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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.07.2018 35.2017.135

9 juillet 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,314 mots·~22 min·3

Résumé

Estinzione diritto a prestazioni di corta durata (stabilizzazione stato di salute infortunistico e ritrovata piena abilità lavorativa nell'abituale professione). Negato diritto a rendita d'invalidità

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2017.135   mm

Lugano 9 luglio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 novembre 2017 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2017 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 27 maggio 2015, RI 1, dipendente della __________ in qualità di docente di nuoto scolastico con un grado di occupazione del 10.27% e, perciò, assicurata contro gli infortuni presso la CO 1, è scivolata sulle piastrelle bagnate e ha picchiato a terra il ginocchio destro (cfr. doc. Z 1).

                                         L’assicurata si è inizialmente curata con l’auto-medicazione. Ella ha consultato il proprio medico curante soltanto nel corso del mese di settembre 2015, allorquando le è stata attestata una piena inabilità lavorativa (cfr. doc. ZM 1).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 luglio 2017, l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni sanitarie dall’8 giugno 2017 e quello all’indennità giornaliera dal 1° luglio 2016 (avendo l’assicurata riacquistato da quella data una piena capacità lavorativa). RI 1 è inoltre stata posta al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 5% (doc. 73).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. Z 75), in data 11 ottobre 2017, la CO 1 ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. Z 78).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 13 novembre 2017, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, il ripristino delle prestazioni di cura medica e dell’indennità giornaliera e, in via subordinata, il rinvio della causa all’amministrazione per nuova decisione.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato in particolare le considerazioni seguenti:

" (…) Occorre veramente chiedersi se il caso sia stabilizzato, siccome ora v’è una tendenza di peggioramento (caviglia sinistra; cfr. punto 5.2). Decorso pessimo anche affermato dal medico fiduciario dell’assicuratore. L’accertamento dei fatti non è completo. Esiste per lo meno un “minimo dubbio” sull’affidabilità delle risultanze mediche, in modo particolare per quanto attiene alla stabilizzazione e all’eventuale rendita d’invalidità. In maniera coerente tutti i medici coinvolti hanno messo in luce le patologie di cui soffre la ricorrente, evidenziato un certo miglioramento, ma poi non hanno tratto le relative conseguenze economiche. Anche l’assicuratore in sede di opposizione ha risposto in maniera evasiva. Infatti le difficoltà in essere non possono concludere a un 100% di capacità. Questo anche perché la ricorrente svolge il suo impiego a tempo parziale.

(…).

Per quanto attiene alla rendita di invalidità LAINF i medici non si sono pronunciati. È vero, essi hanno attestato una piena incapacità fino al 30 giugno 2016, ma non hanno approfondito ulteriormente la questione. Lo stesso Dr. __________ in quel che dovrebbe essere il rapporto sulla visita di chiusura non dice alcunché (doc. ZM 30), parlando solo alla fine della IMI. Egli non nasconde che vi siano limitazioni, che vanno quantificate, in applicazione conforme (essendo la ricorrente una donna che ha sempre lavorato in forma ridotta dopo l’arrivo dei figli; nota sentenza CorteEDU Di Trizio) se del caso del metodo misto. Ma la questione non può essere scartata d’acchito senza nessuna motivazione. Del resto, la causalità con l’infortunio non è mai stata messa in dubbio.” (doc. I, p. 5 s.)

                                         La ricorrente ha infine chiesto che il TCA indica un pubblico dibattimento, per poter esprimere il proprio punto di vista sulla controversia (doc. I, p. 3).

                               1.4.   L’amministrazione, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

                               1.5.   In replica, la ricorrente ha segnatamente osservato che “il problema in definitiva, come anche confermato dall’assicuratore in risposta, è la questione dell’edema osseo. Interpellato nuovamente privatamente il Viceprimario Dr. med. __________ ha riferito oralmente che la controversia che ci occupa si caratterizza per essere un caso “borderline” (parola usata dallo specialista). Ora, la situazione sembra rientrata, ma le sequele potrebbero anche aggravarsi portando alla osteonecrosi (morte dell’osso). In caso di una simile situazione si potrebbe effettuare una protesi, ma secondo lo specialista si tratterebbe di una scelta sproporzionata. A parer suo si dovrebbe approfondire il carattere invalidante, per avere una risposta definitiva. Il Dr. med. __________, che non è il medico curante della ricorrente (è il Dr. med. __________) si è detto disponibile ad essere interrogato in udienza. Si tratta di uno specialista dalle indubbie competenze. Si chiede pertanto formalmente la sua audizione nel quadro del dibattimento, che ci si vede a confermare.” (doc. IX, p. 2).

                                         L’assicuratore resistente si è espresso al riguardo in data 9 febbraio 2018 (cfr. doc. XI).

                               1.6.   In data 9 maggio 2018 il presidente del TCA ha citato le parti al richiesto pubblico dibattimento (cfr. doc. XIII).

                                         Il 15 maggio 2018, la patrocinatrice dell’’insorgente ha comunicato al Tribunale di rinunciare alla richiesta d’indire un pubblico dibattimento, ribadendo invece la domanda di audizione testimoniale del dott. __________ (doc. XIV).

                               1.7.   Il 16 maggio 2018, questa Corte ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a rispondere ad alcuni quesiti relativi al caso sub judice (doc. XV).

                                         La sua risposta è pervenuta in data 25 maggio 2018 (doc. XVII).

                                         Alle parti è stato concesso di formulare delle osservazioni in proposito. Esse si sono espresse il 31 maggio 2018 (cfr. doc. XIX), rispettivamente il 7 giugno 2018 (cfr. doc. XX).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine alle prestazioni sanitarie dall’8 giugno 2017e all’indennità giornaliera dal 1° luglio 2016, come pure a negare all’assicurata il diritto a una rendita d’invalidità, oppure no.

                                         Così come osservato dall’insorgente medesima (cfr. doc. I, p. 6: “…, la causalità con l’infortunio non è mai stata messa in dubbio.”), nel caso di specie, l’aspetto relativo all’eziologia del danno alla salute non è controverso, tanto che l’amministrazione ha al riguardo riconosciuto il diritto a un’IMI del 5% (cfr. doc. 73).

                               2.2.   Diritto alle prestazioni sanitarie e all’indennità giornaliera estinto?

                            2.2.1.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), p. 41 ss.).

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

                            2.2.2.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         L’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                            2.2.3.   Nel caso di specie, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF convenuto ha dichiarato stabilizzato lo stato di salute infortunistico dall’8 giugno 2017 (con estinzione del diritto alle prestazioni di cura medica) e ha negato l’esistenza di una qualsiasi inabilità nell’abituale attività lavorativa della ricorrente a decorrere dal 1° luglio 2016 (con conseguente estinzione del diritto all’indennità giornaliera).

                                         Da parte sua, l’insorgente contesta che la documentazione medica agli atti consenta di concludere, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che le sue condizioni di salute infortunistiche si sarebbero stabilizzate dal giugno 2017, rispettivamente che ella avrebbe ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal luglio 2016 (cfr. doc. I).

                                         Per quanto riguarda innanzitutto la pretesa stabilizzazione dello stato di salute, questo Tribunale rileva che in uno scritto del 17 marzo 2016 indirizzato al medico curante dell’assicurata dott. __________, il dott. __________, Viceprimario dell’unità di traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, ha in particolare rilevato che “… le opzioni sono molto semplici, o la paziente convive con questa situazione che comunque al momento non è limitante/invalidante oppure bisogna parlare di un’eventuale protesi, monocompartimentale vi è una controindicazione data dal peso della paziente, per la totale il tutto da un punto di vista chirurgico mi sembra veramente esagerato. Per cui finirei la fisioterapia che tu hai dato, di seguito chiuderei il caso clinico e se ci dovessero essere delle sequele o dei peggioramenti in un futuro dovremo decidere l’eventuale procedere chirurgico ma attenderei l’evoluzione.” (doc. ZM 20 – il corsivo è del redattore).

                                         A margine della visita fiduciaria di controllo del 16 marzo 2016, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha ritenuto indicata una nuova valutazione a distanza di sei mesi per “definizione del caso ai sensi della LAINF.” (doc. ZM 22, p. 4).

                                         La visita fiduciaria di chiusura, sempre eseguita dal dott. __________, ha avuto luogo il 7 giugno e il 5 luglio 2017, quindi parecchio tempo dopo rispetto a quanto era stato prospettato in un primo momento.

                                         Dal relativo rapporto, datato 7 luglio 2017, si evince che tra il primo e il secondo consulto, l’assicurata è stata sottoposta a una nuova RMN del ginocchio destro (il 23 giugno 2017), che ha messo in luce una leggera regressione dell’edema midollare del condilo femorale mediale su lesione osteocondrale con alterazione cartilaginea sovrastante invariata (cfr. doc. ZM 28).

                                         Da parte sua, il fiduciario ha rilevato che l’esame in questione ha “… obbiettivato un quadro stabile che rispecchia d’altronde anche il quadro funzionale stabilizzato ormai da tempo.”. Egli ha pertanto proceduto “… alla chiusura del caso ai sensi della Lainf non aspettandosi più miglioramenti significativi della funzionalità con trattamenti conservativi. Ulteriori trattamenti quali per esempio l’agopuntura non saranno quindi più assunti in regime Lainf.” (doc. ZM 30, p. 5).

                                         In sede di replica, la rappresentante della ricorrente ha affermato di avere avuto nel frattempo, verosimilmente durante il gennaio 2018, un colloquio con il dott. __________, il quale le avrebbe riferito oralmente della presenza di “… un caso “borderline” (parola usata dallo specialista). Ora la situazione sembra rientrata, ma le sequele potrebbero anche aggravarsi portando alla osteonecrosi (morte dell’osso). In caso di una simile situazione si potrebbe effettuare una protesi, ma secondo lo specialista si tratterebbe di una scelta sproporzionata. A parer suo si dovrebbe approfondire il carattere invalidante, per avere una risposta definitiva.” (doc. IX, p. 2).

                                         Il 16 maggio 2018, il TCA ha interpellato il medico curante specialista dell’assicurata, al quale ha posto le seguenti domande:

" (…).

1. Dopo il consulto del 16 marzo 2016, lei ha ancora avuto modo di visitare l’assicurata? Nell’affermativa, in quali date?

2. Sempre nell’affermativa, a margine delle ulteriori consultazioni, lei ha oggettivato un peggioramento delle condizioni di salute infortunistiche dell’assicurata (concretamente dello stato del ginocchio destro), oppure no?

Se sì, voglia puntualmente precisare in cosa è consistito il peggioramento.

Se no, può o meno confermare che le considerazioni contenute nel suo rapporto del 17 marzo 2016 hanno mantenuto tutta la loro validità (ciò che sembrerebbe essere il caso alla luce di quanto lei ha recentemente dichiarato all’avv. RA 1)?” (doc. XV)

                                         Questo il tenore delle risposte fornite dal dott. __________ in data 17 maggio 2018:

" (…) Per quanto riguarda le sue richieste/domande non ho più rivisto la signora RI 1 dalla mia ultima visita del 16 marzo 2016.

Per sua informazione avevo visto la signora RI 1 nell’ottobre del 2015 a causa di un trauma distorsivo del ginocchio destro, la quale aveva sviluppato un edema osseo ed un processo infiammatorio appunto dell’osso.

Una delle sequele/conseguenze di un edema osseo è lo sviluppo appunto di un’osteonecrosi ed infatti nella risonanza magnetica del 23.6.2017, si vede chiaramente una regressione dell’edema osseo grazie al trattamento che la paziente ha avuto ma delle sequele con una piccola zona di alterazione condrale ed una piccola osteonecrosi conseguenza appunto come dicevo dell’edema osseo.

Per rispondere alle sue domande se ho mantenuto o meno la mia validità sul rapporto del 17 marzo, l’indicazione di un eventuale intervento chirurgico non è data dagli esami radiologici ma dai sintomi o meno che il paziente può avere ed è chiaro che se dovesse persistere o peggiorare una sintomatologia, cosa anche possibile, legata a questa alterazione della cartilagine ed a questa osteonecrosi, bisognerà intervenire chirurgicamente come dal mio rapporto con una protesi purtroppo non monocompartimentale in quanto è una controindicazione relativa in pazienti in sovrappeso.” (doc. XVII)

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale rileva che, a fronte degli esiti della risonanza magnetica di decorso del 22 febbraio 2016, che aveva evidenziato una netta regressione dell’edema midollare a livello del compartimento mediale del menisco e, d’altra parte, la presenza di una piccola area di osteonecrosi a livello del condilo femorale mediale con edema reattivo (cfr. doc. ZM 19), e dell’importanza della sintomatologia denunciata dalla ricorrente, con il referto del 17 marzo 2016, il dott. __________ aveva proposto al medico curante di chiudere il caso, riservata l’eventualità di un peggioramento futuro (con necessità, in quel caso, d’intervenire chirurgicamente – cfr. doc. ZM 20).

                                         Il 23 giugno 2017, l’assicurata è stata sottoposta a un nuovo esame di risonanza magnetica al ginocchio destro disposto dal fiduciario della CO 1, dal quale è emersa una situazione di sostanziale stabilità rispetto all’accertamento precedente (cfr. doc. ZM 28: “Rispetto al 22.02.2016 leggera regressione dell’edema midollare del condilo femorale mediale su lesione osteocondrale. Invariata l’alterazione cartilaginea sovrastante. Invariato il versamento intra-articolare. Per il resto il quadro è pure invariato, …”). Ciò è peraltro stato confermato anche dallo stesso dott. __________, a margine della visita del 5 luglio 2017 (cfr. doc. ZM 30, p. 5: “Come d’accordo con la paziente alla prima visita è stato organizzato un controllo RMI che ha obbiettivato un quadro stabile che rispecchia d’altronde anche il quadro funzionale stabilizzato ormai da tempo.” – il corsivo è del redattore).

                                         Come ha pertinentemente sottolineato l’amministrazione (cfr. doc. XIX, p. 1), dalle tavole processuali non si evince che, in ragione di un aggravamento della sintomatologia legata allo stato di salute infortunistico, l’assicurata si sarebbe nel frattempo vista costretta a far capo di nuovo a cure specialistiche. Il medico curante specialista ha d’altronde dichiarato che l’ultima consultazione ha avuto luogo nel mese di marzo 2016 (cfr. doc. XVII).

                                         Per quanto concerne l’affermazione ricorsuale secondo la quale le condizioni di salute infortunistiche presenterebbero nel frattempo una tendenza al peggioramento in ragione di un coinvolgimento algico della caviglia sinistra, essa non risulta confermata da documentazione medica. D’altro canto, secondo la giurisprudenza federale, la questione della stabilizzazione va valutata in maniera prospettica, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, nel mese di giugno 2017; cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1). Ora, da questo punto di vista, la documentazione medica a disposizione parla chiaramente a favore di una situazione ormai stabilizzata.

                                         Va comunque sottolineato che qualora dovesse intervenire il peggioramento ipotizzato dal medico curante specialista, l’insorgente potrà annunciare una ricaduta del sinistro del maggio 2015, con ripristino del diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. art. 11 OAINF).

                                         Visto il contenuto dei referti agli atti dei dottori __________ e __________ e considerata l’assenza di certificazioni specialistiche atte a generare dei dubbi, anche soltanto lievi (su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), circa l’attendibilità di quanto attestato dai sanitari appena menzionati, questa Corte ritiene accertato che le condizioni di salute infortunistiche si sono stabilizzate, al più tardi, dal giugno 2017. A ragione la CO 1 ha pertanto dichiarato estinto il diritto alle prestazioni sanitarie in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

                                         Trattandosi della pretesa estinzione del diritto all’indennità giornaliera a contare dal 1° luglio 2016, questa Corte osserva che agli atti figura il certificato d’inabilità lavorativa allestito il 3 giugno 2016 dal medico curante della ricorrente all’attenzione del Servizio medico __________, il quale ha attestato una piena incapacità limitatamente al 30 giugno 2016, con la precisazione che la prognosi era da considerarsi “buona” (doc. ZM 25).

                                         Attestazioni d’inabilità lavorativa per il periodo successivo al 30 giugno 2016 non ve ne sono (né del resto la ricorrente pretende che ve ne siano; cfr. doc. I: “È vero, essi hanno attestato una piena incapacità fino al 30 giugno 2016 …” – il corsivo è del redattore).

                                         In questo contesto, non può essere ignorato che il medico curante specialista dell’insorgente aveva esplicitamente negato la presenza di una situazione invalidante già a margine della consultazione del 16 marzo 2016 (cfr. doc. ZM 20).

                                         Il fatto che il dott. __________ non abbia approfondito l’aspetto della capacità lavorativa dell’assicurata in occasione della visita di chiusura del giugno/luglio 2017 non deve stupire, visto l’assenza di un’inabilità medicalmente attestata posteriormente al 30 giugno 2016.

                                         In queste condizioni, non essendo dimostrata l’esistenza di un’incapacità lavorativa dopo il 30 giugno 2016, la decisione su opposizione impugnata deve essere tutelata anche nella misura in cui l’amministrazione ha posto fine al versamento dell’indennità giornaliera a contare dal 1° luglio 2016.

                               2.3.   Diritto a una rendita d’invalidità?

                            2.3.1.   Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Ciò nondimeno, se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).

                            2.3.2.   Nel caso concreto, al considerando 2.2.3., questo Tribunale è pervenuto alla conclusione che, posteriormente al 30 giugno 2016, RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua precedente professione d’insegnante di nuoto, svolta - per sua scelta personale (cfr. doc. I, p. 6: “… essendo la ricorrente una donna che ha sempre lavorato in forma ridotta dopo l’arrivo dei figli; …”) - con un grado di occupazione del 10% circa.

                                         Di conseguenza, la ricorrente non subisce alcuna perdita di guadagno a dipendenza delle conseguenze dell’infortunio occorsole in data 27 maggio 2015, ciò che esclude il diritto a una rendita d’invalidità LAINF.

                                         Il riferimento, contenuto nell’atto di ricorso (cfr. doc. I, p. 6), al metodo misto di valutazione dell’invalidità (e alla relativa sentenza della CEDU del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio), è privo di pertinenza, in quanto l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è di principio legata all’esercizio di un’attività lucrativa (cfr. art. 1a LAINF), mentre l’assicurazione per l’invalidità offre una copertura assicurativa anche alle persone prive di attività lucrativa (cfr. art. 1b LAI in relazione con l’art. 1a e 2 LAVS). Pertanto, contrariamente all’assicurazione per l’invalidità, nella determinazione del grado d’invalidità secondo la LAINF non si considera il pregiudizio che la persona assicurata patisce in attività non assicurate o non retribuite (cfr. art. 28 cpv. 2 seconda frase OAINF) (in questo senso, si veda la STF 8C_664/2007 del 14 aprile 2008 consid. 7.2.3 e riferimenti ivi menzionati).

                                         Alla luce di quanto precede, il fatto che l’amministrazione abbia negato il diritto alla rendita non presta il fianco a critiche di sorta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2017.135 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.07.2018 35.2017.135 — Swissrulings