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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.01.2017 35.2016.79

9 janvier 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,048 mots·~15 min·4

Résumé

Confermata mancata assunzione di una ricaduta, vista l'assenza di una sintomatologia "a ponte"

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2016.79   mm

Lugano 9 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2016 di

RI 1   

contro  

la decisione su opposizione del 2 agosto 2016 emanata da

CO 1  rappr. da: RA 1      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 21 novembre 2015, RI 1, dipendente della __________ di __________ in qualità di ricezionista-cameriera e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è caduta dalle scale e ha contuso le ginocchia, i polsi e la schiena (cfr. doc. 1).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso a titolo d’infortunio bagatella e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Nel corso del mese di maggio 2016, all’amministrazione è stata annunciata una ricaduta dell’evento del 21 novembre 2015 (doc. 2).

                                         In data 2 maggio 2016, l’assicurata si è vista costretta a consultare il dott. __________, il quale ha diagnosticato la presenza di un versamento articolare al ginocchio sinistro e attestato un’incapacità lavorativa a far tempo dal 2 maggio 2016 (cfr. doc. 3).

                                         L’esame di RMN del 17 maggio 2016 ha evidenziato la presenza di una gonatrosi femoro-tibiale laterale e femoro-rotulea, una condromalacia evoluta di IV. grado femoro rotulea, una lesione osteocondrale focale sul profilo inferiore del condilo femorale laterale, una fissurazione del corno posteriore del menisco mediale e un’entosopatia inserzionale rotulea (doc. 6).

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 luglio 2016, l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, negando di fatto la propria responsabilità per i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del mese di maggio 2016 (doc. 12).

                                         A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurata (doc. 13), in data 2 agosto 2016, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 14).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 29 agosto 2016, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e che venga determinato “… se l’attuale situazione ricade sotto la LAINF quale infortunio”, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

… L’indicazione della spettabile CO 1 che lo “status quo sine” sia il 31.12.2015 appare ai miei occhi fissato arbitrariamente ed è destituita da fondamento medico. Il termine indicato rappresenta infatti meno di 6 settimane dall’evento incidentale. Ammesso che esistano studi che valutano in questo termine il tempo medio per la guarigione di simili lesioni, mi sembra che non si possa fissare un termine di guarigione “sulla carta” senza considerare la necessità di ogni fisico per recuperare da un infortunio. Senza un’adeguata anamnesi, non si comprende sulla base di quali elementi venga fissato tale termine. Come anticipato al punto precedente, ho continuato le cure, autonomamente, anche successivamente a tale termine. Inoltre va considerato che non sono una persona particolarmente sportiva quindi ci sono voluti alcuni mesi prima di rendermi conto degli effetti prodotti dall’incidente. A questo si aggiunga che, da fine ottobre a inizio marzo, il mio datore di lavoro riduce in maniera molto importante la mia percentuale lavorativa e quindi l’arto viene messo meno sotto sforzo in questo periodo. (…).

… Il Dr. __________ indica che il quadro attuale è frutto del quadro clinico del 2009, pertanto è un effetto degenerativo dello stato pregresso. Egli esclude categoricamente la conseguenza dell’incidente del 21.11.2015. La norma prevede che il nesso causale esiste se il danno alla salute non si sarebbe verificato nello stesso modo (…). Il perito di parte non si esprime su quest’ultimo elemento, fattore determinante nell’analisi del caso.

… Dal 2009 al 2015 non sono stati notificati infortuni alla spettabile CO 1 relativamente al mio ginocchio sinistro, né sono stati richiesti consulti medici in merito. Pertanto, l’evento del 21.11.2015 è stato determinante per le condizioni attuali del mio arto; la situazione prima dell’evento (senza interventi medici necessari dal lontano 2009) ad oggi (incapacità lavorativa totale per un certo periodo) non può essere imputata ad una normale degenerazione del quadro medico generale. (…).” (doc. I)

                               1.5.   La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

                                         in diritto

                               2.1.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare le proprie prestazioni in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta, oppure no.

                               2.2.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                                         Il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.5.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

                               2.6.   Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l’amministrazione ha posto termine alle proprie prestazioni a contare dal 1° gennaio 2016, per il motivo che, al più tardi da quella data, l’assicurata avrebbe ritrovato lo status quo sine a margine dell’evento traumatico del novembre 2015.

                                         In effetti, in base all’apprezzamento della dott. __________, spec. FMH in medicina interna, l’evento in questione ha comportato un peggioramento soltanto passeggero del preesistente stato (morboso) del ginocchio sinistro con lo status quo sine raggiunto appunto il 31 dicembre 2015 (doc. 7: “il 21.11.15 l’assicurata ha subito un trauma contusivo del ginocchio, che non ha provocato danni strutturali, come risulta dall’esame RM del 17.05.16, che ha evidenziato un quadro degenerativo avanzato, senza lesioni da riferire al trauma. Il quadro clinico attuale a carico del ginocchio sx è l’evoluzione naturale di quanto già era stato riscontrato nel 2009 e non è stato influenzato dall’evento infortunistico del 21.11.15. (…). Per le conseguenze dell’infortunio del 21.11.15, lo status quo sine è stato raggiunto al 31.12.15.”).

                                         Va constatato che la tesi del consulente medico dell’amministrazione, secondo cui l’evento del 21 novembre 2015 non ha causato alcuna lesione strutturale, ma soltanto slatentizzato il preesistente stato morboso (degenerativo) del ginocchio sinistro, non risulta contraddetta da alcuna certificazione specialistica, di modo che questa Corte non ha valide ragioni per discostarsene. Del resto, va attribuita una particolare importanza al fatto che, nel 2009, RI 1 era già stata in cura presso il chirurgo ortopedico dott. __________ in ragione dell’esistenza di un’artrosi femoro-rotulea a sinistra progrediente (cfr. doc. 5; dal referto afferente alla RMN del 17 maggio 2016 emerge inoltre che, nell’aprile 2008, era stata eseguita un’artro-RMN del ginocchio sinistro, ciò che dimostra che la ricorrente soffriva di significativi disturbi a quel livello ben prima del 2009).

                                         Secondo il parere dello specialista interpellato dall’assicuratore, l’assicurata ha raggiunto lo status quo sine a far tempo dal 1° gennaio 2016 (ciò che equivale a sostenere che la sintomatologia che ha reso necessarie nuove cure mediche a contare dal mese di maggio 2016, non è imputabile al trauma subito il 21 novembre 2015).

                                         In proposito, il TCA rileva che l’evento in questione è stato annunciato quale infortunio bagatella. Esso ha reso necessaria solo una visita di controllo presso il dott. __________ (il 23 novembre 2015 – cfr. doc. 13) e non ha comportato alcuna inabilità lavorativa.

                                         Dalle carte processuali si evince che, nel frattempo (e sino a inizio maggio 2016), il ginocchio sinistro non è stato oggetto di particolari trattamenti (in particolare, si veda la certificazione 11 maggio 2016 del dott. __________ – doc. 5: “Trattamento iniziale dal medico di famiglia, Dr. __________. Miglioramento fino a 10 giorni fa dove il ginocchio ha ripreso una dimensione fortissima con gonfiore.” – il corsivo è del redattore), né ha causato incapacità lavorativa (in base al certificato 17 maggio 2016 del dott. __________, il lavoro è stato interrotto soltanto dal 2 maggio 2016 – cfr. doc. 3).

                                         Non trova quindi conferma negli atti quanto sostenuto dalla ricorrente, ossia che i problemi al ginocchio non sarebbero “… migliorati ma peggiorati fino al completo blocco dell’articolazione che mi ha costretto, mio malgrado, a dover tornare a farmi visitare per vedere cosa fare.” (doc. 13) e che ella sarebbe stata in grado di continuare a lavorare soltanto grazie a una riduzione molto importante del pensum (doc. I, p. 2).

                                         Del resto, non può neppure essere ignorato che i disturbi insorti nel maggio 2016 sono stati annunciati all’amministrazione quale ricaduta ex art. 11 OAINF (cfr. doc. 2).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

                                         L’Alta Corte ha ad esempio deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa (cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1).

                                         Nel caso di specie, per i motivi che sono stati diffusamente esposti in precedenza, non può essere ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi della giurisprudenza appena citata.

                                         Alla ricorrente va inoltre ricordato che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”).

                                         In esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélèw, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi al ginocchio sinistro annunciati nel maggio 2016 costituiscano una conseguenza naturale dell’infortunio del 21 novembre 2015, di modo che l’assicuratore resistente era legittimato a negare le relative sue prestazioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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