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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.02.2020 35.2019.46

24 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,562 mots·~38 min·3

Résumé

Discussa la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e la determinazione del diritto alla rendita d'invalidità (art. 17 cpv. 1 LPGA inapplicabile in quanto il caso iniziale era stato chiuso senza rendita) e all'IMI

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 35.2019.46   mm

Lugano 24 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)  

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 25 febbraio 2019 emanata da

CO 1 rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 2 giugno 2016, RI 1, a quel momento dipendente della ditta __________ di __________ quale operaio addetto alla posa di serramenti e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è scivolato da una scala da un’altezza di circa un metro e ha riportato la frattura/lussazione pluriframmentaria della tibia e della fibula sinistra, trattata con posa di un fissatore esterno alla caviglia, riposizione cruenta e osteosintesi del pilone tibiale e osteosintesi dorsale della tibia e della fibula.

L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Con decisione formale del 21 luglio 2017, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha posto fine alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° giugno 2017 e, d’altra parte, ha negato il diritto alla rendita d’invalidità e all’indennità per menomazione dell’integrità (IMI - doc. 133).

                                         Con sentenza 35.2017.110 del 15 gennaio 2018, questa Corte ha respinto il ricorso interposto dall’assicurato contro la decisione su opposizione del 6 settembre 2017 (doc. 213).

                                         La pronunzia cantonale è stata confermata dal TF con sentenza 8C_168/2018 del 6 giugno 2018 (doc. 285).

                               1.3.   Dalle carte processuali emerge che RI 1, nel settembre 2017 (cfr. doc. 149) e nel febbraio 2018 (doc. 238), è stato sottoposto a degli interventi di asportazione del materiale di osteosintesi, riguardo ai quali l’amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità a titolo di ricaduta dell’infortunio.

                               1.4.   Alla chiusura della seconda ricaduta, con decisione formale del 14 dicembre 2018, l’CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 5 aprile 2018 (fatta eccezione per l’assunzione dei costi di un plantare per il piede sinistro per i successivi due anni) e ha confermato l’importo dell’indennità giornaliera corrisposta a seguito delle ricadute con riferimento alla norma di cui all’art. 23 cpv. 8 OAINF (doc. 304).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’__________ per conto dell’assicurato (doc. 326), in data 25 febbraio 2019, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione. In quella sede, l’CO 1 ha precisato che le ricadute da esso assunte non hanno modificato l’esigibilità lavorativa stabilita in occasione della chiusura del caso iniziale, di modo che nel frattempo non è insorto il diritto a una rendita d’invalidità (e, di conseguenza, nemmeno alla cura medica ex art. 21 LAINF). È pure stato confermato il rifiuto a un’IMI (doc. 338).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 25 marzo 2019, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi all’amministrazione affinché proceda all’esecuzione di una perizia medica pluridisciplinare, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Oggetto del presente rimedio giuridico è, solo per ora, la questione a sapere se la CO 1 ha correttamente dichiarato l’avvenuta stabilizzazione dello stato di salute infortunistico a contare dal 5 aprile 2018 (doc. B, consid. 4 e 8).

(…).

Sulla base di ciò che si è potuto mettere in evidenza (riguardo alle chiare contestazioni di natura medica fatte dai diversi professionisti sopraindicati), ed in punto alle problematiche riscontrate a livello fisico (che psicologico) del ricorrente, si può evidentemente affermare che le risultanze del medico di fiducia della CO 1 risultano, quantomeno, lacunose.

(…) Da un lato, egli non ha messo in correlazione il dolore sopraggiunto al ginocchio sinistro con gli interventi di chirurgia effettuati sulla caviglia sinistra. Eppure, se si tiene conto della documentazione fotografica, soprattutto in riferimento all’immagine scattata di fronte (n. edizione 192, p. 2 di 7), è possibile rilevare ad occhio nudo come la cicatrice sulla caviglia sinistra tende ad estendersi alcuni centimetri sopra la caviglia stessa.

(…) Dall’altro lato, il medico che ha effettuato gli interventi sulla caviglia del ricorrente (__________) ha voluto precisare che il caso del ricorrente non va relativizzato, ma va trattato quale caso infortunistico più complesso che ha determinato delle conseguenze ben più serie rispetto ad una semplice asportazione di materiale di osteosintesi (AMO).

(…) Inoltre, nulla è stato detto riguardo ai dolori persistenti generati dopo una semplice camminata della durata di un’ora.

(…) Per non parlare poi del fatto che tale condizione fisica ha verosimilmente generato uno stato depressivo del ricorrente, aspetto che nella valutazione del medico di fiducia della CO 1 non è stato nemmeno toccato.

(…) Vero è che il professionista che si è speso maggiormente per la causa del signor RI 1 (dr. med. __________) è un medico che non può vantare le medesime conoscenze specialistiche del medico CO 1, tuttavia il fatto che egli abbia – con costanza – accertato l’inabilità totale del ricorrente non può essere posto in secondo piano. Soprattutto per il fatto che il dr. med. __________ non ha escluso la necessità di procedere con una risonanza magnetica. La RM è stata effettivamente eseguita (anche se non risulta dagli atti), ma ha condotto ad una conclusione diametralmente opposta sull’esito della stessa (come risulta dai documenti di cui ai n. di edizione 299 e 300).

(…).” (doc. I)

                               1.6.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.7.   In data 17 maggio 2019, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto documentazione volta a supportare la domanda di assistenza giudiziaria (doc. VII + allegati).

                               1.8.   Il 28 maggio 2019, l’avv. RA 1 ha versato agli atti ulteriore documentazione medica e si è riconfermato nelle proprie pretese ricorsuali (doc. VIII).

                                         L’amministrazione si è pronunciata al riguardo in data 8 luglio 2019, producendo un apprezzamento del dott. __________ (doc. XIII + allegato).

                                         Il rappresentante del ricorrente ha formulato le proprie osservazioni sul rapporto del medico fiduciario dell’CO 1 il 20 agosto 2019 (doc. XVII + allegato).

                                         L’istituto assicuratore resistente si è ancora espresso in data 26 agosto 2019 (doc. XIX).

                                         in diritto

                               2.1.   Nel caso di specie, il TCA è chiamato in primo luogo a esaminare se l’CO 1 era legittimato a dichiarare stabilizzate dal 5 aprile 2018 le condizioni di salute infortunistiche dell’assicurato e, dunque, a porre fine alle prestazioni di corta durata da quella medesima data, oppure no.

                                         In caso di risposta positiva, occorrerà poi valutare il diritto alla rendita d’invalidità e all’IMI.

                               2.2.   Estinzione dal 5.4.2018 delle prestazioni di corta durata dipendenti dalla ricaduta del febbraio 2018?

                            2.2.1.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

                                         Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

                            2.2.2.   Nella concreta evenienza, l’assicuratore convenuto ha posto termine dal 5 aprile 2018 alle prestazioni di corta durata dipendenti dalla ricaduta del febbraio 2018, ritenendo che da quella data lo stato di salute infortunistico fosse ormai stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (cfr. doc. 291 e doc. 304).

                                         Innanzitutto, va ricordato che il caso iniziale del 2016 era stato dichiarato chiuso, senza diritto alla rendita d’invalidità (l’assicurato era stato dichiarato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività sostitutive adeguate) e all’IMI, a far tempo dal 1° giugno 2017 e che tale decisione era stata confermata tanto da questa Corte quanto dal TF (cfr. supra, consid. 1.2.).

                                         Successivamente, l’CO 1 ha assunto due ricadute, la prima determinata dall’intervento di AMO del 1° settembre 2017 (asportazione materiale di osteosintesi malleolo mediale caviglia sinistra - doc. 149), la seconda da quello del 14 febbraio 2018 (asportazione materiale di osteosintesi, due placche tibia e una fibula - cfr. doc. 236). Conseguentemente, l’assicurato è stato nuovamente posto al beneficio delle prestazioni di corta durata sino al 1° gennaio, rispettivamente al 5 aprile 2018 (doc. 212 e doc. 291).

                                         In data 4 aprile 2018 il ricorrente è stato fiduciariamente visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia. Il medico __________ ha refertato, dal punto di vista oggettivo, “… un buon decorso dopo la frattura della tibia distale/pilone tibiale con frattura diafisaria del perone. La mobilità presente in data odierna permette una deambulazione / camminata stabile e sicura e anche di salire e scendere senza problemi le scale. Questo viene dimostrato anche dal passo fluido del signor RI 1.”.

