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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.09.2020 35.2020.41

2 septembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,860 mots·~14 min·5

Résumé

Ricorso contro decisione incidentale. Diritto dell'assicurato di esigere che al perito amministrativo vengano sottoposti dei quesiti complementari a quelli dell'assicuratore. Discussa questione del pregiudizio irreparabile

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2020.41   mm

Lugano 2 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2020 di

RI 1    rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione incidentale del 24 marzo 2020 emanata da

CO 1  rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Nei mesi di giugno 1997, agosto 2011 e dicembre 2016, RI 1, assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di tre distinti eventi traumatici, le cui conseguenze sono state assunte dall’amministrazione.

                               1.2.   Con decisione formale del 13 giugno 2018 - poi confermata in sede di opposizione (doc. 367) -, all’assicurato è stata assegnata una rendita d’invalidità del 22% dal 1° giugno 2016 per tenere conto dei postumi degli infortuni del 1997 e 2011, rispettivamente del 24% dal 1° gennaio 2018 (data di chiusura del sinistro del dicembre 2016) per tenere conto delle sequele di tutti e tre gli infortuni (doc. 347).

                               1.3.   Con sentenza 35.2018.102 del 21 agosto 2019, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi l’impugnativa inoltrata nel frattempo dall’assicurata, nel senso che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti sono stati retrocessi all’assicuratore LAINF affinché disponesse un approfondimento peritale volto a definire l’esigibilità lavorativa tenuto conto del solo danno alla salute infortunistico (doc. 377).

                               1.4.   Nel mese di dicembre 2019, l’amministrazione ha comunicato all’avv. RA 1 la propria intenzione di conferire un incarico peritale pluridisciplinare al __________ di __________, e meglio ai dottori __________ (ortopedico), __________ (psichiatra), __________ (neurologa) e __________ (reumatologo) (cfr. doc. 180 – fasc. 4).

                                         A seguito delle obiezioni sollevate dalla patrocinatrice dell’assicurato, aventi per oggetto tanto il servizio peritale designato quanto il catalogo dei quesiti, in data 24 marzo 2020, l’CO 1 ha emanato una decisione incidentale mediante la quale ha confermato l’incarico peritale al __________, chiamato a rispondere alle seguenti domande:

" (…).

1. Quali fra i disturbi lamentati dall’assicurato sono da ricondurre      secondo il criterio della probabilità preponderante almeno agli    infortuni presi a carico dalla CO 1 risp. alle loro conseguenze? In                   particolare i disturbi al rachide sono da ricondurre secondo il                               criterio della probabilità alle lesioni riportate dall’assicurato all’arto                  inferiore sinistro e/o sono stati aggravati dai postumi dell’infortunio                     all’arto inferiore destro?

2. Vogliate valutare l’esigibilità – tenuto conto dapprima delle            problematiche alla salute in relazione di causalità almeno probabile con gli infortuni del 18.6.1997 e del 30.8.2011 – e                              successivamente alla luce delle problematiche alla salute in                                  relazione di causalità almeno probabile con gli infortuni del                                18.6.1997, del 30.8.2011 e del 31.12.2016, e meglio:

    a)  definire le limitazioni presentate dall’assicurato: quali posizioni e              funzioni non sono più esigibili?

    b)  indicare se in un’attività adeguata – della quale vi pregiamo di                  fornire una descrizione (posizioni, porto e sollevamento di pesi,        maneggio di attrezzi, ecc.) – l’assicurato è o meno in grado di                       lavorare al 100% (tempo di lavoro e rendimento durante le ore                  di presenza)? In caso di risposta negativa vogliate specificare                          per quali motivi e in che termini la capacità di lavoro                                     dell’assicurato è ridotta (definendo il tempo e il rendimento).

3. L’assicurato presenta dei disturbi psichici in relazione di causalità     naturale con gli infortuni?

4. In caso di risposta positiva: vogliate rispondere alla domanda 2)   nella sua integralità alla luce dei disturbi organici e psichici in    relazione almeno probabile con gli infortuni.” (doc. 188, p. 3 – fasc. 4)

                                         A proposito delle censure inerenti il catalogo dei quesiti, l’istituto assicuratore ha osservato che “il fatto di sapere in che per cento la parte di inabilità lavorativa è dovuta a ogni singolo infortunio è irrilevante essendo fra l’altro la nozione di invalidità un quesito giuridico e non medico visto che incombe ai medici pronunciarsi sull’esigibilità e all’amministrazione risp. al giudice in caso di ricorso quantificare la percentuale dell’incapacità lavorativa. La CO 1 non intende nemmeno chiedere ai medici di pronunciarsi sull’evoluzione futura dell’esigibilità potendo l’assicurato – fino al raggiungimento dell’età del pensionamento – introdurre una domanda di revisione così come previsto dall’art. 17 cpv. 1 LPGA.” (doc. 188, p. 4 – fasc. 4).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 18 maggio 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione incidentale venga riformata nel senso d’includere nel catalogo dei quesiti da sottoporre al servizio peritale le domande complementari da lui proposte.

                                         Dopo aver precisato di rinunciare a contestare “… ulteriormente l’incarico peritale effettuato dall’Ente resistente”, la patrocinatrice dell’assicurato si è espressa nei seguenti termini in merito alle domande peritali che desidera vengano sottoposte agli esperti amministrativi:

" (…).

a) Dicano i periti se, dal profilo neurologico, reumatologico ed           ortopedico, i dolori dorsali, insorti dopo il 2007, sono               verosimilmente la conseguenza delle gravi lesioni riportate dal                              signor RI 1 in occasione dell’infortunio del 1997, in particolare                   quelle concernenti l’arto inferiore sinistro.

b) Dicano i periti in che misura i dolori lombari, lamentati        dall’assicurato, sono stati aggravati dalla lesione al ginocchio              destro, subita nel 2011, che ne ha ulteriormente compromesso la                        deambulazione, tenendo conto della “sindrome del tunnel tarsale a                      sin.”, diagnosticata neurologicamente il 15.5.2017. (…).

c) Dicano i periti se le conseguenze delle gravi menomazioni            lamentate dal signor RI 1, in particolare i dolori dovuti al           progressivo aggravarsi dell’artrosi del ginocchio sinistro, nonché il                            dolore risentito al braccio e al polso sinistro, peggioreranno con il                      passare degli anni. In caso di risposta affermativa i periti dovranno                    indicare se tale peggioramento avrà ulteriori conseguenze sulla                           futura capacità lavorativa in attività adeguate, specificandone il                       presumibile, relativo grado.

d) Identica valutazione veniva richiesta ai periti per quanto riguarda le     conseguenze, sulla futura capacità lavorativa dell’insorgente, del più che probabile impianto di una protesi totale al ginocchio   destro, e sull’influenza di un tale intervento sulla patologia lombare.                (…).

e) All’esperto in psichiatria il ricorrente chiedeva di pronunciarsi sulle     patologie diagnosticategli dal Dr. med. __________, suo medico curante, quantificando poi la riduzione della sua capacità lavorativa    dovuta alle sole affezioni psichiche. Il signor RI 1 chiedeva          inoltre al perito di chiarire se la “sindrome somatoforme da dolore                        persistente (ICD-10;F45.4)”, diagnosticata dal Dr. med. __________ nel         suo referto evolutivo del 7.11.2019, fosse da ricondurre alle                      sofferenze conseguenti ai postumi degli infortuni subiti nel 1997 e               2011 e nell’affermativa se tale “sindrome” adempisse o meno il                           catalogo degli indicatori, di cui al cambiamento di giurisprudenza                            sancito in DTF 141 V 281 (…).

f) Quale ulteriore quesito complementare, l’insorgente chiedeva poi             che tutti i periti, nell’ambito di una discussione collegiale, valutassero la riduzione complessiva della capacità lavorativa                  dell’assicurato in attività esigibili, stabilendo (con adeguata                                      motivazione) se l’inabilità lavorativa dovuta esclusivamente alle                  patologie di natura psichiatrica fosse integrabile (e in che misura)                        nella riduzione della capacità lavorativa dovuta alle patologie di                        origine neurologica, ortopedica e reumatologica. (…).

g) Infine il ricorrente chiedeva che i nominandi esperti “indicassero (in          per cento) la parte di inabilità lavorativa (in attività adeguate),      dovuta ai postumi dell’infortunio del 1997, la quota riconducibile      all’infortunio del 2011, nonché quella conseguente all’infortunio del                    2016”. (…).” (doc. I, p. 4 ss.)

                               1.6.   Con la risposta di causa, l’assicuratore resistente ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, esso ha rilevato che la patrocinatrice dell’assicurato “… è già stata invitata a trasmettere all’CO 1 qualora lo ritenesse necessario delle domande aggiuntive e pertinenti ai fini della presente procedura in buona e dovuta forma. (…). Quanto indicato ai punti da a) a g) del ricorso non sono delle domande che possono essere sottoposte ai periti in quanto corredate da diverse osservazioni. Non incombe all’CO 1 – soprattutto in presenza di una patrocinatrice altamente qualificata – formulare i quesiti per la controparte.” (doc. III).

                               1.7.   Con la replica, l’avv. RA 1 si è confermata nelle proprie domande, precisando che “… le “osservazioni” cui si riferisce l’Ente resistente, altro non sono che le motivazioni esposte nel gravame per comprovare la pertinenza dei quesiti, congruità che la Collega __________ (certo più qualificata della sottoscritta) ha contestato apertamente, ammettendo – solo in minima parte – le domande complementari sottopostele. Confermando in tal modo di aver compreso il significato dei quesiti, tanto da ritenerli superflui o non pertinenti.” (doc. V).

                                         L’istituto assicuratore si è pronunciato in proposito in data 13 luglio 2020, sottolineando che la rappresentante dell’assicurato “… è stata invitata più volte a presentare delle domande aggiuntive da sottoporre ai periti qualora lo avesse ritenuto necessario.” (doc. VII).

                                         in diritto

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6; STF 80_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 80_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 90211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 90_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA1623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 90_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 90_585/2014 dell'8 settembre 2015).

                               2.2.   In merito alla questione di sapere se l’CO 1 è legittimato a rifiutarsi di sottoporre agli specialisti del __________ di __________ i quesiti complementari proposti dal ricorrente, è utile segnalare che, nella DTF 141 V 330, il Tribunale federale ha stabilito che gli uffici AI sono tenuti a pronunciarsi mediante decisione sull’ammissione, la modifica o il completamento dei quesiti supplementari proposti dal peritando. La corrispondente decisione può essere impugnata mediante ricorso soltanto se vi è il rischio che causi un pregiudizio irreparabile (consid. 4.2). A tal proposito, occorre considerare che l’amministrazione formula i quesiti essenziali, che servono a chiarire lo stato di salute e, in particolare, la capacità lavorativa, già nel suo catalogo di domande (consid. 6.1). Per i quesiti rifiutati dall’amministrazione (si tratterà in particolare di domande a carattere giuridico oppure estranee al contesto della perizia; trattandosi invece di quelle volte a precisare o a completare il tema oggetto della perizia, l’assicuratore le trasmetterà senz’altro al servizio peritale – cfr. consid. 6.3), va esaminato come il loro rifiuto incida sulla posizione giuridica della persona assicurata. Il rifiuto di ammettere una domanda ha in primo luogo per conseguenza che la perizia non vi fornirà una esplicita risposta. Ciò non esclude tuttavia che il perito tratti comunque la tematica, cosicché dopo la perizia anche per la persona assicurata non vi sono più questioni aperte (consid. 6.4). Il rifiuto di domande estranee al contesto della perizia e/o inammissibili dovrebbe rappresentare l’eccezione. Qualora un quesito venga rifiutato, all’assicurato rimane aperta la possibilità di riproporlo dopo la presentazione della perizia. Non è evidente che ciò influenzi l’esito peritale nel suo insieme. Nel caso in cui anche l’amministrazione dovesse ritenere necessarie tali domande per chiarire la fattispecie giuridicamente rilevante, non vi è alcuna ragione per non sottoporle successivamente al perito (consid. 8.1). Da ciò se ne deduce che occorre attenersi al requisito del pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a PA, trattandosi di un ricorso contro una decisione riguardante i quesiti complementari. La persona richiedente deve dimostrare tale pregiudizio, il quale va esaminato dal tribunale quale presupposto di entrata in materia (consid. 8.2; sul tema, si veda pure A. Böhme, Der medizinische Sachverständigenbeweis in der obligatorischen Unfallversicherung. Fairness durch das Verfahren, den Sachverständigen und das Sachverständigengutachten, LBR, fascicolo n. 125, 2018, n. 636 p. 318 E. Slavik, Gerichtliche Qualitätssicherung medizinischer Gutachten, JaSo 2018, p. 168).

                                         Nulla di diverso è da prevedere per la procedura in materia di assicurazione contro gli infortuni, dato che tanto nella procedura di accertamento dell’assicurazione per l’invalidità quanto in quella dell’assicurazione contro gli infortuni valgono di principio le medesime disposizioni procedurali (cfr. art. 1 cpv. 1 LAINF in relazione con gli artt. 43-49 LPGA).

                                         Nel caso di specie, questa Corte non vede quale pregiudizio irreparabile possa causare all’assicurato la decisione dell’CO 1 di non sottoporre ai periti amministrativi le domande a), b), c), d), f) e g) proposte dall’avv. RA 1.

                                         In effetti, i quesiti a) e b) costituiscono in sostanza un doppione della domanda n. 1 formulata dall’assicuratore convenuto e, in questo senso, la loro mancata trasmissione agli esperti non può essere di alcun pregiudizio all’insorgente.

                                         Trattandosi dei quesiti c) e d), va osservato che, nel caso in cui in futuro dovesse effettivamente insorgere un peggioramento delle condizioni di salute in relazione causale con gli eventi infortunistici assicurati, RI 1 avrebbe sempre la possibilità di annunciare una ricaduta ex art. 11 OAINF e, in tale contesto, si valuterà l’adempimento dei presupposti per aumentare la rendita d’invalidità in vigore (cfr. art. 17 cpv. 1 LPGA). Al momento è quindi prematuro, e privo d’interesse, interrogare i periti amministrativi circa l’evoluzione futura del danno alla salute infortunistico. Del resto, non può nemmeno essere ignorato che, in caso di ricorso, il giudice delle assicurazioni sociali valuterà la legalità della decisione impugnata in base allo stato di fatto esistente al momento in cui è stata emanata la decisione contestata (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1, 121 V 362 consid. 1b e riferimenti ivi menzionati).

                                         Per quanto concerne la domanda f), va da sé che, in caso di perizia pluridisciplinare, le conclusioni riguardanti la capacità/esigibilità lavorativa dell’assicurato, sono il frutto di una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (nel cui contesto sarà valutata la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possono sommare e, se del caso, in quale misura), ragione per la quale non si vede la necessità di precisare oltre tale aspetto.

                                         Per quanto riguarda infine il quesito g), questo Tribunale ritiene che il fatto di ripartire percentualmente l’incapacità lavorativa accertata sui diversi infortuni subiti dal ricorrente, rappresenti un esercizio sostanzialmente inutile, posto che l’assicurato ha finalmente diritto a un’unica rendita d’invalidità (rendita abbinata) che considera le ripercussioni economiche dell’insieme del danno alla salute infortunistico.

                                         Con la domanda e) viene in particolare chiesto che, per quanto attiene alla sindrome somatoforme da dolore persistente diagnosticata dallo psichiatra curante, i periti amministrativi accertino la relativa reale capacità lavorativa e di rendimento in base a indicatori standard, e ciò conformemente alla giurisprudenza federale in vigore. Questa Corte ritiene che si tratta di una precisazione (cfr. DTF 141 V 330 consid. 6.3) senza dubbio pertinente, ricordato comunque che nelle DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti (cfr. DTF 145 V 361), deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche (circa l’applicazione per analogia della procedura probatoria strutturata in ambito LAINF, si inoltre veda la DTF 141 V 574 consid. 5.2).

                                         Sempre in questo contesto, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza federale, la procedura probatoria strutturata non è stata concepita per fornire la prova dell’esistenza di un legame causale naturale. L’esame dell’adeguatezza fondato su criteri persegue pertanto un obiettivo diverso - limitare la responsabilità - da quello perseguito dalla valutazione della reale capacità lavorativa e di rendimento nell’ambito della procedura probatoria strutturata. Nel caso in cui, negata la causalità naturale e adeguata, venga già a mancare uno dei presupposti essenziali del diritto alle prestazioni, non vi è più la necessità di seguire una procedura probatoria strutturata (cfr. STF 8C_261/2019 dell’8 luglio 2019 consid. 4.3.1 e i riferimenti ivi citati).

                                         All’CO 1 è quindi ordinato di completare il (suo) quesito n. 4 nel senso poc’anzi indicato.

                                         Alla luce di tutto quanto precede, per quanto ricevibile, il ricorso presentato da RI 1 deve dunque essere parzialmente accolto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Per quanto ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § L’CO 1 completerà il suo quesito n. 4 nel senso indicato ai     considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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