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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2015 35.2014.68

11 juin 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,025 mots·~30 min·5

Résumé

Istanza di revisione di sentenza respinta. L'assicurato non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di nuove circostanze suscettibili di far apparire oggettivamente insufficienti o errati gli elementi posti alla base della sentenza di cui è chiesta la revisione

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2014.68   LG/sc

Lugano 11 giugno 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza del 29 luglio/4 agosto 2014 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

chiedente la revisione della sentenza emessa il 9 settembre 2013 da questo Tribunale (inc. n. 35.2013.24) nella causa da lui promossa con ricorso del 2 aprile 2013  

contro   la decisione su opposizione del 26 febbraio 2013 emanata da

CO 1  rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 19 marzo 2010 la ditta __________, ha notificato all’CO 1 che RI 1 – loro dipendente in qualità di macchinista edile e, perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – “accusa dolori alla spalla ma non ci risultano infortuni o cadute in cantiere, non ci ha dato alcuna comunicazione dettagliata in merito e non ci sono testimoni dell’accaduto. Pertanto contestiamo qualsiasi pretesa di infortunio professionale” (doc. 3).

                                         Il Dr. __________, con il referto del 28 giugno 2010, ha diagnosticato la “lesione traumatica del nervo toracico longo, trauma da trazione il 15.03.2010 con scapola alata a sinistra. Stato dopo eventuale lussazione posteriore spalla sinistra rientrata apparentemente da sola il 15.03.2010” (doc. 29).

                                         L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   L’assicurato è stato quindi oggetto di investigazioni ordinate dall’CO 1 (agosto-settembre 2012) e con comunicazione del 30 ottobre 2012 l’Istituto assicuratore ha informato il datore di lavoro di aver sospeso tutte le prestazioni assicurative (doc. 160).

                               1.3.   Con la decisione formale del 4 gennaio 2013 (doc. 171), confermata con decisione su opposizione del 26 febbraio 2013 (doc. 178), l’CO 1 ha ritenuto l’assicurato pienamente abile al lavoro (100%) dal 7 agosto 2012 e negato il diritto a ulteriori prestazioni assicurative dalla medesima data (doc. 178).

                                         L’assicuratore resistente ha quindi chiesto la restituzione di fr. 7'799.-- per il periodo dal 7 agosto 2012 al 30 settembre 2012, a titolo di prestazioni versate a torto (doc. 178).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 2 aprile 2013, ARI 1, patrocinato dall’avv. RA 1 ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il ricoscimento del diritto a percepire delle rendite LAINF (doc. 186).

                               1.5.   Il TCA, con sentenza 35.2013.24 del 9 settembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto il ricorso e confermato la decisione impugnata (doc. 196).

                               1.6.   In data 29 luglio 2014 RI 1 ha inoltrato all’CO 1 un’istanza di revisione allegando i referti del 7 e 24 luglio 2014 del Dr. __________, la artro-RM alla spalla sinistra del 16 luglio 2014 del Servizio di radiologia diagnostica dell’Ospedale __________ di __________, lo scritto del 5 giugno 2014 del Dr. __________ e quello del 12 maggio 2014 del Dr. __________ (doc. I +1-8).

                                         Secondo l’istante, le indagini effettuate dal Dr. __________ hanno permesso di diagnosticare una “lesione di Hill Sachs ed una probabile lesione Blankart, oltre ad accertare segni di impingement” e condotto il sanitario a proporre un intervento chirurgico alla spalla (doc. I).

                                         Egli ha invitato l’CO 1 “a riesaminare la fattispecie, proprio sulla base dei nuovi atti, rispettivamente ad accordare la copertura assicurativa, e dunque a mettere in pagamento le prestazioni che vengono a giustificarsi; innanzitutto le spese sanitarie e poi l’indennità giornaliera” (doc. I).

                                         RI 1 ha quindi concluso che la nuova documentazione medica contribuisce a far luce sui disturbi da lui accusati “e al tempo stesso sono delle novità per le quali si giustifica la revisione e la riapertura del caso, proprio perché non erano noti in precedenza” (doc. I).

                               1.7.   Con istanza di revisione/riconsiderazione del 4 agosto 2014 indirizzata all’CO 1 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato l’apertura di una procedura di revisione, l’annullamento della decisione del 4 gennaio 2013 e di conseguenza il ripristino delle prestazioni LAINF, con effetto dal 7 agosto 2012 (doc. II).

                                         Il rappresentante dell’assicurato, fondandosi sulle certificazioni del Dr. __________, del Dr. __________ e del Dr. __________, ha concluso che la decisione dell’Istituto assicuratore che ha portato alla sospensione delle prestazioni assicurative “è stata emessa sulla scorta di fatti e constatazioni mediche inesatte. Il fatto che vari medici sostengano che tutta una serie di normali movimenti non sono in contrasto che le lesioni subite dal signor RI 1, che il nesso di causalità tra l’infortunio e le attuali lesioni sia confermato da tutti i medici intervenuti e infine il fatto di una doppia patologia alla spalla, sono tutti elementi di notevole importanza che cambiano completamente la situazione ” (doc. II, pag. 5).

                               1.8.   Con scritto del 14 agosto 2014 l’CO 1 ha trasmesso l’istanza del 29 luglio 2014 e quella del 4 agosto 2014, per competenza al TCA (doc. III).

                               1.9.   In data 20 agosto 2014, questa Corte ha assegnato all’istante 10 giorni per comunicare se intende chiedere la revisione della sentenza del TCA 35.2013.24 del 9 settembre 2013 e nell’affermativa motivando l’istanza di revisione (doc. IV).

                             1.10.   In data 29 agosto 2014 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di voler chiedere la revisione della sentenza 35.2013.24 del 9 settembre 2013, allegando le motivazioni della propria domanda (doc. V+1).

                                         Egli ha quindi postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. V1, pag. 9). Il ricorrente ha poi ritirato questa richiesta in data 28 maggio 2015 (doc. XXXIII).

                             1.11.   Nella risposta del 13 ottobre 2014 l’CO 1 ha postulato la reiezione dell’istanza di revisione con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                             1.12.   Il 31 ottobre 2014 l’avv. RA 1 ha trasmesso a questa Corte il rapporto del 29 ottobre 2014 del Dr. __________ (doc. I1), nonché lo scambio di corrispondenza con il Dr. __________ (doc. I2+I3).

                                         I doc. I 1-3 sono stati inviati all’avv. __________ per osservazioni (doc. XIV).

                             1.13.   In data 16 novembre 2014 l’avv. RA 2 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni concludendo che lo stato della spalla è stato ampiamente indagato, senza ulteriori novità (doc. XV).

                                         Il doc. XV è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. XVI).

                             1.14.   Il 3 dicembre 2014 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA – per informazione – nuova documentazione medica (doc. XVII L/1-5) che questa Corte ha inviato per conoscenza all’avv. RA 2 (doc. XVIII).

                             1.15.   Il 24 dicembre 2014 il rappresentante dell’assicurato ha inviato al TCA il rapporto operatorio del Dr. __________, relativo all’intervento subìto da RI 1 il 18 dicembre 2014 (doc. XIX+bis)

                                         Il doc. XIX e l’allegato sono stati trasmessi all’avv. RA 2 per conoscenza (doc. XX).

                             1.16.   L’avv. RA 1 – in data 22 gennaio 2015 – ha inviato al TCA uno scritto di precisazioni del Dr. __________ (doc. M).

                                         La lettera del 22 gennaio 2015 e lo scritto del Dr. __________ sono stati inviati all’avv. RA 2 per conoscenza (XXII).

                             1.17.   Il 13 febbraio 2015 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA copia della documentazione medica ricevuta dal proprio patrocinato (doc. XXIII+N1-15) che questa Corte ha inviato per conoscenza all’avv. RA 2 (doc. XXIV).

                             1.18.   L’avv. RI 1 - in data 5 marzo 2015 - si è riconfermato nelle proprie argomentazioni rilevando come dagli atti prodotti non risulti alcun fatto nuovo (doc. XXV).

                                         Il doc. XXV è stato trasmesso all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XXVI).

                             1.19.   In data 24 marzo 2015 l’istante ha inviato a questa Corte gli scritti del 5 marzo e 23 marzo 2015 del Dr. __________ rilevando che all’esame artroscopico è stata evidenziata una “lesione di Bankart, con accollamento mediale del labbro glenoideo come in evoluzione per Alpsa lesione”. Questa lesione – non rilevata dei precedenti accertamenti – è in nesso di causalità probabile, secondo il Dr. __________, con il sinistro subìto dall’assicurato (doc. XXVII+O 1-2).

                                         La nuova documentazione medica è stata inviata per osservazioni all’CO 1 (doc. XXVIII).

                             1.20.   L’avv. RA 2, il 19 aprile 2015, ha trasmesso al Tribunale l’apprezzamento della Dr.ssa __________ riconfermandosi nelle proprie allegazioni e domande (doc. XXIX+1).

                                         Lo scritto del 19 aprile 2015 e l’allegato sono stati inviati all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XXX).

                             1.21.   L’8 maggio 2015 l’avv. RA 1 ha trasmesso a questa Corte copia dell’ultima documentazione medica ricevuta (doc. XXXI+P1-4) che il TCA ha trasmesso per conoscenza all’avv. RA 2 (doc. XXXII).

                             1.22.   In data 28 maggio 2015 il rappresentante dell’assicurato ha ritirato la richiesta di assistenza giudiziaria e prodotto il rapporto del 28 aprile 2015 del Dr. __________ dell’Ospedale __________ di Lugano (doc. XXXIII).

                                         I doc. XXXIII e l’allegato sono stati inviati all’avv. RA 2 per osservazioni (doc. XXXIV).

                             1.23.   L’avv. RA 2, l’8 giugno 2015, si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande (doc. XXXV).

                                         Il doc. XXXV è stato trasmesso all’avv. RA 1 per conoscenza    (doc. XXXVI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   L’assicuratore infortuni convenuto ha chiesto, a titolo preliminare, di verificare la tempestività dell’istanza di revisione presentata da RI 1 in data 29 luglio/4 agosto 2014 (cfr. risposta del 13 ottobre 2014, pag. 4, doc. IX+1).

                                         Secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

                                         L'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

                                         a)  se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

                                         b)  se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

                                         Secondo l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

                                         L'art. 25 cpv. 2 Lptca stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica la procedura prescritta dalla presente legge.

                                         Questo Tribunale constata che, a mente dell’istante, il “fatto nuovo” che fonderebbe la revisione della sentenza del 9 settembre 2013, è costituito da quanto emerso dalla certificazione del 12 maggio 2014 del Dr. __________ (doc. C) ricevuta dall’avv. RA 1, al più presto, il giorno successivo (13 maggio 2014), nonché da quelle del Dr. __________ (20 e 27 giugno 2014) e Dr. __________ (7 e 24 luglio 2014) (doc. V1).

                                         Nell’ipotesi più sfavorevole all’assicurato, il termine di 90 giorni previsto dall’art. 25 cpv. 1 Lptca ha iniziato a decorrere il 13 maggio 2014 ed è dunque venuto a scadere in data 12 settembre 2014 (dal 15 luglio al 15 agosto il termine è sospeso, ex art. 11 lett. b Lptca).

                                         Se ne deduce pertanto che - inoltrata, il 29 luglio/4 agosto 2014 (cfr. I) - l'istanza di revisione in questione deve essere considerata senz’altro tempestiva.

                                         Nel merito

                               2.2.   Perché il TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

                                         Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).

                                         In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

                               2.3.   Con il giudizio di cui ora è chiesta la revisione, il TCA ha riconosciuto la correttezza della decisione formale dell’CO 1 del 4 gennaio 2013 (doc. 171), confermata con decisione su opposizione del 26 febbraio 2013 (doc. 178), che ha ritenuto l’assicurato pienamente abile al lavoro dal 7 agosto 2012 e negato il diritto a ulteriori prestazioni assicurative dalla medesima data.

                                         In quella sentenza il TCA si è fondato principalmente sulle valutazioni del 16 novembre 2011 (doc. 96), del 17 agosto 2012 (doc. 148) e del 17 ottobre 2012 (doc.156 ) del medico fiduciario dell’CO 1 Dr. __________, spec. FMH in neurologia.

                                         Nel rapporto del 17 ottobre 2012 lo specialista dell’CO 1 ha posto la diagnosi di lesione del nervo toracico lungo con sviluppo di una scapola alata e riferito dei dolori lamentati dall’assicurato da lui messi in relazione con questa lesione (doc. 156).

                                         Il Dr. __________ ha tuttavia ribadito – facendo riferimento anche alle sue precedenti valutazioni – che la scapola alata e la lesione del nervo toracico lungo non sono da ricondurre ad una lussazione acuta traumatica della spalla. Con riferimento alla documentazione fotografica e video esaminata dallo specialista (l’assicurato è stato oggetto di pedinamenti nel periodo agosto-settembre 2012, doc. 153 e 154) le limitazioni fatte valere dall’assicurato non hanno – a suo parere – alcuna base organica (doc. 156).

                                         A sostegno delle conclusioni del Dr. __________, il TCA ha quindi fatto riferimento al rapporto del medico __________ Dr. __________ spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale durante la visita medica del 18 ottobre 2011, dopo aver diagnosticato uno “Stato dopo trauma distorsivo spalla sinistra. Lesione del nervo toracico lungo con scapola alata” (doc. 93), ha sollevato delle perplessità sul caso non riuscendo a capire “perché una lesione almeno parziale del nervo toracico lungo di origine postraumatica non abbia nessuna tendenza al ricupero con il tempo e in particolare nonostante il tempo trascorso non si sia sviluppata nessuna ipotria della muscolatura del cinto omero scapolare”. Il medico ha poi sottolineato che normalmente le scapole alate non sono così particolarmente dolorose (doc. 93).

                                         Perplessità sul caso, in particolare sui dolori lamentati dall’assicurato, sono altresì state evidenziate dal Dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________ che – in data 8 giugno 2012 – ha diagnosticato “Läsion des Nervus thoracicus longus links, V.a Plexusparese und Scapula alata links Z. n. Schulterluxation links” e indicato “Unklar bleibt die massive Schmerzsymptomatik im gesamten Schulterbereich” (doc. 138).

                                         Alla luce delle conclusioni del Dr. __________, il TCA ha quindi reputato dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che l’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa, nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni resistente.

                               2.4.   Il rappresentante di RI 1 ha motivato l’istanza di revisione tramite nuova documentazione medica dalla quale – a suo dire – si deve concludere che la decisione che ha portato alla sospensione delle prestazioni assicurative è stata emessa sulla scorta di fatti e constatazioni mediche inesatte (doc. II, V).

                                         In particolare, secondo l’avv. RA 1, “il fatto che vari medici specialisti sostengano che tutta una serie di normali movimenti non sono in contrasto con le lesioni subite dal signor RI 1, che il nesso di causalità tra l’infortunio e le attuali lesioni sia confermato da tutti i medici intervenuti e infine il fatto che finalmente si sia accertato come il signor RI 1 in realtà soffra di una doppia patologia alla spalla, sono tutti elementi di notevole importanza che cambiano completamente la situazione” (doc. II, V).

                                         L’CO 1, da parte sua, ha ritenuto che le condizioni per procedere ad una revisione della sentenza del 9 settembre 2013 non fossero adempiute (doc. IX+1).

                                         L’assicurato ha prodotto innanzitutto lo scritto del 12 maggio 2014 del Dr. __________, della Clinica __________ di __________ (doc. I6)

                                         Il Dr. __________ ha fornito le seguenti precisazioni all’avv. RA 1:

" Wir beziehen uns auf unsere Konsultation und auf Ihre Anfrage von Herrn RI 1. Es besteht seit dem bekannten Unfall eine massive Scapula alata Position des Patienten. Eine durchgeführte neurologische Untersuchung hat keine relevante Läsion der Innervation des M. serratus anterior ergeben.

Allerdings ist sowohl der zeitliche Zusammenhang mit der deutlich sichtbaren Fehlstellung der Scapula, ebenso wie die Beschwerden welche sehr gut mit der Fehlstellung der Scapula vereinbar sind, klar gegeben. Das heisst, obschon vorderhand noch keine klare strukturelle Läsion sichtbar ist, so ist das pathologische Bewegungsmuster an sich mit guter Sicherheit belegbar

und nachvollziehbar und die damit einhergehenden Beschwerden ebenfalls. Ferner steht im Raum die Frage warum der Patient sein Kind auf dem Arm halten konnte, dies ist bei angewinkeltem Arm am Körper problemlos möglich auch mit dieser massiv abstehenden Scapula, dies widerspricht nicht dem Leiden des Patienten. Mit den zurzeit vorliegenden Daten ist es aus unserer Sicht überwiegend wahrscheinlich, dass der Unfall und die aktuellen Probleme ursächlich in Zusammenhang stehen” (doc. I6).

                                         In seguito, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto il referto del 5 giugno 2014 del Dr. __________ del Centro __________ dell’Ospedale __________ di __________ che, tra le altre cose, segnala come l’applicazione del TENS alla spalla sinistra non ha portato ad un miglioramento significativo del quadro algico (doc. I5).

                                         A sostegno della propria istanza di revisione l’assicurato ha allegato anche i certificati del 7 e del 24 luglio 2014 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, e l’artro-RM alla spalla sinistra del 16 luglio 2014 (doc. I1, I2, I3, I4).

                                         Con lo scritto del 7 luglio 2014, il Dr. __________ ha indicato che oltre al noto problema della scapola lata, “è stata messa in evidenza un’instabilità anteriore con lussazione autoridotta che, alla precedente consultazione non era possibile constatare”. Egli ha quindi richiesto un artro-RM alla spalla sinistra, mai eseguita dal paziente (doc. I4).

                                         Dopo aver effettuato il 16 luglio 2014 l’artro-RM alla spalla sinistra (doc. G), in data 24 luglio 2014, il Dr. __________ ha espresso le seguenti considerazioni:

" (…)

Il paziente è stato da me visitato più volte, per la problematica medico-assicurativa complessa. Il paziente riferisce un trauma con possibile lussazione autoridotta della spalla dx avvenuto il 15.03.2010 e quindi si è sottoposto a ripetuti controlli presso specialisti ortopedici e neurologi. Il paziente presenta una chiara discinesia scapolo toracica dovuta a scapola lata da neuropatia del toracico lungo, e con sintomi dolorosi che si irradiano dalla scapola e dal cingolo scapolare lungo tutto l'arto superiore sinistro.

Il paziente presenta anche un'instabilità della gleno-omerale e sopratutto ultimi due controlli ambulatoriali da me eseguito è possibile lussare anteriormente la spalla e autoridurla. Apprehenssion test e Relocation test sono positivi.

Ho chiesto un'artro-RMN alla spalla sx che il paziente ha effettuato in data 16.07.2014, che conferma una lesione di Hill Sachs ed una probabile lesione di Bankart. La lesione di Hill Sachs testimonia instabilità anteriore e dall'ultimo controllo il paziente riferisce che la spalla si è lussata una decina di volte e auto-ridotta anteriormente. Anche al controllo in data odierna la spalla presenta una chiara instabilità molto più evidente rispetto ai controlli di qualche mese orsono con Apprehension e Relocation test fortemente positivi, nella manovra di Apprehension test la spalla si lussa anteriormente.

Pertanto, il paziente è affetto da una doppia patologia alla spalla e al

cingolo scapolare sx. La nota neuropatia del nervo toracico lungo

che determina una discinesia scapolo-toracica con scapola lata, ma

anche sempre più ingravescente instabilità anteriore che presenta

della lesioni di tipo legamentoso e anche un difetto osseo

significativo.

Per quanto concerne la prima patologia non vi sono trattamenti

medici da suggerire ai paziente, ma per quanto riguarda instabilità

anteriore che è sicuramente sempre più evidente e che sempre più

disturba il paziente, in considerazione delle lesioni anatomopatologiche e della facile lussabilità della spalla sx, il consiglio è quello di eseguire un intervento di stabilizzazione con intervento secondo Latajet. Il tipo d'intervento è suggerito dalla cronicità dei sintomi e dal tipo di lesioni riscontrate all'artro-RMN.

Dopo l'intervento il paziente manterrà l'arto operato immobilizzato in

un tutore per 3 settimane e quindi effettuerà un periodo di

rieducazione di ca. 3 mesi.” (doc. I1).

                                         Con l’istanza del 4 agosto 2014 (doc. II) – a completazione di quella inoltrata dall’assicurato il 29 luglio 2014 (doc. I) – e le successive motivazioni del 29 agosto 2014 (doc. V1), l’avv. RA 1 ha prodotto anche lo scritto del 27 giugno 2014 del Dr. __________, il quale ha concluso che il perito neurologo e l’ampia documentazione fotografica “hanno però già dimostrato che il paziente è in grado di eseguire tutti i movimenti da lei elencati oltre all’apertura di grossi sportelloni di autoveicoli, spostamenti di pacchi della spesa e di pesi superiori ai 20kg sopra l’altezza del collo” (doc. E).

                                         L’amministrazione ha quindi sottoposto la documentazione medica prodotta dall’istante alla valutazione del medico di circondario, Dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         Nello scritto del 23 settembre 2014 la Dr.ssa __________ si è così espressa:

" (…)

la certificazione del prof. __________ del 12.05.2014 conferma pure la divergenza tra la possibilità di alzare pesi con un braccio angolato ed appoggiato al corpo e la dimostrazione contraria descritta nella visita medico-circondariale del 03.01.2012. Nello stesso modo il prof.

__________ conferma la nostra univoca diagnosi di scapola alata senza poter però oggettivare una struttura patologicamente alterata.

Tutto sommato posso ribadire che le motivazioni del Dr. __________ non costituiscono un fatto nuovo che non era già conosciuto nel momento della presa di posizione da parte della CO 1.

Viene però confermato che si potrebbe trattare di una neuropatia precedente ossia preesistente al 15.03.2010. Anche lo scritto del dott. __________ del 27.06.2014 conferma la discrepanza tra il perito neurologico e la dimostrata limitazione per quanto riguarda la spalla sinistra.

In conclusione posso accentuare che ambi i medici ossia il prof. __________ e il dott. __________ confermano lo scritto dei medici da parte della Suva, anzi l'apprezzamento neurologico finale del 17.08.2014” (doc. IX1).

                               2.5.   Nell'evenienza concreta, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revisione del 29 luglio/4 agosto 2014, il TCA ritiene che l'assicurato non ha fornito alcuna prova circa l’esistenza di nuove circostanze, suscettibili di far apparire come oggettivamente insufficienti o errati gli elementi posti alla base della sentenza di cui è postulata la revisione.

                                         Dalla certificazione del Dr. __________ emerge una diagnosi sovrapponibile a quella posta dal Dr. __________ nel rapporto del 17 ottobre 2012. Egli ha infatti indicato la presenza di una scapola alata e confermato che il paziente può comunque svolgere determinati movimenti con il braccio sinistro (alzare pesi), malgrado la presenza di questa patologia (cfr. doc. I6). Vengono perciò confermate le conclusioni della Dr.ssa __________ quando nel rapporto del 13 gennaio 2012 sosteneva che una scapola alata concede all’assicurato un’attività lavorativa pressoché normale (doc. 107, pag. 6).

                                         Conclusioni che sono state confermate anche dal Dr. __________ nello scritto del 27 giugno 2014 (doc. E), quando ha indicato  all’avv. RA 1, che il paziente è in grado di eseguire tutti i movimenti da lui elencati, oltre all’apertura di grossi sportelloni di

autoveicoli, spostamento di pacchi della spesa e pesi superori ai 20kg sopra l’altezza del collo, ovvero:

" mettersi al volante, guidare il veicolo, allacciare le cinture di sicurezza, aprire e chiudere le portiere, il cofano motore, il portellone del bagagliaio, agire sui comandi elettrici posti sul bracciolo della portiera, telefonare, tenere in mano un pacchetto di sigarette, un giornale, un portafoglio, fumare una sigaretta, sfogliare un giornale, infilare e togliere le chiavi dalle tasche dei pantaloni, scostare lo sportello della bucalettere, guardare l’ora, pulire il naso, grattare il volto e l’orecchio, portare alla bocca alimenti, spingere il carrello della spesa e sistemare le borse nel bagagliaio, spostare gli acquisti da una borsa all’altra, assicurare la spesa con una rete elastica, sollevare il ripiano di copertura del vano bagagli, sistemarsi la maglietta, alzare in vita i pantaloni e togliersi la giacca” (doc. D).

                                         Questi movimenti sono quelli che RI 1 è stato visto eseguire in occasione della sorveglianza svolta nei mesi di agosto-settembre 2012 (cfr. sentenza 35.2013.24 del 9 settembre 2013, pag. 9) e che non corrispondono alle limitazioni funzionali che l’assicurato aveva manifestato invece durante gli esami (cfr. visita medica circondariale del 3 gennaio 2012, doc. 107).

                                         Per quanto riguarda invece le certificazioni del Dr. __________ va detto che lo specialista, dopo quanto attestato con i referti del 7 e 24 luglio 2014 (cfr. consid. 2.4.), in data 24 luglio 2014 (e nel successivo referto del 29 ottobre 2014) ha diagnosticato “una chiara discinesia scapolo toracica dovuta a scapola lata da neuropatia del toracico lungo” e, a seguito dell’artro-RM alla spalla sinistra del 16 luglio 2014, una “lesione di Hill Sachs ed una probabile lesione di Bankart” (doc. H e I1).

                                         La lesione di Hill-Sachs chiamata anche frattura di Hill-Sachs, è una depressione corticale nella testa posterolaterale dell'osso dell'omero. È il risultato di una compressione forzata della testa omerale contro il bordo glenoideo anteriore quando la spalla subisce una lussazione anteriore.

                                         Una lesione di Bankart è invece una ferita anteriore del labbro glenoideo della spalla causata da ripetute lussazioni della spalla (www.wikipedia.org).

                                         Secondo il Dr. __________ la lesione di Hill Sachs testimonia un’instabilità anteriore più evidente “rispetto ai controlli di qualche mese orsono”. Il paziente – sempre secondo lo specialista – è affetto da una doppia patologia alla spalla e al cingolo scapolare sinistro. “La nota neuropatia del nervo toracico lungo che determina una discinesia scapolo-toracica con scapola lata, ma anche sempre più ingravescente instabilità anteriore che presenta delle lesioni di tipo legamentoso e anche un difetto osseo significativo”. Il medico curante ha quindi evidenziato che “il fatto nuovo da segnalare non riguarda la patologia neurologica ormai stabilizzata, ma l’instabilità anteriore della spalla che presenta chiari lesioni anatomopatologiche (Lesione di Hill Sachs) da riferirsi al primo trauma iniziale” (doc. H e I1).

                                         In data 5 marzo 2015 il Dr. __________ ha poi riferito di aver operato l’assicurato il 18 dicembre 2014 (intervento di “stabilizzazione Sec. Latarjet Assistita Artroscopicamente”, doc. XIXbis) “per un’instabilità anteriore con difetto osseo alla spalla sinistra. Il difetto osseo consisteva in una lesione di Hill-Sachs sulla testa omerale e una minima erosione sul versante glenoideo anteriore che è stato evidenziato all’esame artroscopico. Sempre all’esame artroscopico durante l’intervento è stata evidenziata una lesione di Bankart con accollamento mediale del labbro glenoideo come in evoluzione per Alpsa lesione”. Lo specialista ha quindi messo in evidenza le complicanze post-operatorie intervenute (doc. O1).

                                         Nello scritto del 23 marzo 2015 il Dr. __________ si è quindi espresso in questi termini sul nesso di causalità tra la lesione di Bankart alla spalla e l’infortunio: “il nesso di causalità è da considerarsi probabile in quanto la lesione di bankart non era certamente acuta quindi è probabile possa riferirsi a questo episodio. Vista la storia clinica non possiamo riferire tale lesione come altamente probabile ma la probabilità che sia stato quell’episodio a determinare sia la lesione di Hill Sachs e soprattutto la lesione di Bankart è sicuramente da considerare” (doc. O2).

                                         Nell’apprezzamento medico del 14 aprile 2015 la Dr.ssa __________ ha preso posizione sul rapporto del 5 marzo 2015 del Dr. __________ valutando se costituisce qualcosa di nuovo.

                                         La Dr.ssa __________ si è così espressa:

" Da una parte il dott. med __________ nota e conferma un notevole miglioramento per quanto riguarda la spontanea mobilità dell’avambraccio e pure della spalla, per altro nota ancora un forte dolore alla flessione per la presenza di scapola alata in sede posteriore e laterale di sinistra. Per tali motivi lo specialista chirurgo ortopedico conferma nel suo scritto del 05.03.2015 tutto ciò che è stato notato e soprattutto motivato nell’apprezzamento del neurologo dott.med __________ del 17.10.2012; non siamo in presenza di nuovi dati medici che dovrebbero modificare la presa di posizione da parte CO 1” (doc. XXIX1).

                                         Da un lato dunque, le certificazioni del Dr. __________ e del Dr. __________, non giustificano la postulata revisione, dato che mettono in evidenza patologie ben note, in particolare la lesione del nervo toracico lungo con scapola alata, che permettono all’assicurato un’attività lavorativa pressoché normale (cfr. doc. I6, E).

                                         Per quanto riguarda, la lesione di Hill Sachs e la lesione di Bankart (ferita anteriore del labbro glenoideo della spalla) diagnosticate dal Dr. __________, anche in questo caso non si tratta di reperti che non erano noti al momento in cui questa Corte ha emanato la sentenza del 9 settembre 2013.

                                         Nel rapporto di visita medica circondariale del 18 ottobre 2011 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, aveva ripreso, nell’anamnesi, la RM alla spalla sinistra del 29 novembre 2001 “dove si nota una lesione di Hill-sachs in stato dopo lussazione. Parziale lesione del labbro anteriore e antero/caudale” (doc. 93).

                                         Nel rapporto del 13 gennaio 2012 – a margine della visita medica circondariale del 3 gennaio 2012 – il Dr. __________, esprimendo le proprie perplessità per quanto riguarda l’origine della scapola alata, precisava che dalla RM del 29.11.2001 alla spalla sinistra “si è visto peraltro un’impronta di Hill-sachs ciò significa che la testa omerale effettivamente si è ingranata al di sotto del glenoide in seguito ad una precedente lussazione. Queste lussazioni con formazione di Hill-sachs molto difficilmente vengono riposte spontaneamente. Mi viene quindi da pensare che l’assicurato si sia già precedentemente lussato la spalla in periodi anteriori al 2001, è possibile quindi che questa lesione del nervo toracico lungo si sia già verificata in tale occasione” (doc. 107, la sottolineatura è del redattore).

                                         Nella valutazione del 16 novembe 2001 il Dr. __________ aveva anch’egli preso in considerazione l’evento infortunistico del 2001 e la RM del 29 novembre 2001 che evidenziava una lesione Hill-Sachs in stato dopo lussazione: “Hirslanden Klinik, Radiologin Dr. __________. Arthro-MRI der linken Schulter vom 29.11.2001. In Anbetracht der Platzangst wurde ein offenes MRI-Gerät benutzt. Hill-Sachs-Läsion bei Status nach Luxation” (doc. 96).

                                         Ne discende che la lesione Hill-Sachs, come pure la parziale lesione del labbro anteriore e antero/caudale, sono patologie che erano note ai sanitari che hanno valutato l’assicurato nell’ambito della procedura conclusasi con la sentenza del 9 settembre 2013.

                                         Dal referto del 24 luglio 2014 del Dr. __________ si evince tuttalpiù che la lesione in questione è più evidente rispetto a prima. Lo specialista ha infatti annotato che al momento della visita del 24 luglio 2014 la spalla presentava un’instabilità anteriore più evidente “rispetto ai controlli di qualche mese orsono” (doc. H e I1).

                                         La Dr.ssa __________, nel rapporto del 14 aprile 2015, dopo aver confrontato la valutazione del Dr. __________ del 5 marzo 2015 con quella del Dr. __________ del 17 ottobre 2012 ha tuttavia escluso la presenza di nuovi dati medici che dovrebbero modificare la presa di posizione da parte dell’CO 1 (doc. XXIX1).

                                         Anche la successiva documentazione prodotta dall’insorgente l’8 maggio 2015 e il 28 maggio 2015 (doc. XXXI e XXXIII) non permette una diversa valutazione della fattispecie.

                                         In definitiva, la questione può anche rimanere aperta, in quanto dalle certificazioni del Dr. __________ e del Dr. __________ (cfr. doc. I5, I6, E) emerge che RI 1, anche in presenza della lesione di Hill Sachs e della lesione di Bankart, mantiene una piena abilità nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni.

                                         In conclusione dunque, poiché non sono stati fatti valere nuovi fatti o nuovi mezzi di prova secondo la giurisprudenza (cfr. consid. 2.2.), l’istanza di revisione della sentenza 35.2013.24 del 9 settembre 2013 non può che essere respinta.

                                         Con riferimento alla certificazione 30 aprile 2015 del dott. __________ (doc. P 3), il TCA precisa che la vertenza a cui egli fa accenno si è conclusa con lo stralcio della causa (cfr. STCA 35.2015.6 del 16 aprile 2015) a seguito del ritiro della decisione impugnata da parte dell’assicuratore. Va inoltre sottolineato che, in quella fattispecie, si poneva una questione di causalità naturale, e meglio se le diagnosticate lesioni di Hill-Sachs e di Bankart, oggetto di un annuncio di ricaduta, erano riconducibili all’evento infortunistico iniziale. Nel caso sub judice, invece, l’Istituto assicuratore aveva posto termine alle proprie prestazioni, in quanto l’assicurato era stato reputato aver ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'istanza di revisione è respinta.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2014.68 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2015 35.2014.68 — Swissrulings