                                         Egli si è quindi espresso nei termini seguenti a proposito dell’ulteriore procedere terapeutico:

" (…) Non sono previsti altri accertamenti diagnostici. Siamo d’accordo di far terminare l’attuale fisioterapia fino a fine aprile e successivamente può eseguire esercizi per il rinforzo muscolare e per aumentare ancora la mobilità in modo autonomo.

Non sono previste altre terapie.

Aspetti medico-assicurativi

Si può considerare una situazione stabile con un passo normale.

(…).

Ho spiegato che da subito persiste una piena abilità lavorativa nei limiti funzionali espressi nell’esigibilità preesistente. Persiste anche il diritto in futuro, in caso si sviluppasse una artrosi, di riannunciarsi alla CO 1 per un eventuale procedere terapeutico.” (doc. 262, p. 6).

                                         Il 24 maggio 2018 ha avuto luogo una visita di controllo da parte del dott. __________, Primario della Clinica __________ di __________.

                                         In quell’occasione, l’assicurato ha riferito di non lamentare, a livello della caviglia sinistra, “… una particolare sintomatologia algica ma la tendenza a un gonfiore prevalentemente serale a livello del malleolo e una sensazione di instabilità durante la fase di carico” e, d’altra parte, di presentare, a livello del ginocchio sinistro, “… una sintomatologia algica … evocata dal cammino e dall’esecuzione delle scale prevalentemente in salita, …”.

                                         Oggettivamente, il sanitario ha refertato una caviglia sinistra “… ancora modicamente tumefatta ma nettamente migliorata rispetto alla precedente valutazione, nello specifico il diametro perimalleolare è di 22,5 cm a destra, contro i 24 cm a sinistra” e un ginocchio sinistro “… assolutamente fresco ed asciutto con presenza di una dolenzia a livello della zampa d’oca alla palpazione profonda e un dolore elettivo alla palpazione dell’emirima mediale associato a test meniscale positivo a tale livello. I test specifici atti ad evidenziare un’eventuale instabilità appaiono assolutamente negativi.”.

                                         Il dott. __________ ha quindi prescritto una terapia fisica strumentale in corrispondenza della zampa d’oca, come pure la modifica del plantare (o eventualmente il confezionamento di nuovi) “… con lo scopo di dare un maggior sostegno a livello del calcagno, con lo scopo ultimo di mettere una minor tensione a livello delle catene muscolari mediali durante la fase di carico.” (doc. 270).

                                         Il 28 giugno 2018 l’assicurato è stato nuovamente visitato dal dott. __________. Dal relativo rapporto si apprende che l’insorgente ha riferito di una “… pressoché scomparsa della sintomatologia algica a livello del ginocchio sinistro mentre tende a lamentare una sintomatologia algica a livello della caviglia operata che tende a comparire dopo un’ora e mezza/due ore di mantenimento della posizione ortostatica associandosi ad un lieve gonfiore peri-malleolare prevalentemente a fine serata.”. All’esame oggettivo, il dott. __________ ha riscontrato una caviglia sinistra “… minimamente tumefatta ma ulteriormente migliorata rispetto alla precedente valutazione. Alla palpazione locale non si evidenziano particolari dolenzie mentre alla valutazione articolare si riscontra ancora il persistere di ca. 10° di deficit in flessione dorsale e un deficit di ca. 1/3 in supinazione mentre la flessione plantare e la pronazione appaiono assolutamente nella norma, il tutto senza dolenzia d’accompagnamento. Il cammino è possibile senza alcun ausilio fatta eccezione per il plantare in uso con un discreto ritmo tacco-punta. Chiaramente alla rimozione del plantare in uso si evidenzia la nota caduta della volta plantare e l’atteggiamento invano del calcagno.”.

                                         Egli ha infine precisato che “visto il quadro clinico funzionale a livello della caviglia praticamente sovrapponibile alla valutazione precedente, ritengo che il procedere riabilitativo non sia più necessario in quanto non in grado di modificare l’attuale situazione.” (doc. 289).

                                         Chiamato dall’amministrazione a esprimersi sul contenuto dei referti del dott. __________, il medico __________ ha rilevato che quest’ultimo ha riscontrato una caviglia sinistra guarita e stabile, cosicché un’inabilità non è più giustificata a conferma delle risultanze della visita __________ di controllo del 4 aprile 2018. I disturbi al ginocchio sinistro non sono a carico dell’CO 1 e, del resto, quella parte del corpo è risultata guarita in occasione del consulto del 28 giugno 2018 (cfr. doc. 297).

                                         In data 28 settembre 2018, RI 1 si è sottoposto a una RMN dell’articolazione tibiotarsica sinistra, esame che ha evidenziato la presenza di artrosi post-traumatica delle articolazioni del retropiede (doc. 299).

                                         Con nota del 3 dicembre 2018, il dott. __________ ha osservato che l’accertamento appena citato ha confermato la stabilità di tutti i legamenti attorno alla caviglia sinistra e che la minima condropatia degenerativa non era da imputare, con probabilità preponderante, all’infortunio assicurato (doc. 300).

                                         In sede di opposizione, è stato prodotto, in particolare, un rapporto dell’11 gennaio 2019 del dott. __________, spec. FMH in medicina interna. Dopo aver diagnosticato uno stato dopo infortunio sul lavoro del 2 giugno 2016 con frattura pluriframmentaria del pilon tibiale e fibula diatale a sinistra con attualmente artrosi posttraumatica delle articolazioni del retropiede sinistro, il medico curate ha rilevato che l’assicurato lamentava “… una limitazione della capacità a stare in piedi (limitata a 30 minuti) con insorgenza di dolori a livello mediale della caviglia sx. Incapacità a caricare i pesi in quanto lamenta dolori alla caviglia sx per zoppia. In posizione seduta la capacità è conservata senza insorgenza di dolori. A dipendenza del cambiamento climatico insorgono dolori anche a riposo. Vi è però una dolenzia alla digitopressione della caviglia sx persistente. (…). Alla risonanza magnetica dell’articolazione tibiotarsica a sx del 28.9.2018 (__________ di __________) è stata evidenziata un’artrosi posttraumatica del retropiede. Per una sindrome di disadattamento il paziente è stato in cura dalla Dr.ssa __________ assumendo Cipralex goccie. Incapacità lavorativa: 100% mmp dal 6.8.2018 a tuttora.” (doc. 330).

                                         Con apprezzamento del 14 febbraio 2019, il dott. __________ si è pronunciato in merito alle obiezioni sollevate con l’opposizione e alla documentazione medica prodotta in quel contesto. Questo il suo tenore:

" (…) In primis faccio riferimento al rapporto del dr. med. __________ che ha visto l’assicurato il 24.05.2018 e il 28.06.2018. Chiaramente è in contrasto con quanto scritto dall’__________. Il dr. med. __________ non ha notato nessun problema alla caviglia ma ha unicamente descritto un problema passeggero del ginocchio sinistro legato alla zampa d’oca.

Questo è stato trattato con fisioterapia con successo, nel controllo del 28.06.2018 questo problema è sparito. Il dr. med. __________ ha descritto nei suoi rapporti che l’assicurato ultimamente non ha avuto nessun problema alla caviglia, né dolore né limitazioni della funzionalità della stessa. In più l’assicurato non ha lamentato nessun problema alla caviglia ma piuttosto al ginocchio.

Quindi non è corretto quanto scritto nell’opposizione del 14.01.2019 nella quale viene postulato un peggioramento della situazione che non è mai stata descritta dal medico, anzi risulta il contrario.

(…).

Dalla risonanza magnetica eseguita il 28.09.2018 la parte distale della tibia risulta consolidata con una distanza intra-articolare tibiotarsica conservata per più del 90%. Non è neanche corretto come scritto nella lettera dell’__________ che l’assicurato presenta un’artrosi del retropiede poiché nella parte tibiotalare mediale fino a dorsale, si nota la cartilagine ancora ben conservata (RM 28.09.2018). È corretto che vi è una irregolarità nel 1/5 anteriore dove finiva la frattura intra-articolare della tibia. Si ricorda che il talo non ha subito nessun danno: nella risonanza magnetica infatti si vede bene una distanza intra-articolare di qualche mm tutto intorno all’articolazione tibiotalare. In particolare nessun edema né alla tibia né al talo che è normalmente presente quando siamo confrontati con una vera artrosi. Non sono presenti né un conflitto tibiotalare né un avanzato consumo della cartilagine. Si nota unicamente una minima formazione osteofitica nel bordo ventrale con una mobilità dell’articolazione tibiotalare conservata con 10-0-30° come descritto all’occasione delle visite del dr. med. __________. Si ricorda anche che nel referto del radiologo non è descritta nessuna lesione dei legamenti attorno al malleolo mediale né laterale. Al contrario i legamenti risultano tutti ben conservati, cosa che significa che il valgo bilaterale non può essere una conseguenza infortunistica. Infine non si nota nessuna instabilità dell’articolazione.

Sentire un fastidio dopo un’ora e mezza – due ore e anche una certa dolorabilità soggettiva è normale in questa situazione.

È stata espressa una esigibilità per l’attività lavorativa che tiene conto di questo problema. Effettivamente non c’è nessun peggioramento visibile nella risonanza magnetica. La distanza intra-articolare è presente in tutte le immagini e non si vede una reazione dell’osso che indicherebbe la presenza di un’avanzata artrosi. Non si nota nemmeno una aumentata quantità di liquido che è sempre presente in caso di irritazione importante di un’articolazione.

Concludendo, valutando personalmente la risonanza magnetica del 28.09.2018 noto una situazione invariata rispetto alla mia ultima visita. L’articolazione è stabile senza una reazione oggettivabile senza segni post-infortunistici né un’avanzata artrosi tibiotalare.

L’inabilità lavorativa attestata dal dott. med. __________ e dr. med. __________ si basava sul problema del ginocchio dell’anno scorso e non sulla problematica della caviglia. (…).” (doc. 337, p. 7 s. – il corsivo è del redattore)

                                         In corso di causa, il patrocinatore dell’insorgente ha versato agli atti, in particolare, un referto del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. In base a questo documento, a livello del retropiede e della caviglia sinistra, l’assicurato presenta un deficit di flesso-estensione di circa 15° con pro-supinazione deficitaria, donde la necessità di utilizzare dei plantari correttivi e delle scarpe ortopediche su misura. Lo specialista interpellato privatamente dal ricorrente ha quindi dichiarato quest’ultimo totalmente inabile nella sua precedente professione di metalcostruttore, auspicando un suo reinserimento professionale “… in un settore lavorativo che non sovraccarichi la caviglia sx., per un periodo non superiore ai 15-30 min. in stazione eretta.”. Il dott. __________ ha pure precisato che “quale danno permanente potranno sopravvenire danni alla cartilagine a livello dell’articolazione lesa, curabili con terapia infiltrativa con fattori di crescita piastrinici PRP, terapia che dovrà al momento essere presa a carico dal paziente.” (doc. H 6).

                                         Agli atti figura pure un apprezzamento, datato 1° luglio 2019, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e traumatologia, attivo presso il Centro __________ di __________.

                                         Per quanto qui d’interesse, il fiduciario dell’CO 1 si è distanziato dalla valutazione del medico __________ nella misura in cui quest’ultimo aveva giudicato di minima entità le alterazioni degenerative presenti a livello dell’articolazione tibiotarsica (“Principalmente sono d’accordo con le valutazioni del dott. __________, anche se devo aggiungere che le alterazioni dell’articolazione tibiotarsica sono a mio parere d’entità moderata.” – il corsivo è del redattore) e nella misura in cui aveva ritenuto che l’inabilità attestata dai dottori __________ e __________ fosse giustificata piuttosto dalla problematica interessante il ginocchio sinistro (“Però debbo contraddire il medico __________ riguardo la sua affermazione: “(…)”. Soprattutto il dott. __________ non ha mai nominato la problematica al ginocchio, ponendo il suo giudizio solamente alla valutazione della caviglia.” – il corsivo è del redattore).

                                         Qui di seguito le sue conclusioni:

" (…) Come anche descritto dal dott. __________ nel 2017, il caso del signor RI 1 è da ritenersi stabilizzato. Anche le valutazioni specialistiche eseguite in seguito si limitano nel prescrivere plantari e scarpe ortopediche atta a migliorare i sintomi dell’assicurato. La sintomatologia algica dell’assicurato non è più plausibile a partire dall’asportazione della placca alla tibia distale del 1° settembre 2017. Ritengo allora che la valutazione del medico __________ dott. __________ può essere ritenuta consapevolmente valutata e corretta. Le informazioni ricevute dagli altri medici interpellati non hanno fornito delle informazioni pertinenti tali da modificare l’esigibilità lavorativa descritta dal dott. __________. Ritengo però che a causa della frattura subita dall’assicurato si sarebbero già formate delle alterazioni articolari d’entità al massimo moderata e che per questo motivo si potrebbe discutere l’attestazione di un’IMI (indennità per menomazione dell’integrità). Valutando allora l’assottigliamento dello spazio articolare e per il danno alla cartilagine (piccole usure, fessure ed una lieve incongruenza della superficie cartilaginea) valuterei per l’assegnazione dell’IMI un valore massimo del 7.5%. L’esigibilità lavorativa in un’attività adeguata rimane al 100% e per questa ragione l’assicurato non ha diritto a nessuna rendita d’invalidità.” (doc. XIII 1 – il corsivo è del redattore).

                            2.2.3.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

                            2.2.4.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla pretesa intervenuta stabilizzazione dello stato di salute infortunistico a contare dal 5 aprile 2018 (con conseguente estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata), questa Corte ritiene di poter fondare il proprio giudizio sul parere espresso al riguardo dai medici fiduciari dell’amministrazione, al quale va dunque attribuito pieno valore probatorio.

                                         Questo Tribunale constata in particolare che, in occasione della visita di controllo del 4 aprile 2018, il dott. __________ ha certificato che RI 1 aveva ritrovato una piena abilità nei limiti dell’esigibilità lavorativa definita a margine della chiusura del caso iniziale (dunque nel febbraio 2017 - cfr. doc. 262, p. 6). Tale valutazione è poi stata avallata dal dott. __________ con il suo apprezzamento del 1° luglio 2019 (il quale tiene conto anche della moderata degenerazione oggettivata nel frattempo a livello dell’articolazione tibiotarsica sinistra - cfr. doc. XIII 1) e, soprattutto, non risulta contraddetta da nessuno degli specialisti intervenuti.

                                         Il dott. __________ non ha mai preteso che, in ragione dei disturbi residuali alla caviglia sinistra, l’insorgente non sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività sostitutiva adeguata, in sostanza un’attività da svolgere in posizione seduta o, tutt’al più, a libera scelta seduta/eretta (cfr. doc. 270 e doc. 289).

                                         Il chirurgo ortopedico dott. __________, consultato nel maggio 2019, ha dichiarato non più esigibile l’esercizio della professione di metalcostruttore, circostanza che l’istituto assicuratore ha pacificamente riconosciuto già al momento della chiusura del caso iniziale (cfr. doc. 133, p. 1: “Dagli accertamenti medici ed economici è risultato che, nonostante i postumi infortunistici, si può pretendere che lei svolga un lavoro da leggero a talvolta mediamente pesante per tutto il giorno.” – il corsivo è del redattore) ma, d’altra parte, ha pure ammesso che l’assicurato potrebbe essere reinserito in attività che consentano di risparmiare la caviglia sinistra, quali sono quelle esercitate in posizione seduta (doc. H 6).

                                         È vero che all’inserto figurano le certificazioni dei dottori __________ e __________, le quali attestano la presenza di una totale incapacità lavorativa. È però altrettanto vero che nelle medesime non si precisa se l’attestata inabilità sia da riferire alla precedente professione oppure alle attività alternative definite come adeguate (nel qual caso, occorrerebbe fornire un’appropriata motivazione, ora assente). In questo senso, esse non sono suscettibili di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza della valutazione enunciata dai sanitari interpellati dall’CO 1.

                                         In queste condizioni, secondo il TCA, non sono necessarie ulteriori misure istruttorie (ad esempio una perizia medica), ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Ora, avendo il ricorrente ritrovato una completa capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate a contare dall’inizio di aprile 2018, occorre concludere che da quel momento eventuali ulteriori provvedimenti terapeutici non potevano avere lo scopo di migliorare notevolmente il suo stato di salute infortunistico ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.2.1. in fine (per un caso analogo, si veda la STCA 35.2019.31 del 26 agosto 2019 consid. 2.5., cresciuta incontestata in giudicato).

                                         Né i disturbi psichici né quelli al ginocchio sinistro costituiscono delle circostanze atte a posticipare il momento della stabilizzazione dello stato di salute. In effetti, a prescindere dal fatto che sia gli uni che gli altri sono stati giudicati non trovarsi in una relazione causale naturale con il sinistro assicurato (cfr. i doc. 225, p. 2 e doc. 266), agli atti non vi sono certificazioni specialistiche che attestano una qualsiasi riduzione della capacità lavorativa in attività alternative adeguate, provocata dai disturbi in oggetto (per quanto riguarda il ginocchio sinistro, si veda la precisazione fornita dal dott. __________ a proposito di quanto sostenuto dal dott. __________ – cfr. doc. XIII 1, p. 13).

                                         Stante ciò, in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore resistente era legittimato a porre fine alla corresponsione delle prestazioni di corta durata e pertanto, in tale misura, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

                                         A fronte della stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, il TCA può qui di seguito esaminare il diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e IMI).

                               2.3.   Diritto a una rendita d’invalidità?

                            2.3.1.   Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

Nella RAMI 2004 U 529 p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Ciò nondimeno, se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid. 3b).

                            2.3.2.   Preliminarmente, questa Corte ritiene necessario inquadrare dal profilo procedurale la fattispecie sub judice.

                                         Dalle carte processuali si evince che il diritto alla rendita era già stato negato all’assicurato con la decisione su opposizione del 6 settembre 2017, confermata su ricorso dal TCA e dal TF.

                                         Il ricorrente fa ora valere che, rispetto alla situazione esistente al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione appena citata, il suo stato di salute psico-fisico si sarebbe aggravato con conseguente modifica dell’esigibilità lavorativa stabilita al momento della chiusura del caso iniziale.

                                         In questo contesto, è utile rilevare che, nel caso di specie, non può tornare applicabile l’art. 17 cpv. 1 LPGA, ricordato che con la pregressa decisione su opposizione all’assicurato era stato negato il diritto alla prestazione.

                                         D’altro canto, va segnalato che, secondo la giurisprudenza, il rifiuto cresciuto in giudicato di riconoscere delle prestazioni da parte dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non esclude in ogni caso la successiva insorgenza di un diritto derivante dal medesimo evento assicurato. Una tale decisione è per contro subordinata a un successivo adeguamento alle mutate circostanze di fatto in relazione causale con l’infortunio. Questo principio, regolato nell’assicurazione per l’invalidità con l’istituto della nuova domanda, vale anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, potendo la persona assicurata far valere in ogni tempo una ricaduta o conseguenze tardive di un infortunio assicurato (cfr. art. 11 OAINF) e pretendere quindi nuovamente delle prestazioni dall’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_382/2018 del 6 novembre 2018 consid. 2.2 e riferimento).

                            2.3.3.   Nella concreta evenienza, è utile ricordare che, alla chiusura del caso iniziale, l’assicurato, dichiarato definitivamente inabile nella sua precedente professione di metalcostruttore, era stato ritenuto in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività sostitutive adeguate, ovvero delle attività leggere a medio-pesanti da esercitare in posizione seduta o, tutt’al più, in posizione a libera scelta seduta/eretta. Dal raffronto dei redditi era poi risultata l’assenza di un discapito economico, ragione per la quale all’insorgente è stato negato il diritto a una rendita d’invalidità (cfr. doc. 97, p. 4 s. e doc. 133).

                                         La relativa decisione è stata in seguito confermata tanto da questa Corte (cfr. doc. 213) quanto dal TF (cfr. doc. 285).

                                         Il TCA è ora chiamato a stabilire se, nel frattempo, le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente si sono modificate in una misura tale da incidere negativamente sull’esigibilità lavorativa definita a suo tempo.

                                         Al proposito, occorre rilevare che dalle carte processuali emergono pareri specialistici convergenti riguardo al fatto che, alla chiusura della ricaduta del febbraio 2018, RI 1 ha conservato una piena abilità lavorativa in attività sostitutive adeguate. Si sono infatti pronunciati in questo senso il dott. __________ (cfr. doc. 262, p. 6: “Ho spiegato che da subito persiste una piena abilità lavorativa nei limiti funzionali espressi nell’esigibilità preesistente.” e doc. 337, p. 8: “Quindi la mia valutazione medica del 04.08.2018 riguardante l’esigibilità è ancora valida.”), il dott. __________ (cfr. doc. XIII 1, p. 14: “L’esigibilità lavorativa in un’attività adeguata rimane al 100% …” malgrado nel frattempo l’assicurato abbia sviluppato una moderata artrosi a livello della tibiotarsica) e il dott. __________ (doc. H 6: “Una riqualifica professionale si rende quindi necessaria in una settore lavorativo che non sovraccarichi la caviglia sx., per un periodo non superiore ai 15-30 min. in stazione eretta).

                                         Tale circostanza non è stata affatto smentita dal dott. __________ (cfr. doc. 270 e doc. 289).

                                         In precedenza, è già stata spiegata la ragione per la quale le certificazioni dei dottori __________ e __________ non sono state giudicate atte a sminuire il valore probatorio riconosciuto alla valutazione espressa dai fiduciari dell’CO 1 (cfr. supra, consid. 2.2.4.).

                                         Per quanto concerne i disturbi psichici e quelli al ginocchio sinistro, va ribadito che agli atti non figurano certificazioni specialistiche che attestino l’esistenza di un’incapacità lavorativa in attività alternative adeguate da essi provocata. Del resto, non può neppure essere ignorato che la problematica al ginocchio sinistro è stata di natura transitoria, se è vero che, a margine della consultazione del 28 giugno 2018, il dott. __________ ne ha refertato la “pressoché scomparsa” (cfr. doc. 289).

                                         In esito a quanto precede, essendo l’esigibilità lavorativa rimasta nel frattempo immutata rispetto a quella definita in occasione della chiusura del caso iniziale (2017), occorre concludere che l’assicurato ha pure conservato la medesima capacità lucrativa.

                                         In queste condizioni, deve essergli negato il diritto a una rendita d’invalidità.

                                         Dato che il ricorrente non ha diritto a una rendita d’invalidità, non può nascere nemmeno un diritto alle prestazioni di cui all’art 21 LAINF (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

                               2.4.   Diritto a un’IMI?

                            2.4.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.4.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

                            2.4.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                         Questa tabella riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                            2.4.4.   L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.4.5.   Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________, ha negato al ricorrente il diritto a un’IMI (cfr. doc. 338, p. 8).

                                         Questo quanto sostenuto in proposito dal medico __________ in occasione della visita di controllo del 4 aprile 2018:

" (…) In data odierna abbiamo eseguito ancora una radiografia della caviglia sinistra ap e laterale e obliqua su carico che mostra una buona distanza intrarticolare riguardando l’articolazione tibiotalare ma anche del perone talare. Si nota ancora una ipodensità dell’osso al piede e della parte tibio-fibulare ancora normale dopo questo lungo decorso che è normale in questi casi. Si nota una buona congruenza dell’articolazione senza evidenti segni per una artrosi.

In assenza di una degenerazione valutabile non persiste un diritto ad IMI.” (doc. 262, p. 6)

                                         Il dott. __________ ha confermato l’assenza di degenerazione e, pertanto, di un diritto all’IMI, anche dopo aver preso visione delle immagini della RMN del 28 settembre 2018 (cfr. doc. 337).

                                         In corso di causa, l’amministrazione ha sottoposto l’intero incarto al dott. __________ per una sua presa di posizione in merito alla documentazione medica acquisita nel frattempo.

                                         In quel contesto, il fiduciario si è discostato dalla valutazione del medico __________ affermando che l’insorgente è in realtà portatore di un’artrosi a livello dell’articolazione tibiotarsica di grado moderato e che ciò gli dà diritto a un’IMI del 7.5% (cfr. doc. XIII, p. 14).

                                         Chiamato a formulare delle osservazioni al riguardo, il patrocinatore dell’assicurato ha dichiarato che la valutazione del dott. __________ “viene senz’altro accolta positivamente” (doc. XVII, p. 2).

                                         Va osservato che il tasso stabilito dal medico fiduciario rientra nella forchetta prevista dalla tabella n. 5.2 (“Atteinte à l’intégrité résultant d’arthroses”) edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1, in caso di artrosi tibiotarsica moderata (5-15%) e, in questo senso, può essere fatto proprio dal TCA.

                                         Visto quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata nella misura in cui al ricorrente è stato negato il diritto a un’IMI.

                               2.5.   L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. VII).

                                         Visto l'esito parzialmente favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF di fr. 2’200 a titolo di ripetibili.

                                         La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato è stato negato il diritto a un’IMI. Per il resto, essa è confermata.

                                         §§ L’CO 1 è condannato a versare all’assicurato un’IMI del 7.5%.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'200 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti