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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.12.2017 35.2017.91

20 décembre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,613 mots·~23 min·3

Résumé

Diritto all'IMI. Rinvio atti all'amministrazione per eseguire perizia esterna, in quanto parere del medico fiduciario non sufficientemente convincente

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2017.91   mm

Lugano 20 dicembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 settembre 2017 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 5 luglio 2017 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 14 settembre 2012, RI 1, dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto da una scala e ha battuto a terra la parte destra del corpo, segnatamente il gomito con contraccolpo alla spalla destra.

                                         La RMN del 5 novembre 2012 ha in particolare evidenziato la presenza di una lesione praticamente completa del tendine sovraspinato della spalla destra con parziale retrazione del ventre muscolare, di una lesione parziale del tendine sottoscapolare con sublussazione del capolungo bicipitale (cfr. doc. 23/fasc. 1).

                                         Nel mese di dicembre 2012, l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico di ricostruzione dei tendini sovraspinato e sottoscapolare (doc. 31/fasc. 1).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Il 7 maggio 2015, l’assicurato è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico: per evitare di cadere a terra, egli si è aggrappato a una ringhiera e, così facendo, ha riportato uno strappo alla spalla sinistra.

                                         Esami esperiti successivamente hanno posto in luce una rottura parziale del tendine sovraspinato.

                                         In data 18 settembre 2015 ha avuto luogo un intervento artroscopico con ricostruzione del sovraspinato (doc. 48/fasc. 2).

                                         Anche per questo sinistro l’amministrazione ha ammesso la propria responsabilità.

                               1.3.   Alla chiusura dei casi, con decisione formale del 9 maggio 2017, l’CO 1 ha posto RI 1 al beneficio di una rendita d’invalidità del 31% a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre gli ha negato il diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità (cfr. doc. 154/fasc. 2).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (mediante la quale è stato contestato unicamente il mancato riconoscimento di un’IMI - cfr. doc. 167), in data 5 luglio 2017, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 175/fasc. 2).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 4 settembre 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto, in via principale, la condanna dell’assicuratore convenuto a riconoscergli un’IMI nella misura indicata dal proprio medico curante specialista e, in via subordinata, l’esecuzione di una perizia “neutrale”.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente contesta in sostanza che al parere espresso dal medico di circondario, al quale si è riferita l’amministrazione per negare il diritto all’IMI, possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio e postula che questo Tribunale fondi invece il proprio giudizio sulle certificazioni agli atti del Prof. dott. __________ (cfr. doc. I, p. 4 s.: “Palesemente, la CO 1, negando l’attribuzione di un’IMI senza tener conto delle valutazioni fatte dal Prof. Dr. __________ si è appoggiata su un apprezzamento medico obsoleto e ingeneroso quando già solo i parametri riscontrati per le limitazioni funzionali permetterebbero l’assegnazione di una prestazione in questo senso. A nostro parere codesto lodevole Tribunale non ha dunque serie ragioni per discostarsi dalle valutazioni fatte dal Prof. Dr. __________ in merito all’attribuzione di un’IMI in favore dell’assicurato.”).

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. XI + allegati).

                               1.6.   In data 19 dicembre 2017, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni (doc. XIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’istituto convenuto era legittimato a negare al ricorrente il diritto a un’IMI, oppure no.

                               2.3.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                               2.4.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

                               2.5.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                         Questa tabella riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                               2.6.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                               2.7.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione dell’integrità di cui è portatore RI 1, è stata eseguita dalla dott.ssa __________ (per la spalla destra), rispettivamente dal dott. __________ (per quella sinistra), entrambi spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

                                         In occasione della visita medica di chiusura del 19 novembre 2013 - riscontrata la presenza di una “limitazione dei movimenti attivi della spalla destra rispetto alla sinistra con compensazione dei movimenti in paziente molto robusto e muscoloso” - la dott.ssa __________ ha dichiarato che, trattandosi di valutare il diritto all’IMI, “… questa non sussiste visto che pur essendoci un modico deficit funzionale questo non rientra nei giustificativi per l’assegnazione di detta indennità.” (doc. 97, p. 5/fasc. 1).

                                         Per quanto concerne invece la spalla sinistra, a margine della visita di chiusura del 21 ottobre 2016, il dott. __________ ha rilevato che non sussisteva “… per ora diritto IMI ...” (doc. 119, p. 4/fasc. 2).

                                         Con certificazione del 20 dicembre 2016, il Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha espresso il parere secondo cui, a suo avviso, “… non vi è alcun dubbio sul fatto che siamo in presenza di un danno permanente ad entrambe le spalle. Tale danno è costituito da una limitazione dell’articolazione con elevazione non oltre i 150°, debolezza dell’arto e persistenza di dolori. Stimo dunque la IMI dal 10 al 15% per ciascuna delle spalle.” (doc. 133/fasc. 2).

                                         Invitato dall’amministrazione a pronunciarsi sulle considerazioni enunciate dal medico curante specialista, con apprezzamento del 12 gennaio 2017, il dott. __________ ha rilevato che “sono da un lato d’accordo sul fatto che vi sia una residua modesta menomazione dell’integrità in seguito all’infortunio e alle successive cure per entrambe le spalle. Faccio però notare che la ripresa funzionale di entrambe le spalle, in base alle risultanze cliniche e della visita da me effettuata, appare particolarmente buona. Ho pertanto ritenuto che almeno per il momento la menomazione non raggiunga un livello tale da essere valutata con una IMI del 10% secondo le comuni tabelle di riferimento della Suva. In particolare si può fare riferimento alla tabella 1.2 Suva relativa alle menomazioni funzionali della spalla ove una IMI del 10% viene concessa qualora vi è una mobilità fino a 30° oltre l’orizzontale. Nel caso in esame la mobilità è in effetti migliore, per questo motivo non si è ritenuto al momento che sussistessero i criteri per la concessione di una IMI. In altre parole il danno funzionale alle due spalle seppur presente è di entità tale da non raggiungere un livello di indennizzabilità secondo le normali tabelle.” (doc. 137/fasc. 2).

                                         Unitamente alla propria opposizione, l’insorgente ha prodotto un ulteriore rapporto del Prof. __________, datato 30 maggio 2017, il cui tenore è in particolare il seguente:

" (…) Attualmente l’evoluzione per i sopraccitati infortuni è purtroppo sfavorevole con persistenza di dolori e limitazione funzionale ad entrambe le spalle. La mobilità è relativamente buona ma persistono dolori sotto sforzo e debolezza dell’arto.

In merito alla recente decisione della CO 1 confermo l’abilità al lavoro al 100% per mansioni adatte ma non condivido la decisione di non attribuire una IMI. In effetti è sicuramente presente un danno all’integrità ed in particolar modo a livello della spalla destra. Il rischio di sviluppare un’artropatia da rottura della cuffia dei rotatori è alto per questa spalla.

Secondo le tabelle della Suva la situazione delle 2 spalle è equiparabile ad un’artrosi gleno-omerale, media per la spalla sinistra, e severa per la spalla destra. Spetterebbe dunque al paziente una IMI tra il 15% ed il 35%.” (doc. 169)

                                         Questa la duplica del medico fiduciario dell’assicuratore resistente:

" (…) Per quanto riguarda la possibile evoluzione futura, ritengo che essa sia teoricamente possibile ma non certa o fortemente probabile. (…).

In merito alle osservazioni esposte dal dott. med. __________, rilevo che lo specialista ortopedico curante ha modificato in modo sostanziale nel suo ultimo scritto quanto già certificato nel suo precedente scritto del 20.12.2016. In sostanza nella sua certificazione iniziale svolgeva alcune considerazioni sul diritto ad IMI rifacendosi alla tabella Suva sulle limitazioni funzionali a livello della gleno-omerale. Nell’ultimo scritto del 30.05.2017 modifica la propria posizione in modo sorprendentemente sostanziale riferendosi alla tabella Suva riguardante i danni da artrosi. In sostanza porta elementi differenti per quanto riguarda la fattispecie clinica a cui riferirsi (da un lato un deficit funzionale, dall’altro una patologia degenerativa di grado medio e grave).

Inoltre, modifica anche la propria posizione sull’entità della IMI, fornendo una forchetta valutativa estremamente ampia (nel primo scritto il 20-30%, nel secondo un range dal 15 al 35%) senza esprimersi in modo più puntuale.

Per quanto riguarda le considerazioni sul primo scritto, intendo confermare il mio apprezzamento del 17.01.2017.

Per quanto riguarda le osservazioni presenti nel secondo scritto, ritengo che la situazione attuale dell’assicurato non sia per nulla paragonabile ad un’artrosi gleno-omerale di grado medio a sinistra e grave a destra, come asserito dal dott. med. __________.

Tale fattispecie sarebbe caratterizzata dalla presenza di una sintomatologia dolorosa importante anche a riposo che determinerebbe l’uso frequente di anti dolorifici, e la presenza di un danno funzionale di articolarità ben maggiore di quello rilevato in occasione della visita medico-circondariale, con un deficit di articolarità importante con compenso a livello della scapolo-toracica e importante contrattura spino-appendicolare. Tutto ciò non è rappresentativo a mio parere della situazione dell’assicurato sulla base della valutazione clinica eseguita in occasione della visita medico-circondariale.” (doc. 174/fasc. 2)

                                         Dalle carte processuali risulta inoltre che il dott. __________ si è ancora chinato sulla fattispecie in esame, prendendo posizione in merito alla documentazione medica acquisita nel frattempo (artro-RMN del 28 agosto 2017 e referto 29 agosto 2017 del dott. __________):

" (…) Nello specifico rilevo che dall’esame RM non vengono evidenziati elementi di rilesione del tendine della cuffia dei rotatori. Nel referto a firma dello specialista radiologo dott.ssa __________ non si fa alcun accenno a lesioni condrali della testa omerale. Non rilevo quindi alcun elemento ulteriore atto a modificare le conclusioni della visita medico-circondariale e le successive spiegazioni del mio apprezzamento del 16.06.2017.

Per quanto riguarda la valutazione del dr. med. __________ del 29.08.2017 egli ritiene di rilevare una possibile, non certa, piccola lesione condrale sulla testa omerale. Sottolineo che tale considerazione non è condivisa dal radiologo che ha refertato l’esame. Ritengo inoltre che una piccola lesione condrale non sia un elemento sufficiente a modificare la valutazione globale della spalla sinistra eseguita in occasione della visita medico-__________, che permane del tutto valida.” (doc. XI 4)

                               2.8.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                               2.9.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte ritiene di non poter fondare il proprio giudizio sul parere espresso dai medici fiduciari dell’CO 1, secondo i quali l’insorgente non sarebbe portatore di una menomazione importante e durevole all’integrità fisica, fondante il diritto a un’indennità.

                                         In base alle misurazioni eseguite da dott. __________ in occasione della visita di chiusura dell’ottobre 2016, il ricorrente presenta, per quanto riguarda il braccio destro, un’abduzione/adduzione di 160° e una flessione/elevazione di 170° e, trattandosi di quello sinistro, di 140, rispettivamente di 170° (cfr. doc. 119, p. 3).

                                         Da parte sua, il medico curante specialista, dott. __________, ha fatto stato di una elevazione delle braccia non oltre i 150° (cfr. doc. 133), rispettivamente di una mobilità relativamente buona con dolori sotto sforzo e debolezza dell’arto (cfr. doc. 169).

                                         Ora, questo Tribunale osserva che, in una sentenza 35.2000.60 del 17 settembre 2001 consid. 2.4.5. – fondandosi sul parere dell’allora medico __________ dell’CO 1 – era stata riconosciuta un’IMI del 10% a un assicurato la cui spalla destra era limitata in elevazione a 170° e in abduzione a 160° e che, inoltre, presentava una diminuzione della forza.

                                         In un’altra fattispecie, oggetto della sentenza 35.2008.23 dell’8 settembre 2008 consid. 2.6.6., riguardante un assicurato la cui funzione della spalla sinistra, in flessione e in abduzione, era di 155, rispettivamente di 140°, il medico fiduciario dell’assicuratore in questione aveva valutato la menomazione all’integrità sempre in un 10%.

                                         Alla luce di quanto precede, anche allo scopo di garantire l'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati, il TCA ritiene di non poter senz’altro confermare il rifiuto di riconoscere all’assicurato un’IMI per il danno infortunistico alle spalle.

                             2.10.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

                                         Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere dei propri medici __________ (in questo senso, si veda pure la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

                                         Per le ragioni già esposte al considerando 2.9., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione del 5 luglio 2017 e il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto affinché disponga un approfondimento peritale, volto a valutare l’entità della menomazione legata al danno infortunistico alle spalle.

                                         A prescindere da quanto precede, questo Tribunale precisa comunque che una menomazione dell’integrità si ritiene importante allorquando raggiunge almeno il tasso del 5% (cfr. cifra 1 dell’Allegato 3 all’OAINF: “Le menomazione dell’integrità che non raggiungono il tasso del 5 per cento della seguente tabella non danno diritto ad alcuna indennità.”) e non del 10% così come sembra credere il medico di circondario (cfr. doc. 137/fasc. 2: “Ho pertanto ritenuto che almeno per il momento la menomazione non raggiunga un livello tale da essere valutata con una IMI del 10% secondo le comuni tabelle di riferimento della Suva.”).

                                         Va infine rilevato che, nel passato (anche recente, si veda in questo senso la STCA 35.2016.49 del 20 ottobre 2016, cresciuta incontestata in giudicato), il TCA ha più volte retrocesso gli atti affinché l’CO 1 procedesse a ulteriori accertamenti, sulla base di argomenti simili a quelli sviluppati nel caso sub judice. Tenuto conto di ciò, e allo scopo di evitare eventuali ulteriori rinvii, l’istituto assicuratore è invitato in futuro a segnalare, nella  decisione impugnata oppure nella risposta di causa, l’esito degli accertamenti compiuti in quelle occasioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 600 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2017.91 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.12.2017 35.2017.91 — Swissrulings