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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.01.2018 35.2017.80

31 janvier 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·674 mots·~3 min·4

Résumé

Ritiro del ricorso dopo comunicazione di possibile reformatio in pejus della decisione impugnata in un caso in cui l'assicuratore infortuni aveva ridotto al 41% la rendita d'invalidità in vigore in base alle risultanze di una sorveglianza dell'assicurato

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2017.80   mm

Lugano 31 gennaio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 26 luglio 2017 interposto da

RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 14 giugno 2017 emanata da

CO 1 rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta del 20 settembre 2017 presentata dalla parte convenuta che propone che il ricorso venga respinto (cfr. doc. VIII);

esaminata la documentazione relativa alla sorveglianza a cui è stato sottoposto l’assicurato nel corso del 2015 (cfr. doc. 230, 246, 247 e XI 1) ed il referto 9 giugno 2016 del __________ di __________ (cfr. doc. 331);

richiamato lo scritto del 16 gennaio 2018 con il quale il giudice delegato ha informato la parte ricorrente che si prospettava un rinvio degli atti all’amministrazione per approfondire la questione riguardante gli effetti invalidanti del diagnosticato disturbo psicosomatico (disturbo dissociativo misto) conformemente alla DTF 141 V 281 e, pertanto, circa la sua facoltà di esprimersi e di ritirare il ricorso per ovviare alle conseguenze di una potenziale reformatio in pejus della decisione su opposizione impugnata (doc. XII);

rilevato che con lettera del 26 gennaio 2018 l’avv. RA 1 ha comunicato il ritiro incondizionato del ricorso, chiedendo che, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, si consideri che il ricorso “… tendeva in ogni caso a far riconoscere un grado di invalidità più alto rispetto a quello determinato da CO 1 anche sulla base delle conseguenze di tipo organico (come ampiamente illustrato in ricorso), …“ (cfr. doc. XIII);

ritenuto che la causa è così divenuta priva di oggetto;

sottolineato che dal materiale acquisito nell’ambito della sorveglianza, in particolare dalle riprese video, è emerso che l’assicurato era in grado di camminare, allenare una squadra di calcio giovanile e di guidare un’automobile dotata di cambio manuale con frizione a pedale, mentre che, in occasione della visita medica fiduciaria del 12 maggio 2015, egli si era presentato in agenzia a __________ seduto su una sedia a rotelle accompagnato dal padre (salvo poi, una volta terminata la visita, ritrovare la posizione eretta per sistemare la carrozzella nel baule, chiudere il portellone e rimettersi al volante dell’autovettura per fare ritorno al proprio domicilio) (cfr. in particolare doc. 230 pagg. 20-48, doc. 246 pag. 9 e pagg. 11-14, doc. 247 pagg. 6-8 e doc. 249 pagg. 7-9);

rilevato che, essendo dunque il ricorso sprovvisto di esito favorevole, viene a mancare uno dei presupposti necessari per la concessione dell’assistenza giudiziaria, cosicché la relativa domanda deve essere respinta;

ritenuto che il comportamento dell’assicurato che ha contestato la riduzione al 41% della rendita d’invalidità in vigore in assenza di un danno organico con incidenza sulla capacità lavorativa residua - circostanza emersa chiaramente in sede d’istruttoria amministrativa - è da considerare temerario nella misura in cui egli ha ancora impugnato dinanzi a questo Tribunale la decisione su opposizione dell'CO 1, di modo che, in virtù dell’art. 29 cpv. 3 Lptca, le spese - fissate in fr. 500 - vanno poste a suo carico (per un recente caso analogo, si veda la STCA 35.2017.74 del 14 dicembre 2017 consid. 2.7.);

viste le disposizioni della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca);

decreta                          1.   La causa è stralciata dai ruoli;

                                         2.   La domanda tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta;

                                         3.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’assicurato;

                                         4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                              Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

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