Incarto n. 35.2019.54 PC/sc
Lugano 18 novembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 aprile 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 marzo 2019 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 12 settembre 2017 RI 1, nata il __________ 1962, dipendente di __________ di __________ in qualità di badante e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è “caduta dopo la partenza del bus” e ha riportato una contusione toraco-lombare sul lato destro (doc. 1, 25 e 31).
L’assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In data 20 aprile 2018 il dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha prescritto all’assicurata un ciclo di 9 sedute di fisioterapia, a scopo di analgesia/antinfiammatorio - recupero delle funzioni articolari e muscolari, con la diagnosi “periartropatia spalla sinistra” per “malattia” (doc. 35).
1.3. In data 30 maggio 2018 la CO 1 ha ricevuto dalla Clinica __________ di __________ una domanda di assunzione costi per “artroscopia spalla sinistra, sut. artro. sovrasp.” (doc. 37), respinta in data 1° giugno 2018 (doc. 39).
In data 5 giugno 2018 il dr. med. __________ della Clinica __________ di __________ ha eseguito un intervento di sutura artroscopica del tendine alla spalla sinistra dell’assicurata (doc. 47).
1.4. In data 27 giugno 2018 il dr. med. __________ ha prescritto all’assicurata un ciclo di 9 sedute di fisioterapia, a scopo di recupero delle funzioni articolari e muscolari, con la diagnosi “lesione cuffia dei rotatori spalla sinistra operata il 5/6” (doc. 48).
In data 13 luglio 2018 la CO 1 ha respinto la domanda del 5 luglio 2018 dalla Clinica __________ di assunzione costi per “cure fisioterapiche” per “infortunio” (doc. 49 e 50).
1.5. Nel frattempo, in data 4 luglio 2018, l’assicurata è “caduta sulla spalla operata” mentre si recava dal dr. med. __________ presso la Clinica __________ di __________ (doc. 71).
1.6. Esperiti gli accertamenti medici del caso (in particolare il parere del 7 giugno 2018 del medico fiduciario, PD dr. med. Dr. iur. __________, specialista FMH in chirurgia e in medicina intensiva; cfr. doc. 46), la CO 1, con decisione formale del 25 settembre 2018, ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 19 ottobre 2017, ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, l’assicurata aveva riportato una contusione toraco-lombare sul lato destro mentre la spalla sinistra non era stata interessata dall’infortunio del 12 settembre 2017 e che, in assenza di fratture documentate o di lesioni più gravi, simili lesioni del rivestimento delle parti molli guariscono nella norma senza conseguenze nel giro di due o quattro settimane (doc. 63); nella medesima occasione la CO 1 ha pure puntualizzato che “si rinuncia al recupero di tutte le ulteriori prestazioni già corrisposte” (doc. 63, pag. 3).
1.7. L’opposizione cautelativa inoltrata il 27 settembre 2018 dall’__________ (doc. 67), è stata ritirata l’8 ottobre successivo (doc. 76).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (doc. 75), dopo aver esperito degli ulteriori accertamenti medici (in particolare, dopo avere raccolto il parere del 4 ottobre 2018 del proprio medico fiduciario; cfr. doc. 74), in data 15 marzo 2019 la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 99); copia della decisione in questione è stata trasmessa pure all’Intras (doc. 99, pag. 5).
1.8. Con tempestivo ricorso dell’11 aprile 2019 RI 1 ha chiesto personalmente l’annullamento della decisione su opposizione impugnata ed il riconoscimento in suo favore delle prestazioni di corta durata (spese di cura ed indennità giornaliere) anche successivamente al 19 ottobre 2017 (doc. I). L’assicurata contesta la valutazione del medico fiduciario, in quanto “ho sempre avuto dolori, ma solo dopo l’infortunio” (doc. I, pag. 2), “Tutti i miei problemi sono nati soltanto dopo l’evento infortunistico” (doc. I, pag. 2), e “la sintomatologia è in nesso causale (quanto meno secondo il grado di probabilità preponderante) con l’infortunio del 12.09.2017” (doc. I, pag. 4).
1.9. In questa sede con ulteriori scritti l’assicurata si è sostanzial-mente riconfermata nella propria posizione processuale con argomenti (e produzione di documentazione) di cui si dirà, per quanto occorra, qui appresso (cfr. doc. III, IV, V, VI, VII e VIII).
1.10. La CO 1, in risposta al gravame ed ai citati scritti, dopo aver puntualizzato di avere rinunciato al rimborso delle prestazioni erogate dal 19 ottobre 2017 sino al 5 dicembre 2017 (indennità giornaliere) rispettivamente sino al 29 dicembre 2017 (costi di guarigione), ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, qui appresso (cfr. doc. XIV).
1.11. In questa sede RI 1 ha poi prodotto i certificati medici del 10 luglio, 17 luglio e 21 agosto 2019 del dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. XVI 1, 2 e 3) ed i certificati medici del 17 aprile, 27 maggio e 12 luglio 2019 del dr. med. __________, spec. FMH in medicina generale interna (cfr. doc. XVI 4, 5 e 6).
1.12. In data 5 e 11 settembre 2019 la CO 1 si è riconfermata nella propria posizione processuale con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, qui appresso (cfr. doc. XX e XXIV). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il parere del 4 settembre 2019 del medico consulente, dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. XX-1 e XXIV-1).
1.13. Con scritto del 9 settembre 2019 (doc. XXII) l’avv. RA 1 ha informato il TCA di aver assunto il patrocinio dell’assicurata (cfr. procura del 4 settembre 2019 allegata quale doc. XXII+1) ed ha chiesto che la sua assistita fosse posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. A suffragio della propria richiesta ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato, vidimato e corredato da svariata documentazione (doc. XXII+1).
Con scritto del 10 settembre 2019 il patrocinatore dell’insorgente ha chiesto al TCA di pronunciarsi incidentalmente sulla richiesta di assistenza giudiziaria (doc. XXIII).
1.14. In data 4 ottobre 2019 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato al TCA di non avere “particolari osservazioni da formulare” in merito alla valutazione del 4 settembre 2019 del medico fiduciario della CO 1 (doc. XXVII).
1.15. Il doc. XXVII è stato trasmesso per conoscenza alla CO 1 (doc. XXVIII).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere a partire dal 19 ottobre 2017 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento del 12 settembre 2017.
Preliminarmente il TCA rileva che l’infortunio alla spalla sinistra occorso alla ricorrente il 4 luglio 2018 (cfr. doc. 71 e consid. 1.5) esula dalla presente procedura, dal momento che la decisione impugnata, avente per oggetto unicamente l’evento traumatico del 12 settembre 2017, delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.1).
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Nella presente fattispecie la CO 1 ha dichia-rato estinto il proprio obbligo a prestazioni per l'evento del 12 settembre 2017 a contare dal 19 ottobre 2017, in quanto la problematica alla spalla sinistra dell’assicurata non presenta un nesso causale naturale con l'infortunio in questione. In seguito a quest’ultimo l’assicurata aveva riportato una contusione toraco-lombare sul lato destro (mentre la spalla sinistra non era stata interessata) ed, in assenza - come nel caso di specie - di fratture documentate o di lesioni più gravi, simili lesioni del rivestimento delle parti molli guariscono nella norma senza conseguenze nel giro di due o quattro settimane. La CO 1 si è fondata sulle valutazioni mediche del 7 giugno 2018 (doc. 46) e del 4 ottobre 2018 (doc. 74) del PD dr. med. Dr. iur. __________, spec. FMH in chirurgia e in medicina intensiva e medico fiduciario dell'Istituto assicuratore.
Da parte sua, la ricorrente fa valere che la problematica alla spalla sinistra di cui soffre sarebbe la conseguenza naturale dell’evento traumatico del 12 settembre 2017, posto in parti-colare che, prima di esso, non ha mai avuto problemi/dolori a tale arto (cfr. doc. I). Dal profilo medico, l'insorgente fonda la sua asserzione sulla documentazione medica agli atti e, da ultimo, sui certificati del 10 luglio, 17 luglio e 21 agosto 2019 del dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. XVI 1, 2 e 3) e sui certificati medici del 17 aprile, 27 maggio e 12 luglio 2019 del dr. med. __________, spec. FMH in medicina generale interna (cfr. doc. XVI 4, 5 e 6).
A proposito dell’argomentazione dell’assicurata, il TCA sottolinea che la regola la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha difatti stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Secondo l’Alta Corte tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.9 e numerosi rinvii ivi citati; cfr. pure STF 8C_248/2019 del 15 ottobre 2019, consid. 4.2).
2.6. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo (STF 8C_248/2019 del 15 ottobre 2019, consid. 4.1).
2.7 Secondo il medico fiduciario, PD dr. med. Dr. iur. __________, spec. FMH in chirurgia e in medicina intensiva, nel caso di specie, non è possibile ritenere un nesso di causalità con l’infortunio subito dall’assicurata il 12 settembre 2017, in quanto, dalla documentazione agli atti, si evince che in tale occasione ella ha riportato una contusione alla gabbia toracica destra e ai fianchi (senza alcun interessamento della spalla destra rispettivamente di quella sinistra) rispettivamente, in assenza di fratture documentate o di lesioni più gravi, simili lesioni del rivestimento delle parti molli guariscono nella norma senza conseguenze nel giro di due o quattro settimane (cfr. rapporti del 7 giugno e del 4 ottobre 2018; doc. 45 e 75).
In data 4 settembre 2019 il dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia e medico consulente della CO 1, alla luce delle certificazioni mediche del dr. med. __________ nel frattempo prodotte dall’assicurata, ha confermato le valutazioni a suo tempo effettuate dal PD dr. med. Dr. iur. __________, osservando, con riferimento all’intervento del 5 giugno 2018 alla spalla sinistra, che dal referto operatorio non risultava né un quadro traumatologici né un peggioramento di una condizione degenerativa e che, pertanto, i dolori alla spalla sinistra erano stati dichiarati e trattati per la prima volta a distanza di alcuni mesi dall’evento, ove non risultava essere stata coinvolta né trattata in base alla documentazione agli atti (doc. XXIV-1). Il TCA, vista anche l’assenza di motivate certificazioni specialistiche, ritiene di poter fondare il proprio giudizio sulla valutazione espressa dal PD dr. med. Dr. iur. __________, spec. FMH in chirurgia e dal dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, e quindi proprio nella materia che qui interessa, e condivide la conclusione alla quale sono pervenuti i medici fiduciari dell’amministrazione, secondo cui l’infortunio del 12 settembre 2017, che non ha interessato la spalla sinistra, ha provocato una contusione toraco-lombare sul lato destro che è guarita completamente nel giro di 2-4 settimane (in questo senso, cfr. la STF 8C_282/2019 del 18 ottobre 2019 consid. 5.2).
Dalle tavole processuali (in particolare, cfr. doc. 1: notifica di infortunio LAINF del 26 settembre 2017, doc. 11: referto del 18 settembre 2017 del PS dell’__________; doc. 31: referto radiologico del 19 settembre 2017 e doc. 25: questionario del 21 dicembre 2017 del dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna generale e medico curante dell’assicurata) emerge difatti che l’assicurata, a seguito dell’infortunio in questione, ha riportato unicamente una contusione toraco-lombare sul lato destro (senza alcun interessamento della spalla destra né tantomeno di quella sinistra).
Il 20 aprile 2018 - e, quindi, a distanza di svariati mesi dall’in-fortunio del 12 settembre 2017 e dal citato questionario del 21 dicembre 2017, in cui il medico curante sostanzialmente riportava e confermava quanto risultava dal referto del 18 settembre 2017 del PS dell’__________ e dal referto radiologico del 19 settembre 2017 (doc. 11 e 31), ovvero che l’assicurata aveva riportato una contusione toraco-lombare (doc. 25) - il dr. med. __________ ha prescritto all’assicurata un ciclo di 9 sedute di fisioterapia, a scopo di analgesia/-antinfiammatorio recupero delle funzioni articolare e muscolare, con la diagnosi “periartropatia spalla sinistra” per “malattia” (doc. 35).
Il 30 maggio 2018 la CO 1 ha ricevuto dalla Clinica __________ di __________ una domanda di assunzione costi per “artroscopia spalla sinistra, sut. artro. sovrasp.” (doc. 37), respinta in data 1° giugno 2018 (doc. 38). Il 4 giugno 2018 il dr. med. __________ ha comunicato “per informazione e conoscenza” alla CO 1 che l’assicurata - infortunatasi il 12 settembre 2017 cadendo in un autobus con contusioni varie toracali e dorsali - “riferisce di aver sempre sofferto dopo l’infortunio di difficoltà di movimento alla spalla sinistra, in primo piano vi erano però dolori al dorso e torace”, che un’artro-MRI della spalla sinistra aveva messo in evidenza una lesione del tendine sovraspinato, per la quale il dr. med. __________ della Clinica __________ di __________, a cui l’aveva inviata, aveva posto l’indicazione per un intervento operatorio, che avrebbe avuto luogo in quei giorni (doc. 44). Il 5 giugno 2018 il precitato specialista, che aveva visitato l’assicurata il 30 maggio 2018, ha informato il precitato medico di famiglia che l’assicurata era affetta da una “lesione del sovraspinato” alla spalla sinistra e necessitava di una sutura artroscopica del tendine (doc. 46). Il 5 giugno 2018 ha avuto luogo la precitata operazione (doc. 47).
Il TCA sottolinea che una particolare importanza va attribuita alle certificazioni mediche allestite nella fase che segue immediatamente l'infortunio e, quindi, nel caso di specie al referto del 18 settembre 2017 del PS dell’__________ (doc. 11: “dopo trauma toracico a livello dell’emicostato di destra”) ed al referto radiologico del 19 settembre 2017 (doc. 31), dai quali risulta che l’assicurata ha riportato unicamente una contusione toraco-lombare sul lato destro (senza alcun interessamento della spalla destra né tantomeno di quella sinistra). Il TCA ritiene invece privi di valore probatorio, per quanto concerne la questione della causalità (con la lesione della cuffia dei rotatori della spalla sinistra dell’assicurata operata in data 5 giugno 2018), il certificato del 4 giugno 2018 del dr. med. __________ (doc. 44), quello del 5 giugno 2018 del dr. med. __________ della Clinica __________ di __________ (doc. 46), quelli del 17 aprile, del 27 maggio e del 12 luglio 2019 del dr. med. __________, spec. FMH in medicina generale interna e medico curante dell’assicurata (doc. XVI 4, 5 e 6) e quelli del 10 luglio, 17 luglio e 21 agosto 2019 del dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia consultato privatamente dall’assicurata (doc. XVI 1, 2 e 3). Tali medici hanno difatti dato per accertato il fatto che l'assicurata avesse subito un trauma alla spalla sinistra durante l’infortunio in questione prestando fede unicamente alle dichiarazioni da lei rese, che come visto non trovano conferma nella documentazione agli atti anzidetta. Le precitate certificazioni del dr. med. __________ tengono inoltre conto pure dell’infortunio del 4 luglio 2018 (cfr. doc. 71 e consid. 1.5) che, per i motivi già esposti al consid. 2.1, esula dalla presente procedura.
Giova qui inoltre ricordare che, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”) è possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario) dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (STCA 32.2017.27 dell'11 settembre 2017, consid. 2.7.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; 32.2017.47 del 19 febbraio 2018, consid. 2.6.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.39 del 20 marzo 2018, consid. 2.5 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2. e rinvii giurisprudenziali ivi citati).
Il TCA ritiene quindi di poter fondare il proprio giudizio anche sulla valutazione espressa dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia e quindi proprio nella materia che qui interessa, che ha concluso che le certificazioni dello specialista (dr. med. __________, spec. FMH) consultato privatamente dall’assicurata “non avevano alcun influsso sulle valutazioni” del PD dr. med. Dr. iur. __________ (doc. XXIV-1).
Del resto, il 4 ottobre 2019 lo stesso patrocinatore dell’assicurata ha comunicato al TCA di non avere “particolari osservazioni da formulare” in merito alla precitata valutazione del medico fiduciario della CO 1 (doc. XXVII).
Infine, è anche utile ricordare che, a proposito dell’eziologia delle rotture della cuffia rotatoria, che il TCA, nell’ambito della causa sfociata nella sentenza 35.2001.1 del 30 ottobre 2002, ha ordinato una perizia medico-giudiziaria di livello universitario, nella quale il perito ha sottolineato in particolare che il naturale processo degenerativo della cuffia ha inizio già prima dei trent’anni di età e che, tra i cinquanta e i sessant’anni, l’incidenza di rotture parziali o totali cresce sino al 30%, anche in soggetti asintomatici (cfr., pure, tra le tante STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9 confermata con STF 8C_248/2019 del 15 ottobre 2019).
In esito a tutto quanto precede, in assenza quindi di un nesso di causalità naturale tra l’infortunio in disamina e le problematiche della spalla sinistra dell’assicurata, questa Corte ritiene a partire dal 19 ottobre 2017 l’assicuratore resistente era legittimato a sospendere il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 12 settembre 2017.
L’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9).
Il TCA osserva che non può essere condivisa l'argomentazione difensiva sollevata dalla ricorrente nel gravame, giusta la quale “il 19.09.2017 mi è stata eseguita una radiografia al torace riscontrandomi una contusione toraco-lombare. Io in quel momento lamentavo sempre dolori alla schiena, spalle, braccia e costole ma non esprimendomi bene in italiano pensavo che prima o poi i problemi sparissero e che le cure con i medici servivano a risolvere tutto il mio stato di salute dopo l’infortunio” (cfr. doc. I. pag. 1). Difatti, anche ammettendo che RI 1 goda di una capacità di lettura, scrittura ed espressione orale di livello elementare, è inverosimile che le sue competenze linguistiche non le consentano di esprimersi correttamente in italiano, dal momento che è una cittadina italiana in Svizzera dal 27 giugno 2012 e titolare di un permesso di domicilio “C” dal 4 ottobre 2017 (doc. 59 e B2).
Per quanto concerne l’argomentazione ricorsuale dell’assicurata (cfr. doc. I. pag. 2) giusta la quale l’__________ assumerebbe le prestazioni a partire dal 19 ottobre 2018 (cfr. doc. 76 e 109), il TCA sottolinea che la decisione avversata è stata trasmessa anche all’__________ (doc. 99, pag. 5), la quale non ha presentato ricorso.
Da ultimo, il TCA puntualizza che, anche se è data in concreto la diagnosi, per quanto concerne la spalla sinistra, di “lesione del sovraspinato” (cfr. doc. 46), l’art. 6 cpv. 2 lett. f. LAINF, non è applicabile in concreto, poiché la lesione è dovuta a malattia, dato che, per i motivi anzidetti, l’infortunio del 12 settembre 2017 non ha giocato alcun ruolo causale.
2.8. Alla luce di quanto appena esposto, il TCA rinuncia anche all'assunzione di ulteriori prove; pertanto la richiesta, avanzata più volte dall’assicurata (cfr., da ultimo, il doc. VI in fine), di essere sottoposto ad una “perizia medica” è respinta.
Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione avversata confermata.
2.10. Con scritto del 9 settembre 2019 (doc. XXII) l’avv. RA 1 ha chiesto che la sua assistita fosse posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. In data 10 settembre 2019 il patrocinatore dell’assicurata ha chiesto al TCA di pronunciarsi incidentalmente sulla richiesta di assistenza giudiziaria (doc. XXIII).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio; a norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio; i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Va rilevato che, per i motivi riportati in sentenza, le censure sollevate dall’assicurata in merito al mancato riconoscimento da parte dell’amministrazione di un nesso di causalità naturale tra l’infortunio del 12 settembre 2017 ed i problemi della spalla sinistra insorti nella primavera del 2018 erano di tutta evidenza chiaramente da respingere. In siffatte circostanze, doveva apparire chiaro all’assicurata che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto; in queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Con l’emanazione del presente giudizio diviene priva di oggetto la precitata richiesta del 10 settembre 2019 del patrocinatore dell’assicurata al TCA di pronunciarsi incidentalmente sulla richiesta di assistenza giudiziaria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. La domanda del 10 settembre 2019 di pronunciarsi incidentalmente sulla richiesta di assistenza giudiziaria cautelare è divenuta priva d'oggetto.
4. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti