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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 35.2019.116

27 avril 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,765 mots·~24 min·5

Résumé

Discussa la questione di sapere se i disturbi alla spalla dx sono privi di sostrato organico oggettivabile e, quindi, se l'estinzione dell'obbligo a prestazioni poteva essere decisa dal profilo dell'adeguatezza del nesso causale. Rinvio atti all'assicuratore per perizia esterna

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2019.116   mm/DC

Lugano 27 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 17 settembre 2019 emanata da

CO 1  rappr. da: RA 2   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 21 giugno 2017, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di mulettista-magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha accusato uno strappo alla spalla destra nell’utilizzare un muletto transpalett elettrico per scaricare della merce, riportando la rottura completa dei tendini sovra- e sottospinato (cfr. doc. 29).

                                         Nell’ottobre 2017, egli è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico di ricostruzione tendinea con decompressione sottoacromiale.

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Con referto del 13 giugno 2018, i sanitari del Servizio di chirurgia dell’arto superiore dell’Ospedale __________ di __________ hanno chiesto all’assicuratore il benestare per sottoporre l’assicurato a un intervento di resezione dell’articolazione acromio-claveare della spalla destra, necessario a causa della persistente sintomatologia dolorosa (doc. 80).

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione formale del 25 luglio 2018, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla destra, oggetto del prospettato intervento artroscopico (doc. 101).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell’assicurato (doc. 105 e 128) e completata dall’avv. RA 1 (doc. 162), in data 17 settembre 2019, l’CO 1 ha confermato la sua prima decisione. In particolare, l’assicuratore ha sostenuto che i disturbi interessanti la spalla destra, privi di sostrato organico oggettivabile, non costituiscono la conseguenza adeguata dell’evento traumatico occorso nel giugno 2017 (doc. 163).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 1° ottobre 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e rinvio degli atti all’assicuratore affinché abbia a procedere nel senso dei considerandi.

                                         A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente contesta che al parere del Prof. dott. __________, sul quale l’amministrazione ha essenzialmente fondato la decisione impugnata, possa essere attribuito pieno valore probatorio in quanto esso “… risulta invece essere oltremodo lacunoso. Dal medesimo non appare alcun accertamento anamnestico completo; non vi sono riferimenti di sorta all’intervento operatorio ed al decorso. Il rapporto appare di tutta prima limitato a degli accertamenti medici clinici, ma con una conoscenza pressoché assente dei riferimenti alla documentazione medica agli atti. Nel proprio rapporto il Prof. dr. __________ neppure fa riferimento ai quesiti posti dalla CO 1. Non fa alcun accenno all’aspetto del nesso causale, e francamente, abbiamo dubbi circa la comprensione dello scritto con il quale gli è stato conferito il mandato. La CO 1 nonostante abbia fatto capo ad un consulto esterno, neppure ha sottoposto la scelta del medesimo all’assicurato e men che meno gli ha chiesto di completare i quesiti. (…). È fuor di dubbio che questo non sia il caso del rapporto in parola del dr. __________. Pertanto sono dati appieno i presupposti perché l’incarto venga rimandato al mittente, ovvero alla CO 1 perché abbia a completare la propria indagine.”

                                         A suo avviso, occorrerebbe invece riconoscere maggior peso probatorio ai rapporti agli atti dei dottori __________ e __________ (cfr. doc. I).

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla quesitione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in merito ai disturbi localizzati alla spalla destra, oppure no.

                                         Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.3.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

                                         Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

                                         La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

                               2.4.   Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore resistente ha ritenuto che la sintomatologia denunciata dall’assicurato alla spalla destra non fosse oggettivabile, ragione per la quale, in ossequio alla giurisprudenza federale, ha proceduto alla valutazione dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non è data (cfr. doc. 163, p. 5 s.).

                                         Il TCA constata che la decisione dell’CO 1 trova il proprio fondamento essenzialmente nella valutazione espressa dal Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, interpellato dall’CO 1 nell’ambito della procedura amministrativa.

                                         In effetti, a margine della consultazione del 16 novembre 2018, il dott. __________ ha dichiarato che il ricorrente presentava una sindrome dolorosa cronica senza alcun rilevante correlato anatomo-patologico oggettivabile. Nemmeno la distalizzazione del bicipite è atta a giustificare l’incapacità lavorativa. Lo specialista ha inoltre precisato che, in base alla RMN di decorso del 3 maggio 2018, la guarigione del tendine sovraspinato sembrava essere stata raggiunta, tuttavia, in ragione dell’insufficiente qualità delle immagini, egli ha consigliato all’amministrazione di disporre l’esecuzione di una nuova risonanza magnetica della spalla destra con sequenze T1 e T2 sui tre piani. A proposito dell’ulteriore procedere terapeutico, egli ha sconsigliato di eseguire la prospettata resezione dell’articolazione AC e di procedere preliminarmente a delle infiltrazioni della medesima articolazione e/o dello spazio sottoacromiale (doc. 120, p. 2).

                                         L’accertamento suggerito dal dott. __________ è stato effettuato in data 28 febbraio 2019 e ha segnatamente evidenziato una “piccola irregolarità di segnale nello spessore del tendine del sovraspinato senza significative rotture”, definita quale “microfissurazione”, così come la presenza di artrosi a livello dell’articolazione acromion-clavicolare (doc. 136).

                                         L’CO 1 ha quindi sottoposto al Prof. __________ il CD con la documentazione radiologica e il referto dell’artro-RMN per un suo parere (doc. 141).

                                         Questa la risposta che lo specialista ha fornito il 18 aprile 2019:

" (…).

Mit ihrem Schreiben vom 14.03.2019 ersuchen Sie mich um Beurteilung des Arthro-MR’s vom 28.02.2019. Wie schon aufgrund der klinischen Untersuchung erwartet, besteht eine korrekte Konsolidierung der dorsocranialen Rotatorenmanschette. Meine Beurteilung vom 16.12.2018 bleibt somit unverändert. Es besteht leider keine fassbare und/oder behandlungsfähige Pathologie.” (doc. 144 – il corsivo è del redattore)

                                         Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore ha ancora interpellato il proprio medico __________, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale, facendo capo al parere del Prof. __________, ha confermato “… la piena capacità lavorativa e la chiusura del caso.” (doc. 148 p. 3).

                                         Il patrocinatore del ricorrente contesta il valore probatorio dei referti del Prof. __________, nella misura in cui essi si fonderebbero soltanto sugli esiti d’accertamenti medici clinici, senza alcuna considerazione dell’anamnesi. D’altro canto, tenuto conto che lo specialista in questione non ha fatto alcun riferimento alle domande postegli dell’CO 1 e non si è nemmeno chinato sulla questione della causalità, l’avv. RA 1 solleva pure dei dubbi circa la comprensione dello scritto mediante il quale gli è stato conferito il mandato. Il patrocinatore del ricorrente sostiene poi che i rapporti dei dottori __________, spec. FMH in malattie reumatiche e __________, spec. in chirurgia ortopedica, permetterebbero di discostarsi dal parere del Prof. __________ e di ammettere l’esistenza di un danno alla salute oggettivabile correlante con la sintomatologia che interessa la spalla destra (cfr. doc. I).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

                               2.6.   Preliminarmente, questa Corte rileva che il Prof. __________ non ha agito in qualità di perito amministrativo incaricato in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA (cfr., al riguardo, il doc.115). Per questa ragione, può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare.

                                         Chiamato a pronunciarsi in merito alle obiezioni sollevate, il TCA ritiene che i referti elaborati dal dott. __________ non possano costituire da valido fondamento al giudizio che esso è chiamato a rendere. Dalla restante documentazione medica agli atti emergono in effetti elementi suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, in ogni caso circa la completezza della sua valutazione, e meglio così come verrà precisato qui di seguito.

                                         In questo senso, deve essere rilevato che, secondo gli autori dell’intervento artroscopico dell’ottobre 2017, i dottori __________ e __________, entrambi attivi presso il Servizio di chirurgia dell’arto superiore dell’Ospedale __________ di __________, a livello dell’articolazione acromion-clavicolare è presente un’artrosi, a cui sarebbe da imputare la sintomatologia algica denunciata dall’assicurato (cfr. doc. 76: “Dall’esame [la RMN del 3 maggio 2018, n.d.r.] è emersa una artrosi dell’articolazione acromion-claveare con clinicamente dolore elettivo in tale sede, …” e il doc. 80, p. 1: “...; clinicamente è evidente un dolore elettivo a livello dell’articolazione acromion-claveare irradiato lungo la regione antero-laterale della spalla; per il persistere di sintomatologia algica abbiamo prescritto una risonanza magnetica nativa della spalla operata che ha messo in evidenza un’integrità inserzionale del sovraspinoso precedentemente riparato, un edema osseo con sinovite a livello dell’articolazione acromion-claveare con osteofiti inferiori che creano impingement a livello del tendine del sovraspinoso.”).

                                         Il Prof. __________, in occasione della consultazione del 16 novembre 2018, ha anch’egli refertato l’esistenza di una dolenzia sopra l’intervallo della cuffia dei rotatori e del tendine del sovraspinato, così come sopra l’articolazione acromio-claveare. Del resto, lo specialista interpellato dall’amministrazione ha raccomandato, preliminarmente all’intervento di resezione dell’articolazione AC prospettato dai dottori __________ e __________, di eseguire delle infiltrazioni a quel livello e/o a quello dello spazio sottoacromiale per valutarne l’influsso sui sintomi (cfr. doc. 120). Ciò dimostra che, anche a suo avviso, non è da escludere l’esistenza di una problematica interessante l’articolazione acromio-clavicolare (si veda tuttavia il referto 3 agosto 2018 del reumatologo dott. __________, in base al quale i dolori lamentati dall’assicurato non sarebbero stati imputabili a una situazione d’impingement sottoacromiale [l’articolazione acromio-clavicolare era stata definita totalmente asintomatica sia alla palpazione che alla mobilizzazione], ma bensì a un problema riguardante il bicipite brachiale [doc. 103], circostanza che è però stata finalmente esclusa dal Prof. __________).

                                         La documentazione a sua disposizione, in particolare i rapporti del Prof. __________, non consentono dunque al TCA di concludere, con la necessaria tranquillità, che i disturbi denunciati dall’insorgente siano effettivamente privi di sostrato organico oggettivabile, così come lo sostiene l’assicuratore resistente con la decisione impugnata.

                               2.7.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)

                                         Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’aassicuratore resistente (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso non ha fondato la decisione impugnata su una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

                                         Per le ragioni già esposte al considerando 2.6., si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) in merito alla sussistenza o meno di una correlazione tra i reperti oggettivati a livello dell’articolazione acromio-clavicolare e i disturbi denunciati dall’insorgente alla spalla destra. Nell’ipotesi in cui vi fosse correlazione, lo specialista incaricato dovrà pure pronunciarsi circa l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i reperti oggettivati a quel livello e l’evento traumatico del 21 giugno 2017.

                                         A quest’ultimo riguardo, occorre segnalare che nel suo rapporto dell’11 settembre 2019, la dott.ssa Broffoni si è espressa a favore di un tale legame causale (doc. 166: “… tutti gli esami eseguiti dall’evento traumatico al febbraio 2019 mettono in evidenza una problematica post-traumatica dell’articolazione acromion-claveare; possiamo affermare quindi che si tratta verosimilmente di una artrite riacutizzata dal descritto evento traumatico.”). Al contrario, ma senza invero fornire alcuna motivazione, con nota del 14 giugno 2018, il dott. __________ ne ha negato l’esistenza (cfr. doc. 105, p. 23: “sec. rapp. Dr. Taverna gli attuali disturbi sono dati da una artrosi AC, non in relazione causale con l’inf.”; in questo senso si veda pure il doc. 108, p. 2).

                                         Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi alla spalla destra, deve essere annullata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e                                                         nuova decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2019.116 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 35.2019.116 — Swissrulings