Raccomandata
Incarto n. 35.2015.106 LG/sc
Lugano 16 marzo 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 settembre 2015 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 3 luglio 2010 RI 1, durante lo svolgimento di un’esercitazione al corso di scuola reclute, ha subìto un trauma al ginocchio e al polso sinistri (cfr. STCA 41.2015.1 del 17 giugno 2015).
L’assicurazione militare (__________) ha riconosciuto il diritto a prestazioni e ha assunto le spese di cura.
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, l’assicurazione militare, con la decisione del 7 maggio 2014, poi confermata con la decisione su opposizione del 2 marzo 2015, ha rifiutato il riconoscimento di responsabilità per il riannuncio di artralgia al polso sinistro ex art. 6 LAM (cfr. sentenza TCA 41.2015.1 del 17 giugno 2015).
1.3. Contro questa decisione su opposizione RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento delle prestazioni di legge (cfr. STCA 41.2015.1 del 17 giugno 2015).
1.4. Il TCA, con la sentenza 41.2015.1. del 17 giugno 2015, ha respinto il ricorso e confermato la decisione dell’assicurazione militare che, da una parte, ha escluso da ottobre 2011 una propria responsabilità ex art. 5 LAM essendo gli effetti dell’infortunio del 3 luglio 2010 conclusi al più tardi dalla fine del mese di settembre 2011 e, dall’altra parte, ha negato ex art. 6 LAM il diritto a prestazioni per il riannuncio del 31 luglio 2013 non essendo dimostrato con probabilità preponderante una relazione con il danno subentrato durante la scuola reclute.
La sentenza di questa Corte è stata impugnata dall’assicurato dinanzi al Tribunale federale, dove la vertenza è attualmente pendente.
1.5. Tramite formulario elettronico del 2 aprile 2014 la ditta __________, datrice di lavoro di RI 1, ha notificato all’CO 1 un’infiammazione al polso sinistro dell'assicurato che gli ha causato un’inabilità al lavoro dal 20 marzo 2013 (doc. 1).
1.6. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 febbraio 2015, poi confermata in sede di opposizione il 9 settembre 2015, l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo che i disturbi dell’assicurato non configurerebbero né un infortunio, né una lesione parificabile ai postumi di un infortunio (doc. 45 e 61).
1.7. Con tempestivo ricorso del 7 ottobre 2015 RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata, la condanna dell’amministrazione ad assumere il caso e ad erogare le prestazioni di legge (cfr. doc. I).
L’insorgente ha contestato le conclusioni dell’Istituto assicuratore, secondo cui i fatti descritti dall’assicurato in data 17 aprile 2014 non costituiscono un infortunio ai sensi di legge.
Secondo l’avv. RA 1:
" (…)
Nel caso di specie, l'assicurato stava dando una mano ad un collega nello spostare e immagazzinare delle batterie per pannelli fotovoltaici pesanti circa 60 kg, che si prendono e si sollevano in due persone con le due mani congiunte, quando il collega ha mollato la presa a pochi centimetri dal pavimento, l'assicurato è rimasto un attimo da solo con il carico di 60 kg che ha causato un contraccolpo alle braccia e in particolare al polso sinistro.
In altre parole, nell'esecuzione di una mansione rientrante nelle attività abituali si è inserito un improvviso fattore esterno straordinario, vale a dire il collega che ha mollato la presa a pochi centimetri dal pavimento, causando un contraccolpo alle braccia dell'assicurato.
Questa fattispecíe è assimilabile, mutatis mutandis, all'infermiera che si trova improvvisamente a dover sostenere il peso di una pazienze, in quanto la collega aveva mancato la presa o al caso di un trauma da sollevamento provocato da uno sforzo eccesivo e repentino al fine di evitare la caduta del paziente che si era inaspettatamente afflosciato.
Il ricorrente ritiene pertanto che siano dati gli estremi per riconoscere l’esistenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA” (doc. I, pag. 13).”
1.8. Nella risposta del 2 novembre 2015 l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno interessante la spalla sinistra, oppure no.
2.2. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.3. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.4. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflichtund Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.5. Nella concreta evenienza, il 17 aprile 2014, in occasione della sua audizione da parte del consulente infortuni CO 1, il ricorrente ha così descritto l’evento occorsogli:
“(…)
L'inabilità lavorativa totale dal 20.03.2014, che ha costretto il mio datore di Iavoro ad annunciare alla CO 1 è conseguente all’infiltrazione che mi è stata ancora praticata dal Dr. __________ proprio quel giorno.
La decisione di tale infiltrazione era stata presa in occasione della visita medica da lui effettuatami il 25.2.2014, dopo che ero stato costretto a contattare il medico a seguito dell'aumento importante del dolore al polso sinistro che avevo risentito dopo uno strattone ricevuto al polso durante il lavoro, salvo errori un qualche giorno prima della citata visita.
Infatti, stavo dando una mano al mio collega di lavoro nello spostare e immagazzinare delle batterie per pannelli fotovoltaici, pesanti circa 60 kg, che si prendono e si sollevano in due persone con le due mani congiunte, quando il collega ha mollato la presa a pochi centimetri dal pavimento ed io sono rimasto un attimo da solo con il carico che ha causato un contraccolpo alle mie braccia.
Ho subito accusato l'aumento del dolore, che ho cercato di ridurre mettendo subito il polso sinistro sotto l'acqua fredda corrente, come sovente già mi era capitato di fare.
La sera, a casa, ho applicato un cerotto Flector ed ho assunto una pastiglia di Dafalgan contro il dolore, poiché più presente rispetto a quanto sono oramai abituato a soffrire.
Poiché tale dolore mi ha anche infastidito durante la notte e nei giorni successivi ho chiamato il Dr. __________ per la visita e lì è stata decisa l'infiltrazione, di per sé non per la cura degli ultimi disturbi, ma per tentare ancora di sanare la situazione che oramai si trascina da oltre tre anni.
(…)
Dopo l’infiltrazione effettuatami sono subentrati dei dolori proprio nel punto in cui è entrato l’ago (nel punto laterale del polso e non nel punto palmare).
Non sono in grado di capire (e l’ho spiegato anche al Dr. __________ in data 2.4.14) se i miei precedenti dolori siano regrediti o meno, in quanto il tutto si mischia con i nuovi disturbi post infiltrazione.” (doc. 19).
2.6. Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che nel caso concreto non è accaduto nulla di straordinario, ossia nulla che abbia ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali, come invece sostiene il ricorrente (“…nell’esecuzione di una mansione rientrante nelle attività abituali si è inserito un improvviso fattore esterno straordinario, vale a dire il collega che ha mollato la presa…”) (doc. I, pag. 13).
Nel fatto che un uomo adulto, che per professione svolge lavori di elettrauto e meccanico (vedi anamnesi professionale, doc. 19), debba sollevare un oggetto del peso di circa 60 kg, non è certamente ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza.
Del resto, un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STF U 252/06 del 4 maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).
Nella sentenza U 238/99 del 14 febbraio 2000 concernente un infermiere che, nell'aiutare una paziente che stava per soffocare a causa di un boccone nonché per perdere conoscenza, aveva dovuto sopportarne l'intero peso (55-60 kg), riportando in tal modo un danno alla colonna vertebrale, il TFA ha negato il carattere infortunistico all'evento in questione.
Nella sentenza U 421/01 del 15 gennaio 2003 un'ausiliaria di cure presso una casa per anziani, unitamente ad una collega, stava trasferendo un ospite dal letto alla carrozzina. La collega è inaspettatamente inciampata, di modo che l'assicurata si è trovata a dovere sopportare l'intero peso della paziente (66 kg), accusando un improvviso dolore alla regione sacrale.
Anche in questo caso, la nostra Massima Istanza non ha ritenuto adempiuti i presupposti per potere ammettere l'esistenza di un fattore esterno straordinario e, quindi, di un infortunio.
Nella sentenza 35.2003.34 del 21 luglio 2003 il TCA non ha riconosciuto il carattere infortunistico nel caso di un posatore di marmi e graniti costretto improvvisamente a sopportare l’intero peso di una lastra di granito, a causa del fatto che il collega con il quale stava effettuando il trasporto era inciampato e aveva abbandonato la presa.
Alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene che la fattispecie in esame sia analoga a quella esposta nella sentenza di questa Corte 35.2003.34 del 21 luglio 2003 e ripresa anche dall’CO 1 nella propria decisione e risposta di causa (cfr. doc. 61, pag. 5 e doc. III, pag. 6).
Il TCA deve dunque concludere che non sono, in casu, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.
2.7. Si tratta ora di esaminare se l’obbligo contributivo dell'CO 1 possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, l’Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).
Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
2.8. Nel caso di specie, dalla documentazione medica presente all'inserto - in particolare dal referto del Dr. __________ del 22 luglio 2014 (doc. 38) - si evince che i disturbi al polso sinistro dell’assicurato, presenti a seguito dell’infortunio del 3 luglio 2010, non di competenza CO 1, e peggiorati con l’infiltrazione del 20 marzo 2014, non sono riconducibili a una lesione che rientra fra le diagnosi esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF.
Di conseguenza essi non possono essere assunti dall'CO 1 a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.
2.9. Sulla scorta di quanto precede, è a ragione che l'assicuratore LAINF convenuto ha rifiutato di corrispondere le prestazioni assicurative a RI 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti