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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2020 35.2020.30

22 septembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,526 mots·~18 min·4

Résumé

Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore era legittimato a negare, ai sensi dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, la concessione delle indennità giornaliere a dipendenza dell’intervento chirurgico del 22 marzo 2019, oppure no. Decisione confermata

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2020.30   PC/sc

Lugano 22 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2020 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 11 marzo 2020 emanata da

CO 1  rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Il 19 maggio 2009 RI 1 è caduto da un tavolo mentre stava sistemando un’impalcatura, procurandosi uno stiramento al ginocchio destro, infortunio assunto dall’CO 1.

Per tenere conto delle ripercussioni economiche del danno alla salute infortunistico, con decisione formale datata 17 giugno 2013, l’assicurato è stato posto al beneficio di rendita d’invalidità del 18% a far tempo dal 1° maggio 2013.

                               1.2.   Nel marzo 2014, l’assicurato è nuovamente caduto mentre stava caricando un camion e ha riportato una frattura scomposta del radio distale sinistro. Anche per questo evento l’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità.

                                         Alla chiusura del caso, l’CO 1 ha emanato una decisione formale, poi confermata in sede di opposizione, mediante la quale ha rifiutato di concedere all’assicurato una rendita d’invalidità combinata in quanto, dal raffronto dei redditi, risultava un discapito economico dell’11% e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10%.

                                         Il successivo ricorso dell’assicurato è stato respinto da questa Corte con sentenza 35.2017.41 del 25 settembre 2017, cresciuta in giudicato.

                               1.3.   Nel mese di luglio 2017, all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta dell’infortunio del maggio 2009, determinata da una recrudescenza dei dolori al ginocchio destro.

                                         L’CO 1 ha ammesso il proprio obbligo a prestazioni e ha corrisposto (amministrativamente) indennità giornaliere per il periodo 10 luglio - 7 agosto 2017.

                                         Con decisione formale del 3 ottobre 2017, confermata dopo l’opposizione interposta da RI 1, l’assicuratore ha comunicato a quest’ultimo che, in assenza di un peggioramento dello stato di salute infortunistico, “… non esiste nessun diritto a prestazioni supplementari oltre alla rendita”.

                                         Con pronunzia 35.2018.53 del 17 dicembre 2018 il TCA ha respinto l’impugnativa inoltrata nel frattempo dall’assicurato.

                                         Il successivo ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_92/2019 del 10 aprile 2019.                                        

                               1.4.   In data 22 marzo 2019, RI 1 è stato sottoposto a un intervento d’impianto di protesi totale del ginocchio destro (doc. 426), i cui costi sono stati finalmente presi a carico dall’amministrazione a titolo di ricaduta dell’evento infortunistico occorso nel 2009 (doc. 490).

                                         Con decisione formale del 12 dicembre 2019, l’assicuratore ha negato il diritto all’indennità giornaliera, e ciò in applicazione dell’art. 23 cpv. 8 OAINF (doc. 504).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. C. Lepori per conto dell’assicurato (doc. 508), in data 11 marzo 2020, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 519).  

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 27 aprile 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a riconoscergli le prestazioni assicurative per il periodo 23 agosto 2018 - 26 settembre 2019, nonché a stabilire l’entità della rendita d’invalidità e della menomazione dell’integrità a partire dal 27 settembre 2019.

                                         Contestualmente, egli ha chiesto l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (doc. I).

                               1.6.   In data 12 maggio 2020, il patrocinatore del ricorrente ha prodotto documentazione volta a supportare la domanda di assistenza giudiziaria (doc. IV + allegati).                                        

                               1.7.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).                                        

                               1.8.   Il 18 giugno 2020, l’avv. Lepori ha versato agli atti un rapporto del dott. __________ e ha chiesto al TCA di decidere in merito alla domanda di assistenza giudiziaria (doc. IX + allegato).

                                         L’istituto resistente si è espresso in proposito il 29 giugno 2020, producendo un apprezzamento del proprio medico __________ (doc. XI + allegato).

                                         Con scritto del 2 luglio 2020, il rappresentante dell’assicurato ha nuovamente invitato questa Corte a pronunciarsi sull’AG (doc. XIII).  

                               1.9.   Con decisione del 3 agosto 2020, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha respinto l’istanza del 27 marzo 2020 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria, in quanto:

" (…) Nel caso di specie, precisato che l’oggetto litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a negare l’assegnazione d’indennità giornaliere nel contesto della ricaduta determinata dall’intervento di protesi del 22 marzo 2018, questo Tribunale ritiene che le censure sollevate dal rappresentante dell’assicurato appaiano, perlomeno ad un primo esame, prive di probabilità di esito favorevole. È in effetti incontestabile che il noto intervento d’impianto di protesi del ginocchio debba essere trattato quale (nuova) ricaduta del pregresso infortunio, e ciò alla luce del fatto che, con sentenza 35.2018.53 del 17 dicembre 2018, il TCA aveva accertato la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche a seguito della (prima) ricaduta del luglio 2017. Ora, l’art. 21 cpv. 3 LAINF - applicabile ai beneficiari di una rendita d’invalidità dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, qual è RI 1 -, subordina il diritto all’indennità giornaliera all’esistenza di una perdita di guadagno durante il periodo in cui vengono erogate le prestazioni sanitarie rese necessarie dalla ricaduta o dai postumi tardivi (cfr. RAMI 2006 U 570 p. 76; a proposito del rapporto tra l’art. 21 cpv. 3 LAINF e l’art. 23 cpv. 8 OAINF, si veda la STF 8C_34/2008 del 7 novembre 2008 consid. 5.1). In concreto, dalla documentazione agli atti non emerge che durante il periodo considerato l’insorgente avrebbe subito una perdita di guadagno, al di là di quella già compensata grazie alla rendita d’invalidità in vigore. Sulla scorta di quanto precede, al rappresentante dell’assicurato doveva pertanto apparire evidente che il rischio di perdere il processo è palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. Facendo difetto uno dei presupposti necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, la relativa richiesta va respinta, senza che si riveli necessario esaminare la realizzazione delle restanti condizioni.” (doc. XIV)

                             1.10.   Il 14 agosto 2020 l’avv. RA 1 ha ribadito, nel merito dell’oggetto litigioso, la pretesa del suo assistito al riconoscimento di indennità giornaliere nel contesto della ricaduta, in quanto beneficiario di indennità di disoccupazione interrotte a causa dell’inabilità lavorativa dovuta alla ricaduta (doc. XVI). A suffragio delle proprie argomentazioni il patrocinatore ha versato agli atti i conteggi della Cassa __________ dei mesi di febbraio-agosto 2018 (doc. XVI/1-XVI/7).                                         

                             1.11.   Il 20 agosto 2020 l’CO 1 ha comunicato al TCA quanto segue:

" (…) A mente dei conteggi prodotti il 14.8.2020 l’assicurato è stato messo a beneficio della indennità giornaliere della cassa disoccupazione dall’1.2. al 31.8.2018. L’intervento ha avuto luogo il 22.3.2019. L’CO 1 - visto l’esito positivo dello stesso -  ha assunto una ricaduta a partire dalla data dell’operazione. A tale momento l’assicurato non solo era professionalmente inattivo ma con nessuna indennità dalla cassa disoccupazione e di conseguenza non aveva nessuna incapacità di guadagno oltre a quella già compensata con la rendita d’invalidità. Giova precisare che l’Agenzia di __________ ha preso a carico una nuova ricaduta con inabilità lavorativa dal 2.6.2020 (secondo il certificato del dott. __________) e accettato di versare l’indennità giornaliere da tale data in quanto l’assicurato, al momento in cui è stato nuovamente dichiarato inabile al 100%, era a beneficio delle indennità giornaliere della cassa disoccupazione. La cassa disoccupazione ha comunicato all’CO 1 che l’assicurato ha avuto il diritto “per esonero” di 90 giorni prolungati a 120 giorni a causa della pandemia sanitaria. (…)”. (doc. XVIII).

                             1.12.   Il doc. XVIII è stato inviato, per conoscenza, al patrocinatore dell’assicurato (doc. XIX).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare, ai sensi dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, la concessione delle indennità giornaliere a dipendenza dell’intervento chirurgico del 22 marzo 2019, oppure no. 

Preliminarmente il TCA rileva che, dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esula dalla presente procedura la domanda ricorsuale, giusta la quale “La CO 1 dovrà stabilire l’importo della rendita di invalidità dovuta all’assicurato e le indennità per menomazione dell’integrità conseguente a partire dal 27 settembre 2019” (cfr. doc. I, pag. 13), sulla quale l'Istituto assicuratore resistente non si è determinato con la decisione formale qui impugnata. La relativa richiesta è, pertanto, irricevibile. Parimenti dicasi per le censure ricorsuali volte a contestare la STCA 35.2018.53 del 17 dicembre 2018 che, come riportato al consid. 1.3, è cresciuta in giudicato.                                        

                               2.3.   Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, le prestazioni assicurative vengono corrisposte in caso di infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattia professionale.

                                         In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive dell’evento assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

                                         La ricaduta e le conseguenze tardive hanno tra loro in comune la circostanza che sono entrambe imputabili a un danno alla salute ritenuto apparentemente, ma non nei fatti, guarito.

                                         Si è in presenza di una ricaduta quando è la stessa affezione che si manifesta nuovamente.

                                         Una conseguenza tardiva è invece data quando un danno alla salute all’apparenza guarito sviluppa, trascorso diverso tempo, delle alterazioni organiche o psichiche che producono uno stato patologico differente (cfr. DTF 123 V 137, consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

                               2.4.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                     Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                     Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                    Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

                                         p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                     L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                                                            Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                               2.5.   A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.

                                     Il cpv. 2 stabilisce che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.

                                     Il medesimo art. 15, al suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo (lett. a), in caso di malattia professionale (lett. b), quando l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione (lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in modo irregolare (lett. d).

                                     Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).

                                     Di regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

                                     L'art. 22 cpv. 3 OAINF prevede, nuovamente, che l’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.

                                     Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 23 OAINF definisce il salario determinante per l’indennità giornaliera in alcuni casi speciali.

                                     Per quanto qui d'interesse, il cpv. 8 dell'art. 23 OAINF prevede che in caso di ricaduta è determinante il salario ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale.

                               2.6.   Tornando al caso di specie, il TCA osserva che - come peraltro già rilevato anche nella decisione del 3 agosto 2020, cresciuta incontestata in giudicato, con cui questa Corte ha respinto l’istanza del 27 marzo 2020 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria, citata in narrativa al consid. 1.9) - è incontestabile che il noto intervento d’impianto di protesi del ginocchio debba essere trattato quale (nuova) ricaduta del pregresso infortunio, e ciò alla luce del fatto che, con sentenza 35.2018.53 del 17 dicembre 2018, cresciuta in giudicato, il TCA ha accertato la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche a seguito della (prima) ricaduta del luglio 2017 (cfr. consid. 1.3). In siffatte circostanze, non consentono di giungere ad una diversa conclusione i generici e stringati certificati rilasciati il 14 febbraio 2020 (giusta il quale “il paziente a margine è stato inabile al lavoro nella misura del 100% dal 25.10.2018 fino al 26.09.2019 per qualsiasi attività lavorativa.”) e il 27 febbraio 2020 (giusta il quale “il sopracitato paziente è inabile al lavoro nella misura del 100% dal 23.08.2018 al 25.10.2018 compreso. Motivo: infortunio. Osservazioni: inabilità al 100% per qualsiasi attività lavorativa.”) del dr. med. __________, Medico Caposervizio dell’ambulatorio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 522 e 523).     

L’entrata in ospedale dell’assicurato per l’intervento di protesi totale del ginocchio destro per artrosi, del 22 marzo 2019 ha, quindi, determinato una nuova ricaduta ex. art. 11 OAINF.

Questa ricaduta è stata assunta il 31 ottobre 2019 dall’CO 1, che ha riconosciuto all’assicurato, le spese di cura e di riabilitazione ma non le indennità giornaliere visto che, in quel momento, egli non solo era professionalmente inattivo ma anche al beneficio di una rendita CO 1 (doc. 490, 504 e 519).

L’assicurato ha contestato questa decisione facendo valere che l'art. 23 cpv. 8 OAINF è inapplicabile alla fattispecie, visto che era beneficiario di indennità di disoccupazione interrotte a causa dell’inabilità lavorativa dovuta alla ricaduta (doc. XVI). A suffragio delle proprie argomentazioni il patrocinatore ha versato agli atti i conteggi della Cassa __________ dei mesi di febbraio-agosto 2018 (doc. XVI/1-XVI/7). 

Chiamato ora a pronunciarsi in causa, questo Tribunale ritiene che, posto che il ricorrente è rimasto vittima di una ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF, l’amministrazione ha invece correttamente applicato il cpv. 8 dell’art. 23 OAINF, ritenendo pertanto determinante, in ossequio alla giurisprudenza sopra citata, il salario ottenuto immediatamente prima della ricaduta del 22 marzo 2019.

Questa Corte ha del resto deciso in tal senso in una sentenza 35.2011.74 del 16 aprile 2012, nel caso di un assicurato che aveva anch’esso annunciato una ricaduta a causa di disturbi lamentati al ginocchio destro.

                                         L’Alta Corte, con sentenza 8C_246/2012 datata 22 agosto 2012, aveva poi stralciato dai ruoli il ricorso presentato dall’assicurato contro questo giudizio, dato che, prima della decisione, il suo patrocinatore lo aveva ritirato.

                                         Questa giurisprudenza è stata inoltre confermata anche nelle STCA 35.2017.70 del 12 ottobre 2017 e STCA 32.2017.96 del 4 dicembre 2017.

                                         Sul tema cfr. anche la STF 8C_778/2016 del 1° settembre 2017, commentata in SZS/RSAS 61/2017 a pag. 649 e ss., in cui l'Alta Corte ha statuito che - laddove l'incapacità lavorativa insorge in un secondo tempo rispetto all'annuncio di ricaduta e nel frattempo l'assicurato ha svolto un'attività lucrativa - deve essere considerato, ai fini della determinazione del guadagno assicurato, il reddito percepito dopo l'annuncio di ricaduta qualora risulta maggiormente favorevole all'assicurato rispetto a quello percepito immediatamente prima dell'annuncio di ricaduta.    

                                         Di conseguenza, nel caso concreto, visto che immediatamente prima (come pure dopo) della ricaduta del 22 marzo 2019 l’assicurato non solo era professionalmente inattivo, ma anche al beneficio di una rendita CO 1, le obiezioni formulate da RI 1 sono prive di fondamento. In effetti, l’inabilità attestata dal medico non ha alcuna influenza sulla situazione finanziaria dell’assicurato, visto che egli continua a percepire la rendita CO 1 e, non lavorando, non presenta alcun tipo di discapito finanziario, e questo, malgrado il ripristino delle cure ed in particolare dell’intervento.

In siffatte circostanze, non consentono di giungere ad una diversa conclusione i conteggi della Cassa __________ dei mesi di febbraio-agosto 2018 (doc. XVI/1-XVI/7), che non sono immediatamente prima (o dopo) della ricaduta del 22 marzo 2019. 

In conclusione quindi, l’amministrazione era legittimata a negare la concessione d’indennità giornaliere a seguito della ricaduta del 22 marzo 2019.

In esito alle considerazioni che precedono il gravame dev'essere respinto e la decisione su opposizione dell’11 marzo 2020 confermata.  

                               2.7.   Da ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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