Incarto n. 35.2017.67 mm
Lugano 5 aprile 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 maggio 2017 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 novembre 2012, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di direttore dei lavori e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha battuto la testa dopo essere caduto presso il proprio domicilio e ha riportato un ematoma sottodurale acuto, ciò che ha reso necessario un intervento di craniotomia decompressiva fronto-temporo-parietale destra.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con comunicazione del 14 febbraio 2017, l’amministrazione ha informato l’assicurato che avrebbe posto termine alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° aprile 2017, ritenute ormai stabilizzate le sue condizioni di salute infortunistiche (doc. 263).
1.3. Con decisione formale del 5 aprile 2017, l’CO 1 ha quindi assegnato a RI 1 una rendita d’invalidità del 20% a decorrere dal 1° aprile 2017 e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 45% (cfr. doc. 270).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 283), in data 12 maggio 2017, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 288).
1.4. Con tempestivo ricorso del 9 giugno 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati all’CO 1 affinché emani una nuova decisione mediante la quale gli venga riconosciuta una rendita d’invalidità del 100%, un’IMI pure del 100% e, nel frattempo, indennità giornaliere complete e le spese mediche.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente rimprovera innanzitutto all’istituto convenuto di aver eseguito un’istruttoria lacunosa e di aver fondato la decisione impugnata sul solo apprezzamento del proprio neurologo di fiducia, il quale avrebbe fatto capo a “… atti vecchi, senza alcuna analisi concreta. Si ricorda la presenza di disturbi cognitivi ed epilessia post-traumatica in seguito al trauma, oltre a tutte le altre conseguenze, tra cui quelle psichiatriche, nemmeno prese in considerazione dalla CO 1, che si limita a pretendere che non sono in relazione con l’infortunio. I deficit cognitivi del ricorrente non sono solo lievi, bensì gravi e non sono compatibili con le attività di direzione e gestione di una ditta. Occorre una nuova perizia neuropsicologica, attuale, con cui si chieda al perito anche se i disturbi sono dovuti al trauma e in che percentuale. (…). Anche il Dr. Med. __________ (psichiatra) conferma che il ricorrente soffre di sindrome depressiva ricorrente, che deriva dall’evento traumatico in discussione, nemmeno preso in considerazione dalla CO 1 e che inficia completamente la sua capacità lavorativa, con prognosi negativa.
D’altro canto, a proposito della problematica psichica e meglio dell’esistenza di un legame causale adeguato con il sinistro del novembre 2012, l’assicurato ha rilevato di essere rimasto vittima di un infortunio grave, il quale “… ha avuto un decorso grave, nel senso che inizialmente nessuno all’ospedale gli ha dato importanza ed è stato sottovalutato, è stata errata la cura, dopo di che il paziente ha dovuto essere trasportato e operato d’urgenza. A causa di detto infortunio e del mancato tempestivo trattamento il ricorrente soffre ora di attacchi epilettici e cadute, oltre che di una forte depressione, problemi che non aveva prima dell’infortunio. Le cure mediche sono state molto lunghe, considerato che la CO 1 pretende di chiudere il caso ben 5 anni dopo. Il ricorrente ha manifestato più volte paura di morire e shock a causa di quanto occorsogli, anche in seguito agli svenimenti e attacchi epilettici, come visto in precedenza. All’evidenza, le lesioni fisiche sono pure importanti e hanno causato i noti problemi psichici. (…). Si aggiunge che recentemente è stata rafforzata la cura di antidepressivi e che, anche a detta dello psichiatra, il ricorrente è disabile al lavoro al 100% (doc. B).” (doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 28 luglio 2017, l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VIII).
L’amministrazione si è espressa in merito il 25 agosto 2017 (cfr. doc. IX + allegato).
1.7. Nel corso dei mesi di ottobre 2017 e febbraio 2018, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, specificatamente un apprezzamento neurologico della dott.ssa __________ (doc. XVII + allegati) e una valutazione neuropsicologica eseguita presso l’Unità di neuropsicologia e logopedia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. XXI + allegato).
Il 16 marzo 2018, l’istituto assicuratore ha versato agli atti un apprezzamento allestito dal neurologo dott. __________ e ha postulato che la procedura ricorsuale venga sospesa a fronte della necessità di sottoporre il ricorrente a perizia psichiatrica (doc. XXV + allegato).
Con scritto del 22 marzo 2018, la patrocinatrice dell’assicurato ha aderito alla richiesta di sospensione della causa (doc. XXVII).
in diritto
2.1. Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a decorrere dal 1° aprile 2017 e, nell’affermativa, l’entità della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti all’assicurato.
Preliminarmente, il TCA è però tenuto a verificare se l’CO 1 era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente alla problematica psichica di cui soffre l’insorgente, oppure no.
2.2. Disturbi psichici conseguenza naturale e adeguata dell’infortunio del 18 novembre 2012?
2.2.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine);
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.2.2. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140 s., consid. 6c/aa e bb e 409 s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53 ss. consid. 4a).
2.2.3. Nel caso concreto, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’istituto resistente ha rifiutato di prendere a carico i disturbi psichici di cui soffre l’assicurato (secondo lo psichiatra curante, una sindrome depressiva ricorrente - cfr. doc. 284), lasciando aperta la questione relativa all’esistenza di un nesso causale naturale con l’evento traumatico del novembre 2012 e negando invece l’adeguatezza (cfr. doc. 288, p. 3 s.).
Al riguardo, il TCA osserva che, in corso di causa, l’insorgente si è privatamente sottoposto a ulteriori accertamenti, in particolare a un consulto specialistico neurologico e a una valutazione neuropsicologica.
Con rapporto del 30 ottobre 2017, la dott.ssa __________, spec. FMH in neurologia, ha diagnosticato uno stato dopo ematoma sottodurale acuto fronto-temporo-parietale destro post-traumatico il 18 novembre 2012, un’epilessia focale sintomatica su ematoma sottodurale fronto-temporo-parietale destro post-traumatico, dei deficit cognitivi con deficit di memoria di lavoro, deficit di memoria a lungo termine verbale, difficoltà di memoria a lungo termine visuo-spaziale, deficit di attenzione divisa, difficoltà esecutive caratterizzate da difficoltà di pianificazione e programmazione e ridotta flessibilità mentale, generale rallentamento psico-motorio, come pure una sindrome ansioso-depressiva.
La specialista appena citata ha quindi consigliato l’esecuzione di una valutazione neuropsicologica visto che l’ultima era stata effettuata nel mese di gennaio 2015 nonché, nel caso in cui i test cognitivi avessero evidenziato un aggravamento rispetto al passato, una nuova risonanza magnetica cerebrale (cfr. allegato al doc. XVII).
La valutazione neuropsicologica è stata eseguita il 22 gennaio 2018 presso l’Unità di neuropsicologia e logopedia dell’Ospedale __________ di __________. Queste le conclusioni contenute nel referto allestito in quell’occasione:
" (…) La valutazione neuropsicologica odierna ha messo in evidenza un quadro cognitivo caratterizzato da deficit attentivi, mnesici ed esecutivi in parte sovrapponibili a quelli dell’ultima valutazione. Le performance ai singoli test risultano tuttavia in generale peggiorate rispetto all’ultima valutazione di gennaio 2015. Ad oggi l’entità dei deficit messi in evidenza è suscettibile di avere delle ripercussioni sia sulla attività di base della vita quotidiana che sulle attività complesse compresa la guida di autoveicoli e l’attività lavorativa. Clinicamente reputiamo che il quadro cognitivo attuale sia almeno in parte condizionato dallo stato psicologico che risulta caratterizzato da una sintomatologia di tipo depressiva e da un grande ritiro sociale.
Sarebbe opportuno fare una valutazione neuropsicologica di controllo una volta che il quadro psicologico si sia almeno in parte ristabilito.”(allegato al doc. XXI)
L’amministrazione ha sottoposto la documentazione acquisita nel frattempo al dott. __________, spec. FMH in neurologia, per una sua presa di posizione al riguardo.
Con apprezzamento datato 9 marzo 2018, il neurologo di fiducia dell’CO 1 ha innanzitutto dichiarato che i rapporti in questione non sono atti a modificare la valutazione della fattispecie dal punto di vista neurologico. D’altro canto, alla domanda se fosse possibile confermare la decisione presa dall’amministrazione riguardo all’esistenza di un legame causale naturale tra i disturbi lamentati e l’infortunio, il dott. __________ ha rilevato che, dal profilo neurologico, la lesione cerebrale con residue gliosi e depositi di emosiderina a livello temporo-basale, frontale superiore e fronto-basale bilaterale è imputabile, con verosimiglianza preponderante, all’infortunio assicurato. L’epilessia post-traumatica e le difficoltà cognitive, risultanti dalla residua lesione cerebrale, sono parimenti conseguenza dell’evento traumatico. Per quel che riguarda la valutazione della causalità dei disturbi depressivi e la loro incidenza sulla capacità lavorativa, essa è invece di pertinenza della psichiatria assicurativa. Il fiduciario ha pertanto ritenuto indicato un approfondimento psichiatrico per chiarire, segnatamente, la questione della causalità (cfr. allegato al doc. XXV, p. 6: “Aus neurologischer Perspektive ist zur Beantwortung der Frage der Kausalität, der Behandlungsmöglichkeiten und der Leistungsfähigkeit mit Abgrenzung von Unfallfolgen und Krankheit, eine versicherungspsychiatrische Untersuchung indiziert.”).
Con scritto del 16 marzo 2018, l’amministrazione ha postulato una sospensione della procedura ricorsuale per consentire l’esecuzione della perizia auspicata dal dott. __________ (cfr. doc. XXV: “Il nostro specialista neurologo ha tuttavia significato che, alfine di chiarire il più possibile la problematica neurologica con riferimento alla questione della causalità, sarebbe necessario istruire ulteriormente il dossier esperendo una “versicherungspsychiatrische Untersuchung”. Dal momento che sarebbe opportuno, alfine di esperire tali accertamenti, far visitare nuovamente il Sig. RI 1 da un esperto psichiatra che dovrebbe poi fornire una sua valutazione e che ciò prenderebbe sicuramente un certo tempo, la scrivente legale postula la sospensione del procedimento.”).
2.2.4. Chiamato a pronunciarsi, il TCA prende atto che, secondo il parere del neurologo dott. __________, chiamato dall’istituto assicuratore convenuto a prendere posizione sulla documentazione medica acquisita in corso di causa, è indicato che l’istruttoria venga completata con l’esecuzione di una perizia psichiatrica che si pronunci in particolare sulla questione del rapporto di causalità naturale con l’infortunio accaduto nel novembre 2012 (cfr. allegato al doc. XXV).
Da parte sua, l’amministrazione ha aderito alla proposta del proprio medico fiduciario (cfr. doc. XXV) e, in tal modo, ha di fatto rimesso in discussione quanto aveva stabilito con la decisione su opposizione impugnata, ossia l’assenza di un legame causale adeguato tra la problematica psichica e l’infortunio assicurato (ciò che le aveva appunto consentito di lasciare aperta la questione della causalità naturale, evitando di compiere accertamenti in tal senso - cfr. doc. 288, p. 3 s.).
Tenuto conto di quanto precede, secondo questo Tribunale, il fatto che l’CO 1 abbia ritenuto indicato completare l’istruttoria mediante una valutazione psichiatrica, significa che esso stesso riconosce che gli accertamenti che sono stati eseguiti in sede amministrativa, sono stati incompleti.
Quindi, avendo l’istituto assicuratore omesso di chiarire un fatto potenzialmente rilevante prima della presentazione della risposta di causa (in proposito, si veda l’art. 6 cpv. 1 Lptca, giusta il quale l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato), per il TCA sono dati i presupposti per rinviargli gli atti affinché disponga l’accertamento ritenuto indicato dal dott. __________ e, sulla base delle relative risultanze, decida di nuovo sul diritto alle prestazioni a contare dal 1° aprile 2017.
L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di sospensione della causa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti