach ständiger Rechtsprechung sind in der eigenen ______ oder GmbH angestellte Geschäftsführer oder Betriebsleiter formell Arbeitnehmer der Gesellschaft, selbst wenn ihnen faktisch die Stellung von Allein- oder Teilinhabern der Gesellschaft zukommt und sie massgebenden Einfluss auf den Geschäftsgang haben. Diese rechtliche Ausgestaltung der eigenen Tätigkeit innerhalb einer juristischen Gesellschaft ist allgemein üblich, und es ist einer Einzelperson ohne weiteres erlaubt, sich der Rechtsform der Aktiengesellschaft oder der GmbH zu bedienen, um eine Haftungsbeschränkung zu erreichen (BGE 113 V 95 E. 4c mit Hinweis). Auch andere Motive wie die (künftige) Regelung der Nachfolge oder beispielsweise explizite sozialversicherungsrechtliche und steuerrechtliche Überlegungen können sodann als legitime Beweggründe hinzugezogen werden, die wirtschaftliche oder unternehmerische Tätigkeit als Alleinaktionär einer Aktiengesellschaft oder als einziger Gesellschafter einer GmbH auszuüben (Urteil U 366/01 vom 15. Juli 2003 E. 4.2; vgl. Urteile 8C_115/2020 vom 26. Mai 2020 E. 4; 8C_280/2013 vom 28. Mai 2013 E. 4). Zwar wird in der Rechtsprechung verschiedentlich festgehalten, dass solche Personen sozialversicherungsrechtlich Selbstständigerwerbenden gleichzustellen sind (vgl. Urteile 8C_121/2017 vom 5. Juli 2018 E. 7.1, in SVR 2019 UV Nr. 3 S. 9; 8C_12/2021 vom 22. Dezember 2021 E. 4.4.1; 8C_450/2020 vom 15. September 2020 E. 3.1). Wie das Bundesgericht im Urteil 8C_98/2023 vom 10. August 2023 präzisiert hat, beschlägt diese Qualifikation jedoch nicht den sozialversicherungsrechtlichen Status, sondern sie wirkt sich allein auf die Ermittlung des Invaliditätsgrads aus, und zwar in dem Sinn, dass die Invaliditätsbemessung analog den Selbstständigerwerbenden vorzunehmen ist. Mit anderen Worten ist ein in der eigenen Gesellschaft beschäftigter Alleinaktionär oder Gesellschafter in Anwendung von Art. 1a Abs. 1 lit. a UVG i.V.m. Art. 1 und 22 Abs. 2 UVV obligatorisch in der Unfallversicherung zu versichern (Urteil 8C_98/2023 vom 10. August 2023 E. 5.2.2, in SVR 2023 UV Nr. 52 S. 184; vgl. Urteile 8C_115/2020 vom 26. Mai 2020 E. 4; 8C_280/2013 vom 28. Mai 2013 E. 4; zum Ganzen s. auch MICHAEL E. MEIER, In der eigenen Gesellschaft beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, SZS 2022 S. 30 ff. mit Hinweisen). Die Ausübung einer Führungsfunktion und das Tragen eines unternehmerischen Risikos haben darauf keinen Einfluss (Urteil 8C_280/2013 vom 28. Mai 2013 E. 4.2).”
In quell’occasione, la Corte federale si è occupata di una fattispecie riguardante un assicurato che, insieme alla moglie, era socio con diritto di firma esclusivo di una Sagl ed era inoltre impiegato al 100% presso la stessa società in qualità di direttore (con stipendio mensile di fr. 5’000) e iscritto come tale a RC. Egli era stato vittima di un infortunio. Dopo avere inizialmente assunto il caso, l’assicuratore LAINF aveva negato, in un secondo momento, la copertura assicurativa, in quanto l’assicurato, al momento del sinistro, non andava considerato dipendente della Sagl.
Il Tribunale cantonale ha annullato la decisione su opposizione, stabilendo che, al momento dell’infortunio, l’assicurato era invece dipendente della Sagl, in qualità di direttore e, pertanto, assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni.
Il Tribunale federale ha confermato il giudizio cantonale, osservando in particolare quanto segue:
" (…).
5.1. (…). Vorliegend fehle zwar ein schriftlicher Arbeitsvertrag zwischen dem Beschwerdegegner und der ______. Für ein ordentliches Arbeitsverhältnis spreche jedoch, dass der Beschwerdegegner mit der Tätigkeit eine Erwerbsabsicht verfolgt habe, habe er doch seine Arbeitsleistung gegen Auszahlung eines Lohnes erbracht. Dies belegten sowohl die Lohnabrechnung für den Dezember 2023, der Lohnausweis 2023, das Lohnblatt sowie die Tatsache, dass der Beschwerdegegner (auch in den Vorjahren) sowohl bei der Sozialversicherungsanstalt St. Gallen (SVA) als auch bei der Beschwerdeführerin selbst als Arbeitnehmer gemeldet gewesen sei und die entsprechenden Beiträge bzw. Unfallversicherungsprämien bezahlt worden seien. Mithin bestehe kein Raum für die Annahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit.
(…).
5.2.1. (…) Im Übrigen verweist die Beschwerdeführerin selbst auf weitere Aktenstücke - beispielsweise auf Lohnmeldungen gegenüber der SVA aus den Jahren 2021 und 2022 - die dafür sprechen, dass die ______ dem Beschwerdegegner regelmässig einen Lohn ausbezahlt hatte.”.
2.6. In materia di assicurazioni sociali, il giudice fonda generalmente la sua decisione su quei fatti che, pur non essendo stati accertati in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili. Non basta pertanto che un fatto possa essere considerato soltanto come un’ipotesi possibile. La verosimiglianza preponderante richiede che, da un punto di vista oggettivo, dei motivi importanti parlino a favore della correttezza di un’allegazione, senza che altre possibilità rivestano un’importanza significativa o entrino ragionevolmente in linea di conto (cfr. STF 9C_107/2024 del 24 giugno 2025 consid. 2.3; 9C_583/2024 del 26 maggio 2025 consid. 3.3.1, pubblicata in DTF 151 V 280; 9C_378/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 4.4 con riferimenti; 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2; DTF 150 II 321 consid. 3.6.3; 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6 con riferimenti; 126 V 353 consid. 5b; si veda pure la STCA 35.2025.15 del 12 agosto 2025 consid. 2.8).
2.7. Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore convenuto ha in sostanza sostenuto che i sinistri del 12 luglio 2023, del 18 marzo e del 9 maggio 2025, non sarebbero coperti dalla polizza assicurativa n. __/_.___.___-_, in quanto RI1 non sarebbe un lavoratore dipendente della ______, bensì un lavoratore indipendente (cfr. doc. 27).
Dal canto suo, ancora in questa sede, RI1 fa invece valere di essere un dipendente della ______, in quanto retribuito sin dal 2013 con uno stipendio lordo mensile di fr. 4'000, importo annunciato anche ai fini assicurativi e sul quale sono stati pagati regolarmente sia i contributi che i premi.
2.8. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte osserva innanzitutto, fondandosi su quanto dichiarato il 6 agosto 2025 dallo stesso insorgente (cfr. doc. 23, riportato integralmente al consid. 1.3.), che egli ha lavorato inizialmente in Italia quale informatico dipendente (dal 1984) e consulente informatico libero professionista (dal 1988). In seguito, nel 1992 egli ha fondato una società in nome collettivo, trasformata nel 2007 in una società a responsabilità limitata, tramite la quale ha svolto una attività di consulenza informatica (contabile, fiscale, logistica, ecc.) per diverse società, pure al di fuori dell’Italia. Dopo una pausa di riflessione durata circa 1 anno (da metà 2011 a metà 2012), RI1 ha intrapreso un nuovo progetto imprenditoriale, promuovendo una linea di prodotti estetici naturali marchiata ______ e operando tramite diverse forme giuridiche, tra loro interconnesse, sia in Italia che in Svizzera, con l’intenzione di creare una sorta di holding ed esportare un nuovo modello di vendita a domicilio intrecciata con il commercio on-line in Slovenia e in altri Paesi. A tale scopo, nel 2013 egli ha fondato la ______ (di cui è il solo azionista e amministratore unico con diritto di firma individuale - cfr. consid. 2.10.) e nel 2014 la ______ e la ______ in Italia. Tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 sono insorte delle difficoltà, a seguito delle quali RI1 ha licenziato tutti i suoi dipendenti, chiudendo la ______ e mettendo in liquidazione la ______ per poi concentrarsi solo sulla ______. Nella seconda metà del 2018/inizio 2019, il ricorrente ha deciso di dedicarsi a un altro progetto imprenditoriale, più precisamente al lancio di una start-up volta a promuovere un nuovo prodotto per il tramite della ______.
Da quanto precede emerge l’immagine di un imprenditore che, nel corso degli anni, in particolare durante il periodo 2013-2023, ha svolto attività lucrative attraverso strutture societarie interconnesse tra loro in Italia e/o in Svizzera (dal 2013 anche per il tramite della ______).
2.9. Per quanto riguarda specificatamente la ______, dall’estratto del Registro di commercio del Cantone Ticino (consultato in data 27 maggio 2026 sul sito www.zefix.ch) si tratta di una società anonima costituita il 5 dicembre 201dicembre capitale azionario di CHF 100'000 interamente liberato, con sede, dapprima, in via _______, in via ______ e______, presso la società ______.
Il suo scopo sociale è il seguente:
" Lo svolgimento di due tipologie di attività, entrambe con finalità di eccellenza ed innovazione, che potranno essere iniziate anche in epoche differenziate: L'importazione e l'esportazione, la commercializzazione, in Svizzera o all'estero, all'ingrosso ed al dettaglio, principalmente mediante vendita diretta a domicilio, tramite appositi incaricati/e, ma senza esclusione di altri canali di vendita, di articoli e merci di qualsiasi genere dedicati all'igiene della persona ed ambientale, alla cosmesi, all'alimentazione umana ed animale; di altri prodotti anche meccanici, elettrici od elettronici comunque utili alla persona ed al suo ambiente di vita. La società potrà aprire esercizi di vendita al pubblico, negozi, magazzini e depositi ed attivare modalità di vendita via internet e/o per corrispondenza, sia in Svizzera che all'estero, anche attraverso la costituzione di filiali e/o stabili organizzazioni. Potrà inoltre attivare collaborazioni con altre aziende del settore per la commercializzazione di prodotti innovativi. La creazione, la cessione e/o il noleggio di infrastrutture informatiche virtuali (attualmente tecnicamente denominate "cloud"), La vendita o il noleggio di programmi software. La consulenza, l'analisi, la progettazione, lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione di programmi software. L'attività di consulenza e formazione informatica e gestionale; qualsiasi altro servizio o attività inerente e/o connesso all'informatica ed alla telematica. La società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Svizzera che all'estero a scopo di stabile investimento L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci. La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing ed attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fidejussioni e ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziare utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società; concedere ipoteche, fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché compiere qualunque operazione bancaria, assumere mutui e finanziamenti di qualsiasi natura.”
RI1 è amministratore unico con diritto di firma individuale.
A margine della sua audizione del 9 ottobre 2024, il ricorrente ha dichiarato di essere “azionista unico al 100%. Sono amministratore. Si tratta della mia società.” (doc. 9).
2.10. Agli atti figurano la perizia contabile del 2 dicembre 2024 (doc. 11) ed il relativo complemento dell’8 luglio 2025 (doc. 14), in cui la ______, società di revisione di ______ incaricata dalla CO1, sulla base dei dati di bilancio e conto economico della ______ per il periodo 2017-2023, ha espresso le considerazioni seguenti:
- “dalla documentazione a nostra disposizione, non è possibile determinare con certezza se l'azienda abbia svolto due attività distinte, né come esse siano state ripartite. Sembrerebbe che sia stata svolta solo un'attività di commercializzazione/promozione di prodotti. Possiamo comunque sicuramente affermare che l'attività commerciale svolta da ______ è stata irrisoria in tutti gli esercizi.” (doc. 11, pag. 4 e doc. 14, pag. 4);
- “______ ha realizzato un utile d'esercizio solo nell'anno 2018 (CHF 42'582.36) principalmente grazie alla contabilizzazione di ricavi straordinari per CHF 195'059.50, mentre in tutti gli altri esercizi (2017, dal 2019 al 2023) ha conseguito perdite, anche importanti.” e, più precisamente, fr. 650'578.24 nel 2017, fr. 54'979.19 nel 2019, fr. 62'943.07 nel 2020, fr. 63'102.95 nel 2021, fr. 59'729.64 nel 2022 e fr. 38'628.75 nel 2023; “In tutti gli anni sotto osservazione, come già detto sopra, i ricavi d'esercizio sono stati irrisori. Non è dunque chiaro quale sia stato il ruolo svolto dai dipendenti in questo lasso di tempo.”; gli stipendi dal 2019 al 2023 sono stati integralmente versati; il pagamento degli stipendi, come pure degli oneri sociali, comprese le imposte alla fonte, è stato onorato; “In linea generale, se integralmente e correttamente contabilizzati, dai bilanci di ______ non risultano debiti per forniture e prestazioni, debiti per oneri sociali, debiti verso il personale. Sembrerebbe che la società abbia dunque sempre onorato i propri impegni senza difficoltà.” (doc. 11, pag. 5 e doc. 14, pag. 5);
- “______ è stata in grado di onorare il pagamento degli stipendi dal 2019 al 2023. Tuttavia, è pure evidente che il pagamento degli stipendi relativi agli anni 2019, 2020 e 2022, sia stato reso possibile dai finanziamenti soci che il sig. RI1 ha effettuato alla società stessa. Notiamo in particolare che: il 12.11.2019 il sig. RI1 effettuava un finanziamento soci di CHF 80'000; il 23.12.2019 ______ pagava lo stipendio 2019 del sig. RI1, pari a CHF 43'811.60; il 01.12.2020 il sig. RI1 effettuava un finanziamento soci di CHF 60'000; il 16.12.2020 ______ pagava lo stipendio 2020 del sig. RI1, pari a CHF 43'485.15; il 13.07.2022 il sig. RI1 effettuava un finanziamento soci di CHF 90'000; il 21.11.2022 ______ pagava lo stipendio 2022 del sig. RI1, pari a CHF 44'836.80.” (doc. 14, pag. 7); - “La società disponeva, peraltro, di un buon saldo di liquidità alla fine di ogni anno” e, più precisamente, fr. 43'570.87 nel 2017, fr. 61'950.44 nel 2018, fr. 75'385.38 nel 2019, fr. 73'249.10 nel 2020, fr. 10'900.58 nel 2021, fr. 41'780.32 nel 2022 e fr. 33'985.23 nel 2023; “Liquidità che, tuttavia, non era foraggiata dall'operatività della società, ma da rilevanti finanziamenti soci e di terzi” e, più precisamente, fr. 767'715.16 (di cui: fr. 358'926.90 “Finanziamento soci CH” in seguito FsC; fr. 238'788.28 “Finanziamento soci EURO” in seguito FsE e fr. 170'000 “Finanziamento ______”) nel 2017, fr. 574'466. 54 (di cui: fr. 360'572.90 “FsC”; fr. 213'893.64 “FsE”) nel 2018, fr. 646'754.48 (di cui: fr. 440'572.90 “FsC”; fr. 206'181.58 “FsE”) nel 2019, fr. 702'368.82 (di cui: fr. 500'572.90 “FsC”; fr. 201'795.92 “FsE”) nel 2020, fr. 653'792.11 (di cui: fr. 500'572.90 “FsC”; fr. 153'219.21 “FsE”) nel 2021, fr. 733'500.95 (di cui: fr. 590'572.90 “FsC”; fr. 142'928.05 “FsE”) nel 2022 e fr. 764'883.97 (di cui: fr. 625'572.90 “FsC”; fr. 139'311.07 “FsE”) nel 2023 (doc. 11, pag. 5 e doc. 14, pag. 5).
La ______ ha anche ritenuto che:
" negli anni sotto indagine, ma in particolare dal 2020, ______ non abbia svolto alcuna attività commerciale in quanto:
- (…) i ricavi d'esercizio sono stati irrisori. Ammontavano a CHF 15'338 per l'anno 2017 e a CHF 5'266 per l'anno 2018, fino a raggiungere soli CHF 34.40 nell'anno 2023;
- dal 2020 la società non sostiene più costi per pigioni, telefono ed internet, costi per veicoli, pubblicità e marketing, oltre ad avere spese amministrative irrisorie. Dal 27 gennaio 2022 ______ ha peraltro sede presso una fiduciaria. Non è noto se abbia ancora uffici propri;
- negli anni 2017 e 2018 è stato registrato un importante "risultato straordinario".
Nel 2017 i ricavi straordinari (pari a CHF 281'948.06) si sono generati per effetto: storno debito verso ______ (CHF 61’724.40) ripresa magazzino ______ senza controprestazione (CHF 89'591.58) differenza di cambio finanziamento ______ (CHF 130'632.08). Nel 2018 i ricavi straordinari (pari a CHF 195'095.50) si sono generati per effetto: vendita auto (CHF 8'820.80) rimborso IVA Italia (CHF 16'179.70) rinuncia finanziamento ______ (CHF 170'000) altre poste non rilevanti (CHF 59).
- non è chiaro quale destino abbia avuto la merce che era presente nel magazzino e che non risulta sia stata venduta (non figura nei ricavi d'esercizio) né svalutata (sotto forma di ammortamenti o rettifiche di valore). Il magazzino ammontava a CHF 219'382 al 31.12.2017 e a CHF 19'952 al 31.12.2023. Abbiamo rilevato: nel 2019 un assestamento di magazzino di CHF 16'238,48 contabilizzato nei ricavi straordinari nel 2021 la ripresa di CHF 46'955.22 di merce dal sig. RI1, contabilizzata sul conto finanziamento soci EUR. Queste due operazioni non ci consentono, tuttavia, di ricostruire in maniera completa la variazione che il magazzino merce ha avuto dal 31.12.2017 (CHF 219'382) al 31.12.2023 (CHF19'952). - i costi societari non sono stati coperti grazie ai flussi di cassa generati dall'attività tipica della società, come indicato nello scopo sociale della stessa (vedi premessa), ma da finanziamenti soci e di terzi. Questa fattispecie non è vietata, ma non rappresenta un'attività commerciale e dovrebbe essere limitata a periodi di difficoltà o legati a necessità di liquidità particolari (per far fronte ad investimenti, ad esempio) o "mismatch" di flussi di cassa. Possiamo affermare che l'attività svolta da ______, almeno dal 2019 in avanti, non sembra essere stata imprenditorialmente sostenibile. Essa non è infatti stata in grado di generare profitti o flussi di cassa sufficienti a coprire i costi operativi e gli investimenti necessari. Essa non è stata in grado di sostenersi economicamente senza perdite continue ed un costante ricorso a capitali esterni.” (doc. 14, pag. 6 e 7).
La ______ ha quindi concluso che:
" Nel periodo 2017-2023 ______ è stata in grado di onorare il pagamento degli stipendi annunciati solo grazie a finanziamenti ricevuti da soci e terzi, ma in quegli anni non risulta abbia proficuamente svolto l'attività commerciale per cui la stessa era stata costituita. Nell'anno 2023, in particolare, la società non ha praticamente svolto alcuna attività.
Dal 2019 non si intravvedono motivi per cui la società abbia avuto personale alle proprie dipendenze.
(…).
Ribadiamo pertanto che la solvibilità di ______ per far fronte ai suoi impegni non è stata generata da liquidità derivante dalla sua attività commerciale, ma esclusivamente da finanziamenti soci e ricorso a capitale di terzi.” (doc. 14, pag. 7 - la sottolineatura non è della redattrice, n.d.r.).
2.11. In sintesi, dalla documentazione contabile agli atti (i cui dati non vengono contestati - cfr. doc. 23, riportato integralmente al consid. 1.3.), si evince che nel periodo 2017-2023 la ______ ha svolto un’attività commerciale praticamente irrisoria in Svizzera.
Inoltre, essa ha subito una perdita molto importante nel 2017 (fr. 650'578.24) e, dopo avere realizzato un utile d’esercizio nel 2018 di fr. 42'582.36 (grazie principalmente alla contabilizzazione di ricavi straordinari), ha continuato a subire perdite anche negli anni successivi (fr. 54'979.19 nel 2019, fr. 62'943.07 nel 2020, fr. 63'102.95 nel 2021, fr. 59'729.64 nel 2022 e fr. 38'628.75 nel 2023). Va sottolineato che tali importi corrispondono sostanzialmente agli importi corrisposti a titolo di “salari” al ricorrente (ovvero fr. 52'000 annui lordi).
La società disponeva pure di un buon saldo liquidità alla fine di ogni anno contabile (fr. 43'570.87 nel 2017, fr. 61'950.44 nel 2018, fr. 75'385.38 nel 2019, fr. 73'249.10 nel 2020, fr. 10'900.58 nel 2021, fr. 41'780.32 nel 2022 e fr. 33'985.23 nel 2023) che, tuttavia, non derivava dalla sua operatività ma bensì da rilevanti finanziamenti soci (ovvero dallo stesso RI1) e da parte di terzi. Lo stesso insorgente ha del resto dichiarato, il 6 agosto 2025, che “non ho mai chiesto alcuna forma di finanziamento a banche, nessun contributo nemmeno per il periodo COVID 19, nessuna altra forma di contributo a nessun altro. Non ho mai saltato un pagamento, la società è perfettamente solvibile e non ha alcun debito con alcun fornitore, salvo che con me, ovvero con il correntista” (doc. 23). Dal 2020 la società non sostiene più costi per pigioni, telefono ed internet, costi per veicoli, pubblicità e marketing, oltre ad avere spese amministrative irrisorie e dal 27 gennaio 2022 ha sede presso una fiduciaria e non ha uffici propri, dal momento che il ricorrente svolge la propria attività direttamente dal proprio domicilio.
L’unico dipendente della ditta risulta essere il ricorrente (il quale, in data 9 ottobre 2024, alla domanda “A partire dal giorno dell’infortunio, 12.07.2023, chi la sostituisce? Rispettivamente vi sono altri dipendenti della società anonima?” ha risposto: “Nessuno. ______ non ha in pratica spese e non gliene carico. Come detto nessun dipendente oltre a me.” - cfr. doc. 9). Lo stesso insorgente ha pure dichiarato, il 6 agosto 2025, che sono state poste a carico della società “le spese del personale (ovvero del mio stipendio), le imposte, le tasse varie e le assicurazioni”, mentre “tutte le altre spese, acquisti, benzina, pranzi, eccetera, le avrei (e le ho) sostenute personalmente.” (doc. 23).
Emerge inoltre che il pagamento degli “stipendi” del ricorrente per gli anni 2019, 2020 e 2022, oltre ad essere avvenuto in un’unica soluzione annuale (e non mensilmente, come è usuale in un rapporto di lavoro subordinato), è stato finanziato dallo stesso insorgente mediante apporti annuali. In particolare, il 12 novembre 2019 egli ha effettuato un “finanziamento soci” (di seguito: FS) di fr. 80'000 e il 23 dicembre 2019 la ______ gli pagava lo “stipendio 2019” pari a fr. 43'811.60; il 1° dicembre 2020 egli ha effettuato un FS di fr. 60'000 e il 16 dicembre 2020 la ______ gli pagava lo “stipendio 2020” pari a fr. 43'485.15; il 13 luglio 2022 egli ha effettuato un FS di fr. 90'000 e il 21 novembre 2022 la ______ gli pagava lo “stipendio 2022” pari a fr. 44'836.80.
A quest’ultimo proposito, va segnalato che, in una sentenza 38.2024.35 del 4 novembre 2024, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha confermato la decisione mediante la quale la cassa disoccupazione convenuta aveva rettificato l’ammontare del guadagno assicurato e, quindi, l’importo dell’indennità giornaliera di disoccupazione (chiedendo finalmente la restituzione delle prestazioni versate in troppo), nel caso di un’assicurata, dipendente di una SA in qualità di direttrice, relativamente alla quale l’inchiesta penale aveva appurato che alcune retribuzioni corrispostele lo erano state unicamente grazie a bonifici effettuati da lei stessa e che si trattava pertanto di salari fittizi
In un’altra pronunzia 35.2025.47 del 16 febbraio 2026 consid. 2.7., anch’essa cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato che non era stata dimostrata l’esistenza di un rapporto lavorativo (e dunque assicurativo), ritenendo in questo senso di particolare rilevanza il fatto che la società per la quale il ricorrente avrebbe lavorato era risultata non operativa e la circostanza che egli si fosse autofinanziato il salario.
Considerato dunque che i “salari” sono stati autofinanziati dall’insorgente mediante apporti annuali alla società, questo Tribunale ritiene che ai fini del presente giudizio non possa essere attribuito un significato decisivo al fatto che le retribuzioni sarebbero state regolarmente annunciate a scopo assicurativo e che sulle stesse sono stati pagati contributi e premi.
2.12. Tenuto conto di quanto precede, secondo il TCA, occorre quindi concludere che tra la società ______ e l’insorgente vi è identità economica, per cui RI1, nonostante risulti formalmente dipendente della stessa, va considerato un lavoratore indipendente.
Diversamente dal caso oggetto della succitata sentenza 8C_448/2025 (cfr. consid. 2.5.), nella presente fattispecie le retribuzioni percepite dal ricorrente sono state, come visto, autofinanziate e non hanno costituito il corrispettivo di prestazioni di lavoro da lui fornite, ritenuto che la ______, perlomeno nel periodo qui determinante, non ha svolto alcuna attività economica effettiva.
2.13. Da ultimo, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (peraltro nemmeno richieste dalle parti), ritenendo la situazione già sufficientemente chiara. La documentazione agli atti è in effetti completa tanto da non necessitare di ulteriori complementi (cfr. STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 6.2; STCA 36.2017.31 dell'8 giugno 2017 consid. 2.12 in fine; 35.2017.62 del 2 ottobre 2010 consid. 2.10; 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8; 35.2023.55 del 15 settembre 2023 consid. 2.11).
In questo contesto, va ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.14. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere confermata la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore LAINF resistente ha negato ab initio la copertura assicurativa agli infortuni che gli sono stati notificati (salvo poi rinunciare a pretendere il rimborso delle prestazioni assicurative corrisposte nel frattempo).
2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 pubblicata in DTF 152 V 2 (questo Tribunale aveva peraltro già deciso nello stesso senso nella STCA 35.2021.6 dell’8 marzo 2021 consid. 2.7., sfociata nella STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021); STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti