Raccomandata
Incarto n. 35.2025.102 mm
Lugano 23 febbraio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2025 di
RI1, ______ rappr. da: RA1, ______
contro
la decisione su opposizione del 27 ottobre 2025 emanata da
CO1, ______ rappr. da: RA2, ______
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 15 luglio 2023, RI1, nato nel 1964, al beneficio delle indennità di disoccupazione e assicurato contro gli infortuni presso l’CO1, mentre stava rientrando in casa, è inciampato in un gradino ed è caduto, battendo a terra il ginocchio e la spalla sinistra.
La RMN del ginocchio sinistro del 26 luglio 2023 ha posto in luce un edema spongioso della testa peroneale e dell’emipiatto tibiale mediale, come pure una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale (doc. 18).
Da parte sua, la RMN della spalla sinistra del 3 gennaio 2024 ha mostrato una tendinopatia del sovraspinato con possibile piccolo delaminamento sul versante articolare, una sospetta osteonecrosi della testa omerale e una lesione Split del capolungo del bicipite (doc. 62).
L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità.
Va rilevato che, nel dicembre 2022, l’assicurato era caduto dalle scale e si era procurato una contusione al ginocchio sinistro.
Anche quel caso era stato assunto dall’CO1.
1.2. Con decisione formale del 13 marzo 2024, poi confermata dopo opposizione (cfr. doc. 105), l’amministrazione, trattandosi del ginocchio sinistro, ha posto fine alle proprie prestazioni a far tempo dal 1° aprile 2024, ritenuto che da quella data i relativi disturbi non avrebbero più costituito una conseguenza naturale degli eventi assicurati (cfr. doc. 82).
1.3. Con sentenza 35.2024.53 del 2 settembre 2024, il TCA ha respinto il ricorso che l’assicurato aveva nel frattempo interposto contro la decisione su opposizione del 15 maggio 2024 (cfr. doc. 128).
La pronunzia cantonale è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. In data 4 marzo 2025, l’CO1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha dichiarato estinto dall’8 marzo 2025 il nesso di causalità naturale tra i disturbi alla spalla sinistra e l’infortunio del 15 luglio 2023, rifiutando pertanto l’assunzione dei costi dell’intervento chirurgico proposto dal medico curante specialista (cfr. doc. 153).
RI1, rappresentato da RA1, si è opposto al provvedimento appena citato (cfr. doc. 161).
1.5. Con decisione incidentale dell’11 aprile 2025, l’assicuratore ha respinto la domanda tendente al ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione, tolto con la decisione formale del 4 marzo 2025 (doc. 167).
Con giudizio 35.2025.34 del 30 luglio 2025, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha respinto il ricorso interposto contro la decisione incidentale (doc. 181).
1.6. Con decisione su opposizione del 27 ottobre 2025, l’CO1 ha confermato la decisione formale del 4 marzo 2025 (cfr. doc. 189).
1.7. Con tempestivo ricorso del 27 novembre 2025, l’assicurato, sempre patrocinato da RA1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, facendo valere di essersi “sottoposto a tutti i controlli, non da ultimo recandosi alla clinica ______ mentre lo stato di salute dello stesso sta peggiorando con iniezioni continue di cortisone e dolori forti. Ora che qualcuno se ne faccia carico in quanto l’infortunio ha creato uno stato di salute deplorevole.”. In quell’occasione, l’insorgente ha pure domandato “una perizia medica cantonale, in quanto nessun medico ha potuto esprimersi con chiarezza.” (doc. I).
1.8. L’CO1, in risposta, ha postulato che il ricorso di RI1 venga dichiarato irricevibile, in subordine che venga respinto nel merito, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, controversa è la questione di sapere se l’CO1 era legittimato a dichiarare estinto dall’8 marzo 2025 il nesso di causalità naturale tra i disturbi interessanti la spalla sinistra e l’infortunio del luglio 2023, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
La giurisprudenza ha stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Nella concreta evenienza, il TCA constata che l’CO1 ha negato dall’8 marzo 2025 il diritto a prestazioni per i disturbi interessanti la spalla sinistra, facendo capo al parere del dott. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.
In effetti, con apprezzamento del 10 febbraio 2025, il medico fiduciario appena menzionato ha sostenuto che il trauma del luglio 2023 ha peggiorato soltanto transitoriamente il preesistente stato della spalla sinistra con estinzione immediata del suo ruolo causale, rilevando in particolare quanto segue:
" (…) L’assicurato ha beneficiato di lunghe terapie ed accertamenti. Nell’ultima risonanza magnetica la alterazione di segnale osseo, interpretata come possibile necrosi parcellare, è regredita senza apparenti reliquati. Persiste una alterazione di segnale della inserzione del sovraspinato interpretata come tendinosi con dubbia minima lesione parziale del foglietto articolare (PASTA lesion) ed una sospetta lesione split del capo lungo del bicipite.
Appare quindi che la capsulite adesiva e la dubbia necrosi parcellare subcondrale della testa omerale sono regredite.
Resta da considerare la presenza di questa dubbia piccola lesione parziale articolare del sovraspinato.
Tale tipo di lesioni sono generalmente considerate di carattere degenerativo. Bisogna inoltre considerare che nella prima ecografia eseguita dal dott. med. ______ non si era evidenziata alcuna alterazione strutturale del sovraspinato ma dei segni di tendinosi compatibili con l’età.
In effetti, ci troviamo di fronte ad un soggetto circa sessantenne ed è ben noto che le alterazioni degenerative tendinee della cuffia dei rotatori sono estremamente frequenti in soggetti di questa età non legate a traumi ma piuttosto da riferirsi ad usura. In particolare le lesioni parziali articolari sono generalmente considerate degenerative. Effettivamente in questo assicurato siamo in presenza di segni degenerativi tendinei come riportato nei referti degli esami strumentali. Di conseguenza possiamo ritenere che esse non siano legate da nesso prevalentemente probabile con l’evento in esame.
Altrettanto dicasi per la sospetta alterazione Split del capo lungo del bicipite descritto comunque in sede e con normale decorso nella doccia inter-tuberositaria, alterazione che spesso si associa alla tendinosi della cuffia dei rotatori in virtù dell’intimo rapporto anatomico che esso contrae con la cuffia stessa ed è generalmente dovuta a usura ed a degenerazione compatibile con l’età.” (doc. 152)
Dalle tavole processuali emerge che, nel giugno 2025, l’insorgente è stato visitato dal PD dott. ______, responsabile della chirurgia di spalla e polso presso la ______ di ______.
In quell’occasione, sono state formulate le diagnosi di capsulite adesiva post-traumatica della spalla sinistra e di diabete mellito.
Lo specialista zurighese ha indicato che, qualora con un’infiltrazione gleno-omerale i dolori e l’infiammazione dovessero regredire ma la limitata articolarità persistere, potrebbe entrare in considerazione un’artrolisi artroscopica, a quel momento però non ancora indicata (a causa della presenza di dolori e d’infiammazione) (doc. 184).
Prima di emanare la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha ancora chiesto al dott. ______ di prendere posizione in merito al contenuto del referto del dott. ______ (doc. 187).
Con apprezzamento del 22 ottobre 2025, il fiduciario si è riconfermato nella sua valutazione del febbraio 2025, sostenendo in particolare che la capsulite retrattile diagnosticata a ______ non si trova in una relazione di causalità naturale con l’infortunio del luglio 2023 (né con quello accaduto nel dicembre 2022), rispettivamente con le sue (loro) conseguenze dirette:
" (…) Faccio seguito al precedente apprezzamento del febbraio 2025, in cui ho considerato che le alterazioni strutturali presenti alla spalla di questo assicurato siano da ritenersi con probabilità prevalente di carattere degenerativo e non legate da nesso causale prevalentemente probabile con l’evento in questione.
Su questo punto gli specialisti della ______ non si esprimono. Non ritrovo quindi elementi in disaccordo. Neppure viene considerata la presenza di un’alterazione di segnale interpretata come possibile osteonecrosi, poi regredita.
Rimane da prendere posizione sulla diagnosi di capsulite adesiva post-traumatica posta dal dott. ______.
Rilevo che la diagnosi appare non certa. Essa è stata apparentemente posta principalmente sulla base della risonanza magnetica effettuata il 04.09.2024. Tuttavia non concorda con il referto dello specialista radiologo che non ha rilevato alcun segno indiretto di capsulite adesiva. Il Dr. med. ______, che ha seguito l’assicurato, e che pure aveva inizialmente ipotizzato una forma di rigidità capsulitica, ha ritenuto la capsulite regredita. Inoltre dall’esame clinico eseguito alla ______ non si evidenziano aspetti chiaramente suggestivi per capsulite: viene riportata genericamente una riduzione dell’articolarità attiva, non si descrive chiaramente una rigidità con arresto netto né un compenso sulla scapolo toracica ai primi gradi dell’abduzione come nei casi chiari di capsulite adesiva.
(…).
Pertanto a prescindere dalle diverse opinioni degli specialisti che hanno curato l’assicurato, appare chiaro che in questo soggetto da un lato vi è un fattore favorente come il diabete. Dall’altro lato il lasso di tempo tra i due eventi (datati dicembre 2022 e giugno 2023) ed il primo riscontro di un quadro di possibile capsulite (che risale all’11.06.2024 come da rapporto del Dr. med. ______) è tale da rendere poco probabile un nesso causale con l’evento stesso. Né possiamo ritenere che sin dall’inizio vi fosse una capsulite adesiva, in quanto gli specialisti che inizialmente hanno visitato e seguito l’assicurato non hanno mai posto questa diagnosi, nemmeno come sospetta. Né possiamo ritenere che gli specialisti della ______ consultati in data 11.06.2025 (circa due anni dopo l’ultimo evento in esame) possano ritenere di avere elementi atti a porre a ritroso un nesso causale con l’evento di due anni prima.
Pertanto per quanto riguarda la diagnosi di capsulite post-traumatica da essi posta, dobbiamo ritenere che il termine “posttraumatische” sia da intendersi unicamente come insorta in un periodo di tempo successivo ad un trauma ma che non si possa ragionevolmente porre un nesso causale con i due eventi in esame.” (doc. 188)
2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
In una sentenza 8C_624/2024 del 24 aprile 2025, il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha in particolare sottolineato che:
" (…).
5.2.1. Das Bundesgericht hat mit Urteil BGE 135 V 465 entschieden, auch unter Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte bestehe im Verfahren um Zusprechung oder Verweigerung von Sozialversicherungsleistungen kein förmlicher Anspruch auf eine versicherungsexterne Begutachtung. Eine solche sei indessen anzuordnen, wenn auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen bestünden (E. 4). Diese Rechtsprechung wurde zuletzt mit Urteil BGE 145 V 97 E. 8.5 in fine bestätigt.
Soweit der Beschwerdeführer rügt, es gebe keine rechtliche und fachliche Grundlage, den CO1-Ärzten im Vergleich zu beratenden Ärzten anderer Versicherer im Rahmen der Verfahrensfairness eine besondere Stellung einzuräumen, ist dies nicht stichhaltig. Denn praxisgemäss sind beratende Ärzte, was den Beweiswert ihrer ärztlichen Beurteilung angeht, versicherungsinternen Ärzten gleichgesetzt (nicht publ. E. 4.3 des Urteils BGE 150 V 188, veröffentlicht in SVR 2024 UV Nr. 27 S. 107; Urteil 8C_381/2024 vom 14. Februar 2025 E. 2.3 mit Hinweis).
5.2.2. Insgesamt vermag der Beschwerdeführer - auch mit seinem pauschalen Verweis auf die Literatur - keine Gründe für eine Änderung dieser Rechtsprechung aufzuzeigen (hierzu vgl. BGE 145 V 304 E. 4.4), wonach auf die Berichte versicherungsinterner medizinischer Fachpersonen abgestellt werden kann, wenn keine auch nur geringen Zweifel an der Richtigkeit ihrer Schlussfolgerungen bestehen. Nachfolgend ist somit zu prüfen, ob die Vorinstanz solche Zweifel hinsichtlich der Beurteilungen des Dr. med. univ. F.________ zu Recht verneinte.
5.3. Weiter ist festzuhalten, dass alleine das Anstellungsverhältnis einer versicherungsinternen Fachperson zum Versicherungsträger nicht schon auf mangelnde Objektivität und Befangenheit schliessen lässt (BGE 137 V 210 E. 1.4; 135 V 465 E. 4.4). Konkrete Indizien für eine Voreingenommenheit des Kreisarztes Dr. med. univ. F.________ werden in der Beschwerde nicht benannt und sind nicht erkennbar.”
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
Va infine segnalato che, in una sentenza 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 6.2.4, l’Alta Corte ha ribadito che:
" … la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione allo scopo di trattamento del curante rispetto a quello di un medico perito (cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1), per cui, secondo l’esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo.”
2.8. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene che la valutazione enunciata dal dott. ______, specialista che vanta una vasta esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa (in una sentenza 8C_151/2025 del 3 novembre 2025 consid. 4.1, il TF ha ribadito che i medici di circondario e gli specialisti del centro di competenza in medicina assicurativa della CO1 sono, in virtù della loro funzione e della loro posizione professionale, specialisti in medicina degli infortuni. Poiché valutano dal punto di vista diagnostico e accompagnano dal punto di vista terapeutico esclusivamente pazienti vittime di infortuni, lesioni corporali ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF e malattie professionali, dispongono di conoscenze ed esperienze particolarmente approfondite in traumatologia. Ciò vale indipendentemente dal titolo di specialista inizialmente acquisito), secondo la quale, trattandosi dei disturbi che interessano la spalla sinistra dell’insorgente, l’infortunio del luglio 2023 ha cessato di giocare un ruolo causale a far tempo dall’8 marzo 2025, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
In questo senso, va constatato che il dott. ______, le cui conclusioni risultano supportate da una approfondita e convincente motivazione, ha valutato la fattispecie prendendo in considerazione i dati anamnestici risultanti da tutta la documentazione medica a sua disposizione.
Del resto, secondo il TCA, agli atti non figurano pareri specialistici divergenti suscettibili di generare dei dubbi, nemmeno lievi (cfr. supra, consid. 2.7.), a proposito della fondatezza del motivato apprezzamento espresso dallo specialista interpellato dall’assicuratore resistente.
Il dott. ______, medico curante specialista, nei suoi referti agli atti, non si è mai pronunciato a proposito dell’eziologia dei disturbi alla spalla sinistra.
Nemmeno il rapporto 15 luglio 2025 del dott. ______ contiene una valutazione della causalità naturale. È vero che egli ha qualificato di post-traumatica la diagnosticata capsulite adesiva (cfr. doc. 184, p. 1), tuttavia, così come l’ha sottolineato anche il medico fiduciario dell’assicuratore (cfr. doc. 188), occorre considerare che sovente i medici utilizzano l’aggettivo “post-traumatico” (“stato dopo”), non tanto per definire l'eziologia di un disturbo, ma piuttosto per sottolineare il fatto che quest'ultimo, da un profilo cronologico, è apparso dopo un evento traumatico (cfr., in questo senso, la STF 8C_241/2020 del 29 maggio 2020 consid. 6.1: “Die medizinische Verwendung des Begriffs "Trauma" lässt jedoch aus rechtlicher Sicht keine Rückschlüsse zu auf einen allfälligen natürlich-kausalen Zusammenhang dieses Defekts mit dem Unfall vom 16. September 2018.”).
Stante ciò, è dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che, al più tardi a far tempo dal mese di marzo 2025, i disturbi denunciati dall’assicurato alla spalla sinistra non si trovavano più in un rapporto di causalità naturale con l’evento traumatico del 15 luglio 2023, di modo che l’amministrazione era legittimata a porre fine alle proprie prestazioni da quello stesso momento.
Il TCA rinuncia a effettuare ulteriori misure istruttorie (in particolare, l’esperimento di una perizia medica giudiziaria, come richiesto dalla patrocinatrice), visto che esse non fornirebbero verosimilmente nuovi e rilevanti elementi di valutazione. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 144 V 361 consid. 6.5; STF 8C_739/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 5.4).
In esito a tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.9. Visto l’esito della vertenza, questo Tribunale può esimersi dall’esaminare se l’impugnativa avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione.
La domanda di ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso diventa priva di oggetto con l’emanazione del presente giudizio.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti