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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2020 35.2020.32

30 novembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,801 mots·~9 min·6

Résumé

Ammessa reformatio in pejus per avere, in sede di opposizione, annullato la decisione formale con la quale all'ass. era stato riconosciuto il diritto alla cura medica (ma non quello all'indennità giornaliera) e disposto nuovi accertamenti. Rinvio atti per porre rimedio al vizio di forma

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2020.32   mm

Lugano 30 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2020 di

RI 1    rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 30 marzo 2020 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                      -   che, con annuncio d’infortunio del 20 luglio 2017, la CO 1 è stata informata che, il 20 giugno 2017, RI 1, consulente alla vendita immobiliare presso la ditta __________ di __________, era scivolato scendendo le scale, riportando una distorsione alla caviglia destra, una contusione alla spalla destra e uno stiramento al lato destro della schiena;

                                     -   che, con decisione formale dell’8 settembre 2017, poi confermata in sede di opposizione, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione al sinistro del giugno 2017, in quanto a RI 1 mancherebbe la qualità di dipendente;

                                     -   che, con sentenza 35.2017.125 del 22 gennaio 2018, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione del 18 ottobre 2017, nel senso che gli atti sono stati rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione;

                                     -   che, nel corso del mese di marzo 2018, la CO 1 ha proceduto all’audizione testimoniale dell’amministratore unico (AU) dell’__________ di __________;

                                     -   che, con decisione formale del 12 aprile 2018, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento del 20 giugno 2017, posto che la copertura assicurativa si sarebbe estinta a decorrere dal 29 aprile 2017;

                                     -   che, in data 8 agosto 2018, l’amministrazione ha emanato la decisione su opposizione con la quale ha respinto l’opposizione interposta nel frattempo da RI 1;

                                     -   che, con giudizio 35.2018.82 del 30 luglio 2019, cresciuto incontestato in giudicato, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi l’impugnativa interposta da RI 1, nel senso che gli atti sono stati retrocessi all’assicuratore LAINF affinché procedesse nuovamente all’interrogatorio dell’AU di __________ (e, se del caso, pure di __________), garantendo al ricorrente la possibilità di prendervi parte;

                                     -   che dalle carte processuali si evince che, in data 19 dicembre 2019, la CO 1 ha proceduto all’audizione di RI 1, alla quale non ha partecipato, sebbene regolarmente convocato (doc. 50), l’AU di __________ (doc. 53);

                                     -   che, il 14 gennaio 2020, l’istituto assicuratore ha rilasciato una decisione formale con la quale ha ammesso la propria responsabilità in relazione all’evento del giugno 2017 e, di conseguenza, riconosciuto le prestazioni sanitarie sino al 21 ottobre 2017. All’assicurato è per contro stato negato il diritto all’indennità giornaliera in quanto per l’attivit svolta alle dipendenze della __________, egli non avrebbe percepito alcun salario e/o una qualsiasi retribuzione di altra natura. Inoltre, sempre secondo la CO 1, l’evento traumatico in questione non avrebbe pregiudicato la capacità lavorativa di RI 1 né causato una menomazione alla sua integrità fisica o mentale (doc. 54);

                                     -   che, in data 24 gennaio 2020, RA 1, in rappresentanza di RI 1, ha interposto opposizione contro la decisione formale appena citata (doc. 55);

                                     -   che, con decisione su opposizione del 30 marzo 2020, l’assicuratore ha accolto l’opposizione, annullato la decisione formale del 14 gennaio 2020 e invitato il servizio preposto a organizzare in altra data l’audizione in contraddittorio dell’AU di __________ (doc. 56);

                                     -   che, con tempestivo ricorso del 27 aprile 2020, RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha chiesto che gli venga riconosciuto lo statuto di lavoratore dipendente, che la CO 1 venga condannata a versare l’importo di fr. 14'284.40 oltre accessori a titolo d’indennità giornaliere per il periodo 20 giugno – 31 ottobre 2017 e che il caso rimanga aperto fino a guarigione completa, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

Il signor RI 1 ribadisce nuovamente:

… La rivendicazione di RI 1, ricorrente, si basa sul fatto che egli è un lavoratore dipendente ai sensi degli art. 319 e segg. del CO.

…  Contrariamente a quanto sostiene la CO 1, l’art. 1 OAINF precisa che è considerato lavoratore dipendente chiunque esercita un’attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS – 2.01 Contributi paritetici AVS, AI, IPG, nonché la copertura assicurativa della LAINF/_________.

…  Nello specifico il ricorrente, RI 1, ha confermato con propria lettera raccomandata del giorno 09 marzo 2018 (doc. Z1) che:

      - non ha un ufficio proprio;

      - non ha una propria organizzazione di vendita

      - non occupa neppure personale proprio

      - non è iscritto all’albo degli agenti immobiliari. (…).” (doc. I)

                                     -   che, in risposta, l’CO 1 ha postulato che l’impugnativa venga respinta e che il ricorrente sia tenuto a versarle congrue ripetibili, in quanto egli “… - con grande leggerezza – ha inoltrato ricorso fronte una decisione su opposizione che accoglieva, integralmente, la propria opposizione atteso come l’incarto era retrocesso all’assicuratore LAINF affinché procedesse in conformità con quanto stabilito nella STCA 30 luglio 2019 (inc. no. 35.2018.81).” (doc. III);

                                     -   che, il 22 maggio 2020, il rappresentante dell’insorgente ha informato il Tribunale di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare (doc. V);

considerato,               -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);

                                     -   che, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore ha annullato la decisione formale del 14 gennaio 2020, mediante la quale, fondandosi sugli esiti dell’incontro del 19 dicembre 2019, aveva riconosciuto la qualità di assicurato a RI 1 e l’aveva posto al beneficio delle prestazioni sanitarie (doc. 54), e ha disposto che l’AU di __________ venga riconvocato per una sua audizione in contraddittorio, conformemente a quanto stabilito con la sentenza 35.2018.82 (cfr. doc. 56);

                                     -   che, a norma dell’art. 12 cpv. 2 OPGA, se l’assicuratore intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, è tenuto a concedere a quest’ultimo la possibilità di ritirare l’opposizione (circa l’ammissibilità della reformatio in pejus [anche] nell’ambito della procedura di opposizione, si veda BSK ATSG–Genner, n. 65 s. ad art. 52);

                                     -   che, nel caso di specie, con riferimento alla giurisprudenza inaugurata con la DTF 137 V 314, intenzionato ad annullare la decisione formale e a disporre una nuova audizione (in contraddittorio) di __________, l’assicuratore LAINF avrebbe dovuto concedere al ricorrente la facoltà di esprimersi in merito a questo atto istruttorio, il cui esito non è prevedibile, e alla possibilità che la sua posizione risulti peggiore rispetto a quella definita con la prima decisione (reformatio in pejus) (in proposito, va rilevato che l’audizione dell’AU è volta, in primo luogo, ad appurare se tra l’__________ e il ricorrente è venuto in essere un contratto di lavoro e, pertanto, se a quest’ultimo possa essere riconosciuta la qualità di assicurato ex art. 1a cpv. 1 LAINF, dalla quale dipende il diritto alle prestazioni, qualunque ne sia la natura [comprese dunque quelle sanitarie riconosciute con la decisione formale]);

                                     -   che dalla documentazione a disposizione del TCA non risulta che l’amministrazione abbia ottemperato all’obbligo previsto dall’art. 12 cpv. 2 OPGA;

                                     -   che, stante ciò, la decisione su opposizione del 30 marzo 2020 deve essere annullata e la causa retrocessa all’assicuratore resistente affinché ponga rimedio all’accertato vizio di forma, dando seguito a quanto stabilito dalla disposizione d’ordinanza appena citata;

                                     -   che, nell’ipotesi in cui l’insorgente non dovesse ritirare la propria opposizione alla decisione formale del 14 gennaio 2020, questo Tribunale, senza volersi sostituire alle modalità di accertamento dei fatti rilevanti che spettano all'amministrazione in virtù dell'art. 43 LPGA, sottolinea l’opportunità che all'audizione dell'AU di __________, partecipi anche il giurista dell’CO 1, e non soltanto il funzionario responsabile della pratica, posto che non si tratta semplicemente di verbalizzare le dichiarazioni dell’uno e dell’altro ma piuttosto di ricercare la verità;

                                     -   che il ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un’indennità per ripetibili;

                                     -   che, giusta l’art. 61 lett. g LPGA, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

                                         Di regola, l’indennità per ripetibili può venire assegnata solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4). L’indennità è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico nell’espletamento del proprio compito (Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34);

                                     -   che, in concreto, RI 1 è rappresentato da RA 1;

                                     -   che dagli atti di causa non emerge che RA 1 sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in questione, ragione per la quale non vengono riconosciute ripetibili;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi, nel senso che la decisione su opposizione del 30 marzo 2020 è annullata e la causa rinviata alla CO 1 affinché proceda così come indicato in precedenza.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Non vengono assegnate ripetibili.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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